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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 17/03/2025, n. 407 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 407 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Catania, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati: dott. Antonella Vittoria Balsamo Presidente dott. Dora Bonifacio Consigliere relatore dott. Enrico Rao Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile n.343/2021 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale del 21 giugno 2024 tra
Parte_1
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. ALOISIO ANTONINO P.IVA_1
APPELLANTE
e
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2
assistito e difeso dall'Avv. PAGANO GIUSEPPE
AG RE ( CF ) , già socia della C.F._1 [...]
assistita e difesa dall'avv. PIRRACCHIO Controparte_2
VINCENZA
APPELLATO
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Caltagirone n. 241/2020 pubblicata il 26/08/2020.
CONCLUSIONI
Per Parte Appellante:
Chiede, All'Ecc.ma Corte di Appello di Catania adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, di ammettere per la forma e nel rito, ed accogliere nel merito, il proposto appello, previa sospensione dell'esecuzione dell'impugnata sentenza n.241/2020, repertorio n.340/2020, emessa dal
Tribunale di Caltagirone, in persona del Giudice Dott.ssa Antonella Flora
Domicoli, mai notificata, pubblicata in data 26.08.2020, nella causa civile iscritta al n.90100072/2011 R.G. tra la Parte_2
(odierna appellante) e la
[...] Controparte_2
(odierna appellata), con l'accoglimento delle domande proposte in primo grado dall'odierna parte appellante, oltre alle eccezioni del presente atto, con tutte le statuizioni conseguenti e quindi, in riforma della pronuncia di primo grado: 1) ritenere e dichiarare l'inammissibilità/infondatezza, con qualsiasi statuizione, dell'opposizione al D.I. n.141/2010 (reso dal Tribunale di Caltagirone ex
Sezione Distaccata di Grammichele) avanzata dalla Controparte_2
; 2) nella sussistenza dell'avvenuta fornitura intercorsa nel 2008
[...]
tra la e la Parte_2 [...]
, e quindi del credito vantato dall'odierna parte Controparte_2
appellante, confermare le statuizioni del D.I. n.141/2010 reso dal Tribunale di
Caltagirone ex Sezione Distaccata di Grammichele e per l'effetto condannare la
al pagamento quindi di €9.867,00 oltre Controparte_2
rivalutazione ed interessi di mora a far data dalla domanda fino al dì dell'effettivo soddisfo ed alle spese del procedimento monitorio già liquidate in
€801,50, oltre accessori di legge;
3) condannare la Controparte_2
al pagamento delle spese e compensi di entrambi i gradi di
[...]
giudizio (quello già svolto innanzi al Tribunale e quello da svolgersi in sede di
Corte di Appello).
Per Parte Appellata “ : Parte_2 CP_2
Voglia l'Ill.mo Collegio adito respinta ogni contraria istanza, in via preliminare di rito:
1. Rigettare l'istanza di sospensione formulata da controparte in quanto del tutto infondata in fatto e in dritto, non sussistendo nel caso di specie né il fumus boni iuris né il periculum in mora;
2. Dichiarare inammissibile l'appello
pag. 2/11 della ”: − in quanto Parte_1
fondato unicamente su fatti emergenti dalla illegittima produzione di nuova documentazione in appello ex art. 345 cpc − Per violazione dell'art. 342 c.p.c., per non aver indicato come invece richiesto le dalla norma le modifiche alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado. In subordine in rito:
Nella denegata e non creduta ipotesi in cui Codesto Ill.mo Collegio non dovesse rilevare l'inammissibilità integrale dell'appello, si chiede l'immediato stralcio della documentazione illegittimamente prodotta ex novo da controparte ed in particolare delle fotocopie degli assegni n. 0732882606 e n. 0732882601 di MPS
e n. 0743722545 di Credito Siciliano che non dovranno essere, utilizzate dall'odierno Ill.mo Collegio per fondare il proprio convincimento. Nel merito:
Rigettare l'appello proposto in quanto infondato in fatto e diritto per tutti i motivi esposti in narrativa del presente atto e per l'effetto confermare la sentenza di primo grado n.241/20 emessa dal Tribunale di Caltagirone in data 26.08.2020.
In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa di primo e secondo grado.
