Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 18/04/2025, n. 217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 217 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
RE A PU BBLICA ITALI
N. R.G. 458/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FERMO
affari civili contenziosi
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. R.G. 458/2020 promossa da:
Parte 1 (P. IVA. P.IVA 1
,rappresentata e difesa dall'avv. Orlando Ruggieri ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, sito in San Benedetto del Tronto (AP), Via Pomezia n.8, con dichiarazione di voler ricevere le comunicazioni e gli avvisi previsti dalla legge, al numero Fax 0735.363652 e/o all'indirizzo PEC giusta procura in calce all'atto di citazione;
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APPELLANTE
CONTRO
), rappresentato e difeso dall'avv. AR_1 (C.F. C.F. 1
Stefano Tizi ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, sito in Porto San Giorgio
(FM), Via Solferino n. 41, giusta procura in calce all'atto di costituzione di nuovo procuratore, depositato in giudizio in data 08.01.2021;
APPELLATO
E CONTRO
AR_2 (P. IVA
,P.IVA 2 in persona del Prefetto incaricato pro tempore;
APPELLATA CONTUMACE
OGGETTO: opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.;
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti concludevano come in verbale all'udienza di precisazione delle conclusioni, del 23.01.2025.
Parte appellante, in particolare, si riportava alle seguenti conclusioni, avanzate con atto di citazione in appello:
"Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, quale giudice di appello, per i motivi tutti sopra esposti, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, accogliere il presente appello e riformare integralmente l'impugnata sentenza n. 309/2019, pubblicata il
26/07/2019, emessa dal Giudice di Pace di CP_2 nel procedimento R.G. 198/17, non notificata e, per l'effetto, per quanto esposto al punto 1) dei motivi del presente appello, annullare la sentenza, dichiarando l'assoluta carenza di motivazione in ordine alla formulata eccezione di inammissibilità/improcedibilità dell'opposizione per erronea applicazione dell'art. 615 c.p.c.; per quanto esposto al punto 2) dei motivi del presente appello riconoscere e dichiarare erronea, illogica, immotivata e contraddittoria motivazione della sentenza in ordine alla notificazione della cartella esattoriale a soggetto diverso destinatario della sanzione amministrativa, imputando detta nullità alla esclusiva responsabilità dell'Ente impositore;
infine, per quanto esposto al punto 3) dei motivi del presente appello, riconoscere e dichiarare erronea, immotivata e contraddittoria la sentenza nella parte in cui il Giudice di prime curie ha ritenuto legittima la propria competenza e, per l'effetto, dichiararne l'incompetenza a favore del Tribunale.
Con vittoria di spese, competenze e onorari del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario".
Parte appellata si riportava alle seguenti conclusioni, avanzate con atto di comparsa di costituzione e risposta:
"Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, per le ragioni sopra esposte:
a) in via preliminare, accertare e dichiarare ex art. 342 c.p.c. l'inammissibilità dell'appello per assenza del cd. progetto di sentenza' alternativo rispetto a quello contenuto nella sentenza appellata;
REPUBBLICA ITALIANA
b) in via principale, in base a quanto esposto sopra, respingere l'appello proposto dall' Parte 1
e per l'effetto confermare la sentenza n. 309/2019 emessa dal Giudice di Pace di CP_2 depositata
[...]
in data 26/07/2019.
Il tutto con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio".
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, ritualmente notificato in data 18.01.2017, AR 1 agendo in opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi ex art. 615 c.p.c., citava innanzi al Giudice di Pace di CP 2 AR_3 e la AR_2
[...] , chiedendo fosse dichiarata l'illegittimità della cartella esattoriale n.00820160009143803,
,
con la quale AR_3 per conto della RO aveva intimato al
CP 1 il pagamento di € 5.916,85 a titolo di sanzione amministrativa, comminata in forza dell'accertamento della di Ascoli Piceno, eseguito tra il Parte 2
09.03.2012 ed il 01.08.2012, per violazione dell'art. 7, comma 2, della Legge 727/1978 e degli artt.
