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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 10/03/2025, n. 310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 310 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TERAMO in composizione monocratica Il Giudice, dott. ssa Daniela d'Adamo, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 3116/2019 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, promossa da
nata il [...] in [...] ed ivi residente in località Colleatterrato basso, alla Parte_1 via san luca n. 38, c.f. , - quale procuratrice generale del di lei marito CodiceFiscale_1 [...] nato il [...] in [...] ed ivi residente, c.f. , giusta Parte_2 CodiceFiscale_2
allegata procura per notaio in data 26 marzo 2018, repertorio n. 29589, raccolta n. Persona_1
10184 registrata in pari data al n. 1031 serie 1T agenzie delle entrate di Teramo - elettivamente domiciliata al viale Bovio n. 71 in Teramo presso lo studio dell'avv. Cataldo Mariano (c.f.
[...]
) che, in forza di procura in calce al presente atto, la rappresenta e la difende C.F._3
dichiarando di voler ricevere le comunicazioni relative al procedimento in atto al numero di fax
0861413094 o al suo indirizzo di posta elettronica certificato cataldo.
[...]
Email_1
- Attrice - nei confronti di
, C.F. e P.I. , con sede in Teramo, ONroparte_1 P.IVA_1
alla Circonvallazione Ragusa n. 1, in persona del Direttore Generale f.f. e legale rappresentante pro tempore, dott. , rappresentata e difesa in virtù di procura in calce al presente atto, ONroparte_2 resa giusta delibera di conferimento di incarico n. 1883 del 22.10.2018, dall'Avv. Giulia Di Donato del Foro di Pescara, C.F. C.F._4
- Convenuta –
* * *
Oggetto: risarcimento del danno cagionato da responsabilità professionale medica.
Conclusioni: per parte attrice: “voglia il Tribunale adito, accertata e dichiarata la responsabilità sanitaria dei medici dipendenti dalla convenuta azienda e preposti all'u.o. di radiologia interventistica che ebbero ad effettuare l'esame di angio-tradiologico di cui alle premesse il 9 gennaio
2017 nei confronti del con somministrazione di mdc, per quanto Parte_2
dedotto e lamentato in esposizione, condannare la ONroparte_3
, con sede ivi alla circ.ne Ragusa n.
1. in persona del suo legale
[...]
rappresentante, per responsabilità contrattuale, al risarcimento dei danni subiti dallo stesso in esposizione descritti, con il pagamento in suo favore, come qui Parte_2 rappresentato, di somma non inferiore ad € 346.733,00
(trecentoquarantaseimilasettecentotrentatre,00) s. e. od o. e, comunque, di quella che risulterà di giustizia, sempre nella competenza del giudice adito;
condannare la stessa
nella qualità citata, al pagamento delle spese di lite”; CP_3
per parte convenuta:
“Per tali ragioni e per tutti i motivi esposti in atti, l'odierna comparente insiste affinché l'Ill.mo Giudice adito voglia disporre la rinnovazione della CTU medico- legale e, comunque, che voglia considerare ai fini del decidere le note critiche redatte dai Consulenti di parte nominati dall' ; insiste, ONroparte_1
inoltre, affinché venga disposto ordine di esibizione, ex art. 210 c.p.c., a carico di parte attrice e dell'Inps sede di Teramo di tutta la documentazione relativa a somme ed emolumenti previdenziali ed assistenziali corrisposti e corrispondendi a favore del
Sig. dall'Inps e/o da Assicurazioni private e riferiti ai fatti di causa, per Parte_2
risarcimenti e/o indennizzi, indennità di assistenza ed assegni ordinari di invalidità.
In via subordinata, l'Avv. Di Donato precisa le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nella comparsa di costituzione e di risposta, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte, insistendo per il loro accoglimento”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, quale procuratrice generale del marito, Parte_1
ON
ha chiamato in giudizio l' di Teramo, ivi deducendo che quest'ultimo, a fronte Parte_2
di un delicato intervento cardiochirurgico di endoprotesi per aneurisma aorta toracica discendente , avvenuto nel 2013, aveva dovuto effettuare frequenti angio-tc di controllo al fine di verificare il buon andamento del suo decorso clinico e che, quindi, il 9.1.2017, si era sottoposto, come da routine, a tale esame, presso l'u.o. di radiologia interventistica del presidio ospedaliero di Teramo, svolto con somministrazione di mezzo di contrasto. La ha sottolineato come, in quella sede, dopo pochi minuti dal compimento dell'indicato Pt_1
esame, il paziente aveva manifestato delle reazioni avverse consistite in ipertensione, rush cutaneo con acrocianosi e crisi comiziali subentranti con stati di coma, a fronte delle quali era stato condotto nel reparto di rianimazione per shock anafilattico al mezzo di contrasto, e, successivamente, in neurologia e, poi, dimesso il 19 gennaio, con la diagnosi di “recidiva d cerebropatia ischemica, shock anafilattico da mdc iodato”.
