Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 16/04/2025, n. 586 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 586 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento, dott.ssa Valentina Di Salvo, in funzione di Giudice del
Lavoro, disposta la sostituzione dell'udienza del 16.04.2025 col deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 1741 / 2022
promossa da
, CF: , rappresentato e difeso dall' avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
GIUSEPPE DANILE, giusta procura in atti,
-ricorrente-
Contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
CARLISI VIVIANA, giusta procura in atti,
-resistente-
e nei confronti
Controparte_2
-convenuto contumace-
Oggetto: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato il 09.06.2022 il ricorrente indicato in epigrafe proponeva opposizione avverso il provvedimento del 08.04.2021 con cui l' comunicava il disconoscimento del CP_1
rapporto di lavoro subordinato instaurato dallo stesso con l'Azienda Agricola Bracco dal
Si costituiva l'ente previdenziale che argomentava variamente l'infondatezza del ricorso, di cui chiedeva il rigetto.
Nessuno si costituiva per la società agricola . CP_2
All'odierna udienza, disposta la trattazione scritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa, a seguito del deposito delle note scritte.
*****
Preliminarmente va dichiarata la contumacia della , regolarmente Controparte_2
citata in giudizio e non costituitesi.
La domanda è inammissibile per intervenuta decadenza ex lege n. 83/70, in quanto, a norma dell'art. 22 del D.L. 3.2.1970, n. 7, convertito nella Legge 11.03.1970, n. 83, “contro i
provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto da cui derivi una lesione di
diritti soggettivi, l'interessato può proporre azione giudiziaria davanti al pretore nel termine di 120
giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza”.
Per costante esegesi di Cassazione, in caso di avvenuta presentazione dei ricorsi amministrativi previsti dall'art. 11 del d. lgs. 11 agosto 1993 n. 375, contro i provvedimenti di mancata iscrizione, totale o parziale, negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli,
ovvero di cancellazione dagli elenchi medesimi, il termine di 120 giorni per l'esercizio dell'azione giudiziaria stabilito dall'art. 22 d.l. 3 febbraio 1970 n. 7, convertito dalla l. 11
marzo 1970 n. 83, decorre dalla definizione del procedimento amministrativo contenzioso,
che coincide con la data di notifica all'interessato del provvedimento conclusivo espresso,
se adottato nei termini previsti dall'art. 11, cit., ovvero con la scadenza di questi stessi termini nel caso del loro inutile decorso, dovendosi equiparare l'inerzia della competente autorità a un provvedimento tacito di rigetto conosciuto ex lege dall'interessato al verificarsi della descritta evenienza (cfr. Cass. sent. n. 29070/2011). L'art. 11 del decreto legislativo n. 375/1993 di attuazione dell'art. 3 comma 1 lett. a) della l.
n. 421/92, in tema di ricorsi in materia di accertamento dei lavoratori agricoli, prevede che :
“contro i provvedimenti adottati in materia di accertamento degli operai agricoli a tempo determinato
ed indeterminato e dei compartecipanti familiari e piccoli coloni e contro la non iscrizione è data
facoltà agli interessati di proporre, entro il termine di trenta giorni, ricorso alla commissione
provinciale per la manodopera agricola che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale
termine il ricorso si intende respinto.
Contro le decisioni della Commissione l'interessato e il dirigente della competente sede SC (ante
riforma ex art. 19 della l. n. 724/194) possono proporre, entro trenta giorni, ricorso alla Commissione
Centrale preposta al predetto Servizio che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale
termine il ricorso si intende respinto”.
Sul punto, parte ricorrente ha allegato di avere ricevuto il provvedimento impugnato in data
08.04.21, contro cui ha effettuato ricorso amministrativo in data 12.05.2021; pertanto, alla data di deposito del presente ricorso, era ampiamente decorso il termine di 150 giorni entro cui doveva essere promossa l'azione giudiziaria (30 per il ricorso amministrativo, decorsi i quali il provvedimento di disconoscimento è divenuto definitivo e lesivo + 120 per il ricorso giudiziale).
Va, dunque, dichiarata la decadenza sollevata dall' nelle note conclusive che peraltro CP_1
è rilevabile d'ufficio e può essere proposta dal convenuto anche oltre i limiti posti dall'art. 416 c.p.c.
Va rilevato, inoltre, come l'operatività della decadenza di cui all'art. 22 della legge n. 83/70
trova conforto nell'orientamento della Suprema Corte, pienamente condiviso dall'odierno giudicante, secondo il quale: «In tema di iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli,
l'inosservanza del termine di centoventi giorni previsto dall'art. 22 del d.l. n, V del 7970, conv., con
modif., dalla l. n. 83 del 1980, per la proposizione dell'azione giudiziaria a seguito della notifica, o
presa di conoscenza, del provvedimento definitivo di iscrizione o mancata iscrizione nei predetti
elenchi, ovvero di cancellazione dagli stessi, determina, in quanto relativa al compimento di un atto
di esercizio di un diritto soggettivo, la decadenza sostanziale del privato, che non solo è sottratta alla
sanatoria prevista dall'art. I della l. n. 533 del 7973, ma, riguardando una materia sottratta alla disponibilità delle parti, è anche rilevabile di ufficio dal giudice in agni stato e grado del giudizio, a
norma dell'art.2969 c.c., salvo il limite del giudicato interno>>. (Ordinanza n. 17653 del
25/08/2020; in senso conforme Cass. Civ. Sez. lavoro 1.10.1997 n. 9595; Cass. ord. n.
8457/2017).
Spese irripetibili stante la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c..
P. Q. M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando;
rigetta il ricorso;
dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Agrigento, il 16/04/2025.
Il Giudice del Lavoro
Valentina Di Salvo