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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 28/02/2025, n. 658 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 658 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI LECCE
PRIMA SEZIONE CIVILE
in persona del giudice dr.ssa Viviana Mele ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 9256 del R.G.A.C.C. dell'anno 2020, trattenuta in decisione all'udienza del 5.12.2024 e vertente tra
, Parte_1 rappresentata e difesa dell'avv. Emanuele Romano;
attrice e
, in persona del Sindaco p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Deborah Calavita;
convenuto
con la chiamata in causa di
AIG Rappresentanza generale per l'Italia, in persona del legale CP_2 rappresentante p.t., terza chiamata in causa contumace
1
CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza del 5.12.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha esposto di essere caduta a causa di un dislivello presente Parte_1 sul cordolo del marciapiede mentre percorreva a piedi via Giotto, nel centro abitato di in data 2.5.2019, intorno alle ore 20:15. In seguito al sinistro, la CP_1 [...]
è stata trasportata presso il nosocomio di dove i sanitari hanno Pt_1 CP_1 riscontrato la frattura biossea della gamba dx al terzo distale.
L'attrice ha, quindi, convenuto in giudizio il - in persona del Controparte_1
Sindaco p.t. - chiedendo l'accertamento, in capo all'ente, della responsabilità esclusiva dell'evento dannoso e domandando, altresì, la condanna dello stesso al pagamento in suo favore della complessiva somma pari ad € 49.530,00 a titolo di risarcimento del danno biologico patito e delle spese mediche sostenute o di quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre di interessi legali e rivalutazione.
Con propria comparsa si è costituito il chiedendo, Controparte_1 preliminarmente, l'autorizzazione alla chiamata in causa di
[...]
affinché l'assicurazione, nell'ipotesi di Controparte_3 accoglimento anche parziale delle pretese attoree, tenesse indenne il e CP_1 contestando, nel merito, la domanda attorea in quanto, in tesi di parte convenuta, il verificarsi dell'evento dannoso sarebbe dovuto, in via esclusiva, alla condotta colposa di parte attrice.
è rimasta contumace. Controparte_3
La causa è stata istruita con l'assunzione dell'interrogatorio formale e delle prove testimoniali nonché della c.t.u. medica ed è stata trattenuta in decisione, previa concessione del termine massimo di legge per conclusionali e repliche.
2 ***
Come premesso, la controversia in esame attiene alla determinazione della responsabilità nella caduta di , avvenuta in via Giotto nel centro Parte_1 abitato di in data 2.5.2019, alle ore 20:15 circa. CP_1
A fondamento della sua domanda l'attrice ha dedotto che la sua caduta è stata provocata da un dislivello di circa 2,5 cm reso scivoloso dalla presenza di umidità ed erbacce, dislivello esistente in prossimità di un cordolo che delimita lo stesso marciapiede all'altezza del civico n. 2 di via Giotto, in L'attrice ha altresì CP_1 precisato che tale insidia non era visibile in quanto di dimensioni ridotte e stante la scarsa illuminazione della zona (nello specifico, l'attrice ha spiegato che i negozi antistanti avevano spento tutte le luci di vetrine e insegne e che l'illuminazione pubblica non era ancora in funzione).
Il convenuto ha contestato la ricostruzione attorea eccependo, da un lato, CP_1
l'inesistenza stessa del sinistro, non avendo l'attrice chiamato sul luogo la polizia locale, e, dall'altro, l'insussistenza del nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento dannoso atteso, che lo stesso, in tesi di parte convenuta, si sarebbe verificato per esclusiva colpa dell'attrice, la quale avrebbe tenuto una condotta incauta e disattenta, tale da integrare il caso fortuito. Con specifico riguardo a quest'ultimo aspetto, la difesa dell'ente comunale deduce che, contrariamente a quanto affermato dalla ricostruzione attorea, sui luoghi in cui si è verificato il sinistro vi fosse una buona visibilità, in primo luogo, per la presenza di luce naturale e, in secondo luogo, per la presenza di molte vetrine e plafoniere di negozi antistanti nonché dell'illuminazione pubblica.
a) Sull'an della domanda risarcitoria.
La domanda attorea è fondata e merita di essere accolta.