Per Parte Appellata Lagona
Voglia l'Ill.mo Collegio adito respinta ogni contraria istanza, in via preliminare di rito: Dichiarare inammissibile l'appello della Parte_1
. In subordine in rito: Nella denegata e non creduta
[...] ipotesi in cui Codesto Ill.mo Collegio non dovesse rilevare l'inammissibilità integrale dell'appello, si chiede l'immediato stralcio della documentazione illegittimamente prodotta ex novo da controparte ed in particolare delle fotocopie degli assegni n. 0732882606 e n. 0732882601 di MPS e n. 0743722545 di Credito Siciliano che non dovranno essere, utilizzate dall'odierno Ill.mo
Collegio per fondare il proprio convincimento. Nel merito: Rigettare l'appello proposto in quanto infondato in fatto e diritto per tutti i motivi esposti in narrativa del presente atto e per l'effetto confermare la sentenza di primo grado
pag. 3/11 n.241/20 emessa dal Tribunale di Caltagirone in data 26.08.2020. In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa di primo e secondo grado da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore anticipatario.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 241/2020 pubblicata il 26/08/2020, Tribunale di Caltagirone, in accoglimento dell'opposizione proposta da Controparte_2
avverso il decreto ingiuntivo n. 141/10 emesso dal medesimo
[...]
Tribunale in data 07/12/2010 in favore dell' Parte_3
per il pagamento della somma di € 9.867,00, revocava il suddetto decreto e condannava parte opposta al pagamento delle spese legali.
Il primo giudice riteneva che dalle deposizioni testimoniali fosse emersa la prova che le piante dell' non erano state Parte_3
consegnate all'azienda agricola opponente.
La ha impugnato la Parte_1
predetta statuizione per le ragioni meglio illustrate in motivazione, formulando le conclusioni riportate in epigrafe.
Si è costituita la la quale, Controparte_2
preliminarmente ha eccepito l'inammissibilità dell'appello e della produzione documentale e, nel merito, ne ha chiesto il rigetto,
Con ordinanza del 16.7.2021 la Corte ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, rilevando che la statuizione impugnata era di revoca del decreto ingiuntivo opposto e che la somma afferente alla condanna alle spese era esigua.
Indi, all'udienza del 21 giugno 2024, sulle conclusioni precisate dalle parti come da verbale, la Corte ha posto la causa in decisione ai sensi dell'art. 190 cod. proc. civ.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pag. 4/11 In via preliminare va esaminata, per essere rigettata, l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c., proposta dalle parti appellate.
A giudizio del Collegio il gravame in esame deve reputarsi ammissibile in quanto le doglianze svolte risultano specifiche e coerenti con le prescrizioni di cui all'art.342 c.p.c., essendo state individuate le parti della decisione da sottoporre a riesame nonché le relative modifiche richieste e le violazioni di legge da cui le stesse si ritengono affette.
In proposito è appena il caso di ricordare il recente arresto della S.C. secondo cui il disposto dell'art. 342 c.p.c. (nel testo riformulato dal D.L. 22 giugno 2012,
n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134) va interpretato “… nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado" (cfr. Cass. sez. un. 16/11/2017 n.27199; conf. Cassazione civile, sez. VI, 19/03/2018, n. 6705).
Nel merito, l'appello è fondato e deve essere accolto.
Parte appellante ha denunciato la manifesta illogicità della sentenza e l'errata interpretazione giuridica e deduzioni contraddittorie con riferimento agli atti di causa, nonché la sussistenza della prova del rapporto di credito/debito fra l e la Parte_2 [...]
. Controparte_2
pag. 5/11 In particolare, l' ha dedotto la sussistenza Parte_3
della prova documentale relativa alla consegna della merce, costituita dai documenti di trasporto firmati dalla controparte a seguito di ogni consegna (n.3)
– uno dei quali, il n.13 del 13.06.2008, contenente anche il timbro della
[...]
-, rilevando che il disconoscimento operato dalla odierna appellata a CP_2
mezzo del proprio difensore nel corso del giudizio di primo grado non poteva assumere alcuna efficacia in quanto tardivo e comunque generico e non inidoneo, dovendo il disconoscimento di una scrittura privata (nella fattispecie la firma sui documenti di trasporto) avere i caratteri della specificità e della determinatezza.
Inoltre la ditta ha evidenziato che, anche qualora il Tribunale di Pt_2
Caltagirone avesse attribuito ai documenti di trasporto mero valore indiziario, gli stessi sono avvalorati dagli assegni che ha allegato, recanti il timbro proprio della , che avrebbero dovuto coprire le Controparte_2
somme dovute a seguito di ogni singola consegna della fornitura e che non erano andati a buon fine in quanto oggetto di protesto e comunque di mancato incasso.
