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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 27/03/2025, n. 1087 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1087 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9678/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mario Ferreri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9678/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e Parte_1 C.F._1 Parte_1 dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. Parte_1
ATTORE/I contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. CAMILLA BALESTRIERI (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , C.F._3 elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
CONVENUTO/I
TERZO CHIAMATO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note conclusionali
Esposizione motivi di fatto e di diritto
Con ricorso regolarmente notificato unitamente al decreto di fissazione dell'udienza l'avv.
[...]
conviene in giudizio i sigg. e RI LL per sentire accogliere le Pt_1 CP_1 seguenti conclusioni : “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza ed in accoglimento del ricorso, accertato e dichiarato il credito dell'Avv. per le causali in Parte_1
premessa, condannare la Prof.ssa LL RI (cod. fisc.: ) residente a [...]
Firenze, Piazza Beccaria n.4 ed il Dott. (cod. fisc.: ) CP_1 CodiceFiscale_5
residente in [...] al pagamento di euro 1.360,80 o quella maggior o
pagina 1 di 3 minor somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali. Con vittoria di spese e competenze come per legge.
Assume parte ricorrente di aver svolto attività professionale a favore dei resistenti nel procedimento di sfratto incardinato dinanzi al Tribunale di Firenze recante R.G.n.12811/2023 con deposito di comparsa di costituzione e risposta.. Con ordinanza datata del 15.12.2023 il G.I., a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 14.12.2023, il G.I. ordinava il rilascio dell'immobile e disponeva il mutamento del rito e rinviava l'udienza disponendo altresì l'esperimento del procedimento di mediazione. All'esito della comunicazione della suddetta ordinanza i resistenti revocavano il mandato professionale al ricorrente corrispondendo un acconto di euro 500,00 per l'attività professionale svolta e non provvedendo al relativo saldo nonostante reiterati sollecito
Nessuno si costituisce per i resistenti.
Precisate le conclusioni , la causa è stata rinviata ex art 281 sexies cpc all'udienza del 26 marzo 2025 e successivamente riservata in decisione.
Nel merito la domanda di parte ricorrente merita accoglimento
Il professionista ha documentalmente provato, lo svolgimento della propria attività professionale e quindi la sussistenza del proprio diritto al compenso relativamente all'incarico professionale affidato e svolto a favore dei resistenti nel procedimento recante R.G.n.12811/2023 dinanzi al Tribunale di
Firenze relativamente alla fase dello studio ed introduttiva del procedimento di sfratto per finita locazione., il tutto come emerge dalla produzione documentale in atti rappresentata dai verbali dagli atti del suddetto procedimento allegati dalla difesa di parte ricorrente .
Sul punto i resistenti, contumaci, nulla hanno contestato circa l'attività professionale svolta dall'avv.
nel richiamato procedimento giudiziario Parte_1
Pertanto si ritiene che il professionista ha soddisfatto all'onero probatorio che grava sull'avvocato che agisce per ottenere soddisfacimento di crediti inerenti all'attività asseritamene prestata a favore del cliente vale a dire quello di dimostrare l'an del credito vantato e l'entità delle prestazioni eseguite
(Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza n. 26065 del 16 dicembre 2016);
Al fine di determinare gli onorari a carico del cliente sarà opportuno fare riferimento al D.M. n.
147 del 13 agosto 2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 dell'8 ottobre 2022. e nello specifico sulla base del valore della controversia rientrante nello scaglione 5000,00/26.000 euro e in applicazione dei parametri medi del vigente D.M. n. 147/2022, avuto riguardo all'effettiva attività prestata per lo studio e la fase introduttiva del giudizio il compenso del professionista può
pagina 2 di 3 essere determinato nella misura di euro 1628,00 oltre spese generali ed accessori di legge.
Nel caso in esame avuto riguardo all'acconto corrisposto dai resistenti per euro 500,00 il compenso residuo del professionista è quantificato in euro 1128,00 oltre spese generali ed accessori di legge.
.Le spese seguono la soccombenza come da dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze in composizione collegiale disattesa ogni diversa azione, eccezione e deduzione , così provvede,
1) - Accoglie la domanda di parte ricorrente e per l'effetto condanna i resistenti al pagamento a favore del professionista della somma di euro 1.128,00 oltre interessi legali dalla domanda al saldo e spese generali ed accessori di legge a titolo di competenze professionali dovute nel procedimento recante
R.G.n.12811/2023 Tribunale di Firenze
-Condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite a favore del ricorrente che sono liquidate in complessive euro 1200,0 di cui euro 125,00 per spese non imponibili oltre spese generali ed accessori di legge.
