Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 15/04/2025, n. 1252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1252 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
TERZA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice onorario dott.ssa Carmela Sorgente, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2518/2020 R.G.A.C. avente ad oggetto "Cessione dei crediti"
TRA
Codice Fiscale 1 rappresentato e difeso dall'avv. Pietro Parte 1 C.F.
ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Cerro, C.F. Codice Fiscale 2
IE (CE) alla via V. Castrillo n. 16, con domicilio digitale all'indirizzo PEC:
Email 1
Opponente -
E
in persona del legale rappresentante p.t., C.F.: P.IVA 1 Controparte 1 "
"rappresentata e difesa dall'avv. Marco Rossi, C.F. ed elettivamente C.F. 3
domiciliata presso il cui studio sito in Verona, vicolo S. Bernardino, 5a, con domicilio digitale all'indirizzo PEC: Email_2
Opposta -
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello "svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi delle indicazioni del nuovo testo degli artt. 132
c.p.c. secondo comma e 118 disp. Att. c.p.c., come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma 17, della legge 18 giugno 2009, n. 69. Pertanto, a tale scopo, devono considerarsi
Inoltre, nella stesura della motivazione, in ottemperanza alle modifiche normative e a quanto pacificamente statuito dalla Suprema Corte, si è provveduto all'esposizione delle argomentazioni in fatto ed in diritto poste a fondamento dell'adottata decisione, fedelmente riproduttive dell'iter logico e giuridico seguito da codesto Giudice, con esclusione della disamina di tutte le dimostrazioni sviluppate dalle parti, che debbono così intendersi come ritenute non pertinenti e non risolutive ai fini della definizione del giudizio qualora non espressamente richiamate nei motivi della decisione.
Ebbene, ai fini della presente decisione giova ricordare che, con decreto ingiuntivo n. 15/2020, rubricato al RG n. 10686/2019, pubblicato da codesto Tribunale il 03.01.2020 e notificato il
20.01.2020, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ingiungeva al sig. Parte 1
il pagamento dell'importo di euro 10.114,78 - a titolo di saldo debitore scaturente dal contratto di finanziamento n. 4443229200, stipulato il 15.02.2011, tra e la Parte 1
Controparte_2 finalizzato all'acquisto di un'autovettura - oltre interessi e spese della procedura monitoria. Tale credito veniva, successivamente, trasmesso alla [...]
Controparte_3 ediante atto di cessione del credito del 17.06.2015, attuata pro soluto, ai sensi
Controparte 1 il ramo della legge n. 130/1999, la quale conferiva - con effetto dal 1.08.2018 - alla di azienda relativo all'attività di acquisto e gestione di un portafoglio di crediti pecuniari, con verbale di assemblea del 29.06.2018.
Avverso il decreto ingiuntivo, ritualmente notificato, proponeva opposizione il sig. Parte 1
[...] lamentando la nullità del decreto ingiuntivo opposto per carenza di prova scritta del credito azionato, in violazione dell'art. 633 c.p.c. in combinato disposto dell'art. 50 TUB;
in particolare, richiedendo ritenersi nullo il contratto di finanziamento prodotto nel giudizio monitorio, in quanto firmato solo dalla parte opponente e non dal funzionario bancario, con conseguente inesistenza del diritto di credito azionato e rivendicato dall'istituto di credito.
Fermo restando la lamentata insussistenza in radice del rapporto obbligatorio, l'opponente eccepiva, altresì, l' erroneo calcolo della sorte capitale, con conseguente nullità ex art. 1815, comma secondo,
c.c. delle clausole relative agli interessi usurai, avendo ingiunto la Controparte 1 a detta dell'opponente, una somma debitoria dell'intero capitale, residuando invece la sola somma di euro
3.412,94 in virtù delle ventisei rate già versate, a fronte delle trentasei rate totali ed applicando tutti gli interessi e le spese, tenendo un comportamento antigiuridico e contrastante con il principio di correttezza e buona fede contrattuale. Per quanto espresso, l'opponente, chiedeva, dunque, dichiararsi nullo o inefficace il decreto ingiuntivo opposto e disporsi la mancata concessione della provvisoria esecutività del decreto, con vittoria di spese ed onorari di causa. Con regolare comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio la Controparte_1
(società con socio unico Controparte_3 che su di essa esercita attività di direzione e coordinamento, appartenente al Gruppo Banca IFIS S.p.A.), in persona del suo amministratore legale p. t., chiedendo, in via preliminare, la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, oltre che la conferma in ogni sua parte. In via subordinata, invece, chiedeva concedersi la provvisoria esecutività parziale del medesimo decreto ex art. 648 c.p.c. e/o emettere ordinanza di ingiunzione ex art. 186 bis c.p.c. nei confronti dell'opponente per l'importo di euro 3.412,94, pari alla somma dovuta dall'opponente alla Controparte_1 dallo stesso non contestata.