Infine, in merito alla prova testimoniale assunta, parte appellante ha sottolineato che il corretto esame delle prove testimoniali avrebbe dovuto condurre al rigetto dell'opposizione al decreto ingiuntivo posto che sia il teste sia il teste all'udienza del 15.05.2013 Testimone_1 Testimone_2
avevano inequivocabilmente confermato le consegne della merce avvenute nelle date e nei luoghi indicati nel corpo dei documenti di trasporto, mentre nessun valore poteva essere riconosciuto alle deposizioni rese dai testi indicati dall'odierna parte appellata ed escussi in giudizio (Sig. e Sig. ) in Tes_3 Per_1
quanto soggetti operanti in ditta diversa rispetto alla Controparte_2
e che quindi non potevano riferire (non potendone avere contezza – e
[...]
non hanno specificato nulla in tal senso) su fatti inerenti altro soggetto giuridico pag. 6/11 e, in ogni caso, nulla hanno potuto precisare con riferimento alle consegne avvenute nel 2008.
Le parti appellate hanno eccepito, preliminarmente, l'inammissibilità della produzione documentale introdotta solo in appello e hanno controdedotto che i documenti di trasporto non erano stati allegati al ricorso per decreto ingiuntivo
(cui risulta allegata solo una fattura risalente al 2009), ma depositati in uno alla comparsa di costituzione avvenuta tardivamente alla stessa udienza di prima comparizione, nonché la tempestività e specificità del loro disconoscimento.
Inoltre gli appellati hanno sostenuto che: i predetti documenti indicano un luogo di consegna, ovvero “contrada diverso da quello in cui ha i Pt_4 CP_2 propri terreni (i.e. Località “Fiumefreddo”); il DDT n. 25 del 30.07.2008 risulta intestato a e pertanto a soggetto giuridico diverso da CP_3 [...]
gli altri DDT recano solo un timbro, di facile realizzazione in una CP_2
qualsiasi stamperia, irrilevante a fronte della mancata istanza di verificazione ritualmente e tempestivamente effettuata.
Le parti appellate, quanto alle risultanze delle prove testimoniali, hanno ribadito che i testi chiamati dall'originaria parte opposta erano in larga parte de relato - avendo appreso le circostanze sulle quali erano chiamati a testimoniare dallo stesso , come espressamente dichiarato in udienza – mentre i Parte_2
testi di parte opponente, che erano presenti al momento della presunta consegna, hanno invece dato conferma della circostanza che le piante erano state consegnate non alla società ma alla diversa società CP_2 CP_4
Infine la Lagona ha eccepito la prescrizione del credito ex art. 2955 n. 5 c.c.
Orbene, a giudizio della Corte i documenti di trasporto – da ritenersi tempestivamente prodotti, posto che le prove documentali possono essere prodotti fino al maturarsi delle preclusioni istruttorie (ossia entro i termini ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c.) – risultano dirimenti e consentono di provare l'avvenuta pag. 7/11 consegna della merce da parte della all' Parte_2 Parte_5
[...]
Ed invero, in primo luogo dalla lettura degli stessi emerge che il destinatario della merce era la società appellata (mentre non si rinviene in alcuna parte l'indicazione della ). Inoltre i DDT risultano sottoscritti da chi Pt_1 CP_3
ha ricevuto la merce ed in due di tali documenti (DDT n. 13 del 13.6.2008 e n. 18 del 24.9.2008) sono riportati anche gli estremi degli assegni con i quali la merce doveva essere pagata.
Si palesa, di contro, irrilevante la contestazione mossa da parte appellata circa la mancata firma dei documenti di trasporto da parte della socia Lagona Loredana, posto che la merce ben può essere consegnata ai dipendenti della società.
Peraltro, nel caso alla mano, non può neanche configurarsi un'ipotesi di disconoscimento ex art. 215 c.p.c., atteso che l'onere del disconoscimento della scrittura privata incombe soltanto sul soggetto che risulti essere autore della sottoscrizione e non invece su chi intenda contestare l'opponibilità del documento, che però non rechi alcuna firma a lui riferibile (cfr. Cass. III, n.