L'attrice, quale procuratrice generale, ha sottolineato come la condotta degli operatori sanitari non fosse stata conforme alle leges artis, in quanto i medici avrebbero sottoposto il all'esame Parte_2
mediante mezzo di contrasto pur a fronte delle avvertenze della stessa moglie, la quale, prima di procedere all'angio-tc, aveva comunicato ai sanitari che il marito, dopo aver svolto l'esame di routine, il 9 luglio 2016, fosse stato colpito da un episodio ipotensivo con nausea.
Ha dedotto, quindi, che, dall'omessa formazione del corretto consenso informato del paziente sarebbe derivato l'assenso (viziato) prestato al fine di sottoporsi al controllo, dal cui esito avverso sarebbe scaturito lo shock anafilattico ed un aggravamento del suo quadro clinico.
Parte attrice ha lamentato, quindi, permanenti da quantificare in via differenziale rispetto allo stato di salute preesistente, per un totale pari ad una somma non inferiore a 310.291,00 euro a titolo di danno biologico permanente ed euro 36.442,00 a titolo di invalidità temporanea, circostanze confermate in sede di ATP svolta antecedentemente all'instaurazione del giudizio di merito. ON Si è costituita in giudizio l' che: a) ha contestato le risultanze della CTU depositata nel procedimento di ATP, in quanto non coerenti con la documentazione clinica versata in atti;
b) ha sottolineato come l'esame fosse stato preceduto dalla valida acquisizione del consenso informato da parte del paziente, esaustivamente edotto della natura e delle modalità di esecuzione dell'angio-tc; c) ha dedotto che la moglie del non avesse reso informazioni ai sanitari sulla precedente Parte_2 reazione al mezzo di contrasto prima dello svolgimento dell'esame e che tale circostanza fosse stata rappresentata solo in un secondo momento ai medici del reparto di rianimazione dopo che la reazione al mdc si era già ampiamente verificata;
d) che l'odierna attrice non ha fornito alcuna prova per dimostrare che diversa informazione sulle conseguenze dell'angio tac con mezzo iodato avrebbe indotto il marito a rifiutare il trattamento terapeutico;
e) che le reazioni “gravi” al liquido iodato si assestano su una percentuale bassissima, pari circa all'1%, e che trattasi di fenomeni non prevedibili ex ante non sussistendo alcun esame in grado di prevedere anticipatamente una propensione all'insorgenza di effetti secondari conseguenti alla somministrazione del farmaco.
La causa è stata istruita documentalmente e mediante l'audizione di testimoni. Essa è pervenuta sul ruolo dell'odierno giudicante in data 26.1.2024 ed è stata trattenuta in decisione all'udienza del 10.12.2024, svolta in modalità cartolare, con concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
*
La presente sentenza verrà redatta secondo i canoni dettati dall'art. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., così come modificati dalla L. 69/2009, e cioè limitandosi alla concisa esposizione della ragioni di fatto e di diritto della decisione, locuzione quest'ultima interpretata come estrinsecazione dell'iter logico giuridico seguito per addivenire alla decisione, che può prescindere dal dar conto di tutte le questioni prospettate dalle parti ove non costituiscano premesse logicamente e giuridicamente necessarie.
Gli inadempimenti contestati da parte attrice (pur in maniera non del tutto chiara) nei confronti
ON dell' convenuta hanno ad oggetto due profili diversi ma ontologicamente connessi: da una parte, infatti, è stata contestata una condotta negligente nella misura in cui i medici hanno consentito l'effettuazione dell'esame di angio-tc con mezzo di contrasto e, dall'altra, si è lamentata di una non corretta formazione del consenso informato da parte di nel senso che, ove Parte_2 quest'ultimo avesse saputo del concreto pericolo di incorrere in uno shock anafilattico (correlato al precedente evento avvenuto nel luglio 2016) non avrebbe prestato il proprio assenso a sottoporsi all'esame.