Successivamente, instava per l'assegnazione del termine ordinatorio di giorni 15 per l'introduzione del procedimento di mediazione, così come previsto dall'art. 5, D. lgs. n. 28/2010.
Nel merito, invece, proseguiva con la richiesta di condanna della parte opponente al pagamento, in favore della dell'importo di euro 10.114,78 (ovvero di quella diversa Controparte 1
somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se del caso, in via equitativa), oltre agli interessi al saggio legale dalla data dell'inadempimento sino al deposito della domanda monitoria, con vittoria di spese e compensi professionali.
Ebbene, a seguito del rigetto dell'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, il giudice istruttore invitava la parte opposta ad esperire il tentativo obbligatorio di mediazione a sua cura e nei termini di legge e per la verifica di tale incombente rinviava all'udienza del 29.06.2021.
Conseguentemente, la parte opponente procedeva ad attivare il tentativo obbligatorio di mediazione ai sensi dell'art. 11 d. lgs. n. 28/2010, effettuando l'incontro presso l'organismo di mediazione in data
19.01.2021.
Tuttavia, nonostante il verbale di esito negativo di tale tentativo obbligatorio di mediazione, per regolarità delle comunicazioni e mancata partecipazione della parte opponente chiamata in mediazione, il sig. dichiarava, in sede di note di trattazione, di aver Parte 1
inviato, in data 04.01.2021 (cfr. allegato in atti), istanza di adesione alla mediazione con richiesta di rinvio per impossibilità ad essere presente, a causa di concomitante e precedente impegno, ovvero udienza in presenza presso altra autorità giudiziaria e che, ciononostante, non è stato né rinviato l'incontro, né ne è stato fissato uno successivo.
All'udienza cartolare del 08.02.2022, lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti, visto il verbale di mediazione negativo e rilevato che per la parte richiedente era presente l'avv. Fabrizio
Cursano, il Giudice istruttore invitava la parte opposta a presentare la procura speciale rilasciata all'avvocato sovra menzionato, al fine di essere rappresentato nel procedimento di mediazione. L'iter processuale si sviluppava attraverso l'assegnazione dei termini per l'articolazione dei mezzi istruttori e all'udienza del 20.12.2024, la causa veniva trattenuta in decisione, dall'odierna scrivente,
sulle conclusioni dei procuratori delle parti, come in atti rassegnate, con attribuzione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti difensivi conclusionali.
Le domande di entrambe le parti si ritengono improcedibili, non risultando soddisfatta la condizione di procedibilità di cui al d. lgs. n. 28 del 2010, quindi, non suscettibili di essere esaminate nel merito.
In particolare, come è noto, l'art. 5, co. 1 del d. lgs. n. 28 del 2010 ricomprende, nell'ambito delle materie in cui la mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale, i contratti assicurativi, bancari e finanziari.
Quanto alla ritualità del procedimento di mediazione, occorre rammentare che, a fronte del dibattito apertosi tra gli operatori del diritto in ordine alla necessità o meno della partecipazione personale della parte al procedimento di mediazione al fine di integrare la condizione di procedibilità della domanda, la giurisprudenza ha statuito che, tenuto conto delle disposizioni del d.lgs. n. 28/2010, nonché della ratio sottesa a tale normativa di favorire il dialogo effettivo tra le parti in ottica deflattiva del contenzioso civile e commerciale, non è sufficiente la presenza del difensore affinché possa dirsi ritualmente instaurato il procedimento di mediazione, essendo necessaria la partecipazione della parte, personalmente o a mezzo di procuratore speciale munito di procura sostanziale, avente quale oggetto precipuo la partecipazione al procedimento di mediazione, e non essendo a tal fine idonea la procura alle liti rilasciata al difensore (Corte di Cassazione sent. n. 8473 del 2019).
