Sentenza 13 giugno 2013
Massime • 1
È inammissibile il ricorso proposto, ai sensi dell'art. 391 bis cod. proc. civ., per la revocazione del decreto presidenziale che abbia dichiarato estinto il giudizio di cassazione per sopravvenuta rinuncia delle parti, riferendosi detta norma esclusivamente ai provvedimenti che rivestano la forma della sentenza o dell'ordinanza.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 13/06/2013, n. 14858 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14858 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FINOCCHIARO Mario - Presidente -
Dott. VIVALDI Roberta - rel. Consigliere -
Dott. TRAVAGLINO Giacomo - Consigliere -
Dott. ARMANO Uliana - Consigliere -
Dott. SCRIMA Antonietta - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 6715-2010 proposto da:
CC PP [...], IO RD [...], CH BR RN SMSBNRH24Z614P anche quale erede dei genitori Signori BR CH e MI OT, AN UN [...], ST US [...]unica erede di NI LO, PE TO VITTORIO [...], UI NA [...], NT ID [...], TH IE SÈ [...], GH)- IA [...], TT RI [...], AG-SO DI IS E CH S.N.C. 0198704126 in persona del contitolare Signor PIERO IS , elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE PARIOLI 79 H, presso lo studio dell'avvocato CORTI PIO, che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati PAGANI TO, MODESTI FRANCO giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
TI LY S.R.L., ORSA MINORE S.R.L., CREDITO FONDIARIO INDUSTRIALE - ISTITUTO PER I FINANZIAMENTI A MEDIO E LUNGO TERMINE - FONSPA S.P.A. 00395320583;
- intimati -
Nonché da:
CREDITO FONDIARIO E INDUSTRIALE - FONSPA - ISTITUTO PER I FINANZIAMENTI A MEDIO E LUNGO TERMINE S.P.A. 00395320583 in persona del proprio legale rappresentante che agisce tramite la propria procuratrice PIRELLI RE CREDIT SERVICING S.P.A. (già CREDIT SERVICING S.P.A. in precedenza SERVIZI IMMOBILIARI BANCHE - S.I.B. S.P.A.) in persona del suo procuratore avv. VALERIA GIOVANNA CEDOLA, TI LY S.R.L. (già MINERVA S.R.L.) 05403940967 in persona del suo legale rappresentante pro tempore quale cessionaria del credito di cui è causa e successore che agisce anch'essa tramite la proprio procuratrice PIRELLI RE CREDIT SERVICING S.P.A. in persona del suo Procuratore Avv. CEDOLA VALERIA GIOVANNA, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA BISSOLATI 76, presso lo studio dell'avvocato TOMMASO SPINELLI GIORDANO, che le rappresenta e difende unitamente all'avvocato SALETTI ACHILLE giusta delega in atti;
- ricorrenti incidentali -
contro
CC PP, IO RD, CH BR RN, AN UN, ST US, PE TO IL, UI NA, NT ID, TH IE SÈ, GH IA, TT RI, AG-SO DI IS E CH S.N.C., FALLIMENTO DI ORSA MINORE S.R.L. ;
- intimati -
avverso la sentenza non definitiva n. 322/2003 del TRIBUNALE di VARESE, depositata il 10/4/2003, R.G.N. 199/2009;
avverso la sentenza definitiva n. 250/2009 del TRIBUNALE di VARESE, depositata il 09/03/2009, R.G.N. 199/1999;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/04/2013 dal Consigliere Dott. ROBERTA VIVALDI;
udito l'Avvocato PIO CORTI;
udito l'Avvocato ENRICA FASOLA per delega;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PRATIS Pierfelice che ha concluso per improcedibilità, in subordine inammissibilità, in estremo subordine rigetto, previa revoca del decreto quanto a ON;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
AN EL, NA ON, RI BI, ER MA, IR TT e BR ER MA, la società AG -SO di NI e MA, ON LL, OR RI, AN LU, GU TE, RI SÈ NR e IA NA - quali proprietari, ciascuno, di unità immobiliari, facenti parte di un fabbricato condominiale in Varese, acquistate da Orsa Minore srl proposero, davanti al tribunale di Varese, opposizione all'esecuzione promossa dal Credito Fondiario ed Industriale - SP - Istituto per i finanziamenti a medio e lungo termine spa in ordine al mutuo edilizio erogato ad Orsa Minore srl. Dichiarato il fallimento della società Orsa Minore srl e riassunto il giudizio da parte degli opponenti, il tribunale, con sentenza non definitiva del 2.4.2003, dichiarò la nullità parziale del mutuo edilizio erogato da SP ad Orsa Minore srl;
quindi, con sentenza definitiva del 9.3.2009, dichiarò il diritto di Credito Fondiario ed Industriale - SP - Istituto per i finanziamenti a medio e lungo termine spa a procedere, nei confronti degli opponenti, per somme inferiori a quelle richieste.
