Articolo 7 della Legge 13 novembre 1978, n. 727
Articolo 6Articolo 8
Versione
8 dicembre 1978
Art. 7.
Agli organi di polizia indicati nell' articolo 137 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959 n. 393 , e' affidato il compito di vigilare sull'applicazione della presente legge e dei relativi regolamenti, fatta eccezione per gli accertamenti di cui al successivo articolo 8, lettere b) e c).
I fogli di registrazione che il datore di lavoro e' tenuto a conservare ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 1463/70, e successive modificazioni e integrazioni, sono altresi' soggetti al controllo dell'ispettorato del lavoro.
Entrata in vigore il 8 dicembre 1978
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