Quanto al primo profilo, vi è un sintomatico elemento assorbente: dall'istruttoria espletata non è emerso che la moglie del paziente avesse effettivamente notiziato i medici, prima del controllo, della precedente reazione avversa, avvenuta nel luglio 2016. A dire il vero, invece, dalla documentazione prodotta (ed in particolare dalle cartelle cliniche) emerge l'esatto contrario, ossia che la avesse Pt_1
riferito tale circostanza solo secondariamente, ai medici del reparto di rianimazione;
ed infatti, come emerge dalle cartelle cliniche e dalle stesse considerazioni del Perito in sede di ATP, la precedente reazione al mezzo di contrasto era riportata nella Cartella Clinica della rianimazione ove si legge (per la prima volta nell'excursus clinico) “ (…) viene trasferito in rianimazione. Luglio 2016 episodio ipotensivo dopo mdc – riferito dalla moglie” (pag. 65 doc.
4- C fasc parte convenuta), mentre nulla è emerso, a tale proposito, nella documentazione medica afferente alla fase antecedente allo svolgimento dell'esame.
D'altro canto, nella cartella clinica del luglio 2016 non vi è alcun riferimento al fenomeno secondario riscontrato a causa del mezzo di contrasto e, inoltre, anche dalle dichiarazioni testimoniali non è emerso in alcun modo che i sanitari avessero avuto cognizione della reazione allergica.
A questo proposito, quasi tutti i testi hanno smentito quanto riscontrato da parte attrice. Nello specifico, infatti, quale “tecnico impegnato materialmente nell'esame del signor Testimone_1 ha dichiarato di non aver sentito personalmente la moglie del paziente riferire al medico Parte_3
di un precedente serio episodio sincopale;
, quale medico che aveva materialmente ONroparte_4 effettuato l'esame, ha dichiarato: “abbiamo proceduto ad effettuare l'esame previa informazione sul tipo di esame, sui rischi connessi ed in particolare chiedendo se il paziente fosse allergico al mezzo di contrasto ed in più verificando sul sistema informatico se vi fossero annotate delle reazioni allergiche precedenti sul medesimo esame;
dall'esame di tali registri informatici non emergevano precedenti reazioni allergiche annotate;
preciso altresì che vi è l'obbligo di annotare nei referti eventuali reazioni allergiche e che la nota informativa venne fornita in maniera scritta”.
Unica dichiarazione testimoniale che ha confermato la tesi attorea, dunque, è quella di CP_5
sorella dell'odierno attore, la quale ha dichiarato: “Ho sentito personalmente mia OG
[...] riferire che mio fratello si era sentito male in occasione del precedente esame che aveva fatto” nonché: “ricordo che l'ha detto ad un uomo, penso un medico. L'ha riferito all'interno della stanza dove poi ha effettuato l'esame e dove sia io che mia OG eravamo entrate”.
Tali dichiarazioni, tuttavia, non sono – isolatamente considerate – da sole sufficienti a ritenere superato l'onere della prova gravante su parte attrice, sia per la genericità di quanto esposto che per la fragile attendibilità delle affermazioni rese dalla stessa sorella del paziente, soprattutto a fronte della convergenza di tutti gli altri elementi istruttori (sia documentali che orali) orientati in senso contrario.
Ne deriva, pertanto, l'erroneità dell'assunto logico cui è pervenuto il CTU in sede di accertamento preventivo, dal momento che quest'ultimo ha riscontrato la presenza di una condotta negligente degli operatori sanitari partendo dal presupposto indimostrato che i medici fossero stati adeguatamente notiziati dei pregressi effetti collaterali prima dello svolgimento dell'esame (elemento che non è dato riscontrare nella documentazione clinica e che, come si è detto, non è stato provato neanche mediante prove orali).
D'altro canto, anche la seconda censura, relativa alla formazione di un consenso non adeguatamente formato, in quanto viziato dalla mancata puntuale rappresentazione dei pericoli concreti cui sarebbe andato incontro il paziente, non può trovare accoglimento.
L'obbligo del medico di acquisire il consenso informato costituisce un presupposto legittimante il trattamento, atteso che, senza la preventiva acquisizione di tale consenso, l'intervento del medico è, al di fuori dei casi di trattamento sanitario per legge obbligatorio o in cui ricorra uno stato di necessità, illecito anche quando è svolto nell'interesse del paziente (Cass. 16.10.2007, n.21748). L'obbligo ha per oggetto l'informazione circa le prevedibili conseguenze del trattamento prospettato ed in particolare la possibilità del verificarsi, in conseguenza dell'esecuzione dello stesso (Cass. 13.4.2007,
n. 8826; Cass. 30.7.2004, n. 14638), di un aggravamento delle condizioni di salute del paziente, onde porre quest'ultimo in condizione di consentire consapevolmente al trattamento medesimo (Cass.
14.3.2006, n. 5444). Il medico è pertanto tenuto ad informare il paziente dei benefici, delle modalità di intervento, dell'eventuale scelta tra tecniche diverse e dei rischi prevedibili.
