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Sentenza 22 agosto 2025
Sentenza 22 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 22/08/2025, n. 4847 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4847 |
| Data del deposito : | 22 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
--------------
LA CORTE DI APPELLO DI
ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
in persona dei Signori Magistrati:
Dr.ssa Gianna Maria Zannella Presidente
Dr. Camillo Romandini Consigliere rel
Dr. ssa Maria Delle Donne Consigliere
ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio, la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N° 1734 dell'anno 2024 trattenuta in decisione all'udienza a trattazione scritta del 13.5.2025, promossa da: n. ad Aprilia (LT) l'11.03.1966, , n. a Parte_1 C.F._1 Parte_2
Roma il 28.01.1961, , n. a Roma l'11.12.1964, C.F._2 Parte_3
n. a Comiso (RG) il 25.10.1958, , elett.te Controparte_1 C.F._3
dom.ti in Latina alla Via Diaz n. 14 nello studio dell'Avv. Cristiano Pennacchia
che li rappresenta e difende in virtù di procure in calce all'atto di C.F._4
appello.
- Appellanti
CONTRO
(già In persona Controparte_2 Controparte_3 del l.r. p.t. (cf. P.IVA_1
, (CF. , CF. ), Controparte_4 C.F._5 Parte_4 C.F._6
- Appellati contumaci -
(di seguito o la Controparte_5 CP_5
“Cessionaria”), con sede in OL alla via Santa Brigida n. 39, capitale sociale interamente sottoscritto e versato, euro 655.153.674,00, codice fiscale e numero di iscrizione nel
Registro delle Imprese di OL , iscritta all'albo unico degli intermediari P.IVA_2
finanziari di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 385/1993, nella sua qualità di Cessionaria dei crediti di (di seguito la “Cedente”), in forza di un contratto di cessione Controparte_2
con efficacia giuridica a partire dal 15 dicembre 2022 ed efficacia economica al 1° gennaio
2022 (il "Contratto di Cessione"), come da avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana del 22 dicembre 2022 n. 148 – Parte Seconda, in persona del procuratore dott.ssa (c.f.: , nata a [...] il Controparte_6 C.F._7
pag. 2/9 25.09.1972 , a tanto abilitato giusta procura speciale a firma autenticata per notar dott.
in Milano in data 02 Febbraio 2024 (Repertorio n. 61.830 Raccolta n. Persona_1
29.428, all. 1), registrata a Milano 1 in data 05/02/2024 al n. 8304 serie 1T, e per essa quale mandataria della cessionaria (P. IVA ) sita in Controparte_7 P.IVA_3
Alzano Lombardo (BG), in via Daniele Pesenti 16, in persona del legale rappresentate pro tempore Dott. (c.f.: e del suo e del suo Controparte_8 C.F._8
Consigliere delegato con potere di rappresentanza (c.f.: CP_9
) giusta verbale del consiglio di amministrazione del 01.03.2023, a C.F._9
tanto abilitata in virtù di procura conferita da con atto autenticato per notar CP_5 Per_1
in data 09.08.2022, repertorio 55.554, raccolta n. 25.808 registrato a Milano presso
[...]
l'agenzia delle entrate di Milano 1 il giorno 10 agosto 2022 (all. 2), rappresentata e difesa dall'Avv. Nicola Maione (C.F. ) ed elettivamente domiciliata in C.F._10
Roma Via Salaria n 213 presso lo studio dello stesso avvocato, giusta procura rilasciata su foglio separato.
Terza intervenuta
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1926/23 del Tribunale di Latina.