23155/2014; Cass. III, n. 20814/2018 secondo cui: “l'onere del disconoscimento della scrittura privata, di cui all'art. 215, comma 1, n. 2, c.p.c., grava esclusivamente sul soggetto che appare essere l'autore della sottoscrizione e non già su colui che contesta l'opponibilità del documento, siccome non recante alcuna sottoscrizione a lui riferibile. Ne consegue che, quando il contenuto della scrittura privata "inter alios" venga contestato, il documento non viene in rilievo come prova legale e la corrispondenza a verità o meno del suo contenuto, dimostrabile con ogni mezzo di prova, è affidata al libero apprezzamento del giudice”).
E' quindi irrilevante l'eccezione formulata da parte opponente (odierna appellata) nella memoria ex art. 183 co. 6 n. 1, a mente della quale la firma pag. 8/11 apposta sui documenti non era della Lagona, così disconoscendone la firma
(come già avvenuto all'udienza del 16/11/2011).
Sussistono, invece, ulteriori elementi che confermano l'avvenuta consegna della merce, posto che il teste ha riferito di essere stato presente alla Tes_1
consegna avvenuta il 13/6/2008, avendo accompagnato il in c.da Pt_2 Pt_4
(mentre nulla sapeva delle consegne successive) ed il teste ha Tes_2
dichiarato di essere a conoscenza dei fatti perché era presente sul camion al momento della consegna delle piante presso “ a luglio e settembre. CP_2
Né siffatte dichiarazioni risultano smentite dai testi di parte appellata, avendo questi dichiarato di essere uno dipendente e l'altro titolare di altra azienda agricola ( , così ammettendo di non poter essere a conoscenza dei CP_4
rapporti intrattenuti dal con l' e soprattutto Pt_2 Parte_5
della mancata consegna di piante da parte del primo in favore della seconda.
Inoltre, anche la circostanza riferita dai testi e secondo cui la Per_1 Tes_3
società era in possesso di un unico terreno ubicato in c.da CP_2
Fiumefreddo è rimasta priva di riscontro, mentre il teste , pur dichiarando Tes_3
di aver intrattenuto rapporti con l'azienda del , non ha potuto confermare di Pt_2
aver ricevuto presso il terreno di sua proprietà la merce indicata nei documenti di trasporto e non ha riconosciuto le firme apposte sui documenti stessi.
Quanto all'eccezione di prescrizione la stessa si palesa inammissibile.
Va, invero, ricordato che secondo l'insegnamento costante della Corte di
Cassazione a mente del quale “l'eccezione di prescrizione presuntiva è incompatibile con qualsiasi comportamento del debitore che importi, anche implicitamente, l'ammissione in giudizio che l'obbligazione non è stata estinta: tale condizione ricorre - con conseguente rigetto dell'eccezione - non solo quando il debitore contesti l'an della pretesa creditoria, negandone l'esistenza ovvero eccependo che il credito non sia sorto, ma anche allorché contesti il quantum della pretesa azionata nei propri confronti. Ne discende che la contestazione pag. 9/11 dell'obbligato di dovere pagare, in tutto o in parte, il debito e l'affermazione che soggetto obbligato sia un terzo costituiscono circostanze incompatibili con la prescrizione presuntiva, che presuppone l'avvenuto pagamento e il riconoscimento dell'obbligazione (cfr. da ultimo Cass. 17/03/2023, n. 7793).
Ne consegue che l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla
[...]
va rigettata e va confermato il decreto opposto. Controparte_2
Le spese di entrambi i gradi del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo (applicati i parametri medi delle tabelle allegate al DM n. 147/2022, in relazione al valore della somma riconosciuta, e dovendosi escludere la fase di trattazione non espletata in questo giudizio di gravame).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catania, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
nei confronti di
[...] Controparte_1
e di AG RE avverso la sentenza del Tribunale di
[...]
Caltagirone n. 241/2020 pubblicata il 26/08/2020, in totale riforma della sentenza, così provvede:
1) rigetta l'opposizione proposta da Controparte_2
avverso il decreto ingiuntivo n. 141/10 emesso dal Tribunale di Caltagirone in data 07/12/2010 in favore dell' e per Parte_3
l'effetto conferma il predetto decreto;
2) condanna le parti appellate, in solido, al pagamento, in favore della parte appellante, delle spese del doppio grado del giudizio, che liquida, quanto al primo grado, in complessivi € 5.077,00 a titolo di compensi e, quanto alla presente fase di gravame, in complessivi € 3.966,00 a titolo di compensi, oltre spese vive, il 15 % per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
pag. 10/11 Così deciso, in data 12/03/2025, nella camera di consiglio della prima sezione civile
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente Dott. Dora Bonifacio Dott. Antonella Vittoria Balsamo
pag. 11/11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Catania, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati: dott. Antonella Vittoria Balsamo Presidente dott. Dora Bonifacio Consigliere relatore dott. Enrico Rao Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile n.343/2021 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale del 21 giugno 2024 tra
Parte_1
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. ALOISIO ANTONINO P.IVA_1
APPELLANTE
e
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2
assistito e difeso dall'Avv. PAGANO GIUSEPPE
AG RE ( CF ) , già socia della C.F._1 [...]