Preliminarmente, è opportuno precisare che, seppure l'attrice abbia evocato nei suoi scritti difensivi anche la figura di matrice pretoria dell'insidia e del trabocchetto non oggettivamente visibile né soggettivamente prevedibile, occorre ricondurre il titolo di responsabilità per cui è stato evocato in giudizio il CP_1 nell'alveo dell'art. 2051 c.c. e non in quello del 2043 c.c.
Sul punto, la giurisprudenza ha ormai chiarito che “In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, ove sia dedotta la responsabilità del custode per la
3 caduta di un pedone in corrispondenza di una sconnessione o buca stradale,
l'accertamento della responsabilità deve essere condotto ai sensi dell'art. 2051 c.c. e non risulta predicabile la ricorrenza del caso fortuito a fronte del mero accertamento di una condotta colposa della vittima (la quale potrà invece assumere rilevanza, ai fini della riduzione o dell'esclusione del risarcimento, ai sensi dell'art. 1227, comma
1 o 2, c.c.), richiedendosi, per l'integrazione del fortuito, che detta condotta presenti anche caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, così da degradare la condizione della cosa al rango di mera occasione dell'evento (Cass. Civ., Sez. III, Ordinanza n. 37059 del
19/12/2022).
Ciò posto in punto di diritto, deve rilevarsi in punto di fatto che le modalità dell'incidente risultano sufficientemente accertate alla stregua della documentazione prodotta in atti e delle deposizioni testimoniali.
In primo luogo, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa di parte convenuta, devono ritenersi provati l'effettivo verificarsi del sinistro e il luogo in cui lo stesso è avvenuto, in quanto, dalla “scheda paziente” relativa all'intervento del 118 allegata da parte attrice (all. n. 2 atto di citazione), emerge che gli operatori sanitari sono intervenuti in “Via Giotto s.n.c. – loc. – Casarano (LE)”. CP_1
In secondo luogo, deve ritenersi provata la dinamica del sinistro per come ricostruita da parte attrice.
Sul punto, la teste ha dichiarato: “confermo che in data 2 Testimone_1 maggio 2019, alle ore 20:15 circa la IG.ra percorreva via Giotto in Parte_1
Ero presente in quanto aspettavo in macchina la IG.ra , la CP_1 Parte_1 quale era scesa per recarsi in pizzeria. Ricordo che la IG.ra tornava a Parte_1 piedi dalla pizzeria verso la sua auto. Non ricordo il motivo, probabilmente aveva dimenticato il portafogli” … “confermo che la IG.ra cadeva per Parte_1 terra mentre si dirigeva verso l'autovettura parcheggiata più o meno di fronte la pizzeria la Saporita, precisamente la nostra macchina era parcheggiata a distanza di qualche metro, circa 6 o 7 metri dalla pizzeria” … “ricordo che inciampava nei pressi di un cordolo che delimita il marciapiede. Io l'ho vista inciampare mentre mi trovavo dentro la macchina e la IG.ra si dirigeva verso la stessa. Preciso Parte_1 che il marciapiede è lungo circa 50 metri ed arriva fino all'incrocio con via Carlo
Magno” … “è vero che il marciapiede dissestato non era stato segnalato” … “ricordo
4 che il cordolo che delimitava il marciapiede era distanziato dal corpo dello stesso, oltre ad essere ricoperto da erbacce. Preciso che le erbacce non coprivano l'intera lunghezza del cordolo del marciapiede ma si trovavano concentrate nel punto in cui la IG.ra è caduta, oltre ad essere presente in altri punti sparsi”. Pt_1
La teste ha dichiarato “io stavo uscendo dalla pizzeria La Saporita Testimone_2 che si trova in via Giotto dove è occorso il sinistro insieme ai miei figli ed abbiamo sentito un urlo e abbiamo visto una IGnora cadere e poi l'abbiamo vista a terra, abbiamo visto un dislivello sul marciapiede, ho visto che il marciapiede era rovinato
e c'erano delle erbacce nel punto in cui la IGnora è caduta, erano Parte_1 all'incirca le 20:15, e mi sono avvicinata per capire come la IGnora fosse caduta, in quanto c'era illuminazione e vi era la luce della pizzeria e non c'erano altri negozi accesi. La pizzeria era distante all'incirca dieci metri dal luogo in cui la IGnora è caduta” … “il dislivello esistente sul luogo non era segnalato” … “riconosco le fotografie rappresentanti lo stato dei luoghi prodotte nel fascicolo di parte attrice che mi vengono rammostrate”.
