Art. 2.
L' articolo 236 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente:
"Art. 236. - (Arresto facoltativo in flagranza). - Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria e della forza pubblica hanno facolta' di arrestare chi e' colto in flagranza di un delitto non colposo per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni ovvero di un delitto colposo per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque anni.
Hanno, inoltre, la facolta' di procedere all'arresto di chi e' stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza ovvero si trova sottoposto a misure di sicurezza detentive, o di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423 , e dalla legge 31 maggio 1965, n. 575 , e successive modificazioni, o e' stato altra volta condannato per delitto della stessa indole negli ultimi dieci anni, o di coloro che si trovano illegalmente nel territorio dello Stato, quando sono colti in flagranza di un delitto non colposo per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo a un anno.
Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria o della forza pubblica hanno facolta' di arrestare, anche fuori dei casi gia' preveduti, chi e' colto in flagranza dei delitti di cui agli articoli 341, quando il fatto e' commesso con violenza o minaccia ovvero alla presenza di piu' persone, 353, 405, 406 con riferimento ai fatti indicati negli articoli 403, secondo comma, 404 e 405, 418 e 633 del codice penale , dei reati concernenti le armi o le materie esplodenti, del delitto di apologia del fascismo o delle contravvenzioni prevedute dagli articoli 707 e 708 del codice penale .
Se si tratta di delitto punibile a querela l'arresto in flagranza puo' essere eseguito se la querela viene proposta, anche con dichiarazione resa oralmente all'ufficiale o agente della polizia giudiziaria o della forza pubblica presente nel luogo. Se l'avente diritto dichiara di rimettere la querela, l'arrestato e' posto immediatamente in liberta'".
L' articolo 236 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente:
"Art. 236. - (Arresto facoltativo in flagranza). - Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria e della forza pubblica hanno facolta' di arrestare chi e' colto in flagranza di un delitto non colposo per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni ovvero di un delitto colposo per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque anni.
Hanno, inoltre, la facolta' di procedere all'arresto di chi e' stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza ovvero si trova sottoposto a misure di sicurezza detentive, o di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423 , e dalla legge 31 maggio 1965, n. 575 , e successive modificazioni, o e' stato altra volta condannato per delitto della stessa indole negli ultimi dieci anni, o di coloro che si trovano illegalmente nel territorio dello Stato, quando sono colti in flagranza di un delitto non colposo per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo a un anno.
Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria o della forza pubblica hanno facolta' di arrestare, anche fuori dei casi gia' preveduti, chi e' colto in flagranza dei delitti di cui agli articoli 341, quando il fatto e' commesso con violenza o minaccia ovvero alla presenza di piu' persone, 353, 405, 406 con riferimento ai fatti indicati negli articoli 403, secondo comma, 404 e 405, 418 e 633 del codice penale , dei reati concernenti le armi o le materie esplodenti, del delitto di apologia del fascismo o delle contravvenzioni prevedute dagli articoli 707 e 708 del codice penale .
Se si tratta di delitto punibile a querela l'arresto in flagranza puo' essere eseguito se la querela viene proposta, anche con dichiarazione resa oralmente all'ufficiale o agente della polizia giudiziaria o della forza pubblica presente nel luogo. Se l'avente diritto dichiara di rimettere la querela, l'arrestato e' posto immediatamente in liberta'".