CONCLUSIONI
Come da note scritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La presente sentenza non attiene alla materia della impresa.
pag. 3/9 Con atto di citazione ritualmente notificato, gli appellanti di cui in epigrafe hanno impugnato la sentenza n. 1926/23 con cui il Tribunale di Latina, in parziale accoglimento della opposizione al decreto ingiuntivo n. 1133/15 emesso nei confronti dei fideiussori della società ha così statuito: Parte_5
“in parziale accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n. 1133/2015 emesso dal Tribunale di Latina addì 15.06.2015;
- condanna tutti gli opponenti in solido alla corresponsione, in favore dell'opposta, dell'importo di euro 19.960,06, oltre interessi in misura legale da computarsi dalla data di proposizione del ricorso monitorio del presente giudizio all'effettivo soddisfo;
- condanna parte opponente al pagamento della metà delle spese di lite in favore della opposta che liquida in complessivi euro 2.500,00 oltre accessori di legge, con compensazione della sorte residua.
- pone definitivamente a carico di tutte le parti in solido le spese di c.t.u.. con ripartizione interna in ragione del 50% tra la opposta e tutti gli opponenti”.
A fondamento del gravame hanno posto il seguente motivo:
Ingiustizia della sentenza appellata nella parte in cui ha respinto la domanda di nullità e di estinzione ex art. 1957 c.c. delle fideiussioni azionate in via monitoria, alla luce della pronuncia della Corte di Cassazione a SS.UU. del 30.12.2021 n. 41994.
In particolare, ferma restando che la nullità delle fideiussioni sarebbe stata eccepita tempestivamente dagli opponenti, il Giudice di prime cure avrebbe dovuto comunque rilevarla anche ex officio, in quanto le clausole sarebbero riproduttive di quelle dello schema ABI censurato dal noto provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia.
Ne sarebbe dovuta pertanto conseguire la non applicabilità della deroga all'art. 1957 c.c. per cui, non avendo la banca rispettato il termine in tale norma previsto, ne sarebbe dovuta derivare una declaratoria di estinzione delle fideiussioni sottoscritte da essi appellanti.
Hanno pertanto così concluso:
pag. 4/9 “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in riforma dell'impugnata sentenza, previa sospensione della sua efficacia esecutiva:
In via principale:
a) dichiarare, in accoglimento dell'appello, la nullità delle fideiussioni azionate dalla banca appellata con il decreto ingiuntivo opposto in primo grado e comunque la nullità della clausola di cui all'art. 1957 c.c. contenuta nelle fideiussioni stesse, alla luce della
Sentenza della Corte di Cassazione a SS.UU. 30.12.2021 n. 41994 e conseguentemente dichiarare l'estinzione delle fideiussioni stesse ex art. 1957 c.c.
Con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori in via antistataria”.
Si è costituita, quale cessionaria del credito, la e, per essa, la sua mandataria, la CP_5 quale, nel contestare l'avverso gravame in quanto infondato in fatto e diritto, ha a sua volta rassegnato le seguenti conclusioni:
“Alla luce di quanto sopra, e per essa la mandataria CP_5 Controparte_7 chiede che l'On.le Corte d'Appello adìta Voglia, in via preliminare, rigettare l'avversa istanza di sospensione, e nel merito rigettare la domanda degli appellanti, confermando la statuizione di primo grado”.
Non si sono costituiti gli altri appellati dei quali è stata dichiarata la contumacia.
Respinta la istanza di inibitoria, alla udienza del 13.5.2025, sulle conclusioni delle parti, la
Corte ha riservato la decisione senza concessione dei termini in quanto già anticipatamente concessi come da Decreto presidenziale, non essendo possibile emettere sentenza con motivazione contestuale.
All'esito della costituzione della terza intervenuta va innanzitutto considerata e CP_5 decisa la eccezione di carenza di legittimazione attiva di quest'ultima sollevata dagli appellanti non risultando provata la inclusione del credito nell'atto di cessione pubblicato sulla G.U. prodotta in atti.
La eccezione va disattesa sulla scorta dell'insegnamento della stessa S.C. (Cass. Sez. I^
8.11.202) a mente della quale occorre distinguere il caso in cui si contesta la cessione dei pag. 5/9 crediti, da quello nel quale, come nel caso di specie, si contesta la inclusione del credito vantato nei confronti degli appellanti nella cessione medesima.
In tale ipotesi, infatti, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella G.U., può ben costituire adeguata prova della avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nella operazione di trasferimento in blocco in base alle sue caratteristiche.