174, comma 3, e 178, comma 2, del D. Lgs. 285/1992.
L'opponente, in particolare:
1. dichiarava che il titolo esecutivo fosse privo del requisito della certezza in quanto, all'interno della cartella esattoriale contestata, non era stata specificata la data di consegna del ruolo e ciò avrebbe reso impossibile determinare con esattezza l'ammontare degli interessi imposti dall'art. 20 del DPR 602/1973 per il periodo intercorrente tra la scadenza del termine concesso per il pagamento del dovuto fino, appunto, al giorno di consegna al concessionario dei ruoli nei quali le relative imposte erano iscritte;
2. contestava, altresì, l'irregolarità delle notifiche. In primo luogo, dato che la cartella esattoriale aveva ad oggetto i debiti imputati alla società era illegittima la Parte 3
notifica eseguita in confronto del CP 1 poiché allo stesso non ci si era rivolti quale rappresentante legale della stessa società, bensì quale persona fisica autonomamente intesa. In secondo luogo, visto che all'epoca la era in stato di liquidazione, leParte 3 notifiche eseguite erano inoltre illegittime perché non erano state rivolte anche ai liquidatori;
3. infine, l'emissione della cartella contestata era illegittima anche perché non preceduta dall'obbligatorio avviso di pagamento dell'infrazione sanzionata. Nel caso di specie, infatti, era REPUBBLICA ITALIANA
stato previamente notificato il solo avviso di cui al tributo 5010 ma non anche quello di cui al tributo 5011 e, sul punto, non valeva a sanare l'irregolarità, l'allegazione del verbale di accertamento alla cartella esattoriale contestata, dato che, comunque, non vi era la prova che il verbale fosse stato anteriormente notificato.
AR 4 contestando quantoSi costituiva nel giudizio di primo grado la dichiarato dall'opponente con il proprio atto di citazione e chiedendo il rigetto dell'opposizione.
In particolare, non vi sarebbe stato alcun obbligo di indicare l'ammontare degli interessi di cui all'art. 20 del DPR 602/1973, in quanto l'art. 12, n. 3, del medesimo DPR, imponeva soltanto di specificare, a pena di nullità, il giorno a partire dal quale il ruolo era divenuto esecutivo. Inoltre, per quanto concerneva la previa notifica degli avvisi di accertamento, la AR 4 sosteneva che non vi fosse stata alcuna irregolarità poiché l'imposta 5011 non identificava un verbale di accertamento O una sanzione amministrativa autonomi, bensì soltanto la maggiorazione calcolata sull'ammontare dell'imposta 5010, in ragione del ritardo nel pagamento del dovuto.
AR_3 contestando, in viaSi costituiva in giudizio anche pregiudiziale, la competenza per valore del Giudice di Pace adito, nonché l'improcedibilità dell'azione sollevata ex art. 615 c.p.c. per mancanza dei presupposti imposti dalla norma. Nel merito, AR 3 contestava, altresì, quanto dichiarato dall'opponente con il proprio atto di citazione e, per l'effetto, chiedeva il rigetto dell'opposizione. In particolare, circa il primo motivo di opposizione, parte opposta dichiarava che l'ingiunzione di pagamento era stata correttamente redatta in conformità ai relativi modelli ministeriali e che dalla cartella notificata era comunque esplicitato il numero del ruolo e la data di esecutività dello stesso. Circa, invece, l'asserita irregolarità delle notifiche, AR_3 deduceva come le stesse fossero state regolarmente eseguite in base a quanto riportato nel ruolo inviatole dall'ente creditore.
Il Giudice di Pace di CP 2 con la sentenza n. 309/2019, riconosceva l'irregolarità della notifica della cartella esattoriale contestata, poiché eseguita nei confronti dell'opponente in qualità di persona fisica autonomamente intesa e non quale rappresentante legale della società a cui i debiti erano ascritti. Per l'effetto, pronunciava l'accoglimento dell'opposizione e dichiarava l'annullamento della cartella esattoriale impugnata.
