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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 09/07/2025, n. 1297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1297 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1174/2021
CORTE D'APPELLO DI FIRENZE SEZIONE TERZA CIVILE
* Verbale di udienza con sentenza contestuale
- artt. 359 e 281 sexies c.p.c. -
*
Causa d'appello n.: 1174/2021 r.g. promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. LENCIONI FRANCESCO Parte_1 C.F._1
APPELLANTE nei confronti di
(CF ), (CF ) Controparte_1 C.F._2 CP_2 C.F._3
APPELLATI-CONTUMACI
*
Oggi 9 Luglio 2025, alle ore 12.42 dinanzi alla Corte d'Appello di Firenze, composta dai magistrati:
Dr. Marco Cecchi Presidente
Dr. Antonio Picardi Consigliere Relatore
Dr. Paolo Masetti Consigliere
con l'assistenza del Funzionario Addetto UPP dott.ssa Laura Cioni nei locali del Palazzo di Giustizia, piano 4^, aula 1, sono comparsi:
Per parte appellante l'avv. Lencioni Francesco Per parte appellata: nessuno
Il Collegio invita l'unica parte presente alla discussione.
L'avv. Lencioni si riporta ai propri scritti difensivi ed insiste nelle conclusioni ivi rassegnate. Esaurita la discussione, il difensore dichiara di rinunciare ad assistere alla lettura della sentenza e si allontana volontariamente. La Corte si ritira in camera di consiglio e, rientrata, dà lettura della sentenza contestuale che segue, inserendola nel fascicolo telematico.
pagina 1 di 11
N. R.G. 1174/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, terza sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Marco Cecchi Presidente dott. Antonio Picardi Consigliere Relatore dott. Paolo Masetti Consigliere
ha emesso, ai sensi degli artt. 352 u.c. e 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1174/2021 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. LENCIONI FRANCESCO Parte_1 C.F._1
APPELLANTE nei confronti di
(CF ), (CF ) Controparte_1 C.F._2 CP_2 C.F._3
APPELLATI-CONTUMACI avverso l'ordinanza ex art. 702-ter c.p.c. del Tribunale di Pistoia pubblicata il 25/05/2021
CONCLUSIONI
In data 9.7.2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per parte appellante: “Voglia la Corte di Appello di Firenze, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, riformare l'ordinanza ex art. 702 ter cpc pronunciata dal Giudice del Tribunale di Pistoia in data 25 maggio 2021 a definizione del procedimento n. R.G. 512 dell'anno 2021, comunicata il giorno 25 maggio 2021, - nel punto in cui ha rigettato la domanda del ricorrente volta alla condanna dei sig.ri e al risarcimento del danno per mancato rilascio CP_1 CP_2
pagina 2 di 11 dell'immobile entro la data pattuita, per difetto assoluto di allegazione e per difetto di prova, con violazione, in particolare, degli artt. 99, 112, 113, 115 e 116 cpc;
- nel punto in cui ha ritenuto inesistente il danno subito dal ricorrente in conseguenza della mancata libera disponibilità del bene e della impossibilità di conseguire integralmente l'utilità da esso, intesa anche quale suo godimento diretto, con violazione, in particolare, degli artt. 99, 112, 113, 115 e 116 cpc;
- nel punto in cui non ha operato la compensazione tra i controcrediti delle due parti, con violazione, in particolare, degli artt. 99, 112, 113, 115, 116 cpc e 1241 c.c.; - nel punto in cui ha compensato integralmente le spese di lite tra le parti, con violazione, in particolare, degli artt. 91e 92 c.p.c., e, per l'effetto, accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale posto in essere dai signori e per il mancato rilascio dell'immobile ubicato all'interno del più Controparte_1 CP_2 ampio fabbricato condominiale, posto in 51100 Pistoia (PT), via Giorgio La Pira n. 16, nel termine stabilito dalle parti nel contratto di compravendita stipulato in data 28 ottobre 2020; condannare, conseguentemente, i signori e per i titoli e le causali di cui in Controparte_1 CP_2 premessa, all'immediato rilascio dell'immobile ubicato all'interno del più ampio fabbricato condominiale, posto in 51100 Pistoia (PT), via Giorgio La Pira n. 16, oggetto del contratto di compravendita stipulato in data 28 ottobre 2020; condannare, altresì, i signori e Controparte_1
per i titoli e le causali di cui in premessa, al pagamento in favore di parte CP_2 acquirente dell'indennità di occupazione, da determinarsi anche in via equitativa, dalla data del 28 novembre 2020 sino al momento dell'effettiva consegna dell'immobile; accertare l'eventuale credito vantato dai signori e quale residuo prezzo della Controparte_1 CP_2 compravendita;
operare, pertanto, se dovuta la compensazione tra i controcrediti delle due parti;
IN TESI condannare i signori e al pagamento in favore del sig. Controparte_1 CP_2 della residua somma. Con vittoria di spese e competenze professionali. IN Parte_1 IPOTESI determinare l'importo che il sig. dovrà corrispondere ai signori Parte_1 CP_1 e quale residuo prezzo della compravendita. Con vittoria di spese e
[...] CP_2 competenze professionali. IN VIA ISTRUTTORIA La difesa dell'appellante, reitera, in caso di contestazione, la richiesta di ammissione di interrogatorio formale del signor e Controparte_1 prova per testi sui capitoli di cui in premessa, da ritenersi riprodotti con numerazione progressiva, ciascuno con la dicitura DCV, indicando come testimone il Geom. , con Studio in 59100 Tes_1 Prato, via Valla n. 32”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, regolarmente notificato, conveniva in giudizio, innanzi Parte_1 questa Corte di Appello, e proponendo gravame avverso Controparte_1 CP_2
l'ordinanza ex art. 702-ter c.p.c. del Tribunale di Pistoia, pubblicata il 25/05/2021, che, definitivamente pronunciando sulle domande proposte dal aveva così deciso: “accertato Pt_1
l'inadempimento contrattuale dei sig.ri e condanna e Controparte_1 CP_2 Controparte_1 all'immediato rilascio dell'immobile ubicato all'interno del più ampio fabbricato CP_2 condominiale, sito in Pistoia Via Giorgio La Pira n. 16, in favore del ricorrente;
rigetta la domanda risarcitoria;
accerta che e sono creditori nei confronti di Controparte_1 CP_2 Pt_1 della somma di € 4.736,54; rigetta la domanda di compensazione;
compensa integralmente
[...] le spese di lite tra le parti”. pagina 3 di 11 1 – Il giudizio di primo grado.