Va, inoltre, aggiunto che va considerato ad abundantiam, a riprova della effettiva cessione del credito, il comportamento della originaria creditrice rimasta contumace nel presente grado, pur dopo essere risultata vittoriosa nel giudizio di prime cure.
La eccezione deve essere pertanto respinta.
Venendo al merito, come unico motivo gli appellanti lamentano la erroneità della sentenza per non avere il Primo Giudice rilevato ex officio la nullità delle fideiussioni atteso che le clausole in esse contenute erano riproduttive dello schema ABI.
In realtà il Tribunale, pur avendo rilevato la tardività della sollevata eccezione, ha tuttavia deciso nel merito rigettando la detta eccezione non avendo gli appellanti dedotto alcunchè in ordine “alla scindibilità del contenuto negoziale e non vi sono elementi per ritenere che i predetti non avrebbero prestato la fideiussione senza le clausole in questione, anzi dalla stessa mancata proposizione del motivo di nullità in sede di opposizione a decreto ingiuntivo deve ritenersi presumibile una diversa volontà delle parti”.
Ciò premesso e considerata la statuizione del Tribunale, ritiene la Corte di dover comunque affrontare nel merito la dedotta questione della nullità delle fideiussioni, rilevando tuttavia in via preliminare come le fideiussioni siano state sottoscritte rispettivamente in data
1.2.2011 la fideiussione specifica ed in data 2.2.2012 la fideiussione omnibus.
Fatta tale premessa, e prendendo le mosse dalla nota sentenza della S.C. a SS.UU. n.
41994/2021, rileva il Collegio che la questione della nullità dei contratti di fideiussione
“a valle di intese” dichiarate parzialmente nulle ha avuto ampia eco nella giurisprudenza successiva sia di merito che di Legittimità con specifico riferimento in particolare ai contratti di fideiussione specifica. pag. 6/9 Recente Giurisprudenza di Legittimità (Cass. Sez. III^ Ord. N. 27243/2024), infatti, ha così affermato: “la nullità dei contratti di fideiussione “a valle di intese” dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, si applica indipendentemente dalla natura omnibus o specifica della fideiussione. Le Sezioni Unite 41944 del 2021 non richiedono espressamente che si tratti di fideiussione omnibus, bensì si riferiscono ai contratti di fideiussione che contengono le clausole del modello Abi dichiarate nulle. Pertanto, se è vi è la clausola nulla del modello Abi il contratto è viziato in parte qua in quanto a valle dell'intesa anticoncorrenziale. Tale nullità, fondandosi sulla necessaria tutela della libertà di concorrenza, non può essere sanata né dalle sottoscrizioni specifiche ex artt.
1341 e 1342 c.c., trattandosi di nullità di origine unionale, né dal fatto che i fideiussori siano cointeressati alla prestazione della garanzia”.
La Corte ha, inoltre, stabilito un ulteriore principio: “la conseguenza pratica di tale nullità è che, venendo meno la clausola di deroga ai termini dell'articolo 1957 c. c. in quanto riproduttiva dello schema Abi dichiarato nullo, trova piena applicazione la disciplina ordinaria sulla decadenza dalla garanzia fideiussoria prevista da tale norma”.
Senonché la stessa Suprema Corte, Sez. III^, con tre provvedimenti successivi, rispettivamente nn. 657, 660 e 675, ha escluso la applicabilità alle fideiussioni specifiche della nullità parziale per conformità allo schema Abi.