Successivamente, con atto di citazione in appello, notificato in data 25.02.2020, […]
AR_3 divenuta nel frattempo l' Parte 4 REPUBBLICA ITALIANA
impugnava innanzi al Tribunale di Fermo la sentenza di primo grado n. 309/2019 emessa dal
Giudice di Pace di CP 2 A fondamento delle proprie domande, l'appellante deduceva quanto segue:
1. il giudice di prime cure aveva omesso di pronunciarsi in ordine alla questione pregiudiziale dell'inammissibilità dell'azione esercitata in primo grado dall'opponente, per mancanza dei presupposti imposti dall'art. 615 c.p.c. In particolare, l'odierna parte appellata, aveva agito in giudizio senza lamentare né la regolarità della notifica della cartella contestata, né aveva contestato la presenza di fatti estintivi, sopravvenuti a seguito della formazione del titolo e del ruolo;
2. sempre in via pregiudiziale, con la sentenza di primo grado, il Giudice di Pace di
CP_2 aveva erroneamente dichiarato la propria competenza dichiarando che l'oggetto della causa sottoposta al suo giudizio fosse un credito derivante dalla violazione del
Codice della strada. In assenza di riferimenti normativi, inoltre, doveva ritenersi che il
Giudice di prime cure avesse fatto riferimento o al D. Lgs. 150/2011 ovvero allo stesso art. 615 c.p.c. per stabilire la propria competenza o meno. Tuttavia, gli articoli 6 e 7 del decreto citato, stabilirebbero la competenza del Giudice di Pace solo per le cause aventi ad oggetto, rispettivamente, l'opposizione all'ordinanza di ingiunzione e l'opposizione al verbale di accertamento della violazione del Codice della strada, ma non anche l'opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi, come nel caso di specie. Sul punto, l'art. 615 c.p.c. stesso, in combinato disposto con gli artt. 7 e 17 c.p.c., stabilirebbe la competenza del Giudice di Pace soltanto in ordine alle cause che, pur avendo per oggetto l'opposizione all'esecuzione, non superino il valore di € 5.000,00. Tanto premesso, essendo il valore della causa pari ad € 5.916,85, lo stesso Giudice avrebbe dovuto accogliere l'eccezione di incompetenza per valore sollevata in primo grado;
3. nel merito della causa, invece, il giudice di prime cure aveva altresì errato nell'ascrivere la responsabilità per l'errore della notificazione della cartella, all'allora
AR 3 anziché all'ente creditore. Infatti, AR_3 aveva provveduto alla notifica della cartella esattoriale, secondo le indicazioni fornite dalla CP 4 CP_4
[...] in qualità di ente creditore. Per l'effetto, il Giudice di Pace di una voltaCP_2 riconosciuta l'irregolarità della notifica, avrebbe dovuto imputare la responsabilità REPUBBLICA ITALIANA
dell'errore e del conseguente annullamento del titolo alla sola RO
e non anche all'odierna appellante;
4. infine, la doglianza sollevata in primo grado dall'opponente, secondo cui non sarebbe stato possibile ravvisare dalla cartella notificata il giorno di consegna del ruolo all'ente concessionario, era infondata poiché la cartella, oltre ad essere stata redatta in conformità ai relativi modelli ministeriali, chiaramente presentava a pag. 2 sia il numero del ruolo che la data di esecutività dello stesso.