1.1. – Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., aveva adito, nei confronti di Parte_1 CP_1
e il tribunale di Pistoia, esponendo:
[...] CP_2
- che, con contratto di compravendita del 28 ottobre 2020, registrato all'Agenzia delle Entrate –
Ufficio Territoriale di Prato – il 4 novembre 2020, al n. 12337 serie 1T, aveva acquistato da in proprio e quale procuratore speciale di la piena proprietà di Controparte_1 CP_2 un'unità immobiliare ad uso civile abitazione, ubicata all'interno di un più ampio complesso condominiale posto in Pistoia (PT), via Giorgio La Pira n. 16;
- che il prezzo della compravendita, veniva stabilito in € 115.000,00, interamente corrisposti, fatta eccezione per l'importo di € 4.736,54 da pagare al momento della consegna dell'immobile che sarebbe dovuta avvenire entro e non oltre il 28.11.2020;
- che, avendo e in violazione degli accordi, omesso di consegnare il bene CP_1 CP_2 all'acquirente entro la data concordata, esso con lettera raccomandata del 10.12.2020, li Pt_1 aveva invitati ad adempiere alle obbligazioni assunte e, conseguentemente, a rilasciare libero da persone e cose l'immobile oggetto del suddetto contratto di compravendita;
- che, tuttavia, tale missiva non aveva avuto alcun esito;
- che, dunque, il medesimo si dichiarava disponibile a corrispondere a parte venditrice, al Pt_1 momento della consegna dell'immobile, la somma di € 4.736,54, da cui, peraltro, si sarebbe dovuto detrarre l'importo al medesimo dovuto dai venditori a titolo di risarcimento del danno per il mancato rilascio del bene dagli stessi occupato “sine titulo”;
- che, infatti, egli non soltanto non aveva conseguito il godimento del bene nei tempi stabiliti, ma era stato anche costretto al pagamento del mutuo acceso per l'acquisto dell'immobile oggetto di causa.
1.2 – Non si costituivano in giudizio e e, sulla regolarità della Controparte_1 CP_2 notifica, ne veniva dichiarata la contumacia.
1.3. – All'esito dell'istruttoria, articolatasi nell'assunzione di prove documentali, il tribunale decideva nei termini sopra esposti sulla base delle seguenti considerazioni:
(-) era evidente l'inadempimento dei venditori, rimasti contumaci, all'obbligazione di consegna dell'immobile, di talché essi andavano condannati all'immediato rilascio;
(-) per converso, la domanda di condanna dei al risarcimento del danno, per Parte_2 mancato rilascio del bene entro la data pattuita, doveva essere rigettata per difetto assoluto di allegazione prima ancora che per difetto di prova, con l'ulteriore precisazione che le conseguenze della scelta del di accedere ad un finanziamento per l'acquisto dell'abitazione non potevano Pt_1 porsi a carico dei venditori;
pagina 4 di 11 (-) secondo la più recente giurisprudenza di legittimità, nel caso di occupazione abusiva di un immobile, il danno subito dal proprietario non poteva ritenersi sussistente in re ipsa, in quanto, pur essendo particolarmente evidente e quindi dimostrabile anche sulla base di presunzioni semplici, ciò non esonerava l'attore dalla allegazione dei relativi fatti costitutivi, ossia l'intenzione concreta del proprietario di mettere l'immobile a frutto (cfr. Cass. n. 11203/19, Cass. n. 26296/19
e Cass. n. 13071/18);
(-) andava, infine, accolta, in quanto documentalmente provata e comunque fatto pacifico, la domanda di accertamento del credito vantato da e nella misura di € Controparte_1 CP_2
4.736,54 quale residuo prezzo della compravendita, mentre, di converso, andava rigettata la domanda di compensazione in assenza di un controcredito in favore del medesimo ricorrente.
In virtù della reciproca soccombenza le spese di lite venivano integralmente compensate tra le parti.
2 – Il giudizio di secondo grado.
2.1. – Avverso tale ordinanza proponeva appello per i seguenti motivi: Parte_1
1) con il primo, censurava la decisione impugnata nella parte in cui aveva rigettato la sua domanda di risarcimento danni per l'occupazione sine titulo dell'immobile de quo, non avendo il primo giudice fatto corretta applicazione dei principi giurisprudenziali coniati, in materia, dalla
Corte di Cassazione.
Inoltre, il tribunale non aveva adeguatamente considerato le allegazioni del ricorrente, il quale aveva dato atto di non aver potuto conseguire il godimento dell'immobile entro il termine pattuito, producendo il contratto di mutuo destinato all'acquisto del bene in questione con le agevolazioni per la prima casa.
Al riguardo, l'appellante rappresentava che egli, insieme alla moglie ed al figlio minorenne, si trovavano ancora costretti a farsi ospitare a casa di amici, proprio a causa della mancata disponibilità dell'abitazione acquistata.
2) Con il secondo, rilevava che il tribunale aveva errato nel rigettare la domanda volta ad ottenere la compensazione tra quanto da lui dovuto quale saldo del prezzo della compravendita (€
4.736,54) e quanto a lui spettante a titolo di risarcimento danno.
Difatti, il tribunale avrebbe dovuto accogliere la domanda risarcitoria e per l'effetto determinare il quantum dovuto dai venditori facendo ricorso anche alla liquidazione secondo equità, in conformità alla richiesta avanzata dal ricorrente, giustificata dall'impossibilità/estrema difficoltà di quest'ultimo nel pervenire ad una quantificazione/stima del danno, non determinabile sulla base di criteri oggettivi.
pagina 5 di 11 3) Con il terzo, si doleva della compensazione integrale delle spese di lite, non avendo il primo giudice tenuto in considerazione la prevalente soccombenza dei convenuti.