A ben vedere, al fine di ottenere il risarcimento derivante dalla mancata corretta formazione del consenso informato, è onere del paziente che agisca in giudizio fornire prova del fatto positivo ipotetico e controfattuale del rifiuto che egli avrebbe opposto al medico qualora avesse avuto piena ed integrale contezza dei rischi (anche ove di verificazione molto improbabile) connessi alla programmata angio-tc.
Il fatto positivo da provare è il rifiuto che il paziente avrebbe opposto all'intervento se fosse stato debitamente informato. Inoltre, il presupposto della domanda di risarcimento è costituito dallo stato soggettivo del paziente (che appunto avrebbe effettuato una differente scelta, se adeguatamente informato), ed è per tale ragione che il paziente è l'unico soggetto che può fornire la prova di tale stato soggettivo, in virtù del principio della “vicinanza della prova”. Indice di risarcimento, in tal senso, è la prova che il paziente si sarebbe discostato dalla soluzione terapeutica offerta dal medico che non corrisponde a ciò che accadrebbe di prassi, secondo la comune esperienza.
A tal proposito, infatti: “In materia di responsabilità sanitaria, l'inadempimento dell'obbligo di acquisire il consenso informato del paziente assume diversa rilevanza causale a seconda che sia dedotta la violazione del diritto all'autodeterminazione o la lesione del diritto alla salute posto che, se, nel primo caso, l'omessa o insufficiente informazione preventiva evidenzia “ex se” una relazione causale diretta con la compromissione dell'interesse all'autonoma valutazione dei rischi e dei benefici del trattamento sanitario, nel secondo, invece, l'incidenza eziologica del deficit informativo sul risultato pregiudizievole dell'atto terapeutico correttamente eseguito dipende dall'opzione che il paziente avrebbe esercitato se fosse stato adeguatamente informato ed è configurabile soltanto in caso di presunto dissenso, con la conseguenza che l'allegazione dei fatti dimostrativi di tale scelta costituisce parte integrante dell'onere della prova – gravante sul danneggiato – del nesso eziologico tra inadempimento ed evento dannoso. Ciò non esclude, comunque, che, anche qualora venga dedotta la violazione del diritto all'autodeterminazione, sia indispensabile allegare specificamente quali altri pregiudizi, diversi dal danno alla salute eventualmente derivato, il danneggiato abbia subito, dovendosi negare un danno in “re ipsa”” (Cass. civ. sent. n. 24471/2020).
Ebbene, nel caso di specie parte attrice ha dedotto (al netto delle ambiguità legate all'assenza di una concisa definizione delle pretese articolate) la non corretta formazione del consenso informato quale condotta negligente posta in relazione causale con l'evento infausto, ossia con l'aggravamento del pregiudizio all'integrità psico-fisica del i sanitari, quindi, avrebbero colpevolmente Parte_2 omesso di fornire avvertenze congrue in relazione al margine di rischio connesso al quadro clinico del paziente (a seguito degli effetti collaterali riscontrati nel luglio 2016).
A ben vedere, tuttavia, da una parte, la stessa non ha fornito la prova del “fatto positivo”, ossia dell'aver comunicato al personale medico le informazioni necessarie per “personalizzare” adeguatamente il consenso informato, evidenziando i maggiori pericoli connessi al precedente episodio e, dall'altro, nulla ha allegato, dedotto e provato circa la presenza del nesso di causalità giuridica tra il dedotto inadempimento ed i pregiudizi patiti (nemmeno in via presuntiva, tramite massime d'esperienza ed il cd. criterio dell'id quoad plerumque accidit), potendosi, viceversa, ritenere che il si sarebbe, in ogni caso, sottoposto all'esame, qualora fosse stato informato Parte_2 del margine di pericoli connessi allo svolgimento dell'angio-tc, anche a fronte della natura routinaria dell'esame e della estrema eccezionalità delle reazioni da ipersensibilità gravemente impattanti (pari allo 0,04%, ossia di quattro casi ogni 10.000,00 iniezioni di mezzo di contrasto, come confermato dello stesso CTU in sede di ATP).