Parte appellante, pertanto, avanzava le conclusioni di cui in epigrafe. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 08.06.2020, si costituiva in giudizio il quale, a sostegno delle proprie eccezioni, deduceva quanto segue:AR_1
1. in via preliminare, sosteneva l'inammissibilità dell'appello proposto dalla controparte, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., per assenza del c.d. "progetto di sentenza" alternativo rispetto a quello contenuto nella sentenza appellata. In particolare, l'appellante avrebbe omesso di indicare le modifiche che si vorrebbe fossero apportate al provvedimento, con riguardo sia alla ricostruzione del fatto che al profilo di causalità. In particolare, l'atto di appello, riporterebbe una mera elencazione di alcuni capi della sentenza che si ritengono errati non emergerebbe, al contempo, quale avrebbe dovuto essere, secondo gli appellanti, la corretta ricostruzione ed il corretto ragionamento che avrebbe dovuto seguire il Giudice di prime cure;
REPUBBLICA ITALIANA 3. ancora, l'azione esperita in primo grado andava qualificata come opposizione preventiva all'esecuzione ai sensi dell'art. 615, comma 1, c.p.c. con la conseguenza che i criteri di riferimento per individuare il giudice competente risulterebbero essere quelli di cui all'art. 7, commi 1 e 2, di cui al D. Lgs. n. 150 del 2011, a tenore del quale l'opposizione al verbale di accertamento della violazione del Codice della strada, verrebbe regolata dal rito del lavoro e si proporrebbe innanzi al giudice di pace del luogo in cui è stata commessa la violazione. Siffatta conclusione troverebbe riscontro nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui "la cognizione in materia di opposizione a cartella esattoriale relativa alla riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del codice della strada, configurata come opposizione ad esecuzione non ancora iniziata, spetta alla competenza del giudice di pace, avuto riguardo ai criteri di competenza per materia individuati dal D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 7, al pari della cognizione relativa all'opposizione al verbale di accertamento presupposto, non rilevando la circostanza che la parte abbia proposto l'opposizione dopo la notifica del preavviso di fermo amministrativo" (cfr. Cass. civ. Sez.
VI, n. 7139 del 20.03. 2017; Cass. n. 21914 del 16.10.2014; Cass. n. 3283 del 18.2.2015); 4. circa l'asserita regolarità della notificazione, andava evidenziato come la cartella esattoriale oggetto di contestazione fosse stata notificata personalmente all'odierno appellato, al quale, quindi, ci si era rivolti non quale rappresentante legale della società
Parte_3 bensì quale persona fisica autonomamente intesa. Tuttavia, com'è noto, i creditori personali dei soci non potrebbero soddisfarsi sul patrimonio sociale, né i creditori sociali potrebbero soddisfarsi sul patrimonio personale dei soci. Pertanto, trattandosi di debiti della sola società, la cartella esattoriale opposta doveva essere notificata e non personalmente al CP_1 Inoltre, la richiamata alla Parte 3
società, all'epoca, verteva in stato di liquidazione, con la conseguenza che la cartella esattoriale doveva essere notificata, oltre che alla società, anche ai liquidatori, i quali, ricoprivano il ruolo di legali rappresentanti della stessa;
EPUBBLICA ITALIANA
della cartella esattoriale, determinerebbe l'illegittimità dell'atto poiché non consentirebbe al contribuente di verificare il preciso ammontare degli interessi liquidati ai sensi dell'art. 20 del DPR 602/1973. Mancando, dunque, il requisito della certezza, nel caso di specie si sarebbe necessariamente determinata la caducazione del titolo esecutivo poiché non più certo, liquido ed esigibile;
6. infine, la cartella oggetto di contestazione non era stata preceduta dal relativo avviso di pagamento della sanzione comminata, con la conseguente violazione dell'obbligo, gravante sull'ente impositore, di inviare al contribuente l'avviso di pagamento o il verbale, prima di formare il ruolo da trasmettere al concessionario, come stabilito dall'art. 6 dello
Statuto dei Diritti del contribuente (L. n. 212/2000). Per l'effetto, nel caso di specie risulterebbe che l'originaria sanzione amministrativa, da cui traeva origine la successiva intimidazione di pagamento, non era mai stata notificata all'odierno appellato e ne seguirebbe, quindi, l'illegittimità dell'emissione dell'opposta cartella. In particolare, risulterebbe in atti che l'infrazione di € 3.368,00, riportata nella cartella esattoriale con il codice tributo 5010, sia stata regolarmente notifica il 10.08.2012, mentre non risulterebbe alcuna documentazione iscritta al ruolo n. 2569/2016 della Prefettura di CP 2 né vi sarebbe alcun verbale notificato alla Parte 3 o allo stesso CP 1 che possano giustificare l'infrazione di € 2.357,60 riportata in cartella esattoriale con codice tributo 5011. Pertanto, si dovrebbe concludere che la somma di € 2.357,60 riportata in cartella esattoriale con codice tributo 5011, la quale farebbe riferimento alla violazione degli artt. 7, comma 2, e 174, comma 3, e 178, comma 2, del Codice della Strada, sia prescritta ed inesigibile, così da determinare la nullità della cartella esattoriale opposta.