Alla luce di quanto dichiarato dai testimoni, deve ritenersi provata non solo la dinamica del sinistro ma anche lo stato dei luoghi così come individuato nelle fotografie prodotte da parte attrice. Non sussiste dunque alcun dubbio in merito al fatto che la sia caduta in via Giotto a causa del dislivello presente sul Parte_1 cordolo del marciapiede e che tale dislivello non fosse visibile in quanto ricoperto da erba selvatica.
Tanto chiarito, si ricorda che l'art. 2051 c.c. configura un peculiare titolo di responsabilità in forza della quale sussiste in capo al custode l'obbligo di risarcire i danni causati a terzi dalla cosa che forma oggetto di custodia, salvo che il custode stesso fornisca la prova del caso fortuito. La giurisprudenza, ormai costante, ha chiarito la natura di tale responsabilità qualificandola in termini di responsabilità oggettiva, affermando che “La responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva - in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode - e può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti
5 umani), caratterizzate dalla colpa ex art. 1227 c.c. e, indefettibilmente, dalla oggettiva imprevedibilità e imprevenibilità rispetto all'evento pregiudizievole” (Cass.
Civ., Sez. III, Sent. n. 11152 del 27/04/2023).
Pertanto, nell'ambito della responsabilità per danni cagionate da cose in custodia, il danneggiato deve limitarsi a provare il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno mentre il custode deve fornire la prova liberatoria mediante la dimostrazione positiva della sussistenza del caso fortuito.
Nel caso in esame, la ha provato che la sua caduta è stata causata da Parte_1 un dislivello non percepibile con l'ordinaria diligenza in quanto di dimensione minima, ricoperto da erbacce e non segnalato, talché il ha l'onere di CP_1 provare il caso fortuito che, si ribadisce, è costituito da un evento straordinario, imprevedibile e inevitabile che interrompe il nesso di causalità tra la cosa custodita e il danno subito dal danneggiato e che può consistere anche nella condotta del danneggiato stesso.
In ordine alla prova liberatoria, parte convenuta ha dedotto che l'attrice ha causato in via esclusiva l'evento dannoso e tanto ha affermato sul presupposto che
[...] avrebbe dovuto tenere un comportamento più cauto al fine di evitare il Parte_1 pericolo, che peraltro era visibile stante la presenza di illuminazione pubblica e di altre fonti di illuminazione private quali insegne e vetrine dei negozi (cfr. p. 4 memoria 183, comma 6, n. 1 parte convenuta: “È sul pedone che incombe invece un obbligo di diligenza e di attenzione. Nel caso di specie invece evidentemente la IG.ra
era distratta e disattenta comunque sicuramente ha tenuto una condotta Parte_1 negligente” … “Si fa presente che sul luogo indicato dall'attrice quale teatro del presunto sinistro è presente la pubblica illuminazione e tanto risulta anche dalla documentazione fotografica depositata dalla stessa attrice nel fascicolo di parte.
Perciò vi era piena visibilità dei luoghi. Pertanto, lo stato dei luoghi lamentato ex adverso era perfettamente visibile anche in considerazione dell'illuminazione ivi presente e comunque evitabile mediante l'esercizio doveroso dei poteri di controllo, vigilanza ed attenzione che devono caratterizzare la diligenza della condotta di chi percorre a piedi la pubblica strada. Quindi ogni eventuale anomalia era visibile ed evitabile da persona di normale ed ordinaria avvedutezza. E l'attrice aveva il dovere di controllare e guardare la strada che percorreva”).
6 Con particolare riferimento alle condizioni di visibilità, il teste ha Testimone_3 dichiarato: “confermo che sulla via Giotto in è presente ed era presente CP_1 anche alla data del 2/5/2019 la pubblica illuminazione e vi sono e vi erano alla data del 2/5/2019 almeno cinque punti luce, di cui uno in prossimità del civico n. 2 e nella specie circa di fronte al civico n. 2” ... “la pubblica illuminazione presente su via Giotto
è sufficiente ad illuminare la sede stradale composta da carreggiata e marciapiede
a destra e a sinistra. Non so dire se l'intensità del fascio di illuminazione proveniente dal palo di pubblica illuminazione posto all'incirca di fronte al civico n. 2 sia in grado di illuminare la porta in corrispondenza del civico n.