La domanda, pertanto, deve essere rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere liquidate come da dispositivo, sulla base dei criteri medi dello scaglione di riferimento di cui al D.M. 55/2014, tenuto conto del valore del disputandum.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo- definitivamente pronunciando sulla domanda proposta e rigettata ogni contraria istanza od eccezione – così provvede:
1) rigetta la domanda;
2) condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite nei confronti della convenuta, da liquidarsi in euro 14.103,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Teramo, 6.3.2025
Il Giudice
dott. ssa Daniela d'Adamo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TERAMO in composizione monocratica Il Giudice, dott. ssa Daniela d'Adamo, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 3116/2019 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, promossa da
nata il [...] in [...] ed ivi residente in località Colleatterrato basso, alla Parte_1 via san luca n. 38, c.f. , - quale procuratrice generale del di lei marito CodiceFiscale_1 [...] nato il [...] in [...] ed ivi residente, c.f. , giusta Parte_2 CodiceFiscale_2
allegata procura per notaio in data 26 marzo 2018, repertorio n. 29589, raccolta n. Persona_1
10184 registrata in pari data al n. 1031 serie 1T agenzie delle entrate di Teramo - elettivamente domiciliata al viale Bovio n. 71 in Teramo presso lo studio dell'avv. Cataldo Mariano (c.f.
[...]
) che, in forza di procura in calce al presente atto, la rappresenta e la difende C.F._3
dichiarando di voler ricevere le comunicazioni relative al procedimento in atto al numero di fax
0861413094 o al suo indirizzo di posta elettronica certificato cataldo.
[...]
Email_1
- Attrice - nei confronti di
, C.F. e P.I. , con sede in Teramo, ONroparte_1 P.IVA_1
alla Circonvallazione Ragusa n. 1, in persona del Direttore Generale f.f. e legale rappresentante pro tempore, dott. , rappresentata e difesa in virtù di procura in calce al presente atto, ONroparte_2 resa giusta delibera di conferimento di incarico n. 1883 del 22.10.2018, dall'Avv. Giulia Di Donato del Foro di Pescara, C.F. C.F._4
- Convenuta –
* * *
Oggetto: risarcimento del danno cagionato da responsabilità professionale medica.
Conclusioni: per parte attrice: “voglia il Tribunale adito, accertata e dichiarata la responsabilità sanitaria dei medici dipendenti dalla convenuta azienda e preposti all'u.o. di radiologia interventistica che ebbero ad effettuare l'esame di angio-tradiologico di cui alle premesse il 9 gennaio
2017 nei confronti del con somministrazione di mdc, per quanto Parte_2
dedotto e lamentato in esposizione, condannare la ONroparte_3
, con sede ivi alla circ.ne Ragusa n.
1. in persona del suo legale
[...]
rappresentante, per responsabilità contrattuale, al risarcimento dei danni subiti dallo stesso in esposizione descritti, con il pagamento in suo favore, come qui Parte_2 rappresentato, di somma non inferiore ad € 346.733,00
(trecentoquarantaseimilasettecentotrentatre,00) s. e. od o. e, comunque, di quella che risulterà di giustizia, sempre nella competenza del giudice adito;
condannare la stessa
nella qualità citata, al pagamento delle spese di lite”; CP_3
per parte convenuta:
“Per tali ragioni e per tutti i motivi esposti in atti, l'odierna comparente insiste affinché l'Ill.mo Giudice adito voglia disporre la rinnovazione della CTU medico- legale e, comunque, che voglia considerare ai fini del decidere le note critiche redatte dai Consulenti di parte nominati dall' ; insiste, ONroparte_1
inoltre, affinché venga disposto ordine di esibizione, ex art. 210 c.p.c., a carico di parte attrice e dell'Inps sede di Teramo di tutta la documentazione relativa a somme ed emolumenti previdenziali ed assistenziali corrisposti e corrispondendi a favore del
Sig. dall'Inps e/o da Assicurazioni private e riferiti ai fatti di causa, per Parte_2
risarcimenti e/o indennizzi, indennità di assistenza ed assegni ordinari di invalidità.
In via subordinata, l'Avv. Di Donato precisa le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nella comparsa di costituzione e di risposta, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte, insistendo per il loro accoglimento”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, quale procuratrice generale del marito, Parte_1
ON
ha chiamato in giudizio l' di Teramo, ivi deducendo che quest'ultimo, a fronte Parte_2
di un delicato intervento cardiochirurgico di endoprotesi per aneurisma aorta toracica discendente , avvenuto nel 2013, aveva dovuto effettuare frequenti angio-tc di controllo al fine di verificare il buon andamento del suo decorso clinico e che, quindi, il 9.1.2017, si era sottoposto, come da routine, a tale esame, presso l'u.o. di radiologia interventistica del presidio ospedaliero di Teramo, svolto con somministrazione di mezzo di contrasto. La ha sottolineato come, in quella sede, dopo pochi minuti dal compimento dell'indicato Pt_1
esame, il paziente aveva manifestato delle reazioni avverse consistite in ipertensione, rush cutaneo con acrocianosi e crisi comiziali subentranti con stati di coma, a fronte delle quali era stato condotto nel reparto di rianimazione per shock anafilattico al mezzo di contrasto, e, successivamente, in neurologia e, poi, dimesso il 19 gennaio, con la diagnosi di “recidiva d cerebropatia ischemica, shock anafilattico da mdc iodato”.