Parte appellata, quindi, avanzava le proprie conclusioni come in epigrafe.
Instaurato il contraddittorio, disposto lo svolgimento del giudizio in modalità cartolare, definito il tema della lite, all'udienza del 21.12.2023 le parti precisavano le conclusioni riportandosi ai propri atti introduttivi del presente giudizio, quindi, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE REPUBBLICA ITALIANA
In primo luogo, rilevato che la sentenza di primo grado n. 309/2019, pronunciata dal Giudice di Pace di CP_2 in data 25.07.2019, è stata depositata in data 26.07.2019. Rilevato, altresì, che in mancanza di notificazione della stessa, il termine lungo di sei mesi per la proposizione dell'appello scadeva in data 26.02.2020. Rilevata, infine, la regolarità delle notifiche dell'atto di citazione in appello, effettuate dall' Parte 4 in data 25.02.2020, il
Giudice, preso atto della mancata costituzione in giudizio della AR_2
[...] ne dichiara la contumacia.
In via preliminare, deve essere valutata l'eccezione di inammissibilità dell'appello, ex art. 342
c.p.c., avanzata dalla parte appellata.
Sul punto, vale quanto sancito dalla Suprema Corte: "non può considerarsi aspecifico e deve, quindi, essere dichiarato ammissibile, il motivo d'appello che esponga il punto sottoposto a riesame, in fatto ed in diritto, in modo tale che il giudice sia messo n condizione (senza necessità di esplorare, in assenza di parametri di riferimento, le vicende processuali) di cogliere natura, portata e senso della critica. Non occorrendo, tuttavia che l'appellante alleghi e, tantomeno, riporti analiticamente le emergenze di causa rilevanti, le quali risultino investite ed evocate non equivocamente dalla censura, diversamente da quel che è previsto per l'impugnazione a critica vincolata” (cfr., ex plurimis, Cass. 7675/2019 e Cass. S. U. 27199/2017).
L'impugnazione de qua, in linea con la giurisprudenza di riferimento appena citata, contiene una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa volta a confutare e contrastare le ragioni addotte dal primo giudice. Per l'effetto, va rigetta l'eccezione di inammissibilità ex art. 342 c.p.c., sollevata da parte appellata, dovendosi ritenere che l'atto di appello superi la soglia minima della specificità richiesta.
Ancora in via pregiudiziale, va affrontata la questione, già sollevata da parte appellante innanzi al Giudice di Pace nel corso del primo grado di giudizio e riproposta in questa sede, relativa all'erronea applicazione dell'art. 615 c.p.c.
In particolare, l' Parte 4 sostiene l'inammissibilità delle azioni esercitate tramite opposizione all'esecuzione, ex art. 615 c.p.c., all'infuori dei casi in cui si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per omessa notifica dell'atto presupposto o si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo.
Ebbene, l'odierno appellato ha agito nel primo grado di giudizio lamentando non solo l'irregolarità dell'ingiunzione di pagamento contenuta nella cartella esattoriale notificatagli dal REPUBBLICA ITALIANA
concessionario, ma anche l'assenza della previa notifica del relativo verbale di accertamento della sanzione, con la conseguenza che correttamente ha agito ai sensi dell'art. 615 c.p.c.
Ciò posto, l'individuazione del giudice competente a conoscere dell'opposizione esecutiva va stabilita secondo i criteri di individuazione del Giudice competente specificamente previsti per tali casi dal Legislatore.