Per tali ragioni è stata formulata dall'appellante richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte, con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
2.2. – Non si costituivano in giudizio e Controparte_1 CP_2
2.3. – A seguito di rinnovazione della notifica dell'atto di appello, con ordinanza del 12.4.2023 la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190
c.p.c.
2.4. – Con provvedimento del Presidente di Sezione del 23-25.5.2023, veniva rimessa sul ruolo, a seguito della sopravvenuta indisponibilità di uno dei componenti del Collegio.
2.5. – Con ordinanza del 26.3.2025, veniva dichiarata la contumacia di e Controparte_1 CP_2
e disposto il rinvio della causa all'odierna udienza per la discussione orale ex art. 281-sexies
[...]
c.p.c., con termine fino al 2.7.2025 per il deposito di foglio contenente la sola precisazione delle conclusioni.
2.6. – La causa, pertanto, viene decisa oggi a seguito di discussione orale, come da retroesteso verbale.
***
3 – In via preliminare.
Le richieste istruttorie reiterate dall'appellante non possono essere accolte, non avendo la parte dedotto alcunché in punto di loro decisività e rilevanza.
Invero, i motivi di appello concorrono a determinare l'oggetto del relativo giudizio e, per questo profilo, incidono sullo stesso esercizio del potere d'impugnazione, non potendosi considerare proposti all'esame del giudice del gravame i capi della sentenza di primo grado che non siano stati in concreto oggetto di specifiche censure nell'atto di appello. Pertanto, la parte non può riproporre istanze istruttorie espressamente o implicitamente disattese dal giudice di primo grado senza espressamente censurare, con motivo di gravame, le ragioni per le quali la sua istanza è stata respinta o dolersi della omessa pronuncia al riguardo (cfr. Cass. sez. 3^ civ.
7.7.2006 n. 15519 rv
591566).
Nella specie, l'appellante si è limitato solo a reiterare genericamente la richiesta di prova orale
(cfr. atto di appello, pag. 17), con una formulazione che non esprime alcuna sufficiente e specifica critica alla decisione istruttoria del tribunale, men che meno spiega in concreto perché le prove non ammesse avrebbero diversamente orientato la decisione.
Ciò posto, è possibile passare ad esaminare l'appello. pagina 6 di 11 4 – L'esame del gravame.
L'appello è parzialmente fondato e va accolto per quanto di ragione, con parziale riforma della sentenza impugnata
4.1. – I primi due motivi, da trattarsi congiuntamente in quanto strettamente connessi tra di loro, sono infondati.
4.1.1. – Occorre tener conto di quanto stabilito dalle Sezioni Unite, nella sentenza n. 33645/2022, dove è stato affermato, tra l'altro, che il fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da mancato guadagno è lo specifico pregiudizio subito, rappresentato dall'impossibilità di concedere il bene in godimento ad altri verso un corrispettivo superiore al canone locativo di mercato o di venderlo ad un prezzo più conveniente di quello di mercato. Tale danno, in caso di impossibilità di fornire una prova del suo preciso ammontare, può essere anche liquidato dal giudice in via equitativa. Le Sezioni Unite, componendo il contrasto che si era venuto a creare, in particolare, tra la Seconda e la Terza Sezione Civile ed illustrandone le ragioni teoriche, hanno ribadito la differenza tra tutela reale e tutela risarcitoria. In relazione a quest'ultima, in particolare, la sentenza ha chiarito che, se «la domanda risarcitoria ha ad oggetto il mancato guadagno causato dall'occupazione abusiva, l'onere di allegazione riguarda gli specifici pregiudizi, fra i quali si possono identificare non solo le occasioni perse di vendita a un prezzo più conveniente rispetto a quello di mercato, ma anche le mancate locazioni a un canone superiore a quello di mercato (una volta che si quantifichi equitativamente il godimento perduto con il canone locativo di mercato, il corrispettivo di una locazione ai correnti valori di mercato rientra, come si è visto, nelle perdite subite). Ove insorga controversia in relazione al fatto costitutivo del lucro cessante allegato, l'onus probandi anche in questo caso può naturalmente essere assolto mediante le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza o le presunzioni semplici» (cfr., da ultimo, in senso conforme, da ultimo, Cass. civ. n. 25694/2024).
Ne è derivata l'affermazione del seguente principio di diritto: “in tema di risarcimento del danno da occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, il proprietario è tenuto ad allegare, quanto al danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta e, quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio subito (sotto il profilo della perdita di occasioni di vendere o locare il bene a un prezzo o a un canone superiore a quello di mercato), di cui, a fronte della specifica contestazione del convenuto, è chiamato a fornire la prova anche mediante presunzioni o il richiamo alle nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza” (cfr. Cassazione civile, S.U. n.
33645 del 15/11/2022).
4.1.2 – Nella specie, il non ha assolto al suo onere di allegazione. Pt_1
pagina 7 di 11 Negli scritti difensivi dell'odierno appellante è del tutto carente la deduzione di specifiche circostanze relative alla lesione che egli avrebbe subito per il mancato godimento dell'immobile come conseguenza immediata e diretta dell'omesso rilascio da parte dei Parte_2
Difatti, nel ricorso ex art. 702-bis c.p.c., egli si è limitato unicamente ad allegare, a fondamento della richiesta risarcitoria, il pagamento del mutuo contratto per l'acquisto dell'abitazione.
Tuttavia, l'accensione ed il conseguente pagamento del mutuo, a ben vedere, costituisce una circostanza che attiene all'acquisto dell'immobile e non al suo godimento.
D'altra parte, l'appellante non ha nemmeno dedotto di aver dovuto corrispondere degli oneri finanziari più gravosi rispetto a quelli che sarebbe stato tenuto a pagare nel caso in cui la stipula del mutuo, proprio a causa del mancato rilascio dell'immobile secondo la tempistica pattuita, fosse stata posticipata.
Niente è stato dedotto in merito alla concreta volontà di utilizzo immediato dell'immobile - derivante, ad esempio, da una documentata necessità abitativa impellente – che l'occupazione abusiva avrebbe impedito. E neppure sono stati allegati gli specifici pregiudizi economici subiti, quali ad esempio i costi sostenuti per una locazione alternativa, avendo, al contrario, l'appellante sostenuto, peraltro solo nell'atto di appello (e perciò tardivamente), di essere stato costretto a trasferirsi con la propria famiglia a casa di amici.
