Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bari, sez. IV, sentenza 13/02/2026, n. 261
CGT1
Sentenza 13 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Mancato invio avviso bonario

    Il Collegio ritiene non necessario l'avviso bonario in quanto il provvedimento impugnato è stato preceduto da invito a fornire documentazione e contraddittorio. Inoltre, l'art. 7-bis, comma 1, del D.L. 39/2024 esclude l'applicabilità del contraddittorio preventivo per atti di recupero di crediti d'imposta inesistenti.

  • Rigettato
    Qualificazione del credito come inesistente

    L'amministrazione ha correttamente qualificato il credito come "inesistente" in mancanza di valida e formale documentazione, impedendo all'Ufficio ogni controllo. La definizione normativa di crediti inesistenti (art. 1, comma 1, lett. g-quater), d. lgs. 74/2000) include crediti per cui mancano requisiti oggettivi o soggettivi o per cui tali requisiti sono oggetto di rappresentazioni fraudolente.

  • Rigettato
    Procedura di recupero e sanzioni

    In mancanza di documentazione richiesta, l'amministrazione è tenuta a svolgere un controllo sostanziale. Il termine di decadenza per crediti inesistenti è di otto anni (art. 38 bis D.P.R. 600/73). La sanzione è stata applicata correttamente in riferimento alla natura di credito inesistente.

  • Rigettato
    Legittimità nel merito dell'attività di ricerca e sviluppo

    La valutazione della sussistenza dei requisiti per l'agevolazione fiscale spetta esclusivamente all'Agenzia delle Entrate. Il progetto 'Nominativo_2' non possedeva il requisito della novità, essendo di natura esclusivamente informatica e basato su strumenti e tecnologie già ampiamente diffuse, non rientrando tra le attività di ricerca e sviluppo agevolabili secondo la Risoluzione n. 40/E del 2 aprile 2019.

  • Rigettato
    Violazione principi costituzionali

    Non può ravvisarsi violazione dei principi costituzionali, attesa la qualificazione del credito come inesistente per mancanza dei presupposti di legge.

  • Rigettato
    Qualificazione del credito come 'non spettante' anziché 'inesistente'

    La sanzione è stata applicata proprio con riferimento alla natura di credito inesistente, non potendosi lo stesso qualificare come meramente 'non spettante'.

  • Rigettato
    Violazione tutela affidamento e principio di colpevolezza

    Attesa l'assoluta mancanza dei presupposti costitutivi del credito d'imposta e la posizione qualificata del ricorrente, non si può ravvisare alcuna lesione del principio del legittimo affidamento e di colpevolezza.

  • Rigettato
    Illegittima applicazione delle sanzioni per violazione art. 16 D. Lgs. 472/1997

    L'obbligo di motivazione dell'atto di contestazione della sanzione opera solo se irrogata con atto separato, non contestualmente all'atto di accertamento. In questo caso, l'obbligo di motivazione è assolto per relationem se la pretesa fiscale è definita nei suoi elementi essenziali.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bari, sez. IV, sentenza 13/02/2026, n. 261
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bari
    Numero : 261
    Data del deposito : 13 febbraio 2026

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