A tal riguardo, va rilevato come le norme di riferimento per l'individuazione del Giudice competente sono gli artt. 22 della Legge 689/1981 e 6 e 7 del D. Lgs. 150/2011.
Il ricorso a tale impianto normativo, nel caso di specie, trova conferma nella consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui: "in materia di opposizione all'esecuzione avverso una cartella di pagamento emessa per il recupero di somme da sanzioni per violazione del codice della strada, qualora l'opposizione si fondi sull'illegittimità della cartella per il mancato esaurimento della procedura amministrativa di impugnazione del verbale presupposto dinanzi al prefetto, la controversia verte sull'esistenza di un valido titolo esecutivo, sicché competente a conoscere dell'opposizione stessa è il giudice di pace, in quanto già competente, "ratione materiae", a conoscere delle controversie inerenti alla formazione dei titoli esecutivi suddetti, ai sensi degli artt. 6 e 7 d.lgs. n.
150 del 2011" (Cass. n. 40561 del 17.12.2021).
Ne consegue da ciò l'infondatezza dell'ulteriore motivo di appello avanzato dall'appellante in ordine alla ritenuta incompetenza del Giudice di Pace in primo grado.
Nel merito, parte appellante sostiene invece l'illegittimità della sentenza impugnata nella parte in cui non addebita alla l'errore in ordine alla notifica della cartella diRO
pagamento a soggetto diverso dall'obbligato.
Anche tale questione va tuttavia rigettata per i seguenti motivi.
Anzitutto va chiarito come non vi sia contestazione, essendo peraltro tale accertamento passato in giudicato non essendo stato impugnato da alcuno, tra le parti in ordine al fatto che il rapporto obbligatorio oggetto del presente giudizio intercorra tra la RO
,
quale ente creditore, e la società debitrice di cui, all'epoca dei fatti, Parte 3
l'odierno appellato, AR 1 era rappresentante legale.
,in qualità di ente creditore onerato di fornire la prova del La stessa RO
titolo creditorio e, quindi, del compito di dimostrare chi fossero, nel caso di specie, i soggetti, rispettivamente, creditore e debitore, nel corso del primo grado di giudizio, non ha mosso alcuna contestazione sul punto, limitandosi a dichiarare che della regolarità della notifica della cartella REPUBBLICA ITALIANA
esattoriale fosse il solo concessionario del servizio di riscossione (cfr. atto di comparsa di costituzione e risposta della RO
,allegato al fascicolo di primo grado).
Tanto premesso, va dato atto di come la disciplina normativa relativa alla notifica della cartella esattoriale nei confronti di una persona giuridica sia quella contenuta negli articoli 6, commal, della Legge 212/2000, 25 e 26 del DPR 602/1973 e 145, comma 1, c.p.c.
Dall'interpretazione in combinato disposto delle disposizioni appena citate, risulta che il concessionario del servizio di riscossione del credito deve notificare la cartella esattoriale usufruendo dei dati riportati nel ruolo precedentemente formato dall'ente creditore, ma comunque in modo tale che, infine, l'ingiunzione di pagamento sia rivolta al reale soggetto passivo del rapporto e che nel contenuto della cartella stessa, sia chiaramente espressa la qualifica della persona fisica ingiunta laddove alla stessa ci si rivolga in qualità di soggetto responsabile della persona giuridica debitrice.
Qualora, infatti, tali presupposti non fossero rispettati, verrebbe irrimediabilmente leso il principio dell'autonomia patrimoniale delle società a responsabilità limitata sancito dall'art. 2462, comma 1, c.c., con ingiustificato pregiudizio a danno dell'amministratore della società, chiamato a rispondere personalmente di una sanzione amministrativa che, in realtà, grava unicamente in confronto della persona giuridica da lui amministrata.
Qualora, invece, i requisiti summenzionati siano puntualmente rispettati, al concessionario del servizio viene consentito di agire, ai fini della notifica, con le modalità stabilite dagli artt. 138 e ss.
c.p.c., sempre a condizione che nello stesso atto da notificare sia espressamente indicata la qualifica del destinatario.