Ancor più di recente è intervenuta sempre la medesima Corte di Cassazione, questa volta con la Sez. prima, la quale con decisione n. 1170 del 17 gennaio 2025, oltre che confermare le precedenti decisioni sopra citate, ha ulteriormente chiarito che “la fideiussione deve essere stata stipulata entro l'ambito temporale al quale può essere riferito l'accertamento della Banca d'Italia, essendo evidente che detto accertamento operato nel 2005 non può affatto consentire di reputare esistente e, cioè, persistente in epoca successiva il pregresso accordo anticoncorrenziale di guisa che, in caso di compresenza delle tre clausole successivamente al 2005, l'interessato ben può dedurre e comprovare anche l'intesa anticoncorrenziale, ma non certo in base al provvedimento precedente, bensì offrendone altra e specifica prova”.
pag. 7/9 Così richiamati i suddetti ormai consolidati principi della S.C., non può che concludersi che nel caso di specie, nel quale le fideiussioni sono state sottoscritte in epoca di molto successiva al provvedimento della Banca d'Italia sopra richiamato, sarebbe stato preciso onere delle parti appellanti dimostrare che le clausole sottoscritte erano state il frutto di un accordo anticoncorrenziale ma tale onere probatorio gli appellanti non hanno adempiuto. Inoltre, in ogni caso ne sarebbe derivata una nullità parziale delle sole clausole, non risultando essere fornite prove circa la circostanza che i contratti non sarebbero state sottoscritti se non previa accettazione anche delle clausole oggetto di censura.
Per i suesposti motivi, quindi, il gravame va respinto con la conseguente conferma della sentenza appellata.
Le spese dle grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n.
1926/2023 del Tribunale di Latina proposto da , , Parte_3 Parte_2 Pt_1
e , ogni ulteriore istanza ed eccezione disattese, così provvede:
[...] Controparte_1
rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata.
Condanna gli appellanti, in solido tra loro, alla rifusione in favore della parte terza intervenuta, delle spese e competenze del presente grado che, per l'intero, liquida in €
5.809,00 per competenze, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Nulla in ordine alle spese con riferimento agli altri appellati rimasti contumaci.
Dà atto della sussistenza nei confronti degli appellanti, dei presupposti richiesti dall'art. 13 comma 1 quater primo periodo D.P.R. 30.5.2002 n. 115, per il pagamento dell'ulteriore C.U., se dovuto.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 13.5.2025
pag. 8/9 Il Presidente
Dr.ssa Gianna Maria Zannella
Il Cons. estensore
Dr. Camillo Romandini
pag. 9/9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
--------------
LA CORTE DI APPELLO DI
ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
in persona dei Signori Magistrati:
Dr.ssa Gianna Maria Zannella Presidente
Dr. Camillo Romandini Consigliere rel
Dr. ssa Maria Delle Donne Consigliere
ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio, la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N° 1734 dell'anno 2024 trattenuta in decisione all'udienza a trattazione scritta del 13.5.2025, promossa da: n. ad Aprilia (LT) l'11.03.1966, , n. a Parte_1 C.F._1 Parte_2
Roma il 28.01.1961, , n. a Roma l'11.12.1964, C.F._2 Parte_3
n. a Comiso (RG) il 25.10.1958, , elett.te Controparte_1 C.F._3
dom.ti in Latina alla Via Diaz n. 14 nello studio dell'Avv. Cristiano Pennacchia
che li rappresenta e difende in virtù di procure in calce all'atto di C.F._4
appello.
- Appellanti
CONTRO
(già In persona Controparte_2 Controparte_3 del l.r. p.t. (cf. P.IVA_1
, (CF. , CF. ), Controparte_4 C.F._5 Parte_4 C.F._6
- Appellati contumaci -
(di seguito o la Controparte_5 CP_5
“Cessionaria”), con sede in OL alla via Santa Brigida n. 39, capitale sociale interamente sottoscritto e versato, euro 655.153.674,00, codice fiscale e numero di iscrizione nel
Registro delle Imprese di OL , iscritta all'albo unico degli intermediari P.IVA_2
finanziari di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 385/1993, nella sua qualità di Cessionaria dei crediti di (di seguito la “Cedente”), in forza di un contratto di cessione Controparte_2
con efficacia giuridica a partire dal 15 dicembre 2022 ed efficacia economica al 1° gennaio
2022 (il "Contratto di Cessione"), come da avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana del 22 dicembre 2022 n. 148 – Parte Seconda, in persona del procuratore dott.ssa (c.f.: , nata a [...] il Controparte_6 C.F._7
pag. 2/9 25.09.1972 , a tanto abilitato giusta procura speciale a firma autenticata per notar dott.