2. Preciso che la distanza tra il palo di pubblica illuminazione e il marciapiede è all'incirca 6/8 metri” … “al civico n.
2 e precedenti e seguenti vi sono esercizi commerciali e un condominio di cui non ricordo se dotato di illuminazione”. La teste ha riferito: “confermo che Testimone_4 alla via Giotto n. 2 in è presente la pubblica illuminazione ed era presente CP_1 alla data del 2.5.2019” … “confermo che in alla via Giotto n. 2 vi è un CP_1 condominio dotato di illuminazione propria” … “confermo che in alla via CP_1
Giotto n. 2 vi sono numerosi esercizi commerciali con vetrine ed insegne luminose”.
La prova orale ha dunque provato che nel punto in esame sono presenti fonti di luce, ma ciò non è sufficiente a dare la prova del caso fortuito. Le fotografie prodotte da parte attrice sono state scattate in parte di giorno, in piena luce solare, e con ingrandimento ravvicinato;
ciononostante, solo scostando con le mani le erbacce è possibile scorgere il dislivello che ha cagionato la caduta, dislivello che è stato lasciato così a lungo privo di manutenzione da aver consentito all'erba di vegetare e coprirlo interamente.
La differenza di livelli per la sconnessione dello scalino è appena percettibile da vicino, per chi si ponga al livello stesso del marciapiede, ma non è visibile per un essere umano che proceda in posizione eretta, pur guardando nella direzione in cui mette il piede.
Ne deriva l'argomentazione circa la piena visibilità dei luoghi non incide sul decoroso causale dell'evento. Nello specifico, proprio a causa delle dimensioni ridotte (2,5 cm) del dislivello e del fatto che lo stesso fosse occultato alla vista dalla presenza di erbacce che, al contrario, facevano apparire il cordolo a livello con il resto del sedime, la circostanza che vi fosse o meno l'illuminazione nella zona non modifica l'imputabilità eziologia dell'evento, in quanto anche in condizioni di
7 illuminazione ideali il dislivello risulta impercettibile con l'ordinaria cautela eIGibile in capo all'utente medio.
In ragione di quanto sopra, si riconosce la responsabilità esclusiva del CP_1 nella determinazione dell'evento oggetto di causa. Il ha infatti
[...] CP_1 omesso interamente di manutenere il marciapiede, peraltro in una zona di forte traffico pedonale (attesa la presenza di negozi, come indicato dallo stesso convenuto).
La domanda attorea è dunque accolta.
b) Sul quantum della domanda risarcitoria.
L'attrice ha esposto di aver riportato una frattura biossea gamba dx al terzo distale e ha chiesto il risarcimento del danno biologico nonché il rimborso delle spese per le cure mediche individuate in € 1.178,28. In particolare, parte attrice ha quantificato il danno biologico in € 49.530,00 in ragione dei parametri di cui alle
Tabelle del Tribunale di Milano per l'anno 2018 tenuto conto dell'età della danneggiata al momento dell'evento (42 anni), di 70 giorni di invalidità temporanea totale, 40 giorni di invalidità temporanea parziale al 75%, di 63 giorni di invalidità temporanea parziale al 50% nonché di una percentuale di invalidità permanente individuata nel 12%.
Il comune ha contestato tale quantificazione, ritenendo non applicabili al caso in esame le Tabelle del Tribunale di Milano e affermando la non congruità della percentuale del danno biologico e di quello morale nonché della durata dell'invalidità permanente e temporanea.
Al riguardo si osserva quanto segue.
