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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 22/05/2025, n. 610 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 610 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1468/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
N. R.G. 1468/2024
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesca Bellomo, ha pronunciato il DISPOSITIVO con le contestuali MOTIVAZIONI della seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1468/2024 promossa da:
(C.F. ), residente a [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Ernestina Portelli ed elettivamente domiciliato presso la stessa all'indirizzo PEC giusta procura conferita su foglio separato allegato al Email_1 ricorso e trasmesso nel fascicolo telematico ex art. 83, comma 4, c.p.c.;
- Ricorrente -
contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2
-Resistente contumace-
OGGETTO: Occupazione senza titolo di immobile.
CONCLUSIONI DEL RICORRENTE:
Ricorrente, “Piaccia al Tribunale Illustrissimo, contrariis reiectis e previa ogni necessaria declaratoria in rito e merito così giudicare: NEL MERITO - Accertare e dichiarare l'occupazione sine titulo da parte del sig. dell'alloggio contraddistinto al catasto dei fabbricati al Foglio 5 particella Controparte_1
265 subalterno 2 categoria A/3 situato all'interno dell'Hotel Truentum di proprietà del sig. Parte_1
dal 19.09.2023 o da diversa altra data ritenuta provata a tutt'oggi; - Condannare, per l'effetto,
[...] la parte convenuta all'immediata liberazione e/o riconsegna dell'alloggio Controparte_1 contraddistinto al catasto dei fabbricati al Foglio 5 particella 265 subalterno 2 categoria A/3, libero da cose e persone. Con vittoria di spese, competenze e onorari. Con riserva di azione in separata sede per il risarcimento del danno conseguente ad occupazione abusiva”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 447 bis cpc, ritualmente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione della comparizione parti, adiva il codesto Tribunale di Teramo al fine di ottenere il Parte_1 rilascio dell'alloggio sito in Martinsicuro SS 16 Adriatica contraddistinto al catasto dei fabbricati al
Foglio 5 particella 265 subalterno 2 categoria A/3, presso l'Hotel Villa Truentum di sua proprietà detenuto dal resistente , senza titolo. Controparte_1
A sostegno del formulato ricorso, eccepiva e deduceva, in sintesi e per quanto di interesse, il ricorrente:
- di essere proprietario dell'Hotel Villa Truentum con sede in Martinsicuro alla Via dei Colli n. 3 angolo SS 16, costituito da albergo con camere e alloggi autonomi con bagno e cucina;
- che il al quale acconsentiva la permanenza all'interno dell'alloggio a titolo di Controparte_1 comodato d'uso gratuito verbale, solo ed esclusivamente, in virtù di conoscenza per il pregresso rapporto lavorativo cessato al 31.12.2018 - avendo il manifestato problemi con la moglie e CP_1 dovendo lasciare la casa famigliare - dal febbraio 2020 a tutt'oggi, occupa un alloggio sito in
Martinsicuro SS 16 Adriatica contraddistinto al catasto dei fabbricati al Foglio 5 particella 265 subalterno 2 categoria A/3 presso l'Hotel Villa Truentum di senza versare alcunché; Parte_1
- che, infine, vani erano risultati gli inviti al rilascio dell'immobile, così come con esito negativo era risultata la procedura di mediazione ex art. 5 D. Lgs 28/10; con riserva di agire in separata sede per le poste risarcitorie, concludeva come predetto.
Nessuno si costituiva in giudizio per parte convenuta, ad onta della regolare notifica.
Quindi, attesa la natura documentale del giudizio, espletata la prova orale in relazione alla pretesa azionata, la parte ricorrente veniva invitata alla discussione della causa che viene decisa contestualmente con il deposito della presente sentenza.
****
La domanda di parte ricorrente è fondata, e pertanto meritevole di accoglimento, avendo il ricorrente dimostrato la sussistenza a proprio favore di un valido titolo di proprietà sull'immobile oggetto di causa.
