Articolo 8 della Legge 3 agosto 1949, n. 577
Articolo 7Articolo 9
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15 settembre 1949
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3 febbraio 2010
Art. 8. ((Le elezioni del Consiglio nazionale del notariato e dei revisori dei conti del Consiglio stesso hanno luogo presso i collegi notarili ogni triennio entro il mese di febbraio)) .
Il giorno delle elezioni e' fissato dal presidente del Consiglio nazionale, il quale ne da' comunicazione almeno trenta giorni prima ai presidenti dei Consigli notarili. Questi provvedono a convocare i collegi mediante avvisi spediti per raccomandata a tutti gli iscritti almeno dieci giorni prima della data delle elezioni.
Nel caso previsto dal comma quarto dell'articolo precedente, la data delle elezioni e fissata dal Ministro per la grazia e giustizia.
Entrata in vigore il 3 febbraio 2010