Con riferimento alla doglianza di parte convenuta circa la non applicabilità delle
Tabelle del Tribunale di Milano, si evidenzia che la difesa di parte convenuta, sia nella comparsa di costituzione che in quella conclusionale, afferma tale inapplicabilità al caso di specie in maniera apodittica, senza spiegare perché tali tabelle non sarebbero applicabili al caso concreto. In ogni caso, appare doveroso sottolineare che la consolidata giurisprudenza sulla materia ritiene che “Nella liquidazione del danno biologico, quando manchino criteri stabiliti dalla legge,
l'adozione della regola equitativa di cui all'art. 1226 cod. civ. deve garantire non solo una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo intollerabile e non rispondente ad equità
8 che danni identici possano essere liquidati in misura diversa sol perché esaminati da differenti Uffici giudiziari. Garantisce tale uniformità di trattamento il riferimento al criterio di liquidazione predisposto dal Tribunale di Milano, essendo esso già ampiamente diffuso sul territorio nazionale - e al quale la S.C., in applicazione dell'art. 3 Cost., riconosce la valenza, in linea generale, di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli artt. 1226
e 2056 cod. civ. -, salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne l'abbandono. L'applicazione di diverse tabelle, ancorché comportante liquidazione di entità inferiore a quella che sarebbe risultata sulla base dell'applicazione delle tabelle di Milano, può essere fatta valere, in sede di legittimità, come vizio di violazione di legge, solo in quanto la questione sia stata già posta nel giudizio di merito” (Cass. Civ. Sez. III, Sent. n. 12408 del 07/06/2011) e più di recente Cass. Civ. Sez. III, Ord. n. 8508 del 06/05/2020: “In tema di liquidazione del danno non patrimoniale, il giudice di merito deve dare conto dei criteri posti a base del procedimento valutativo seguito e l'omessa adozione delle tabelle del
Tribunale di Milano integra una violazione di norma di diritto censurabile con ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., poiché i relativi parametri devono essere presi a riferimento dal medesimo giudice ai fini di tale liquidazione, dovendo egli indicare in motivazione le ragioni che lo hanno condotto ad una quantificazione del risarcimento che, alla luce delle circostanze del caso concreto, risulti inferiore a quella cui si sarebbe pervenuti utilizzando dette tabelle”.
Tanto premesso, sulla natura e l'entità delle lesioni riportate in seguito al sinistro da è stato disposto l'espletamento della c.t.u. medica ad opera Parte_1 del dott. il quale ha dato atto di non aver ricevuto alcuna Persona_1 osservazione alla bozza dalle parti in causa.
Con riferimento all'invalidità temporanea totale e temporanea il c.t.u. ha riscontrato che “… facendo riferimento alla documentazione medica in atti ed al consueto decorso di analoghe lesioni, può calcolarsi la durata della inabilità temporanea totale in giorni dieci seguiti da gg. sessanta al 75% da giorni quaranta al 50% e da giorni settantatré al 25%” (p. 9 dell'elaborato peritale).
In merito ai postumi il c.t.u. ha osservato che “Attualmente residuano postumi, che in considerazione del tempo trascorso, sono da considerarsi stabilizzati ed a carattere permanente. Nella specie, questi consistono nella presenza di una sindrome
9 anatomica e funzionale a carico della caviglia destra con lieve limitazione funzionale, nella presenza di modesti esiti cicatriziali e nella presenza dei mezzi di sintesi in situ” (pp. 9 dell'elaborato peritale).
Con riferimento alla richiesta attorea di liquidazione della personalizzazione del danno con incremento del 20% si osserva quanto segue.
In materia di incremento per personalizzazione del danno, la giurisprudenza della
Suprema Corte è costante nel ritenere che “In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura "standard" del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari
(tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna "personalizzazione" in aumento” (Cass. Civ., Sez.
III, Ord. n. 31681 del 09/12/2024).
Nel caso in esame, parte attrice si è limitata ad una richiesta generica di personalizzazione del danno, non avendo allegato particolari ed ulteriori ripercussioni subite che esulino dall'impedimento di svolgere le normali attività quotidiane (cfr. p. 13 atto di citazione: “Aumento del 20% per personalizzazione danno € 35.464,08”). Né può essere sufficiente a giustificare l'incremento percentuale la circostanza riferita dall'attrice al c.t.u. circa la gravosità dell'indossare scarpe col tacco alto (cfr. p. 10 elaborato peritale: “da segnalare che la IG.ra ha riferito che prima del trauma era solita portare i tacchi alti Parte_1
e che ora le è penoso”) o un generico riferimento ad una “attività ludica motoria” atteso che la stessa circostanza non è stata suffragata da indicazioni circa lo sport praticato in concreto né da informazioni circa la frequenza con cui l'attrice praticava tale attività (cfr. p. 11 atto di citazione: “ancor di più nell'attività ludica motoria, in passato svolta in maniera regolare ed interrotta dopo il trauma”).