Giova osservare che, in tema di rivendicazione, come in ogni caso in cui si chieda l'accertamento del diritto di proprietà contro chi possieda un immobile, il giudice di merito è tenuto innanzitutto a verificare l'esistenza, la validità e la rilevanza del titolo dedotto dall'attore a fondamento della pretesa,
e ciò a prescindere da qualsiasi eccezione del convenuto, giacché, investendo tale indagine uno degli elementi costitutivi della domanda, la relativa prova deve essere fornita dall'attore e l'eventuale insussistenza deve essere rilevata dal giudice anche d'ufficio. Le sentenze della giurisprudenza di legittimità ammettono poi un affievolimento del siffatto onere della prova limitatamente all'ipotesi in cui il convenuto non contesti l'originaria appartenenza del bene rivendicato al comune autore ovvero ad uno dei danti causa dell'attore, con la conseguenza che in tal caso il rivendicante possa limitarsi alla dimostrazione di come il bene in contestazione abbia formato oggetto di un proprio, valido titolo di acquisto. (Corte Cass. Sez. 2, Sentenza n. 7529 del 30/03/2006; Corte Cass. Sez. 2, Sentenza n. 20037 del 22/09/2010). In assenza di reazioni del convenuto al rivendicante basta, quindi, dimostrare la provenienza del diritto rivendicato da soggetto titolato al suo trasferimento, senza l'ulteriore onere di dimostrare un primo acquisto a titolo originario.
Tanto premesso, si rileva che è sostanzialmente incontroverso, oltre ad essere pienamente asseverato dalla documentazione in atti - a titolo esemplificativo e ad indice indiziario le risultanze catastali prodotte al doc. 3 fasc. parte ricorrente - e come evincibile dalle dichiarazioni rese all'udienza del
22.5.2025 dal teste che, interrogata a tal proposito e in ordine al titolo Testimone_1 dell'occupazione da parte del resistente, così rispondeva “cap. 1: è vera la circostanza;
è proprietario esclusivo;
cap. 4: si, è vera la circostanza;
il aveva problemi familiari ed aveva necessità di un CP_1 alloggio per come da lui riferito, ciò soprattutto nel periodo del Covid;
ho sentito più volte mio marito che richiedeva l'alloggio e chiedeva al di liberare lo stesso perché serviva per la struttura visto CP_1 che viene poi utilizzato per le finalità alberghiere della azienda;
ad oggi è ancora occupato dal CP_1 che non versa alcunché ad alcun titolo;
cap. 9: è vero, visto che le utenze sono tutte intestate al cap. 10: è vera la circostanza;
preciso che c'è anche un procedimento penale;
da ultimo Pt_1 proprio nella giornata di ieri mio marito ha chiesto nuovamente al quando se ne va e lui ha CP_1 risposto che ci deve pensare”, che è proprietario dell'immobile contraddistinto al Parte_1 catasto dei fabbricati al Foglio 5 particella 265 subalterno 2 categoria A/3 situato all'interno dell'Hotel
Truentum in Martinsicuro, alla Via dei Colli, n. 3, angolo SS 16.
Quindi, il ricorrente ha dato prova documentale del suo diritto di godere in modo pieno ed esclusivo dell'alloggio per cui è causa, occupato abusivamente da e il resistente, a fronte della Controparte_1 richiesta di restituzione dell'immobile, nulla ha dedotto al riguardo, nessuna richiesta ha formulato così da ricondurre l'occupazione ad una delle fattispecie contrattuali tipiche.
Invero, parte convenuta, pur onerata della relativa prova, non costituendosi in giudizio ha omesso di eccepire o dimostrare l'esistenza di un valido titolo legittimante l'occupazione ed il godimento del bene
(Cfr. Cass. Civ. 18660/2013).
Di conseguenza, a fronte dell'assenza di causa giustificativa e titolo di occupazione dell'immobile, omessa la restituzione dell'immobile dal resistente, nonostante la rituale richiesta – tra le altre, giusta pec in atti - la relativa occupazione può ritenersi sine titulo con conseguente diritto del proprietario ad ottenere la restituzione del bene.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, facendo applicazione dei principi dettati dal D.M. 147/2022, in relazione allo scaglione in concreto applicabile (indeterminabile, complessità bassa).
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda iscritta al ruolo di cui in epigrafe, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così provvede:
- accerta e dichiara che l'occupazione da parte del resistente dell'alloggio sito in Controparte_1
Martinsicuro SS 16 Adriatica, contraddistinto al catasto dei fabbricati al Foglio 5 particella 265 subalterno 2 categoria A/3, presso l'Hotel Villa Truentum di proprietà del ricorrente, è senza titolo giustificativo;
- per l'effetto, ordina al resistente di rilasciare senza dilazione detto immobile e nella disponibilità del ricorrente;
Parte_1
- condanna parte resistente al pagamento delle spese processuali in favore del ricorrente che liquida in €
518,00 per spese ed € 2.540,00 per compensi, oltre accessori come per legge.
Così è deciso in Teramo, il 22 maggio 2025.