L'attrice, quale procuratrice generale, ha sottolineato come la condotta degli operatori sanitari non fosse stata conforme alle leges artis, in quanto i medici avrebbero sottoposto il all'esame Parte_2
mediante mezzo di contrasto pur a fronte delle avvertenze della stessa moglie, la quale, prima di procedere all'angio-tc, aveva comunicato ai sanitari che il marito, dopo aver svolto l'esame di routine, il 9 luglio 2016, fosse stato colpito da un episodio ipotensivo con nausea.
Ha dedotto, quindi, che, dall'omessa formazione del corretto consenso informato del paziente sarebbe derivato l'assenso (viziato) prestato al fine di sottoporsi al controllo, dal cui esito avverso sarebbe scaturito lo shock anafilattico ed un aggravamento del suo quadro clinico.
Parte attrice ha lamentato, quindi, permanenti da quantificare in via differenziale rispetto allo stato di salute preesistente, per un totale pari ad una somma non inferiore a 310.291,00 euro a titolo di danno biologico permanente ed euro 36.442,00 a titolo di invalidità temporanea, circostanze confermate in sede di ATP svolta antecedentemente all'instaurazione del giudizio di merito. ON Si è costituita in giudizio l' che: a) ha contestato le risultanze della CTU depositata nel procedimento di ATP, in quanto non coerenti con la documentazione clinica versata in atti;
b) ha sottolineato come l'esame fosse stato preceduto dalla valida acquisizione del consenso informato da parte del paziente, esaustivamente edotto della natura e delle modalità di esecuzione dell'angio-tc; c) ha dedotto che la moglie del non avesse reso informazioni ai sanitari sulla precedente Parte_2 reazione al mezzo di contrasto prima dello svolgimento dell'esame e che tale circostanza fosse stata rappresentata solo in un secondo momento ai medici del reparto di rianimazione dopo che la reazione al mdc si era già ampiamente verificata;
d) che l'odierna attrice non ha fornito alcuna prova per dimostrare che diversa informazione sulle conseguenze dell'angio tac con mezzo iodato avrebbe indotto il marito a rifiutare il trattamento terapeutico;
e) che le reazioni “gravi” al liquido iodato si assestano su una percentuale bassissima, pari circa all'1%, e che trattasi di fenomeni non prevedibili ex ante non sussistendo alcun esame in grado di prevedere anticipatamente una propensione all'insorgenza di effetti secondari conseguenti alla somministrazione del farmaco.
La causa è stata istruita documentalmente e mediante l'audizione di testimoni. Essa è pervenuta sul ruolo dell'odierno giudicante in data 26.1.2024 ed è stata trattenuta in decisione all'udienza del 10.12.2024, svolta in modalità cartolare, con concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
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La presente sentenza verrà redatta secondo i canoni dettati dall'art. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., così come modificati dalla L. 69/2009, e cioè limitandosi alla concisa esposizione della ragioni di fatto e di diritto della decisione, locuzione quest'ultima interpretata come estrinsecazione dell'iter logico giuridico seguito per addivenire alla decisione, che può prescindere dal dar conto di tutte le questioni prospettate dalle parti ove non costituiscano premesse logicamente e giuridicamente necessarie.
Gli inadempimenti contestati da parte attrice (pur in maniera non del tutto chiara) nei confronti
ON dell' convenuta hanno ad oggetto due profili diversi ma ontologicamente connessi: da una parte, infatti, è stata contestata una condotta negligente nella misura in cui i medici hanno consentito l'effettuazione dell'esame di angio-tc con mezzo di contrasto e, dall'altra, si è lamentata di una non corretta formazione del consenso informato da parte di nel senso che, ove Parte_2 quest'ultimo avesse saputo del concreto pericolo di incorrere in uno shock anafilattico (correlato al precedente evento avvenuto nel luglio 2016) non avrebbe prestato il proprio assenso a sottoporsi all'esame.