in Milano in data 02 Febbraio 2024 (Repertorio n. 61.830 Raccolta n. Persona_1
29.428, all. 1), registrata a Milano 1 in data 05/02/2024 al n. 8304 serie 1T, e per essa quale mandataria della cessionaria (P. IVA ) sita in Controparte_7 P.IVA_3
Alzano Lombardo (BG), in via Daniele Pesenti 16, in persona del legale rappresentate pro tempore Dott. (c.f.: e del suo e del suo Controparte_8 C.F._8
Consigliere delegato con potere di rappresentanza (c.f.: CP_9
) giusta verbale del consiglio di amministrazione del 01.03.2023, a C.F._9
tanto abilitata in virtù di procura conferita da con atto autenticato per notar CP_5 Per_1
in data 09.08.2022, repertorio 55.554, raccolta n. 25.808 registrato a Milano presso
[...]
l'agenzia delle entrate di Milano 1 il giorno 10 agosto 2022 (all. 2), rappresentata e difesa dall'Avv. Nicola Maione (C.F. ) ed elettivamente domiciliata in C.F._10
Roma Via Salaria n 213 presso lo studio dello stesso avvocato, giusta procura rilasciata su foglio separato.
Terza intervenuta
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1926/23 del Tribunale di Latina.
CONCLUSIONI
Come da note scritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La presente sentenza non attiene alla materia della impresa.
pag. 3/9 Con atto di citazione ritualmente notificato, gli appellanti di cui in epigrafe hanno impugnato la sentenza n. 1926/23 con cui il Tribunale di Latina, in parziale accoglimento della opposizione al decreto ingiuntivo n. 1133/15 emesso nei confronti dei fideiussori della società ha così statuito: Parte_5
“in parziale accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n. 1133/2015 emesso dal Tribunale di Latina addì 15.06.2015;
- condanna tutti gli opponenti in solido alla corresponsione, in favore dell'opposta, dell'importo di euro 19.960,06, oltre interessi in misura legale da computarsi dalla data di proposizione del ricorso monitorio del presente giudizio all'effettivo soddisfo;
- condanna parte opponente al pagamento della metà delle spese di lite in favore della opposta che liquida in complessivi euro 2.500,00 oltre accessori di legge, con compensazione della sorte residua.
- pone definitivamente a carico di tutte le parti in solido le spese di c.t.u.. con ripartizione interna in ragione del 50% tra la opposta e tutti gli opponenti”.
A fondamento del gravame hanno posto il seguente motivo:
Ingiustizia della sentenza appellata nella parte in cui ha respinto la domanda di nullità e di estinzione ex art. 1957 c.c. delle fideiussioni azionate in via monitoria, alla luce della pronuncia della Corte di Cassazione a SS.UU. del 30.12.2021 n. 41994.
In particolare, ferma restando che la nullità delle fideiussioni sarebbe stata eccepita tempestivamente dagli opponenti, il Giudice di prime cure avrebbe dovuto comunque rilevarla anche ex officio, in quanto le clausole sarebbero riproduttive di quelle dello schema ABI censurato dal noto provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia.
Ne sarebbe dovuta pertanto conseguire la non applicabilità della deroga all'art. 1957 c.c. per cui, non avendo la banca rispettato il termine in tale norma previsto, ne sarebbe dovuta derivare una declaratoria di estinzione delle fideiussioni sottoscritte da essi appellanti.
Hanno pertanto così concluso:
pag. 4/9 “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in riforma dell'impugnata sentenza, previa sospensione della sua efficacia esecutiva:
In via principale:
a) dichiarare, in accoglimento dell'appello, la nullità delle fideiussioni azionate dalla banca appellata con il decreto ingiuntivo opposto in primo grado e comunque la nullità della clausola di cui all'art. 1957 c.c. contenuta nelle fideiussioni stesse, alla luce della
Sentenza della Corte di Cassazione a SS.UU. 30.12.2021 n. 41994 e conseguentemente dichiarare l'estinzione delle fideiussioni stesse ex art. 1957 c.c.