Firenze, 27 marzo 2025
Il Giudice
dott. Mario Ferreri
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mario Ferreri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9678/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e Parte_1 C.F._1 Parte_1 dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. Parte_1
ATTORE/I contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. CAMILLA BALESTRIERI (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , C.F._3 elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
CONVENUTO/I
TERZO CHIAMATO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note conclusionali
Esposizione motivi di fatto e di diritto
Con ricorso regolarmente notificato unitamente al decreto di fissazione dell'udienza l'avv.
[...]
conviene in giudizio i sigg. e RI LL per sentire accogliere le Pt_1 CP_1 seguenti conclusioni : “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza ed in accoglimento del ricorso, accertato e dichiarato il credito dell'Avv. per le causali in Parte_1
premessa, condannare la Prof.ssa LL RI (cod. fisc.: ) residente a [...]
Firenze, Piazza Beccaria n.4 ed il Dott. (cod. fisc.: ) CP_1 CodiceFiscale_5
residente in [...] al pagamento di euro 1.360,80 o quella maggior o
pagina 1 di 3 minor somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali. Con vittoria di spese e competenze come per legge.
Assume parte ricorrente di aver svolto attività professionale a favore dei resistenti nel procedimento di sfratto incardinato dinanzi al Tribunale di Firenze recante R.G.n.12811/2023 con deposito di comparsa di costituzione e risposta.. Con ordinanza datata del 15.12.2023 il G.I., a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 14.12.2023, il G.I. ordinava il rilascio dell'immobile e disponeva il mutamento del rito e rinviava l'udienza disponendo altresì l'esperimento del procedimento di mediazione. All'esito della comunicazione della suddetta ordinanza i resistenti revocavano il mandato professionale al ricorrente corrispondendo un acconto di euro 500,00 per l'attività professionale svolta e non provvedendo al relativo saldo nonostante reiterati sollecito
Nessuno si costituisce per i resistenti.
Precisate le conclusioni , la causa è stata rinviata ex art 281 sexies cpc all'udienza del 26 marzo 2025 e successivamente riservata in decisione.
Nel merito la domanda di parte ricorrente merita accoglimento
Il professionista ha documentalmente provato, lo svolgimento della propria attività professionale e quindi la sussistenza del proprio diritto al compenso relativamente all'incarico professionale affidato e svolto a favore dei resistenti nel procedimento recante R.G.n.12811/2023 dinanzi al Tribunale di
Firenze relativamente alla fase dello studio ed introduttiva del procedimento di sfratto per finita locazione., il tutto come emerge dalla produzione documentale in atti rappresentata dai verbali dagli atti del suddetto procedimento allegati dalla difesa di parte ricorrente .
Sul punto i resistenti, contumaci, nulla hanno contestato circa l'attività professionale svolta dall'avv.
nel richiamato procedimento giudiziario Parte_1
Pertanto si ritiene che il professionista ha soddisfatto all'onero probatorio che grava sull'avvocato che agisce per ottenere soddisfacimento di crediti inerenti all'attività asseritamene prestata a favore del cliente vale a dire quello di dimostrare l'an del credito vantato e l'entità delle prestazioni eseguite
(Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza n. 26065 del 16 dicembre 2016);
Al fine di determinare gli onorari a carico del cliente sarà opportuno fare riferimento al D.M. n.
147 del 13 agosto 2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 dell'8 ottobre 2022. e nello specifico sulla base del valore della controversia rientrante nello scaglione 5000,00/26.000 euro e in applicazione dei parametri medi del vigente D.M. n. 147/2022, avuto riguardo all'effettiva attività prestata per lo studio e la fase introduttiva del giudizio il compenso del professionista può
pagina 2 di 3 essere determinato nella misura di euro 1628,00 oltre spese generali ed accessori di legge.
Nel caso in esame avuto riguardo all'acconto corrisposto dai resistenti per euro 500,00 il compenso residuo del professionista è quantificato in euro 1128,00 oltre spese generali ed accessori di legge.
.Le spese seguono la soccombenza come da dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze in composizione collegiale disattesa ogni diversa azione, eccezione e deduzione , così provvede,
1) - Accoglie la domanda di parte ricorrente e per l'effetto condanna i resistenti al pagamento a favore del professionista della somma di euro 1.128,00 oltre interessi legali dalla domanda al saldo e spese generali ed accessori di legge a titolo di competenze professionali dovute nel procedimento recante
R.G.n.12811/2023 Tribunale di Firenze
-Condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite a favore del ricorrente che sono liquidate in complessive euro 1200,0 di cui euro 125,00 per spese non imponibili oltre spese generali ed accessori di legge.
Firenze, 27 marzo 2025
Il Giudice
dott. Mario Ferreri
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