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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 23/05/2025, n. 907 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 907 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE – SETTORE LAVORO nella persona del Dott. Giordano Avallone ha pronunciato, all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. r.g. 4934/2023
TRA
, nato a [...] l'[...] e residente in [...]
I Moravia n. 6, c.f.: , rappresentato e difeso dall'Avv. Antonello Urso, C.F._1
giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
, CF con Controparte_1 P.IVA_1
sede centrale in Roma, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Marcello Carnovale e Umberto Ferrato, giusta procura in atti;
RESISTENTE
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 27.12.2023 il ricorrente conveniva in giudizio l'
[...]
lamentando che l' gli aveva notificato l'avviso di Controparte_1 CP_2
addebito n. 334 2023 00029458 30 000 per indebita fruizione di agevolazioni contributive per il periodo di imposta 2017 per la somma di € 11.148,65.
In particolare, evidenziava che l'atto era da ritenersi illegittimo, stante la sussistenza di tutti i requisiti previsti per godere delle agevolazioni contributive per l'anno 2017 e per i successivi.
Evidenziava la corretta compilazione del Quadro LM Sezione II, relativo al Regime forfettario, indicando la sussistenza dei requisiti di accesso al regime di cui all'art. 1, comma
54, della Legge 190/14, nonché l'assenza di cause ostative all'applicazione del suddetto regime di cui all'art. 1, comma 57, della citata Legge.
Chiedeva, pertanto, l'accertamento della non debenza delle somme richieste dall' . CP_2
Si costituiva in giudizio l' , che contestava con varie argomentazioni la domanda del CP_2
ricorrente.
In particolare, evidenziava che non risultava correttamente compilata la dichiarazione IVA, con conseguente erronea compilazione della dichiarazione. La causa viene decisa all'odierna udienza, avendo natura documentale e non necessitando di attività istruttoria.
***
Il ricorso è fondato, e merita accoglimento per le motivazioni di seguito esposte.
Dagli atti risulta infatti che il presunto indebito trae origine esclusivamente dal fatto che il ricorrente avrebbe errato nel compilare il riquadro LM del modello unico per l'anno 2017. La circostanza non è contestata dall' , che anzi la conferma, affermando che: “A seguito di CP_2
segnalazione tramite liste di recupero regime agevolato è stata segnalato nel 2022 la posizione del sig. per errata compilazione del quadro LM sezione II per Parte_1
l'anno d'imposta 2017, poiché non aveva fatto riferimento ad alcun reddito ma aveva solo compilato le caselle "tipologia iscritto", LM21 (casella 1 e 2 ), LM22 con Ateco e coefficiente di redditività. (Allego l'unico del soggetto). In realtà il messaggio 3334/2023 nella quale viene riportato l'interpello dell'Ade 378/2021, individua la possibilità della compilazione senza far riferimento ad alcun reddito, ma nel solo caso in cui, nell'anno d'imposta, non venga svolta alcuna operazione ai fini IVA. Per l'anno d'imposta 2017 non sono presenti dichiarazioni IVA, ma signor non ha mai compilato dichiarazione IVA.”. Pt_1
Non vi è alcuna altra contestazione sollevata dall' con riferimento alla dichiarazione CP_2 presentata dal ricorrente. In sostanza, l'istituto non contesta la sussistenza dei requisiti previsti per il godimento delle agevolazioni concesse, ma lamenta unicamente la mancata compilazione della dichiarazione IVA.
Orbene, alla luce di ciò, ed alla luce della documentazione in atti, che testimonia la sussistenza di tutti i requisiti previsti per il godimento delle agevolazioni da parte del ricorrente, deve affermarsi che il ricorso è fondato.
Difatti, non solo l' non contesta la sussistenza dei requisiti (in ogni caso dimostrati dal CP_2
ricorrente mediante produzione documentale in atti), ma lamenta la mancata compilazione della dichiarazione IVA, che però non doveva essere compilata, atteso che, come testimoniato dalla dichiarazione dei redditi in atti, il ricorrente non aveva effettuato alcuna operazione ai fini IVA.
Risultano invece regolarmente compilati tutti i campi relativi alla sussistenza dei requisiti necessari al godimento delle agevolazioni, in presenza di una dichiarazione a reddito zero.
Allo stato, pertanto, non sussiste alcuna fruizione indebita di agevolazioni contributive, avendo il ricorrente correttamente eseguito tutte le operazioni necessarie, corredate dalle relative dichiarazioni, ai fini del godimento delle agevolazioni concesse. Il ricorso va dunque accolto, con conseguente dichiarazione di non debenza della somma complessiva di euro 11.148,65, richiesta con l'avviso di addebito n. 334 2023 00029458 30
000.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Accerta e dichiara non dovute dal ricorrente le somme così come richieste con l'avviso di addebito n. 334 2023 00029458 30 000;
- Condanna l' alla refusione delle spese di lite in favore del ricorrente, che liquida CP_2 in € 2,500,00 oltre spese generali, iva e cpa come legge.