assistita e difesa dall'avv. PIRRACCHIO Controparte_2
VINCENZA
APPELLATO
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Caltagirone n. 241/2020 pubblicata il 26/08/2020.
CONCLUSIONI
Per Parte Appellante:
Chiede, All'Ecc.ma Corte di Appello di Catania adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, di ammettere per la forma e nel rito, ed accogliere nel merito, il proposto appello, previa sospensione dell'esecuzione dell'impugnata sentenza n.241/2020, repertorio n.340/2020, emessa dal
Tribunale di Caltagirone, in persona del Giudice Dott.ssa Antonella Flora
Domicoli, mai notificata, pubblicata in data 26.08.2020, nella causa civile iscritta al n.90100072/2011 R.G. tra la Parte_2
(odierna appellante) e la
[...] Controparte_2
(odierna appellata), con l'accoglimento delle domande proposte in primo grado dall'odierna parte appellante, oltre alle eccezioni del presente atto, con tutte le statuizioni conseguenti e quindi, in riforma della pronuncia di primo grado: 1) ritenere e dichiarare l'inammissibilità/infondatezza, con qualsiasi statuizione, dell'opposizione al D.I. n.141/2010 (reso dal Tribunale di Caltagirone ex
Sezione Distaccata di Grammichele) avanzata dalla Controparte_2
; 2) nella sussistenza dell'avvenuta fornitura intercorsa nel 2008
[...]
tra la e la Parte_2 [...]
, e quindi del credito vantato dall'odierna parte Controparte_2
appellante, confermare le statuizioni del D.I. n.141/2010 reso dal Tribunale di
Caltagirone ex Sezione Distaccata di Grammichele e per l'effetto condannare la
al pagamento quindi di €9.867,00 oltre Controparte_2
rivalutazione ed interessi di mora a far data dalla domanda fino al dì dell'effettivo soddisfo ed alle spese del procedimento monitorio già liquidate in
€801,50, oltre accessori di legge;
3) condannare la Controparte_2
al pagamento delle spese e compensi di entrambi i gradi di
[...]
giudizio (quello già svolto innanzi al Tribunale e quello da svolgersi in sede di
Corte di Appello).
Per Parte Appellata “ : Parte_2 CP_2
Voglia l'Ill.mo Collegio adito respinta ogni contraria istanza, in via preliminare di rito:
1. Rigettare l'istanza di sospensione formulata da controparte in quanto del tutto infondata in fatto e in dritto, non sussistendo nel caso di specie né il fumus boni iuris né il periculum in mora;
2. Dichiarare inammissibile l'appello
pag. 2/11 della ”: − in quanto Parte_1
fondato unicamente su fatti emergenti dalla illegittima produzione di nuova documentazione in appello ex art. 345 cpc − Per violazione dell'art. 342 c.p.c., per non aver indicato come invece richiesto le dalla norma le modifiche alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado. In subordine in rito:
Nella denegata e non creduta ipotesi in cui Codesto Ill.mo Collegio non dovesse rilevare l'inammissibilità integrale dell'appello, si chiede l'immediato stralcio della documentazione illegittimamente prodotta ex novo da controparte ed in particolare delle fotocopie degli assegni n. 0732882606 e n. 0732882601 di MPS
e n. 0743722545 di Credito Siciliano che non dovranno essere, utilizzate dall'odierno Ill.mo Collegio per fondare il proprio convincimento. Nel merito:
Rigettare l'appello proposto in quanto infondato in fatto e diritto per tutti i motivi esposti in narrativa del presente atto e per l'effetto confermare la sentenza di primo grado n.241/20 emessa dal Tribunale di Caltagirone in data 26.08.2020.
In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa di primo e secondo grado.
