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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 03/04/2025, n. 280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 280 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2145/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI SASSARI
Sezione CIVILE
PROCESSO VERBALE DELLA CAUSA tra
Parte_1
ATTORE/I
E
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 3 aprile 2025 innanzi alla dott.ssa M. Savasta si intendono per comparsi avendo depositato note di trattazione scritta:
Per il ricorrente l'avv. Paoletti Gaetano Per il resistente nessuno
Il Giudice dato atto delle note di trattazione scritta dell'avv. di parte ricorrente, pronuncia sentenza come da separato verbale in pari data ex art. 429 cpc a trattazione scritta.
Il G.on.
Dott.ssa Maena Savasta pagina 1 di 5 N. R.G. 2145/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SASSARI
Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice on. dott.ssa Maena Savasta ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2145/2024 promossa da:
FONDAZIONE FIGLIE DI Pt_1
ATTORE/I
E
Controparte_1
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta.
pagina 2 di 5 MOTIVAZIONI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione per convalida di sfratto, La Parte_1
intimava sfratto per morosità a in relazione
[...] Controparte_1
ad un immobile ad uso abitativo sito in Sassari Piazza Castello n. 11 che l'attrice ebbe a concedergli in locazione con contratto del
17/05/2023 e regolarmente registrato.
Il Giudice con provvedimento in data 19/09/2024 non convalidava lo sfratto poiché la notifica dello stesso era avvenuta ex art. 143 cpc, mutava il rito e fissava per la prosecuzione nel merito all'udienza dell'11/03/2025 per la lettura del dispositivo al 03/04/2025.
Alle successive udienze il convenuto benché ritualmente evocato in giudizio, non compariva né depositava memorie e/o documenti così come previsto dall'art. 447 bis cpc.
°°°
La domanda proposta da parte attrice è fondata e pertanto merita accoglimento nei limiti precisati in motivazione.
Preliminarmente deve dichiararsi la contumacia del convenuto.
In secondo luogo occorre rilevare come il contratto di locazione dell'immobile de quo stipulato in data 17/05/2023 posto a fondamento della domanda di parte attrice non risulta contestato e/o disconosciuto in alcun modo dal convenuto ragione Controparte_1
pagina 3 di 5 per cui lo stesso deve ritenersi giudizialmente riconosciuto ai sensi dell'art. 214 e ss.c.p.c.
Per quanto attiene poi alla morosità, il convenuto rimasto contumace nel presente giudizio non ha contestato che si sia reso moroso nel pagamento del canone annuo di locazione.
Pertanto conformemente all'insegnamento costante della Suprema
Corte dopo la nota sentenza a Sezioni Unite n. 13533 del 2001, è sufficiente dovendo il creditore che agisce per la risoluzione del contratto (il risarcimento del danno o l'inadempimento) limitarsi a provare la fonte (negoziale o legale del proprio diritto) ed allegare la circostanza dell'inadempimento, gravando poi sull'altra parte l'onere di aver esattamente adempiuto.
In conclusione per quanto appena detto, parte ricorrente ha assolto al proprio onere probatorio contrariamente al convenuto, pertanto quest'ultimo deve essere condannato al rilascio immediato dell'immobile oggetto del contratto.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da separato dispositivo.
pagina 4 di 5
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) Dichiara risolto il contratto de quo per grave inadempimento del conduttore e per l'effetto condanna al rilascio Controparte_1
immediato dell'immobile libero da persone e cose;
2) Condanna al pagamento dei canoni di locazione Controparte_1
dovuti dal mese di maggio 2023 alla data dell'effettivo rilascio con interessi legali dalla data della rispettiva scadenza al saldo;
3) Condanna alla rifusione delle spese del giudizio, Controparte_1
che si liquidano in complessivi € 2540,00 per onorari oltre IVA e CPA
e accessori di legge nella misura del 15% come per legge.