IL GIUDICE
Dott. Francesca Bellomo
(firma digitale)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
N. R.G. 1468/2024
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesca Bellomo, ha pronunciato il DISPOSITIVO con le contestuali MOTIVAZIONI della seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1468/2024 promossa da:
(C.F. ), residente a [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Ernestina Portelli ed elettivamente domiciliato presso la stessa all'indirizzo PEC giusta procura conferita su foglio separato allegato al Email_1 ricorso e trasmesso nel fascicolo telematico ex art. 83, comma 4, c.p.c.;
- Ricorrente -
contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2
-Resistente contumace-
OGGETTO: Occupazione senza titolo di immobile.
CONCLUSIONI DEL RICORRENTE:
Ricorrente, “Piaccia al Tribunale Illustrissimo, contrariis reiectis e previa ogni necessaria declaratoria in rito e merito così giudicare: NEL MERITO - Accertare e dichiarare l'occupazione sine titulo da parte del sig. dell'alloggio contraddistinto al catasto dei fabbricati al Foglio 5 particella Controparte_1
265 subalterno 2 categoria A/3 situato all'interno dell'Hotel Truentum di proprietà del sig. Parte_1
dal 19.09.2023 o da diversa altra data ritenuta provata a tutt'oggi; - Condannare, per l'effetto,
[...] la parte convenuta all'immediata liberazione e/o riconsegna dell'alloggio Controparte_1 contraddistinto al catasto dei fabbricati al Foglio 5 particella 265 subalterno 2 categoria A/3, libero da cose e persone. Con vittoria di spese, competenze e onorari. Con riserva di azione in separata sede per il risarcimento del danno conseguente ad occupazione abusiva”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 447 bis cpc, ritualmente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione della comparizione parti, adiva il codesto Tribunale di Teramo al fine di ottenere il Parte_1 rilascio dell'alloggio sito in Martinsicuro SS 16 Adriatica contraddistinto al catasto dei fabbricati al
Foglio 5 particella 265 subalterno 2 categoria A/3, presso l'Hotel Villa Truentum di sua proprietà detenuto dal resistente , senza titolo. Controparte_1
A sostegno del formulato ricorso, eccepiva e deduceva, in sintesi e per quanto di interesse, il ricorrente:
- di essere proprietario dell'Hotel Villa Truentum con sede in Martinsicuro alla Via dei Colli n. 3 angolo SS 16, costituito da albergo con camere e alloggi autonomi con bagno e cucina;
- che il al quale acconsentiva la permanenza all'interno dell'alloggio a titolo di Controparte_1 comodato d'uso gratuito verbale, solo ed esclusivamente, in virtù di conoscenza per il pregresso rapporto lavorativo cessato al 31.12.2018 - avendo il manifestato problemi con la moglie e CP_1 dovendo lasciare la casa famigliare - dal febbraio 2020 a tutt'oggi, occupa un alloggio sito in
Martinsicuro SS 16 Adriatica contraddistinto al catasto dei fabbricati al Foglio 5 particella 265 subalterno 2 categoria A/3 presso l'Hotel Villa Truentum di senza versare alcunché; Parte_1
- che, infine, vani erano risultati gli inviti al rilascio dell'immobile, così come con esito negativo era risultata la procedura di mediazione ex art. 5 D. Lgs 28/10; con riserva di agire in separata sede per le poste risarcitorie, concludeva come predetto.
Nessuno si costituiva in giudizio per parte convenuta, ad onta della regolare notifica.
Quindi, attesa la natura documentale del giudizio, espletata la prova orale in relazione alla pretesa azionata, la parte ricorrente veniva invitata alla discussione della causa che viene decisa contestualmente con il deposito della presente sentenza.
****
La domanda di parte ricorrente è fondata, e pertanto meritevole di accoglimento, avendo il ricorrente dimostrato la sussistenza a proprio favore di un valido titolo di proprietà sull'immobile oggetto di causa.