Per quanto attiene alla capacità lavorativa specifica, l'attrice lamenta di aver subito un pregiudizio “…nella propria attività lavorativa di commerciante, lavoro che svolge prevalentemente in piedi con continue flessioni del tronco e frequenti manovre di accovacciamento, divenute impossibili in seguito alle lesioni subite” (p. 11 atto di citazione). Al riguardo, il c.t.u. ha concluso che “Residuano postumi globalmente
10 valutabili come danno biologico nella misura del SETTE per cento che non incidono apprezzabilmente sulla specifica capacità lavorativa di commerciante” in specifica risposta al quesito sull'incidenza dei postumi in relazione alla specifica attività lavorativa svolta dall'attrice. Si escludono, dunque, tanto la personalizzazione quanto una riduzione della capacità lavorativa specifica o un appesantimento del punto per il maggiore affaticamento nello svolgimento dell'attività.
Sulla base di quanto sopra, si procede alla liquidazione del danno, evidenziando quanto emerge dall'elaborato peritale e, nello specifico, che parte attrice ha riportato un'invalidità biologica temporanea totale della durata di giorni 10 e una invalidità biologica temporaneo parziale individuato in giorni 60 nella misura del
75 %, in giorni 40 nella misura del 50 % e giorni 73 nella misura del 25%. Il c.t.u. ha altresì indicato in che misura percentuale i postumi abbiano ridotto in modo permanente la complessiva integrità psicofisica della concludendo che Parte_1
“…tenuto conto delle Linee Guida SIMLA riteniamo dover indicare una percentuale di danno biologico dell'ordine del sette per cento. Infatti, alla limitazione funzionale può essere attribuito un punteggio pari al due per cento, gli esiti cicatriziali sono ascrivibili alla prima classe di danno e dunque valutabili il quattro per cento, mentre la persistenza dei mezzi di sintesi aumenta il danno di tre punti percentuali. Orbene, non potendosi fare la sommatoria delle percentuali indicate ma fornire una valutazione globale che esprima la reale menomazione siamo del parere che il danno biologico complessivo ammonti al sette per cento” (p.
9-10 dell'elaborato peritale).
Da ultimo, con riferimento alle spese sostenute per le cure, il c.t.u. ritenuto congrue le spese sostenute dall'attrice e allegate dalla stessa per l'importo complessivo pari a € 1.111,90 (“Le spese sostenute dall'attrice, in atti allegate, ci sembrano congrue
e pertinenti nella misura di euro millecentoundici virgola nove euro” p. 11 dell'elaborato peritale)”. Il c.t.u. ha pertanto ritenuto congrue tutte le spese allegate dall'attrice fatta eccezione per la a fattura dell'Ospedale di per un importo CP_1 di € 15.50 ritenuto non pertinente “poiché emessa per copia della cartella clinica, non ai fini di cura” (p. 10 dell'elaborato peritale).
In definitiva, alla luce dei parametri indicati nelle Tabelle in uso dal Tribunale di
Milano nell'anno 2024, il quantum risarcitorio spettante a parte attrice può essere così riassunto:
Età del danneggiato alla data del sinistro: 42 anni;
11 Percentuale di invalidità permanente: 7%;
Punto base I.T.T.: € 115,00;
Giorni di invalidità temporanea totale: 10;
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75%: 60;
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50%: 40;
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25%: 73;
Danno non patrimoniale risarcibile: € 14.538,00;
Invalidità temporanea totale: € 1.150,00;
Invalidità temporanea parziale al 75%: € 5.175,00;
Invalidità temporanea parziale al 50%: € 2.300,00;
Invalidità temporanea parziale al 25%: € 2.098,75;
Totale danno biologico temporaneo: € 10.723,75;
Spese mediche: € 1.111,9;
Totale complessivo: € 26.373,65.