Quanto al primo profilo, vi è un sintomatico elemento assorbente: dall'istruttoria espletata non è emerso che la moglie del paziente avesse effettivamente notiziato i medici, prima del controllo, della precedente reazione avversa, avvenuta nel luglio 2016. A dire il vero, invece, dalla documentazione prodotta (ed in particolare dalle cartelle cliniche) emerge l'esatto contrario, ossia che la avesse Pt_1
riferito tale circostanza solo secondariamente, ai medici del reparto di rianimazione;
ed infatti, come emerge dalle cartelle cliniche e dalle stesse considerazioni del Perito in sede di ATP, la precedente reazione al mezzo di contrasto era riportata nella Cartella Clinica della rianimazione ove si legge (per la prima volta nell'excursus clinico) “ (…) viene trasferito in rianimazione. Luglio 2016 episodio ipotensivo dopo mdc – riferito dalla moglie” (pag. 65 doc.
4- C fasc parte convenuta), mentre nulla è emerso, a tale proposito, nella documentazione medica afferente alla fase antecedente allo svolgimento dell'esame.
D'altro canto, nella cartella clinica del luglio 2016 non vi è alcun riferimento al fenomeno secondario riscontrato a causa del mezzo di contrasto e, inoltre, anche dalle dichiarazioni testimoniali non è emerso in alcun modo che i sanitari avessero avuto cognizione della reazione allergica.
A questo proposito, quasi tutti i testi hanno smentito quanto riscontrato da parte attrice. Nello specifico, infatti, quale “tecnico impegnato materialmente nell'esame del signor Testimone_1 ha dichiarato di non aver sentito personalmente la moglie del paziente riferire al medico Parte_3
di un precedente serio episodio sincopale;
, quale medico che aveva materialmente ONroparte_4 effettuato l'esame, ha dichiarato: “abbiamo proceduto ad effettuare l'esame previa informazione sul tipo di esame, sui rischi connessi ed in particolare chiedendo se il paziente fosse allergico al mezzo di contrasto ed in più verificando sul sistema informatico se vi fossero annotate delle reazioni allergiche precedenti sul medesimo esame;
dall'esame di tali registri informatici non emergevano precedenti reazioni allergiche annotate;
preciso altresì che vi è l'obbligo di annotare nei referti eventuali reazioni allergiche e che la nota informativa venne fornita in maniera scritta”.
Unica dichiarazione testimoniale che ha confermato la tesi attorea, dunque, è quella di CP_5
sorella dell'odierno attore, la quale ha dichiarato: “Ho sentito personalmente mia OG
[...] riferire che mio fratello si era sentito male in occasione del precedente esame che aveva fatto” nonché: “ricordo che l'ha detto ad un uomo, penso un medico. L'ha riferito all'interno della stanza dove poi ha effettuato l'esame e dove sia io che mia OG eravamo entrate”.
Tali dichiarazioni, tuttavia, non sono – isolatamente considerate – da sole sufficienti a ritenere superato l'onere della prova gravante su parte attrice, sia per la genericità di quanto esposto che per la fragile attendibilità delle affermazioni rese dalla stessa sorella del paziente, soprattutto a fronte della convergenza di tutti gli altri elementi istruttori (sia documentali che orali) orientati in senso contrario.
Ne deriva, pertanto, l'erroneità dell'assunto logico cui è pervenuto il CTU in sede di accertamento preventivo, dal momento che quest'ultimo ha riscontrato la presenza di una condotta negligente degli operatori sanitari partendo dal presupposto indimostrato che i medici fossero stati adeguatamente notiziati dei pregressi effetti collaterali prima dello svolgimento dell'esame (elemento che non è dato riscontrare nella documentazione clinica e che, come si è detto, non è stato provato neanche mediante prove orali).
D'altro canto, anche la seconda censura, relativa alla formazione di un consenso non adeguatamente formato, in quanto viziato dalla mancata puntuale rappresentazione dei pericoli concreti cui sarebbe andato incontro il paziente, non può trovare accoglimento.
L'obbligo del medico di acquisire il consenso informato costituisce un presupposto legittimante il trattamento, atteso che, senza la preventiva acquisizione di tale consenso, l'intervento del medico è, al di fuori dei casi di trattamento sanitario per legge obbligatorio o in cui ricorra uno stato di necessità, illecito anche quando è svolto nell'interesse del paziente (Cass. 16.10.2007, n.21748). L'obbligo ha per oggetto l'informazione circa le prevedibili conseguenze del trattamento prospettato ed in particolare la possibilità del verificarsi, in conseguenza dell'esecuzione dello stesso (Cass. 13.4.2007,
n. 8826; Cass. 30.7.2004, n. 14638), di un aggravamento delle condizioni di salute del paziente, onde porre quest'ultimo in condizione di consentire consapevolmente al trattamento medesimo (Cass.
14.3.2006, n. 5444). Il medico è pertanto tenuto ad informare il paziente dei benefici, delle modalità di intervento, dell'eventuale scelta tra tecniche diverse e dei rischi prevedibili.