Con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori in via antistataria”.
Si è costituita, quale cessionaria del credito, la e, per essa, la sua mandataria, la CP_5 quale, nel contestare l'avverso gravame in quanto infondato in fatto e diritto, ha a sua volta rassegnato le seguenti conclusioni:
“Alla luce di quanto sopra, e per essa la mandataria CP_5 Controparte_7 chiede che l'On.le Corte d'Appello adìta Voglia, in via preliminare, rigettare l'avversa istanza di sospensione, e nel merito rigettare la domanda degli appellanti, confermando la statuizione di primo grado”.
Non si sono costituiti gli altri appellati dei quali è stata dichiarata la contumacia.
Respinta la istanza di inibitoria, alla udienza del 13.5.2025, sulle conclusioni delle parti, la
Corte ha riservato la decisione senza concessione dei termini in quanto già anticipatamente concessi come da Decreto presidenziale, non essendo possibile emettere sentenza con motivazione contestuale.
All'esito della costituzione della terza intervenuta va innanzitutto considerata e CP_5 decisa la eccezione di carenza di legittimazione attiva di quest'ultima sollevata dagli appellanti non risultando provata la inclusione del credito nell'atto di cessione pubblicato sulla G.U. prodotta in atti.
La eccezione va disattesa sulla scorta dell'insegnamento della stessa S.C. (Cass. Sez. I^
8.11.202) a mente della quale occorre distinguere il caso in cui si contesta la cessione dei pag. 5/9 crediti, da quello nel quale, come nel caso di specie, si contesta la inclusione del credito vantato nei confronti degli appellanti nella cessione medesima.
In tale ipotesi, infatti, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella G.U., può ben costituire adeguata prova della avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nella operazione di trasferimento in blocco in base alle sue caratteristiche.
Va, inoltre, aggiunto che va considerato ad abundantiam, a riprova della effettiva cessione del credito, il comportamento della originaria creditrice rimasta contumace nel presente grado, pur dopo essere risultata vittoriosa nel giudizio di prime cure.
La eccezione deve essere pertanto respinta.
Venendo al merito, come unico motivo gli appellanti lamentano la erroneità della sentenza per non avere il Primo Giudice rilevato ex officio la nullità delle fideiussioni atteso che le clausole in esse contenute erano riproduttive dello schema ABI.
In realtà il Tribunale, pur avendo rilevato la tardività della sollevata eccezione, ha tuttavia deciso nel merito rigettando la detta eccezione non avendo gli appellanti dedotto alcunchè in ordine “alla scindibilità del contenuto negoziale e non vi sono elementi per ritenere che i predetti non avrebbero prestato la fideiussione senza le clausole in questione, anzi dalla stessa mancata proposizione del motivo di nullità in sede di opposizione a decreto ingiuntivo deve ritenersi presumibile una diversa volontà delle parti”.
Ciò premesso e considerata la statuizione del Tribunale, ritiene la Corte di dover comunque affrontare nel merito la dedotta questione della nullità delle fideiussioni, rilevando tuttavia in via preliminare come le fideiussioni siano state sottoscritte rispettivamente in data
1.2.2011 la fideiussione specifica ed in data 2.2.2012 la fideiussione omnibus.
Fatta tale premessa, e prendendo le mosse dalla nota sentenza della S.C. a SS.UU. n.