I principi affermati dalla Suprema Corte sono condivisi da codesto Tribunale, tanto che, all'esito dell'udienza cartolare del 08.02.2022, il Giudice istruttore nel verbale reca espressamente un monito alle parti in ordine alla necessità, quanto alla partecipazione al procedimento di mediazione, di attenersi ai principi affermati nella citata pronuncia.
Del resto, la necessità della partecipazione personale delle parti si evince, innanzi tutto, dal tenore letterale della normativa di cui al d.lgs. n. 28/2010. Invero, l'art. 8, comma 1, d.lgs. cit. prevede che:
"al primo incontro e agli incontri successivi, fino al termine della procedura, le parti devono partecipare con l'assistenza dell'avvocato".
In tal modo, viene stabilita l'alterità tra la parte ed il proprio difensore ai fini della partecipazione al procedimento, rimarcando, a differenza di quanto avviene in sede contenziosa, la necessità che dinanzi al mediatore la parte, titolare del diritto controverso, presenzi personalmente.
Peraltro, dalla ratio e dall'interpretazione teleologica della normativa in materia di mediazione, si evince che non si tratti di un'imposizione meramente formale. Il legislatore, infatti, ha introdotto un procedimento deformalizzato, nell'ambito del quale ha inteso promuovere un contatto diretto ed un dialogo effettivo tra le parti sotto la guida del mediatore professionale, al dichiarato scopo di attenuare la conflittualità e addivenire ad una composizione dei reciproci interessi.
Nondimeno, la Corte di cassazione ha ammesso la possibilità di delegare la partecipazione alla mediazione, purché ad un soggetto munito dell'effettivo potere di disporre del diritto controverso, a mezzo procura speciale sostanziale "avente lo specifico oggetto della partecipazione alla mediazione", senza escludere che detta procura possa essere conferita, a latere di quella ad litem, allo stesso difensore.
In definitiva, deve ritenersi che soltanto con la partecipazione personale o a mezzo di procuratore speciale delle parti al primo incontro dinanzi al mediatore possa considerarsi effettivamente esperito il tentativo di mediazione e, dunque, assolta la condizione di procedibilità della domanda.
Nel caso che ci occupa, invece, l'irregolarità del procedimento di mediazione obbligatoria emerge chiaramente da due incontrovertibili elementi.
In primo luogo, il giudice istruttore, visto il verbale negativo di mediazione e rilevato che per la parte richiedente era presente l'avv. Fabrizio Cursano, ha ritenuto necessario il deposito della procura speciale rilasciata, dalla parte opposta CP 1 all'avv. Fabrizio Cursano, al fine di essere rappresentata nel procedimento di mediazione, ritenendola, quindi, non sussistente.
A ciò si aggiunge, la documentata e non contestata impossibilità per la parte opposta a partecipare al procedimento di mediazione obbligatoria de quo, in virtù del mancato rinvio dell'incontro, nonostante la preventiva comunicazione effettuata dal sig. Parte 1 all'organismo di mediazione (cfr. allegato in atti).
Quanto alle conseguenze derivanti dalla omessa partecipazione personale al procedimento di mediazione, la relativa disciplina risulta compiutamente delineata alla luce del dato normativo e della surriferita interpretazione fornita dal diritto vivente della Cassazione, cui si affiancano numerose pronunce di merito (cfr. Corte d'Appello Napoli, n. 3227/2020; Forlì, n. 130/2021; Crotone,
5.01.2021; n. 7981/2020; n. 6264/2020; Milano, 6458/2019).
A tal proposito, occorre rammentare che, con particolare riferimento ai giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, la Cassazione, ha di recente chiarito che l'onere di esperire il tentativo obbligatorio di mediazione verte sulla parte opposta, poiché nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è l'opposto ad avere la qualità di creditore in senso sostanziale. La legge ha voluto che nel giudizio monitorio l'onere di attivazione della procedura di mediazione obbligatoria fosse collocato in un momento successivo alla decisione delle istanze sulla provvisoria esecuzione;
a quel punto, non solo è certa la pendenza del giudizio di opposizione, ma può anche dirsi che la causa si è incanalata lungo un percorso ordinario. Instaurata l'opposizione e sciolto il nodo della provvisoria esecuzione, non ha più rilievo che il contraddittorio sia differito;
e dunque appare più conforme al sistema, letto nella sua globalità, che le parti riprendano ciascuna la propria posizione, per cui sarà il creditore a dover assumere l'iniziativa di promuovere la mediazione.