Giova osservare che, in tema di rivendicazione, come in ogni caso in cui si chieda l'accertamento del diritto di proprietà contro chi possieda un immobile, il giudice di merito è tenuto innanzitutto a verificare l'esistenza, la validità e la rilevanza del titolo dedotto dall'attore a fondamento della pretesa,
e ciò a prescindere da qualsiasi eccezione del convenuto, giacché, investendo tale indagine uno degli elementi costitutivi della domanda, la relativa prova deve essere fornita dall'attore e l'eventuale insussistenza deve essere rilevata dal giudice anche d'ufficio. Le sentenze della giurisprudenza di legittimità ammettono poi un affievolimento del siffatto onere della prova limitatamente all'ipotesi in cui il convenuto non contesti l'originaria appartenenza del bene rivendicato al comune autore ovvero ad uno dei danti causa dell'attore, con la conseguenza che in tal caso il rivendicante possa limitarsi alla dimostrazione di come il bene in contestazione abbia formato oggetto di un proprio, valido titolo di acquisto. (Corte Cass. Sez. 2, Sentenza n. 7529 del 30/03/2006; Corte Cass. Sez. 2, Sentenza n. 20037 del 22/09/2010). In assenza di reazioni del convenuto al rivendicante basta, quindi, dimostrare la provenienza del diritto rivendicato da soggetto titolato al suo trasferimento, senza l'ulteriore onere di dimostrare un primo acquisto a titolo originario.
Tanto premesso, si rileva che è sostanzialmente incontroverso, oltre ad essere pienamente asseverato dalla documentazione in atti - a titolo esemplificativo e ad indice indiziario le risultanze catastali prodotte al doc. 3 fasc. parte ricorrente - e come evincibile dalle dichiarazioni rese all'udienza del
22.5.2025 dal teste che, interrogata a tal proposito e in ordine al titolo Testimone_1 dell'occupazione da parte del resistente, così rispondeva “cap. 1: è vera la circostanza;
è proprietario esclusivo;
cap. 4: si, è vera la circostanza;
il aveva problemi familiari ed aveva necessità di un CP_1 alloggio per come da lui riferito, ciò soprattutto nel periodo del Covid;
ho sentito più volte mio marito che richiedeva l'alloggio e chiedeva al di liberare lo stesso perché serviva per la struttura visto CP_1 che viene poi utilizzato per le finalità alberghiere della azienda;
ad oggi è ancora occupato dal CP_1 che non versa alcunché ad alcun titolo;
cap. 9: è vero, visto che le utenze sono tutte intestate al cap. 10: è vera la circostanza;
preciso che c'è anche un procedimento penale;
da ultimo Pt_1 proprio nella giornata di ieri mio marito ha chiesto nuovamente al quando se ne va e lui ha CP_1 risposto che ci deve pensare”, che è proprietario dell'immobile contraddistinto al Parte_1 catasto dei fabbricati al Foglio 5 particella 265 subalterno 2 categoria A/3 situato all'interno dell'Hotel
Truentum in Martinsicuro, alla Via dei Colli, n. 3, angolo SS 16.
Quindi, il ricorrente ha dato prova documentale del suo diritto di godere in modo pieno ed esclusivo dell'alloggio per cui è causa, occupato abusivamente da e il resistente, a fronte della Controparte_1 richiesta di restituzione dell'immobile, nulla ha dedotto al riguardo, nessuna richiesta ha formulato così da ricondurre l'occupazione ad una delle fattispecie contrattuali tipiche.
Invero, parte convenuta, pur onerata della relativa prova, non costituendosi in giudizio ha omesso di eccepire o dimostrare l'esistenza di un valido titolo legittimante l'occupazione ed il godimento del bene
(Cfr. Cass. Civ. 18660/2013).
Di conseguenza, a fronte dell'assenza di causa giustificativa e titolo di occupazione dell'immobile, omessa la restituzione dell'immobile dal resistente, nonostante la rituale richiesta – tra le altre, giusta pec in atti - la relativa occupazione può ritenersi sine titulo con conseguente diritto del proprietario ad ottenere la restituzione del bene.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, facendo applicazione dei principi dettati dal D.M. 147/2022, in relazione allo scaglione in concreto applicabile (indeterminabile, complessità bassa).
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda iscritta al ruolo di cui in epigrafe, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così provvede:
- accerta e dichiara che l'occupazione da parte del resistente dell'alloggio sito in Controparte_1
Martinsicuro SS 16 Adriatica, contraddistinto al catasto dei fabbricati al Foglio 5 particella 265 subalterno 2 categoria A/3, presso l'Hotel Villa Truentum di proprietà del ricorrente, è senza titolo giustificativo;
- per l'effetto, ordina al resistente di rilasciare senza dilazione detto immobile e nella disponibilità del ricorrente;
Parte_1
- condanna parte resistente al pagamento delle spese processuali in favore del ricorrente che liquida in €
518,00 per spese ed € 2.540,00 per compensi, oltre accessori come per legge.
Così è deciso in Teramo, il 22 maggio 2025.
IL GIUDICE
Dott. Francesca Bellomo
(firma digitale)