41994/2021, rileva il Collegio che la questione della nullità dei contratti di fideiussione
“a valle di intese” dichiarate parzialmente nulle ha avuto ampia eco nella giurisprudenza successiva sia di merito che di Legittimità con specifico riferimento in particolare ai contratti di fideiussione specifica. pag. 6/9 Recente Giurisprudenza di Legittimità (Cass. Sez. III^ Ord. N. 27243/2024), infatti, ha così affermato: “la nullità dei contratti di fideiussione “a valle di intese” dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, si applica indipendentemente dalla natura omnibus o specifica della fideiussione. Le Sezioni Unite 41944 del 2021 non richiedono espressamente che si tratti di fideiussione omnibus, bensì si riferiscono ai contratti di fideiussione che contengono le clausole del modello Abi dichiarate nulle. Pertanto, se è vi è la clausola nulla del modello Abi il contratto è viziato in parte qua in quanto a valle dell'intesa anticoncorrenziale. Tale nullità, fondandosi sulla necessaria tutela della libertà di concorrenza, non può essere sanata né dalle sottoscrizioni specifiche ex artt.
1341 e 1342 c.c., trattandosi di nullità di origine unionale, né dal fatto che i fideiussori siano cointeressati alla prestazione della garanzia”.
La Corte ha, inoltre, stabilito un ulteriore principio: “la conseguenza pratica di tale nullità è che, venendo meno la clausola di deroga ai termini dell'articolo 1957 c. c. in quanto riproduttiva dello schema Abi dichiarato nullo, trova piena applicazione la disciplina ordinaria sulla decadenza dalla garanzia fideiussoria prevista da tale norma”.
Senonché la stessa Suprema Corte, Sez. III^, con tre provvedimenti successivi, rispettivamente nn. 657, 660 e 675, ha escluso la applicabilità alle fideiussioni specifiche della nullità parziale per conformità allo schema Abi.
Ancor più di recente è intervenuta sempre la medesima Corte di Cassazione, questa volta con la Sez. prima, la quale con decisione n. 1170 del 17 gennaio 2025, oltre che confermare le precedenti decisioni sopra citate, ha ulteriormente chiarito che “la fideiussione deve essere stata stipulata entro l'ambito temporale al quale può essere riferito l'accertamento della Banca d'Italia, essendo evidente che detto accertamento operato nel 2005 non può affatto consentire di reputare esistente e, cioè, persistente in epoca successiva il pregresso accordo anticoncorrenziale di guisa che, in caso di compresenza delle tre clausole successivamente al 2005, l'interessato ben può dedurre e comprovare anche l'intesa anticoncorrenziale, ma non certo in base al provvedimento precedente, bensì offrendone altra e specifica prova”.
pag. 7/9 Così richiamati i suddetti ormai consolidati principi della S.C., non può che concludersi che nel caso di specie, nel quale le fideiussioni sono state sottoscritte in epoca di molto successiva al provvedimento della Banca d'Italia sopra richiamato, sarebbe stato preciso onere delle parti appellanti dimostrare che le clausole sottoscritte erano state il frutto di un accordo anticoncorrenziale ma tale onere probatorio gli appellanti non hanno adempiuto. Inoltre, in ogni caso ne sarebbe derivata una nullità parziale delle sole clausole, non risultando essere fornite prove circa la circostanza che i contratti non sarebbero state sottoscritti se non previa accettazione anche delle clausole oggetto di censura.
Per i suesposti motivi, quindi, il gravame va respinto con la conseguente conferma della sentenza appellata.
Le spese dle grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n.
1926/2023 del Tribunale di Latina proposto da , , Parte_3 Parte_2 Pt_1
e , ogni ulteriore istanza ed eccezione disattese, così provvede:
[...] Controparte_1
rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata.
Condanna gli appellanti, in solido tra loro, alla rifusione in favore della parte terza intervenuta, delle spese e competenze del presente grado che, per l'intero, liquida in €
5.809,00 per competenze, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Nulla in ordine alle spese con riferimento agli altri appellati rimasti contumaci.
Dà atto della sussistenza nei confronti degli appellanti, dei presupposti richiesti dall'art. 13 comma 1 quater primo periodo D.P.R. 30.5.2002 n. 115, per il pagamento dell'ulteriore C.U., se dovuto.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 13.5.2025
pag. 8/9 Il Presidente
Dr.ssa Gianna Maria Zannella
Il Cons. estensore
Dr. Camillo Romandini
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