La Suprema Corte ha, quindi, affermato il principio di diritto, secondo cui "le controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi del D. Lgs. n. 28 del 2010, art. 5, comma 1-bis, i cui giudizi vengano introdotti con un decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta;
ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo" (Cass., SS.UU., n. 19596/2020).
A tale stregua, se l'onere di attivare la mediazione va tenuto fermo sempre in capo alla stessa parte, a prescindere dal rito, individuando nell'attore in senso sostanziale - opposto nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo - la parte tenuta ad instaurare la mediazione, deve, giocoforza, affermarsi l'improcedibilità della domanda nel caso in cui l'attore sostanziale non attivi la mediazione, o non lo faccia validamente, omettendo di consentire alla parte opposta di presenziare personalmente al primo incontro dinanzi al mediatore. Il convenuto sostanziale - opponente nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo - ha, diversamente, la facoltà di attivare la mediazione, così come di parteciparvi personalmente, con la conseguenza che la sua assenza dinanzi al mediatore assume rilevanza esclusivamente ai sensi dell'art. 8, comma 4 bis, D.lgs. n. 28/2010.
Tale assetto presenta una coerenza di sistema, dal momento che l'attore, quale parte interessata a realizzare la condizione di procedibilità, ha l'onere di attivare validamente il procedimento di mediazione, pena l'improcedibilità della domanda. Il convenuto, viceversa, con la sua condotta omissiva o non rispettosa del dettato normativo, non è messo in condizione di paralizzare la procedibilità della domanda, esponendosi, tuttavia, alla sanzione pecuniaria prevista dalla legge in caso di omessa partecipazione alla mediazione. Inoltre, una disposizione dell'art. 5 del Dlgs n. 28 del
2010 prevede che l'improcedibilità della domanda debba essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza.
Tale regola, come ribadito dalla giurisprudenza di merito, si applica sia in caso di omesso esperimento della mediazione, che di esperimento irregolare della procedura conciliativa (Trib. di Benevento sent.
n. 1678 del 3.10.2024).
Così delineati i principi e le norme applicabili, la scrivente rileva che la condizione di procedibilità non può dirsi realizzata nel caso che ci occupa. Ed invero, la parte opposta, come evidenziato dal giudice istruttore, ha partecipato all'incontro dinanzi al mediatore a mezzo dell'avv. Fabrizio Cursano in assenza di procura speciale allo stesso conferita.
Ciononostante, l'irregolarità del procedimento di mediazione obbligatoria rinviene in particolar modo nella mancata partecipazione della parte opponente, chiamata in mediazione, per legittimo impedimento di quest'ultima, peraltro, previamente comunicato.
Specificamente, dal verbale dell'organismo di mediazione del 19.01.2021 emerge l'esito negativo del procedimento, in virtù della "constatata mancata partecipazione della parte chiamata, in assenza di valide ragioni che possano giustificare un rinvio della mediazione ad un successivo incontro".
Ebbene, a tal riguardo, si ritiene invece che vi fosse un legittimo impedimento alla partecipazione ad opera dell'opponente, peraltro, previamente comunicato all'organismo di mediazione in data
04.01.2021.
In definitiva, nessuna delle parti ha partecipato all'incontro di mediazione personalmente o a mezzo di procuratore speciale.
Inoltre, risulta rispettato anche il principio procedurale, secondo cui l'improcedibilità della domanda debba essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, fermo restando il rilievo d'ufficio ad opera del giudice.
Èappena il caso di precisare, peraltro, che l'ordinanza con cui è stata disposta la mediazione, su istanza della parte interessata, è successiva alle citate pronunce della Corte di cassazione che hanno sancito l'obbligo di partecipazione personale ed individuato nell'opposta la parte onerata di attivare la mediazione nei procedimenti di opposizione a decreto ingiuntivo e la predetta pronuncia è stata richiamata nell'ordinanza con cui si è disposta la mediazione.
La condizione di procedibilità, pertanto, non può dirsi assolta. In conseguenza di tanto la domanda va dichiarata improcedibile, con revoca del decreto ingiuntivo opposto nei confronti di Parte 1
Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese.
P.Q.M.
il Tribunale di S. Maria C.V., definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo opposto, identificato al n. 15/2020, rubricato al RG n. 10686/2019, pubblicato da codesto Tribunale il 03.01.2020;
2) compensa interamente tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in S. Maria C.V., in data 07.04.2025
IL GIUDICE
GOP dott.ssa Carmela Sorgente