Niente è stato detto circa la volontà/intenzione di concedere in locazione il bene ad altri o di usufruirne direttamente ed immediatamente per il soddisfacimento di esigenze proprie.
La mancata allegazione della effettiva possibilità (diretta o indiretta) di godimento dell'immobile oggetto di causa, perduta a causa dell'occupazione abusiva da parte di e rende, in CP_1 CP_2 altri termini, non risarcibile il danno asserito da parte appellante.
Del resto, il massimo organo nomofilattico, con riferimento al danno da occupazione sine titulo, ha pure evidenziato: “In caso di occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, il fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità, andata perduta, di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto, mediante concessione a terzi dietro corrispettivo, restando, invece, non risarcibile il venir meno della mera facoltà di non uso, quale manifestazione del contenuto del diritto sul piano astratto, suscettibile di reintegrazione attraverso la sola tutela reale” (cfr. Cassazione civile, sentenza del
15.11.2022, n. 33645).
Nel caso in esame, il non ha mai allegato l'intenzione di mettere a reddito l'immobile né di Pt_1 utilizzarlo subito dopo il suo acquisto, il che rende evidente l'infondatezza della domanda proprio sotto il profilo assertivo.
pagina 8 di 11 4.1.3. – Ne consegue il rigetto anche del secondo motivo d'appello, in quanto, in assenza di un controcredito in capo a è evidente come nessuna compensazione possa essere Parte_1 disposta.
Per completezza, si rileva che l'appellante non può utilmente invocare neppure la liquidazione equitativa del danno ex art. 1226 c.c.
Difatti, per costante orientamento giurisprudenziale, il potere discrezionale che l'art. 1226 c.c. conferisce al giudice del merito è rigorosamente subordinato al duplice presupposto che sia provata l'esistenza dei danni risarcibili e che sia impossibile, o molto difficile, la dimostrazione del loro preciso ammontare (cfr. Cassazione civile, sentenza del 19.12.2011, n. 27447), non già per surrogare il mancato accertamento della prova della responsabilità del debitore o la mancata individuazione della prova del danno nella sua esistenza (cfr. ex plurimis Cassazione civile, sentenza del 15.2.2008, n. 3794).
Nella specie, non risulta che la prova del danno fosse impossibile e/o difficile, il che, pertanto, non esonerava la parte dal suo onere di allegazione e prova (non essendo stata prodotta neppure una c.t.p. volta a dimostrare il valore locativo del bene).
4.2. – Il terzo motivo è, invece, fondato.
Invero, per costante orientamento giurisprudenziale: “in base al principio di causalità la parte soccombente va individuata in quella che, azionando una pretesa accertata come infondata o resistendo ad una pretesa fondata, abbia dato causa al processo o alla sua protrazione e che debba qualificarsi tale in relazione all'esito finale della controversia” (cfr. ex plurimis Cassazione civile, sentenza del 30.4.2010, n. 7625).
Ebbene, non vi è dubbio che il vero motivo del contendere, che ha condotto le parti dinanzi al giudice, fosse costituito dal mancato rilascio del bene da parte dei in palese Parte_2 violazione degli impegni assunti nel contratto di compravendita.
Del resto, la domanda risarcitoria, nell'economia del giudizio, aveva un'importanza secondaria, in quanto non vi è dubbio che l'interesse fondamentale del fosse quello di conseguire la Pt_1 disponibilità del bene.
Il Tribunale, quindi, nel disporre la compensazione integrale delle spese di lite, non ha considerato la prevalente soccombenza dei proprio alla luce del principio di causalità. Parte_2
Ritiene, allora, il Collegio che, tenuto conto della reciproca soccombenza delle parti, sussistessero i presupposti per compensare le spese solo nella misura di 1/3 mentre, per i rimanenti 2/3, esse dovessero essere poste a carico dei convenuti.
Tali spese si liquidano secondo il computo che segue ex D.M. 55/2014, come modificato da ultimo dal D.M 147/2022 § 12 (valore indeterminabile-complessità bassa): pagina 9 di 11 Fase di studio della controversia, valore medio: € 1.701,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.204,00
Fase decisionale, valore minimo: € 1.453,00
Compenso tabellare: € 4.358,00, oltre € 286,00 per spese documentate, 15% per rimborso forfetario, IVA (se ed in quanto dovuta) e CAP come per legge.
Si esclude la fase istruttoria/trattazione, in quanto non svolta, e si applica il valore minimo per quella decisionale tenuto conto della ridotta attività difensiva espletata in ragione del rito prescelto.
5 – Analoga ripartizione si impone anche per quanto concerne le spese del presente grado di giudizio, che vengono liquidate secondo il computo che segue (valore € 5.201-26.000):
Fase di studio della controversia, valore medio: € 1.134,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 921,00
Fase istruttoria/trattazione, valore minimo: € 922,00;
Fase decisionale, valore minimo: € 956,00
Compenso tabellare: € 3.923,00, oltre € 415,50 per spese documentate, 15% per rimborso forfetario, IVA (se ed in quanto dovuta) e CAP come per legge.
Si applica il valore minimo per la fase n. 3 e n. 4, in considerazione della ridotta attività professionale espletata.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, sull'appello proposto da avverso l'ordinanza ex art. Parte_1
702-ter c.p.c. emessa dal Tribunale di Pistoia e pubblicata il 25/05/2021, così provvede:
1) accoglie in parte l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma dell'ordinanza impugnata, pone le spese del giudizio di primo grado, liquidate come in parte motiva, per 2/3 a carico solidale di e , disponendone la compensazione per il residuo 1/3; Controparte_1 CP_2
2) compensa per 1/3 le spese del presente grado di giudizio, ponendo i rimanenti 2/3 a carico solidale di e che, per l'intero, liquida: in € 415,50 per spese Controparte_1 CP_2 documentate, in € 3.923,00 per compenso professionale, 15% per rimborso forfetario, IVA (se ed in quanto dovuta) e CAP come per legge.