Castrovillari, 23-5-2025
Il Giudice
Dott. Giordano Avallone
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE – SETTORE LAVORO nella persona del Dott. Giordano Avallone ha pronunciato, all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. r.g. 4934/2023
TRA
, nato a [...] l'[...] e residente in [...]
I Moravia n. 6, c.f.: , rappresentato e difeso dall'Avv. Antonello Urso, C.F._1
giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
, CF con Controparte_1 P.IVA_1
sede centrale in Roma, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Marcello Carnovale e Umberto Ferrato, giusta procura in atti;
RESISTENTE
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 27.12.2023 il ricorrente conveniva in giudizio l'
[...]
lamentando che l' gli aveva notificato l'avviso di Controparte_1 CP_2
addebito n. 334 2023 00029458 30 000 per indebita fruizione di agevolazioni contributive per il periodo di imposta 2017 per la somma di € 11.148,65.
In particolare, evidenziava che l'atto era da ritenersi illegittimo, stante la sussistenza di tutti i requisiti previsti per godere delle agevolazioni contributive per l'anno 2017 e per i successivi.
Evidenziava la corretta compilazione del Quadro LM Sezione II, relativo al Regime forfettario, indicando la sussistenza dei requisiti di accesso al regime di cui all'art. 1, comma
54, della Legge 190/14, nonché l'assenza di cause ostative all'applicazione del suddetto regime di cui all'art. 1, comma 57, della citata Legge.
Chiedeva, pertanto, l'accertamento della non debenza delle somme richieste dall' . CP_2
Si costituiva in giudizio l' , che contestava con varie argomentazioni la domanda del CP_2
ricorrente.
In particolare, evidenziava che non risultava correttamente compilata la dichiarazione IVA, con conseguente erronea compilazione della dichiarazione. La causa viene decisa all'odierna udienza, avendo natura documentale e non necessitando di attività istruttoria.
***
Il ricorso è fondato, e merita accoglimento per le motivazioni di seguito esposte.
Dagli atti risulta infatti che il presunto indebito trae origine esclusivamente dal fatto che il ricorrente avrebbe errato nel compilare il riquadro LM del modello unico per l'anno 2017. La circostanza non è contestata dall' , che anzi la conferma, affermando che: “A seguito di CP_2
segnalazione tramite liste di recupero regime agevolato è stata segnalato nel 2022 la posizione del sig. per errata compilazione del quadro LM sezione II per Parte_1
l'anno d'imposta 2017, poiché non aveva fatto riferimento ad alcun reddito ma aveva solo compilato le caselle "tipologia iscritto", LM21 (casella 1 e 2 ), LM22 con Ateco e coefficiente di redditività. (Allego l'unico del soggetto). In realtà il messaggio 3334/2023 nella quale viene riportato l'interpello dell'Ade 378/2021, individua la possibilità della compilazione senza far riferimento ad alcun reddito, ma nel solo caso in cui, nell'anno d'imposta, non venga svolta alcuna operazione ai fini IVA. Per l'anno d'imposta 2017 non sono presenti dichiarazioni IVA, ma signor non ha mai compilato dichiarazione IVA.”. Pt_1
Non vi è alcuna altra contestazione sollevata dall' con riferimento alla dichiarazione CP_2 presentata dal ricorrente. In sostanza, l'istituto non contesta la sussistenza dei requisiti previsti per il godimento delle agevolazioni concesse, ma lamenta unicamente la mancata compilazione della dichiarazione IVA.
Orbene, alla luce di ciò, ed alla luce della documentazione in atti, che testimonia la sussistenza di tutti i requisiti previsti per il godimento delle agevolazioni da parte del ricorrente, deve affermarsi che il ricorso è fondato.
Difatti, non solo l' non contesta la sussistenza dei requisiti (in ogni caso dimostrati dal CP_2
ricorrente mediante produzione documentale in atti), ma lamenta la mancata compilazione della dichiarazione IVA, che però non doveva essere compilata, atteso che, come testimoniato dalla dichiarazione dei redditi in atti, il ricorrente non aveva effettuato alcuna operazione ai fini IVA.
Risultano invece regolarmente compilati tutti i campi relativi alla sussistenza dei requisiti necessari al godimento delle agevolazioni, in presenza di una dichiarazione a reddito zero.
Allo stato, pertanto, non sussiste alcuna fruizione indebita di agevolazioni contributive, avendo il ricorrente correttamente eseguito tutte le operazioni necessarie, corredate dalle relative dichiarazioni, ai fini del godimento delle agevolazioni concesse. Il ricorso va dunque accolto, con conseguente dichiarazione di non debenza della somma complessiva di euro 11.148,65, richiesta con l'avviso di addebito n. 334 2023 00029458 30
000.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Accerta e dichiara non dovute dal ricorrente le somme così come richieste con l'avviso di addebito n. 334 2023 00029458 30 000;
- Condanna l' alla refusione delle spese di lite in favore del ricorrente, che liquida CP_2 in € 2,500,00 oltre spese generali, iva e cpa come legge.
Castrovillari, 23-5-2025
Il Giudice
Dott. Giordano Avallone