A ben vedere, al fine di ottenere il risarcimento derivante dalla mancata corretta formazione del consenso informato, è onere del paziente che agisca in giudizio fornire prova del fatto positivo ipotetico e controfattuale del rifiuto che egli avrebbe opposto al medico qualora avesse avuto piena ed integrale contezza dei rischi (anche ove di verificazione molto improbabile) connessi alla programmata angio-tc.
Il fatto positivo da provare è il rifiuto che il paziente avrebbe opposto all'intervento se fosse stato debitamente informato. Inoltre, il presupposto della domanda di risarcimento è costituito dallo stato soggettivo del paziente (che appunto avrebbe effettuato una differente scelta, se adeguatamente informato), ed è per tale ragione che il paziente è l'unico soggetto che può fornire la prova di tale stato soggettivo, in virtù del principio della “vicinanza della prova”. Indice di risarcimento, in tal senso, è la prova che il paziente si sarebbe discostato dalla soluzione terapeutica offerta dal medico che non corrisponde a ciò che accadrebbe di prassi, secondo la comune esperienza.
A tal proposito, infatti: “In materia di responsabilità sanitaria, l'inadempimento dell'obbligo di acquisire il consenso informato del paziente assume diversa rilevanza causale a seconda che sia dedotta la violazione del diritto all'autodeterminazione o la lesione del diritto alla salute posto che, se, nel primo caso, l'omessa o insufficiente informazione preventiva evidenzia “ex se” una relazione causale diretta con la compromissione dell'interesse all'autonoma valutazione dei rischi e dei benefici del trattamento sanitario, nel secondo, invece, l'incidenza eziologica del deficit informativo sul risultato pregiudizievole dell'atto terapeutico correttamente eseguito dipende dall'opzione che il paziente avrebbe esercitato se fosse stato adeguatamente informato ed è configurabile soltanto in caso di presunto dissenso, con la conseguenza che l'allegazione dei fatti dimostrativi di tale scelta costituisce parte integrante dell'onere della prova – gravante sul danneggiato – del nesso eziologico tra inadempimento ed evento dannoso. Ciò non esclude, comunque, che, anche qualora venga dedotta la violazione del diritto all'autodeterminazione, sia indispensabile allegare specificamente quali altri pregiudizi, diversi dal danno alla salute eventualmente derivato, il danneggiato abbia subito, dovendosi negare un danno in “re ipsa”” (Cass. civ. sent. n. 24471/2020).
Ebbene, nel caso di specie parte attrice ha dedotto (al netto delle ambiguità legate all'assenza di una concisa definizione delle pretese articolate) la non corretta formazione del consenso informato quale condotta negligente posta in relazione causale con l'evento infausto, ossia con l'aggravamento del pregiudizio all'integrità psico-fisica del i sanitari, quindi, avrebbero colpevolmente Parte_2 omesso di fornire avvertenze congrue in relazione al margine di rischio connesso al quadro clinico del paziente (a seguito degli effetti collaterali riscontrati nel luglio 2016).
A ben vedere, tuttavia, da una parte, la stessa non ha fornito la prova del “fatto positivo”, ossia dell'aver comunicato al personale medico le informazioni necessarie per “personalizzare” adeguatamente il consenso informato, evidenziando i maggiori pericoli connessi al precedente episodio e, dall'altro, nulla ha allegato, dedotto e provato circa la presenza del nesso di causalità giuridica tra il dedotto inadempimento ed i pregiudizi patiti (nemmeno in via presuntiva, tramite massime d'esperienza ed il cd. criterio dell'id quoad plerumque accidit), potendosi, viceversa, ritenere che il si sarebbe, in ogni caso, sottoposto all'esame, qualora fosse stato informato Parte_2 del margine di pericoli connessi allo svolgimento dell'angio-tc, anche a fronte della natura routinaria dell'esame e della estrema eccezionalità delle reazioni da ipersensibilità gravemente impattanti (pari allo 0,04%, ossia di quattro casi ogni 10.000,00 iniezioni di mezzo di contrasto, come confermato dello stesso CTU in sede di ATP).
La domanda, pertanto, deve essere rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere liquidate come da dispositivo, sulla base dei criteri medi dello scaglione di riferimento di cui al D.M. 55/2014, tenuto conto del valore del disputandum.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo- definitivamente pronunciando sulla domanda proposta e rigettata ogni contraria istanza od eccezione – così provvede:
1) rigetta la domanda;
2) condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite nei confronti della convenuta, da liquidarsi in euro 14.103,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Teramo, 6.3.2025
Il Giudice
dott. ssa Daniela d'Adamo