Per Parte Appellata Lagona
Voglia l'Ill.mo Collegio adito respinta ogni contraria istanza, in via preliminare di rito: Dichiarare inammissibile l'appello della Parte_1
. In subordine in rito: Nella denegata e non creduta
[...] ipotesi in cui Codesto Ill.mo Collegio non dovesse rilevare l'inammissibilità integrale dell'appello, si chiede l'immediato stralcio della documentazione illegittimamente prodotta ex novo da controparte ed in particolare delle fotocopie degli assegni n. 0732882606 e n. 0732882601 di MPS e n. 0743722545 di Credito Siciliano che non dovranno essere, utilizzate dall'odierno Ill.mo
Collegio per fondare il proprio convincimento. Nel merito: Rigettare l'appello proposto in quanto infondato in fatto e diritto per tutti i motivi esposti in narrativa del presente atto e per l'effetto confermare la sentenza di primo grado
pag. 3/11 n.241/20 emessa dal Tribunale di Caltagirone in data 26.08.2020. In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa di primo e secondo grado da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore anticipatario.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 241/2020 pubblicata il 26/08/2020, Tribunale di Caltagirone, in accoglimento dell'opposizione proposta da Controparte_2
avverso il decreto ingiuntivo n. 141/10 emesso dal medesimo
[...]
Tribunale in data 07/12/2010 in favore dell' Parte_3
per il pagamento della somma di € 9.867,00, revocava il suddetto decreto e condannava parte opposta al pagamento delle spese legali.
Il primo giudice riteneva che dalle deposizioni testimoniali fosse emersa la prova che le piante dell' non erano state Parte_3
consegnate all'azienda agricola opponente.
La ha impugnato la Parte_1
predetta statuizione per le ragioni meglio illustrate in motivazione, formulando le conclusioni riportate in epigrafe.
Si è costituita la la quale, Controparte_2
preliminarmente ha eccepito l'inammissibilità dell'appello e della produzione documentale e, nel merito, ne ha chiesto il rigetto,
Con ordinanza del 16.7.2021 la Corte ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, rilevando che la statuizione impugnata era di revoca del decreto ingiuntivo opposto e che la somma afferente alla condanna alle spese era esigua.
Indi, all'udienza del 21 giugno 2024, sulle conclusioni precisate dalle parti come da verbale, la Corte ha posto la causa in decisione ai sensi dell'art. 190 cod. proc. civ.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pag. 4/11 In via preliminare va esaminata, per essere rigettata, l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c., proposta dalle parti appellate.
A giudizio del Collegio il gravame in esame deve reputarsi ammissibile in quanto le doglianze svolte risultano specifiche e coerenti con le prescrizioni di cui all'art.342 c.p.c., essendo state individuate le parti della decisione da sottoporre a riesame nonché le relative modifiche richieste e le violazioni di legge da cui le stesse si ritengono affette.
In proposito è appena il caso di ricordare il recente arresto della S.C. secondo cui il disposto dell'art. 342 c.p.c. (nel testo riformulato dal D.L. 22 giugno 2012,
n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134) va interpretato “… nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado" (cfr. Cass. sez. un. 16/11/2017 n.27199; conf. Cassazione civile, sez. VI, 19/03/2018, n. 6705).
Nel merito, l'appello è fondato e deve essere accolto.
Parte appellante ha denunciato la manifesta illogicità della sentenza e l'errata interpretazione giuridica e deduzioni contraddittorie con riferimento agli atti di causa, nonché la sussistenza della prova del rapporto di credito/debito fra l e la Parte_2 [...]
. Controparte_2
pag. 5/11 In particolare, l' ha dedotto la sussistenza Parte_3
della prova documentale relativa alla consegna della merce, costituita dai documenti di trasporto firmati dalla controparte a seguito di ogni consegna (n.3)
– uno dei quali, il n.13 del 13.06.2008, contenente anche il timbro della
[...]
-, rilevando che il disconoscimento operato dalla odierna appellata a CP_2
mezzo del proprio difensore nel corso del giudizio di primo grado non poteva assumere alcuna efficacia in quanto tardivo e comunque generico e non inidoneo, dovendo il disconoscimento di una scrittura privata (nella fattispecie la firma sui documenti di trasporto) avere i caratteri della specificità e della determinatezza.
Inoltre la ditta ha evidenziato che, anche qualora il Tribunale di Pt_2
Caltagirone avesse attribuito ai documenti di trasporto mero valore indiziario, gli stessi sono avvalorati dagli assegni che ha allegato, recanti il timbro proprio della , che avrebbero dovuto coprire le Controparte_2
somme dovute a seguito di ogni singola consegna della fornitura e che non erano andati a buon fine in quanto oggetto di protesto e comunque di mancato incasso.