Firenze, 9.7.2025
Il Consigliere relatore ed estensore dott. Antonio Picardi
Il Presidente
dott. Marco Cecchi
pagina 10 di 11 Nota La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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CORTE D'APPELLO DI FIRENZE SEZIONE TERZA CIVILE
* Verbale di udienza con sentenza contestuale
- artt. 359 e 281 sexies c.p.c. -
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Causa d'appello n.: 1174/2021 r.g. promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. LENCIONI FRANCESCO Parte_1 C.F._1
APPELLANTE nei confronti di
(CF ), (CF ) Controparte_1 C.F._2 CP_2 C.F._3
APPELLATI-CONTUMACI
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Oggi 9 Luglio 2025, alle ore 12.42 dinanzi alla Corte d'Appello di Firenze, composta dai magistrati:
Dr. Marco Cecchi Presidente
Dr. Antonio Picardi Consigliere Relatore
Dr. Paolo Masetti Consigliere
con l'assistenza del Funzionario Addetto UPP dott.ssa Laura Cioni nei locali del Palazzo di Giustizia, piano 4^, aula 1, sono comparsi:
Per parte appellante l'avv. Lencioni Francesco Per parte appellata: nessuno
Il Collegio invita l'unica parte presente alla discussione.
L'avv. Lencioni si riporta ai propri scritti difensivi ed insiste nelle conclusioni ivi rassegnate. Esaurita la discussione, il difensore dichiara di rinunciare ad assistere alla lettura della sentenza e si allontana volontariamente. La Corte si ritira in camera di consiglio e, rientrata, dà lettura della sentenza contestuale che segue, inserendola nel fascicolo telematico.
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N. R.G. 1174/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, terza sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Marco Cecchi Presidente dott. Antonio Picardi Consigliere Relatore dott. Paolo Masetti Consigliere
ha emesso, ai sensi degli artt. 352 u.c. e 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1174/2021 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. LENCIONI FRANCESCO Parte_1 C.F._1
APPELLANTE nei confronti di
(CF ), (CF ) Controparte_1 C.F._2 CP_2 C.F._3
APPELLATI-CONTUMACI avverso l'ordinanza ex art. 702-ter c.p.c. del Tribunale di Pistoia pubblicata il 25/05/2021
CONCLUSIONI
In data 9.7.2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per parte appellante: “Voglia la Corte di Appello di Firenze, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, riformare l'ordinanza ex art. 702 ter cpc pronunciata dal Giudice del Tribunale di Pistoia in data 25 maggio 2021 a definizione del procedimento n. R.G. 512 dell'anno 2021, comunicata il giorno 25 maggio 2021, - nel punto in cui ha rigettato la domanda del ricorrente volta alla condanna dei sig.ri e al risarcimento del danno per mancato rilascio CP_1 CP_2
pagina 2 di 11 dell'immobile entro la data pattuita, per difetto assoluto di allegazione e per difetto di prova, con violazione, in particolare, degli artt. 99, 112, 113, 115 e 116 cpc;
- nel punto in cui ha ritenuto inesistente il danno subito dal ricorrente in conseguenza della mancata libera disponibilità del bene e della impossibilità di conseguire integralmente l'utilità da esso, intesa anche quale suo godimento diretto, con violazione, in particolare, degli artt. 99, 112, 113, 115 e 116 cpc;
- nel punto in cui non ha operato la compensazione tra i controcrediti delle due parti, con violazione, in particolare, degli artt. 99, 112, 113, 115, 116 cpc e 1241 c.c.; - nel punto in cui ha compensato integralmente le spese di lite tra le parti, con violazione, in particolare, degli artt. 91e 92 c.p.c., e, per l'effetto, accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale posto in essere dai signori e per il mancato rilascio dell'immobile ubicato all'interno del più Controparte_1 CP_2 ampio fabbricato condominiale, posto in 51100 Pistoia (PT), via Giorgio La Pira n. 16, nel termine stabilito dalle parti nel contratto di compravendita stipulato in data 28 ottobre 2020; condannare, conseguentemente, i signori e per i titoli e le causali di cui in Controparte_1 CP_2 premessa, all'immediato rilascio dell'immobile ubicato all'interno del più ampio fabbricato condominiale, posto in 51100 Pistoia (PT), via Giorgio La Pira n. 16, oggetto del contratto di compravendita stipulato in data 28 ottobre 2020; condannare, altresì, i signori e Controparte_1
per i titoli e le causali di cui in premessa, al pagamento in favore di parte CP_2 acquirente dell'indennità di occupazione, da determinarsi anche in via equitativa, dalla data del 28 novembre 2020 sino al momento dell'effettiva consegna dell'immobile; accertare l'eventuale credito vantato dai signori e quale residuo prezzo della Controparte_1 CP_2 compravendita;
operare, pertanto, se dovuta la compensazione tra i controcrediti delle due parti;
IN TESI condannare i signori e al pagamento in favore del sig. Controparte_1 CP_2 della residua somma. Con vittoria di spese e competenze professionali. IN Parte_1 IPOTESI determinare l'importo che il sig. dovrà corrispondere ai signori Parte_1 CP_1 e quale residuo prezzo della compravendita. Con vittoria di spese e
[...] CP_2 competenze professionali. IN VIA ISTRUTTORIA La difesa dell'appellante, reitera, in caso di contestazione, la richiesta di ammissione di interrogatorio formale del signor e Controparte_1 prova per testi sui capitoli di cui in premessa, da ritenersi riprodotti con numerazione progressiva, ciascuno con la dicitura DCV, indicando come testimone il Geom. , con Studio in 59100 Tes_1 Prato, via Valla n. 32”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, regolarmente notificato, conveniva in giudizio, innanzi Parte_1 questa Corte di Appello, e proponendo gravame avverso Controparte_1 CP_2
l'ordinanza ex art. 702-ter c.p.c. del Tribunale di Pistoia, pubblicata il 25/05/2021, che, definitivamente pronunciando sulle domande proposte dal aveva così deciso: “accertato Pt_1
l'inadempimento contrattuale dei sig.ri e condanna e Controparte_1 CP_2 Controparte_1 all'immediato rilascio dell'immobile ubicato all'interno del più ampio fabbricato CP_2 condominiale, sito in Pistoia Via Giorgio La Pira n. 16, in favore del ricorrente;
rigetta la domanda risarcitoria;
accerta che e sono creditori nei confronti di Controparte_1 CP_2 Pt_1 della somma di € 4.736,54; rigetta la domanda di compensazione;
compensa integralmente
[...] le spese di lite tra le parti”. pagina 3 di 11 1 – Il giudizio di primo grado.