Il danno è stato calcolato all'attualità; lo stesso è dunque da maggiorarsi di interessi legali, dalla data odierna al soddisfo. Il danno va poi devalutato alla data dell'evento e di anno in anno rivalutato, secondo l'indice ISTAT, con maggiorazione di interessi legali dall'evento alla data odierna.
Le spese mediche vanno rivalutate da ciascun esborso alla data odierna e maggiorate di interessi legale secondo il criterio indicato.
c) Sulla domanda di manleva del Controparte_1
Il ha chiesto, in comparsa di costituzione e risposta, di Controparte_1 chiamare in causa l'assicurazione Controparte_3
affinché la stessa tenesse indenne l'ente comunale nell'ipotesi di condanna,
[...] anche parziale, al risarcimento dei danni in favore dell'attrice.
L'assicurazione è rimasta contumace e il ha reiterato tale domanda in CP_1 comparsa conclusionale.
La domanda è fondata e deve essere accolta.
Al riguardo, si osserva che la difesa dell'ente ha prodotto all'allegato n. 1 alla sua comparsa il contratto di polizza e la relativa proroga all'allegato n. 2.
Da tali documenti emerge, in primo luogo, che alla data del sinistro (2.5.2019) la copertura era pienamente in essere in quanto prorogata fino al 30.6.2019 (all. n.
2). In secondo luogo, emerge che il sinistro per cui è causa rientra nel perimetro
12 degli eventi oggetto di copertura da parte della polizza assicurativa. Sul punto, nella sezione “OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE” alla lett. A si legge che “La Società risponde delle somme che l'Assicurato sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi da lui stesso (quale persona giuridica legalmente riconosciuta) o da persone delle quali debba rispondere per lesioni personali e/o per danni a cose in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'esercizio dell'attività istituzionale” (p. 3, all. 1 alla comparsa di costituzione).
In definitiva, ritenuta valida ed efficace la polizza assicurativa stipulata tra il e , deve Controparte_1 Controparte_3 dichiararsi quest'ultima tenuta a manlevare e a tenere indenne il CP_1 da quanto dallo stesso dovuto in esecuzione della presente sentenza, nei
[...] limiti e alle condizioni previste dalla polizza.
d) Sulle spese.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, tenuto conto dei valori minimi dello scaglione di riferimento di cui al D.M. n. 147/2022 atteso il basso grado di complessità della questione. Le spese di lite tra assicurato e compagnia sono interamente compensate, in ragione della condotta collaborativa della Compagnia, che ha omesso di costituirsi in giudizio e di spiegare opposizione.
Le spese della c.t.u. medica, liquidate come da separato decreto del 28.6.2024, sono poste definitivamente a carico di parte convenuta, in ragione della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa N 9256/2020 RG, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa:
a) Accerta e dichiara la responsabilità esclusiva del nella Controparte_1 determinazione dell'evento oggetto di causa;
b) Per l'effetto, condanna il al pagamento in favore di Controparte_1 della somma pari ad € 26.373,65, oltre accessori come Parte_1 in parte motiva;
13 c) Condanna il al pagamento delle spese del giudizio in Controparte_1 favore di liquidate in € 3.809,00 per compenso, oltre Parte_1 rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Emanuele Romano, che ha reso la dichiarazione di rito;
d) Pone le spese di c.t.u., liquidate in complessivi € 740,03 (oltre IVA e oneri previdenziali come per legge), definitivamente a carico del CP_1
in ragione della soccombenza al netto degli acconti eventualmente
[...] già corrisposti e) Accerta la validità e l'efficacia della polizza assicurativa e, per l'effetto, condanna a Controparte_3 manlevare e tenere indenne il da quanto quest'ultimo Controparte_1
è condannato a corrispondere a parte attrice a titolo di risarcimento del danno, spese del giudizio e spese di CTU, nei limiti della copertura assicurativa;
f) Compensa interamente le spese di lite tra parte convenuta e la terza chiamata in causa.
Lecce, 28.2.2025
Il Giudice
Dott.ssa Viviana Mele
Provvedimento redatto su bozza predisposta dal funzionario dell'Ufficio per il Processo dott. Giacomo
Minerva, con la supervisione del magistrato titolare
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