Infine, in merito alla prova testimoniale assunta, parte appellante ha sottolineato che il corretto esame delle prove testimoniali avrebbe dovuto condurre al rigetto dell'opposizione al decreto ingiuntivo posto che sia il teste sia il teste all'udienza del 15.05.2013 Testimone_1 Testimone_2
avevano inequivocabilmente confermato le consegne della merce avvenute nelle date e nei luoghi indicati nel corpo dei documenti di trasporto, mentre nessun valore poteva essere riconosciuto alle deposizioni rese dai testi indicati dall'odierna parte appellata ed escussi in giudizio (Sig. e Sig. ) in Tes_3 Per_1
quanto soggetti operanti in ditta diversa rispetto alla Controparte_2
e che quindi non potevano riferire (non potendone avere contezza – e
[...]
non hanno specificato nulla in tal senso) su fatti inerenti altro soggetto giuridico pag. 6/11 e, in ogni caso, nulla hanno potuto precisare con riferimento alle consegne avvenute nel 2008.
Le parti appellate hanno eccepito, preliminarmente, l'inammissibilità della produzione documentale introdotta solo in appello e hanno controdedotto che i documenti di trasporto non erano stati allegati al ricorso per decreto ingiuntivo
(cui risulta allegata solo una fattura risalente al 2009), ma depositati in uno alla comparsa di costituzione avvenuta tardivamente alla stessa udienza di prima comparizione, nonché la tempestività e specificità del loro disconoscimento.
Inoltre gli appellati hanno sostenuto che: i predetti documenti indicano un luogo di consegna, ovvero “contrada diverso da quello in cui ha i Pt_4 CP_2 propri terreni (i.e. Località “Fiumefreddo”); il DDT n. 25 del 30.07.2008 risulta intestato a e pertanto a soggetto giuridico diverso da CP_3 [...]
gli altri DDT recano solo un timbro, di facile realizzazione in una CP_2
qualsiasi stamperia, irrilevante a fronte della mancata istanza di verificazione ritualmente e tempestivamente effettuata.
Le parti appellate, quanto alle risultanze delle prove testimoniali, hanno ribadito che i testi chiamati dall'originaria parte opposta erano in larga parte de relato - avendo appreso le circostanze sulle quali erano chiamati a testimoniare dallo stesso , come espressamente dichiarato in udienza – mentre i Parte_2
testi di parte opponente, che erano presenti al momento della presunta consegna, hanno invece dato conferma della circostanza che le piante erano state consegnate non alla società ma alla diversa società CP_2 CP_4
Infine la Lagona ha eccepito la prescrizione del credito ex art. 2955 n. 5 c.c.
Orbene, a giudizio della Corte i documenti di trasporto – da ritenersi tempestivamente prodotti, posto che le prove documentali possono essere prodotti fino al maturarsi delle preclusioni istruttorie (ossia entro i termini ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c.) – risultano dirimenti e consentono di provare l'avvenuta pag. 7/11 consegna della merce da parte della all' Parte_2 Parte_5
[...]
Ed invero, in primo luogo dalla lettura degli stessi emerge che il destinatario della merce era la società appellata (mentre non si rinviene in alcuna parte l'indicazione della ). Inoltre i DDT risultano sottoscritti da chi Pt_1 CP_3
ha ricevuto la merce ed in due di tali documenti (DDT n. 13 del 13.6.2008 e n. 18 del 24.9.2008) sono riportati anche gli estremi degli assegni con i quali la merce doveva essere pagata.
Si palesa, di contro, irrilevante la contestazione mossa da parte appellata circa la mancata firma dei documenti di trasporto da parte della socia Lagona Loredana, posto che la merce ben può essere consegnata ai dipendenti della società.
Peraltro, nel caso alla mano, non può neanche configurarsi un'ipotesi di disconoscimento ex art. 215 c.p.c., atteso che l'onere del disconoscimento della scrittura privata incombe soltanto sul soggetto che risulti essere autore della sottoscrizione e non invece su chi intenda contestare l'opponibilità del documento, che però non rechi alcuna firma a lui riferibile (cfr. Cass. III, n.