1.1. – Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., aveva adito, nei confronti di Parte_1 CP_1
e il tribunale di Pistoia, esponendo:
[...] CP_2
- che, con contratto di compravendita del 28 ottobre 2020, registrato all'Agenzia delle Entrate –
Ufficio Territoriale di Prato – il 4 novembre 2020, al n. 12337 serie 1T, aveva acquistato da in proprio e quale procuratore speciale di la piena proprietà di Controparte_1 CP_2 un'unità immobiliare ad uso civile abitazione, ubicata all'interno di un più ampio complesso condominiale posto in Pistoia (PT), via Giorgio La Pira n. 16;
- che il prezzo della compravendita, veniva stabilito in € 115.000,00, interamente corrisposti, fatta eccezione per l'importo di € 4.736,54 da pagare al momento della consegna dell'immobile che sarebbe dovuta avvenire entro e non oltre il 28.11.2020;
- che, avendo e in violazione degli accordi, omesso di consegnare il bene CP_1 CP_2 all'acquirente entro la data concordata, esso con lettera raccomandata del 10.12.2020, li Pt_1 aveva invitati ad adempiere alle obbligazioni assunte e, conseguentemente, a rilasciare libero da persone e cose l'immobile oggetto del suddetto contratto di compravendita;
- che, tuttavia, tale missiva non aveva avuto alcun esito;
- che, dunque, il medesimo si dichiarava disponibile a corrispondere a parte venditrice, al Pt_1 momento della consegna dell'immobile, la somma di € 4.736,54, da cui, peraltro, si sarebbe dovuto detrarre l'importo al medesimo dovuto dai venditori a titolo di risarcimento del danno per il mancato rilascio del bene dagli stessi occupato “sine titulo”;
- che, infatti, egli non soltanto non aveva conseguito il godimento del bene nei tempi stabiliti, ma era stato anche costretto al pagamento del mutuo acceso per l'acquisto dell'immobile oggetto di causa.
1.2 – Non si costituivano in giudizio e e, sulla regolarità della Controparte_1 CP_2 notifica, ne veniva dichiarata la contumacia.
1.3. – All'esito dell'istruttoria, articolatasi nell'assunzione di prove documentali, il tribunale decideva nei termini sopra esposti sulla base delle seguenti considerazioni:
(-) era evidente l'inadempimento dei venditori, rimasti contumaci, all'obbligazione di consegna dell'immobile, di talché essi andavano condannati all'immediato rilascio;
(-) per converso, la domanda di condanna dei al risarcimento del danno, per Parte_2 mancato rilascio del bene entro la data pattuita, doveva essere rigettata per difetto assoluto di allegazione prima ancora che per difetto di prova, con l'ulteriore precisazione che le conseguenze della scelta del di accedere ad un finanziamento per l'acquisto dell'abitazione non potevano Pt_1 porsi a carico dei venditori;
pagina 4 di 11 (-) secondo la più recente giurisprudenza di legittimità, nel caso di occupazione abusiva di un immobile, il danno subito dal proprietario non poteva ritenersi sussistente in re ipsa, in quanto, pur essendo particolarmente evidente e quindi dimostrabile anche sulla base di presunzioni semplici, ciò non esonerava l'attore dalla allegazione dei relativi fatti costitutivi, ossia l'intenzione concreta del proprietario di mettere l'immobile a frutto (cfr. Cass. n. 11203/19, Cass. n. 26296/19
e Cass. n. 13071/18);
(-) andava, infine, accolta, in quanto documentalmente provata e comunque fatto pacifico, la domanda di accertamento del credito vantato da e nella misura di € Controparte_1 CP_2
4.736,54 quale residuo prezzo della compravendita, mentre, di converso, andava rigettata la domanda di compensazione in assenza di un controcredito in favore del medesimo ricorrente.
In virtù della reciproca soccombenza le spese di lite venivano integralmente compensate tra le parti.
2 – Il giudizio di secondo grado.
2.1. – Avverso tale ordinanza proponeva appello per i seguenti motivi: Parte_1
1) con il primo, censurava la decisione impugnata nella parte in cui aveva rigettato la sua domanda di risarcimento danni per l'occupazione sine titulo dell'immobile de quo, non avendo il primo giudice fatto corretta applicazione dei principi giurisprudenziali coniati, in materia, dalla
Corte di Cassazione.
Inoltre, il tribunale non aveva adeguatamente considerato le allegazioni del ricorrente, il quale aveva dato atto di non aver potuto conseguire il godimento dell'immobile entro il termine pattuito, producendo il contratto di mutuo destinato all'acquisto del bene in questione con le agevolazioni per la prima casa.
Al riguardo, l'appellante rappresentava che egli, insieme alla moglie ed al figlio minorenne, si trovavano ancora costretti a farsi ospitare a casa di amici, proprio a causa della mancata disponibilità dell'abitazione acquistata.
2) Con il secondo, rilevava che il tribunale aveva errato nel rigettare la domanda volta ad ottenere la compensazione tra quanto da lui dovuto quale saldo del prezzo della compravendita (€
4.736,54) e quanto a lui spettante a titolo di risarcimento danno.
Difatti, il tribunale avrebbe dovuto accogliere la domanda risarcitoria e per l'effetto determinare il quantum dovuto dai venditori facendo ricorso anche alla liquidazione secondo equità, in conformità alla richiesta avanzata dal ricorrente, giustificata dall'impossibilità/estrema difficoltà di quest'ultimo nel pervenire ad una quantificazione/stima del danno, non determinabile sulla base di criteri oggettivi.
pagina 5 di 11 3) Con il terzo, si doleva della compensazione integrale delle spese di lite, non avendo il primo giudice tenuto in considerazione la prevalente soccombenza dei convenuti.
Per tali ragioni è stata formulata dall'appellante richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte, con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
2.2. – Non si costituivano in giudizio e Controparte_1 CP_2
2.3. – A seguito di rinnovazione della notifica dell'atto di appello, con ordinanza del 12.4.2023 la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190
c.p.c.