Sentenza resa ex articolo 429 cpc a trattazione scritta
Sassari, 3 aprile 2025
Il G.on. Maena Savasta
pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO DI SASSARI
Sezione CIVILE
PROCESSO VERBALE DELLA CAUSA tra
Parte_1
ATTORE/I
E
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 3 aprile 2025 innanzi alla dott.ssa M. Savasta si intendono per comparsi avendo depositato note di trattazione scritta:
Per il ricorrente l'avv. Paoletti Gaetano Per il resistente nessuno
Il Giudice dato atto delle note di trattazione scritta dell'avv. di parte ricorrente, pronuncia sentenza come da separato verbale in pari data ex art. 429 cpc a trattazione scritta.
Il G.on.
Dott.ssa Maena Savasta pagina 1 di 5 N. R.G. 2145/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SASSARI
Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice on. dott.ssa Maena Savasta ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2145/2024 promossa da:
FONDAZIONE FIGLIE DI Pt_1
ATTORE/I
E
Controparte_1
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta.
pagina 2 di 5 MOTIVAZIONI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione per convalida di sfratto, La Parte_1
intimava sfratto per morosità a in relazione
[...] Controparte_1
ad un immobile ad uso abitativo sito in Sassari Piazza Castello n. 11 che l'attrice ebbe a concedergli in locazione con contratto del
17/05/2023 e regolarmente registrato.
Il Giudice con provvedimento in data 19/09/2024 non convalidava lo sfratto poiché la notifica dello stesso era avvenuta ex art. 143 cpc, mutava il rito e fissava per la prosecuzione nel merito all'udienza dell'11/03/2025 per la lettura del dispositivo al 03/04/2025.
Alle successive udienze il convenuto benché ritualmente evocato in giudizio, non compariva né depositava memorie e/o documenti così come previsto dall'art. 447 bis cpc.
°°°
La domanda proposta da parte attrice è fondata e pertanto merita accoglimento nei limiti precisati in motivazione.
Preliminarmente deve dichiararsi la contumacia del convenuto.
In secondo luogo occorre rilevare come il contratto di locazione dell'immobile de quo stipulato in data 17/05/2023 posto a fondamento della domanda di parte attrice non risulta contestato e/o disconosciuto in alcun modo dal convenuto ragione Controparte_1
pagina 3 di 5 per cui lo stesso deve ritenersi giudizialmente riconosciuto ai sensi dell'art. 214 e ss.c.p.c.
Per quanto attiene poi alla morosità, il convenuto rimasto contumace nel presente giudizio non ha contestato che si sia reso moroso nel pagamento del canone annuo di locazione.
Pertanto conformemente all'insegnamento costante della Suprema
Corte dopo la nota sentenza a Sezioni Unite n. 13533 del 2001, è sufficiente dovendo il creditore che agisce per la risoluzione del contratto (il risarcimento del danno o l'inadempimento) limitarsi a provare la fonte (negoziale o legale del proprio diritto) ed allegare la circostanza dell'inadempimento, gravando poi sull'altra parte l'onere di aver esattamente adempiuto.
In conclusione per quanto appena detto, parte ricorrente ha assolto al proprio onere probatorio contrariamente al convenuto, pertanto quest'ultimo deve essere condannato al rilascio immediato dell'immobile oggetto del contratto.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da separato dispositivo.
pagina 4 di 5
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) Dichiara risolto il contratto de quo per grave inadempimento del conduttore e per l'effetto condanna al rilascio Controparte_1
immediato dell'immobile libero da persone e cose;
2) Condanna al pagamento dei canoni di locazione Controparte_1
dovuti dal mese di maggio 2023 alla data dell'effettivo rilascio con interessi legali dalla data della rispettiva scadenza al saldo;
3) Condanna alla rifusione delle spese del giudizio, Controparte_1
che si liquidano in complessivi € 2540,00 per onorari oltre IVA e CPA
e accessori di legge nella misura del 15% come per legge.
Sentenza resa ex articolo 429 cpc a trattazione scritta
Sassari, 3 aprile 2025
Il G.on. Maena Savasta
pagina 5 di 5