23155/2014; Cass. III, n. 20814/2018 secondo cui: “l'onere del disconoscimento della scrittura privata, di cui all'art. 215, comma 1, n. 2, c.p.c., grava esclusivamente sul soggetto che appare essere l'autore della sottoscrizione e non già su colui che contesta l'opponibilità del documento, siccome non recante alcuna sottoscrizione a lui riferibile. Ne consegue che, quando il contenuto della scrittura privata "inter alios" venga contestato, il documento non viene in rilievo come prova legale e la corrispondenza a verità o meno del suo contenuto, dimostrabile con ogni mezzo di prova, è affidata al libero apprezzamento del giudice”).
E' quindi irrilevante l'eccezione formulata da parte opponente (odierna appellata) nella memoria ex art. 183 co. 6 n. 1, a mente della quale la firma pag. 8/11 apposta sui documenti non era della Lagona, così disconoscendone la firma
(come già avvenuto all'udienza del 16/11/2011).
Sussistono, invece, ulteriori elementi che confermano l'avvenuta consegna della merce, posto che il teste ha riferito di essere stato presente alla Tes_1
consegna avvenuta il 13/6/2008, avendo accompagnato il in c.da Pt_2 Pt_4
(mentre nulla sapeva delle consegne successive) ed il teste ha Tes_2
dichiarato di essere a conoscenza dei fatti perché era presente sul camion al momento della consegna delle piante presso “ a luglio e settembre. CP_2
Né siffatte dichiarazioni risultano smentite dai testi di parte appellata, avendo questi dichiarato di essere uno dipendente e l'altro titolare di altra azienda agricola ( , così ammettendo di non poter essere a conoscenza dei CP_4
rapporti intrattenuti dal con l' e soprattutto Pt_2 Parte_5
della mancata consegna di piante da parte del primo in favore della seconda.
Inoltre, anche la circostanza riferita dai testi e secondo cui la Per_1 Tes_3
società era in possesso di un unico terreno ubicato in c.da CP_2
Fiumefreddo è rimasta priva di riscontro, mentre il teste , pur dichiarando Tes_3
di aver intrattenuto rapporti con l'azienda del , non ha potuto confermare di Pt_2
aver ricevuto presso il terreno di sua proprietà la merce indicata nei documenti di trasporto e non ha riconosciuto le firme apposte sui documenti stessi.
Quanto all'eccezione di prescrizione la stessa si palesa inammissibile.
Va, invero, ricordato che secondo l'insegnamento costante della Corte di
Cassazione a mente del quale “l'eccezione di prescrizione presuntiva è incompatibile con qualsiasi comportamento del debitore che importi, anche implicitamente, l'ammissione in giudizio che l'obbligazione non è stata estinta: tale condizione ricorre - con conseguente rigetto dell'eccezione - non solo quando il debitore contesti l'an della pretesa creditoria, negandone l'esistenza ovvero eccependo che il credito non sia sorto, ma anche allorché contesti il quantum della pretesa azionata nei propri confronti. Ne discende che la contestazione pag. 9/11 dell'obbligato di dovere pagare, in tutto o in parte, il debito e l'affermazione che soggetto obbligato sia un terzo costituiscono circostanze incompatibili con la prescrizione presuntiva, che presuppone l'avvenuto pagamento e il riconoscimento dell'obbligazione (cfr. da ultimo Cass. 17/03/2023, n. 7793).
Ne consegue che l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla
[...]
va rigettata e va confermato il decreto opposto. Controparte_2
Le spese di entrambi i gradi del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo (applicati i parametri medi delle tabelle allegate al DM n. 147/2022, in relazione al valore della somma riconosciuta, e dovendosi escludere la fase di trattazione non espletata in questo giudizio di gravame).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catania, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
nei confronti di
[...] Controparte_1
e di AG RE avverso la sentenza del Tribunale di
[...]
Caltagirone n. 241/2020 pubblicata il 26/08/2020, in totale riforma della sentenza, così provvede:
1) rigetta l'opposizione proposta da Controparte_2
avverso il decreto ingiuntivo n. 141/10 emesso dal Tribunale di Caltagirone in data 07/12/2010 in favore dell' e per Parte_3
l'effetto conferma il predetto decreto;
2) condanna le parti appellate, in solido, al pagamento, in favore della parte appellante, delle spese del doppio grado del giudizio, che liquida, quanto al primo grado, in complessivi € 5.077,00 a titolo di compensi e, quanto alla presente fase di gravame, in complessivi € 3.966,00 a titolo di compensi, oltre spese vive, il 15 % per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
pag. 10/11 Così deciso, in data 12/03/2025, nella camera di consiglio della prima sezione civile
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente Dott. Dora Bonifacio Dott. Antonella Vittoria Balsamo
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