2.4. – Con provvedimento del Presidente di Sezione del 23-25.5.2023, veniva rimessa sul ruolo, a seguito della sopravvenuta indisponibilità di uno dei componenti del Collegio.
2.5. – Con ordinanza del 26.3.2025, veniva dichiarata la contumacia di e Controparte_1 CP_2
e disposto il rinvio della causa all'odierna udienza per la discussione orale ex art. 281-sexies
[...]
c.p.c., con termine fino al 2.7.2025 per il deposito di foglio contenente la sola precisazione delle conclusioni.
2.6. – La causa, pertanto, viene decisa oggi a seguito di discussione orale, come da retroesteso verbale.
***
3 – In via preliminare.
Le richieste istruttorie reiterate dall'appellante non possono essere accolte, non avendo la parte dedotto alcunché in punto di loro decisività e rilevanza.
Invero, i motivi di appello concorrono a determinare l'oggetto del relativo giudizio e, per questo profilo, incidono sullo stesso esercizio del potere d'impugnazione, non potendosi considerare proposti all'esame del giudice del gravame i capi della sentenza di primo grado che non siano stati in concreto oggetto di specifiche censure nell'atto di appello. Pertanto, la parte non può riproporre istanze istruttorie espressamente o implicitamente disattese dal giudice di primo grado senza espressamente censurare, con motivo di gravame, le ragioni per le quali la sua istanza è stata respinta o dolersi della omessa pronuncia al riguardo (cfr. Cass. sez. 3^ civ.
7.7.2006 n. 15519 rv
591566).
Nella specie, l'appellante si è limitato solo a reiterare genericamente la richiesta di prova orale
(cfr. atto di appello, pag. 17), con una formulazione che non esprime alcuna sufficiente e specifica critica alla decisione istruttoria del tribunale, men che meno spiega in concreto perché le prove non ammesse avrebbero diversamente orientato la decisione.
Ciò posto, è possibile passare ad esaminare l'appello. pagina 6 di 11 4 – L'esame del gravame.
L'appello è parzialmente fondato e va accolto per quanto di ragione, con parziale riforma della sentenza impugnata
4.1. – I primi due motivi, da trattarsi congiuntamente in quanto strettamente connessi tra di loro, sono infondati.
4.1.1. – Occorre tener conto di quanto stabilito dalle Sezioni Unite, nella sentenza n. 33645/2022, dove è stato affermato, tra l'altro, che il fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da mancato guadagno è lo specifico pregiudizio subito, rappresentato dall'impossibilità di concedere il bene in godimento ad altri verso un corrispettivo superiore al canone locativo di mercato o di venderlo ad un prezzo più conveniente di quello di mercato. Tale danno, in caso di impossibilità di fornire una prova del suo preciso ammontare, può essere anche liquidato dal giudice in via equitativa. Le Sezioni Unite, componendo il contrasto che si era venuto a creare, in particolare, tra la Seconda e la Terza Sezione Civile ed illustrandone le ragioni teoriche, hanno ribadito la differenza tra tutela reale e tutela risarcitoria. In relazione a quest'ultima, in particolare, la sentenza ha chiarito che, se «la domanda risarcitoria ha ad oggetto il mancato guadagno causato dall'occupazione abusiva, l'onere di allegazione riguarda gli specifici pregiudizi, fra i quali si possono identificare non solo le occasioni perse di vendita a un prezzo più conveniente rispetto a quello di mercato, ma anche le mancate locazioni a un canone superiore a quello di mercato (una volta che si quantifichi equitativamente il godimento perduto con il canone locativo di mercato, il corrispettivo di una locazione ai correnti valori di mercato rientra, come si è visto, nelle perdite subite). Ove insorga controversia in relazione al fatto costitutivo del lucro cessante allegato, l'onus probandi anche in questo caso può naturalmente essere assolto mediante le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza o le presunzioni semplici» (cfr., da ultimo, in senso conforme, da ultimo, Cass. civ. n. 25694/2024).
Ne è derivata l'affermazione del seguente principio di diritto: “in tema di risarcimento del danno da occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, il proprietario è tenuto ad allegare, quanto al danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta e, quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio subito (sotto il profilo della perdita di occasioni di vendere o locare il bene a un prezzo o a un canone superiore a quello di mercato), di cui, a fronte della specifica contestazione del convenuto, è chiamato a fornire la prova anche mediante presunzioni o il richiamo alle nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza” (cfr. Cassazione civile, S.U. n.
33645 del 15/11/2022).
4.1.2 – Nella specie, il non ha assolto al suo onere di allegazione. Pt_1
pagina 7 di 11 Negli scritti difensivi dell'odierno appellante è del tutto carente la deduzione di specifiche circostanze relative alla lesione che egli avrebbe subito per il mancato godimento dell'immobile come conseguenza immediata e diretta dell'omesso rilascio da parte dei Parte_2
Difatti, nel ricorso ex art. 702-bis c.p.c., egli si è limitato unicamente ad allegare, a fondamento della richiesta risarcitoria, il pagamento del mutuo contratto per l'acquisto dell'abitazione.
Tuttavia, l'accensione ed il conseguente pagamento del mutuo, a ben vedere, costituisce una circostanza che attiene all'acquisto dell'immobile e non al suo godimento.
D'altra parte, l'appellante non ha nemmeno dedotto di aver dovuto corrispondere degli oneri finanziari più gravosi rispetto a quelli che sarebbe stato tenuto a pagare nel caso in cui la stipula del mutuo, proprio a causa del mancato rilascio dell'immobile secondo la tempistica pattuita, fosse stata posticipata.
Niente è stato dedotto in merito alla concreta volontà di utilizzo immediato dell'immobile - derivante, ad esempio, da una documentata necessità abitativa impellente – che l'occupazione abusiva avrebbe impedito. E neppure sono stati allegati gli specifici pregiudizi economici subiti, quali ad esempio i costi sostenuti per una locazione alternativa, avendo, al contrario, l'appellante sostenuto, peraltro solo nell'atto di appello (e perciò tardivamente), di essere stato costretto a trasferirsi con la propria famiglia a casa di amici.