Quanto sin qui riportato, trova conferma nella consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui "in tema di notificazione ad una persona giuridica di un atto tributario, eseguita, a norma degli artt. 138, 139 e 141 c.p.c. ovvero tramite servizio postale, al legale rappresentante della stessa in applicazione dell'art. 145, comma 1, secondo periodo, c.p.c., soltanto l'atto notificando rileva ai fini dell'indicazione di qualità
e dei riferimenti topografici del soggetto, non già la sua relazione di notificazione" (Cass. n. 10294/2024).
Ancora, "in tema di ICI, l'obbligo di notificazione dell'avviso di accertamento presso il domicilio fiscale ex art. 60, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 600 del 1973 non esclude la facoltà, prevista ex art. 145 c.p.c., di eseguire la notificazione alla società, in alternativa a quella nella sede, direttamente alla persona fisica del legale rappresentante, ove dal tenore dell'atto questi risulti chiaramente individuato o sia comunque chiaramente REPUBBLICA ITALIAN
individuabile e risulti altresì univocamente individuabile l'ente quale effettivo destinatario dell'atto tributario"
(Cass. n. 2380/2024. Cfr., altresì, Cass. n. 25137/2020).
Nel caso di specie, tuttavia, è dimostrato come la cartella esattoriale oggetto di contestazione, sia stata notificata dall'allora AR_3 con le modalità di cui all'art. 139 c.p.c., in confronto
AR 1 senza che all'interno della stessa sia esplicitata la qualifica di quest'ultimo,di
(cfr. di amministratore e/o rappresentante legale della società debitrice Parte 3
documento C allegato all'atto di citazione in appello).
Di conseguenza, deve essere respinto l'appello proposto dall' Pt_4 Parte 4
[...]
Per l'effetto, va confermata la sentenza n. 309/2019 pronunciata dal Giudice di Pace di CP_2
La peculiarità della controversia giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
Il rigetto dell'impugnazione determina, altresì, l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, del
D.P.R. 115/2002 (Testo Unico in materia di spese di giustizia) come modificato dalla legge
24.12.2012 n. 228, trattandosi di appello iniziato in data successiva al 30.01.2013.
P.Q.M.
Il Tribunale di Fermo, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall' [...] avverso la sentenza del Giudice di Pace di CP 2 n. 309/2019,Parte 1
pronunciata in data 25.07.2019 e depositata in data 26.07.2019, così provvede:
rigetta l'appello perché infondato per le causali di cui in motivazione;
compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio;
visto l'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 115/2002 dichiara
[...]
tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di Parte 1
contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Fermo il 18.04.2025.
Il Giudice
Francesco de Perna RE A PU BBLICA ITALI 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2. ancora, contrariamente a quanto asserito dalla parte appellante, l'opposizione presentata ai sensi dell'art. 615 c.p.c., era stata correttamente ritenuta ammissibile dal
Giudice di primo grado. Infatti, il D.P.R. n. 602/1973, oltre a prevedere la possibilità di far ricorso all'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. laddove il ruolo sia relativo ad entrate non tributarie, stabilirebbe, altresì, in materia di opposizione a ruoli relativi ad entrate tributarie, la possibilità di far ricorso al medesimo strumento oppositivo soltanto nel limite in cui si intenda far valere l'impignorabilità dei beni. L'inammissibilità delle opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi, sancita dall'art. 57, D.P.R. n. 602/1973, dunque, riguarderebbe unicamente quelle entrate tributarie per le quali la tutela giudiziaria risulti affidata alle commissioni tributarie;
5. nel merito, invece, non si contestava quanto asserito da parte appellante, e cioè il fatto che la cartella contestata riportasse il numero del ruolo e la data di esecutività dello stesso, bensì il fatto che la medesima cartella non indicasse, al contempo, la data di consegna del ruolo al concessionario. Infatti, come stabilito dalla Suprema Corte,
l'omissione dell'indicazione della data di consegna del ruolo al concessionario, all'interno