Niente è stato detto circa la volontà/intenzione di concedere in locazione il bene ad altri o di usufruirne direttamente ed immediatamente per il soddisfacimento di esigenze proprie.
La mancata allegazione della effettiva possibilità (diretta o indiretta) di godimento dell'immobile oggetto di causa, perduta a causa dell'occupazione abusiva da parte di e rende, in CP_1 CP_2 altri termini, non risarcibile il danno asserito da parte appellante.
Del resto, il massimo organo nomofilattico, con riferimento al danno da occupazione sine titulo, ha pure evidenziato: “In caso di occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, il fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità, andata perduta, di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto, mediante concessione a terzi dietro corrispettivo, restando, invece, non risarcibile il venir meno della mera facoltà di non uso, quale manifestazione del contenuto del diritto sul piano astratto, suscettibile di reintegrazione attraverso la sola tutela reale” (cfr. Cassazione civile, sentenza del
15.11.2022, n. 33645).
Nel caso in esame, il non ha mai allegato l'intenzione di mettere a reddito l'immobile né di Pt_1 utilizzarlo subito dopo il suo acquisto, il che rende evidente l'infondatezza della domanda proprio sotto il profilo assertivo.
pagina 8 di 11 4.1.3. – Ne consegue il rigetto anche del secondo motivo d'appello, in quanto, in assenza di un controcredito in capo a è evidente come nessuna compensazione possa essere Parte_1 disposta.
Per completezza, si rileva che l'appellante non può utilmente invocare neppure la liquidazione equitativa del danno ex art. 1226 c.c.
Difatti, per costante orientamento giurisprudenziale, il potere discrezionale che l'art. 1226 c.c. conferisce al giudice del merito è rigorosamente subordinato al duplice presupposto che sia provata l'esistenza dei danni risarcibili e che sia impossibile, o molto difficile, la dimostrazione del loro preciso ammontare (cfr. Cassazione civile, sentenza del 19.12.2011, n. 27447), non già per surrogare il mancato accertamento della prova della responsabilità del debitore o la mancata individuazione della prova del danno nella sua esistenza (cfr. ex plurimis Cassazione civile, sentenza del 15.2.2008, n. 3794).
Nella specie, non risulta che la prova del danno fosse impossibile e/o difficile, il che, pertanto, non esonerava la parte dal suo onere di allegazione e prova (non essendo stata prodotta neppure una c.t.p. volta a dimostrare il valore locativo del bene).
4.2. – Il terzo motivo è, invece, fondato.
Invero, per costante orientamento giurisprudenziale: “in base al principio di causalità la parte soccombente va individuata in quella che, azionando una pretesa accertata come infondata o resistendo ad una pretesa fondata, abbia dato causa al processo o alla sua protrazione e che debba qualificarsi tale in relazione all'esito finale della controversia” (cfr. ex plurimis Cassazione civile, sentenza del 30.4.2010, n. 7625).
Ebbene, non vi è dubbio che il vero motivo del contendere, che ha condotto le parti dinanzi al giudice, fosse costituito dal mancato rilascio del bene da parte dei in palese Parte_2 violazione degli impegni assunti nel contratto di compravendita.
Del resto, la domanda risarcitoria, nell'economia del giudizio, aveva un'importanza secondaria, in quanto non vi è dubbio che l'interesse fondamentale del fosse quello di conseguire la Pt_1 disponibilità del bene.
Il Tribunale, quindi, nel disporre la compensazione integrale delle spese di lite, non ha considerato la prevalente soccombenza dei proprio alla luce del principio di causalità. Parte_2
Ritiene, allora, il Collegio che, tenuto conto della reciproca soccombenza delle parti, sussistessero i presupposti per compensare le spese solo nella misura di 1/3 mentre, per i rimanenti 2/3, esse dovessero essere poste a carico dei convenuti.
Tali spese si liquidano secondo il computo che segue ex D.M. 55/2014, come modificato da ultimo dal D.M 147/2022 § 12 (valore indeterminabile-complessità bassa): pagina 9 di 11 Fase di studio della controversia, valore medio: € 1.701,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.204,00
Fase decisionale, valore minimo: € 1.453,00
Compenso tabellare: € 4.358,00, oltre € 286,00 per spese documentate, 15% per rimborso forfetario, IVA (se ed in quanto dovuta) e CAP come per legge.
Si esclude la fase istruttoria/trattazione, in quanto non svolta, e si applica il valore minimo per quella decisionale tenuto conto della ridotta attività difensiva espletata in ragione del rito prescelto.
5 – Analoga ripartizione si impone anche per quanto concerne le spese del presente grado di giudizio, che vengono liquidate secondo il computo che segue (valore € 5.201-26.000):
Fase di studio della controversia, valore medio: € 1.134,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 921,00
Fase istruttoria/trattazione, valore minimo: € 922,00;
Fase decisionale, valore minimo: € 956,00
Compenso tabellare: € 3.923,00, oltre € 415,50 per spese documentate, 15% per rimborso forfetario, IVA (se ed in quanto dovuta) e CAP come per legge.
Si applica il valore minimo per la fase n. 3 e n. 4, in considerazione della ridotta attività professionale espletata.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, sull'appello proposto da avverso l'ordinanza ex art. Parte_1
702-ter c.p.c. emessa dal Tribunale di Pistoia e pubblicata il 25/05/2021, così provvede:
1) accoglie in parte l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma dell'ordinanza impugnata, pone le spese del giudizio di primo grado, liquidate come in parte motiva, per 2/3 a carico solidale di e , disponendone la compensazione per il residuo 1/3; Controparte_1 CP_2
2) compensa per 1/3 le spese del presente grado di giudizio, ponendo i rimanenti 2/3 a carico solidale di e che, per l'intero, liquida: in € 415,50 per spese Controparte_1 CP_2 documentate, in € 3.923,00 per compenso professionale, 15% per rimborso forfetario, IVA (se ed in quanto dovuta) e CAP come per legge.
Firenze, 9.7.2025
Il Consigliere relatore ed estensore dott. Antonio Picardi
Il Presidente
dott. Marco Cecchi
pagina 10 di 11 Nota La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 11 di 11