Hanno proposto ricorso per cassazione gli originari opponenti. Hanno resistito con controricorso il SP spa e GR LY srl, che hanno anche proposto ricorso incidentale (condizionato). L'altra intimata, Orsa Minore srl in fallimento, non ha svolto attività difensiva.
Successivamente alla proposizione del ricorso principale, sono state depositate dichiarazioni di rinuncia " agli atti del giudizio ex art. 306 c.p.c." da parte di AG-SO di NI e MA snc,
CR NI, AN EL, IA NA, coniugi GU TE, RI SÈ NR, AN LU, RI BI e NA EF, quale avente causa da ON LL . Il Presidente della terza sezione civile della Corte di cassazione, con decreto n. 23250/2012 emesso il 6.12.2012, ha dichiarato estinto il giudizio.
NA ON, con ricorso " ex art. 391-bis c.p.c. per revocazione del decreto n. 23250/2012", ha chiesto che " la Suprema Corte di Cassazione voglia - ai sensi dell'art. 391 -bis c.p.c. e dell'art. 395 c.p.c., n.
4 - revocare il decreto n. 23250/2012 emesso il
6/12/2012 dal Presidente della Terza Sezione Civile e per l'effetto esaminare nel merito il ricorso per Cassazione iscritto al numero 6715/2010 di R.G.". È stata fissata l'odierna udienza di discussione. Le parti costituite hanno presentato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE
NA ON con ricorso "ex art. 391-bis c.p.c. per revocazione del decreto n. 23250/2012 " ha chiesto che " la Suprema Corte di Cassazione voglia - ai sensi dell'art. 391 -bis c.p.c. e dell'art. 395 c.p.c., n.
4 - revocare il decreto n. 23250/2012 emesso il
6/12/2012 dal Presidente della Terza Sezione Civile e per l'effetto esaminare nel merito il ricorso per Cassazione iscritto al numero 6715/2010 di R.G.".
La ricorrente afferma che il decreto emesso "è frutto di un errore di fatto risultante dagli atti", perché fondato sull'erroneo presupposto che tutti i ricorrenti per cassazione avessero rinunciato "all'impugnazione e che le società resistenti abbiano accettato tale rinuncia e a loro volta rinunciato in toto al ricorso incidentale". Essa ricorrente NA ON e BR ER MA, invece, "non hanno manifestato tale intenzione, permanendo ancora il loro interesse a coltivare l'impugnazione".
"Allo stesso modo - con atti notificati lo 08/06/2012...- le società resistenti - e ricorrenti in via incidentale - hanno dichiarato di accettare tale rinuncia e rinunciare a loro volta.....limitatamente ai predetti signori e alla predetta società...", mantenendo quindi interesse alla decisione della Corte in relazione alle domande ora svolte - solo - nei confronti dell'avv. NA ON e del signor MA BR ER".
Preliminarmente, deve rilevarsi che il ricorso proposto riguarda esclusivamente la posizione di NA ON, non avendo MA BR ER presentato alcun ricorso avverso il decreto di estinzione.
Passiamo, quindi, ad esaminare l'istanza proposta da NA ON. Il ricorso - così proposto e più sopra riportato - è
inammissibile.
In primo luogo, va rilevato che, se con l'atto descritto la ricorrente abbia inteso proporre un ricorso per revocazione - così come lascerebbe pensare il riferimento agli artt. 391 bis c.p.c., ai sensi del quale la ricorrente ha proposto il presente ricorso, ed all'art. 395 c.p.c., n. 4 indicato nella richiesta formulata alla Corte di cassazione -, un tale ricorso per revocazione sarebbe inammissibile sotto un duplice profilo.
Da un lato, infatti, è stato proposto avverso un decreto, provvedimento questo, avverso il quale non è esperibile la revocazione.
L'art. 391 bis c.p.c., comma 1, si riferisce, infatti, esclusivamente ai provvedimenti che rivestono la forma della sentenza od ordinanza. Inoltre, il ricorso non risulta essere stato notificato ad alcuno dei controinteressati, in violazione dello stesso art. 391 bis c.p.c., comma 1. Neppure può essere invocato, nella specie, il procedimento di correzione di errore materiale, posto che non si tratta di errore determinato da una svista di carattere materiale (Cass. ord. 24.7.2012 n. 12962). Ma, anche a volere qualificare la richiesta alla stregua di un'istanza proposta ai sensi dell'art. 391 c.p.c., avverso il decreto presidenziale che pronuncia l'estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso per cassazione, la conclusione non può che essere la medesima.
In questo caso, l'istanza di fissazione dell'udienza di discussione del ricorso - con riferimento alla posizione della parte interessata - sarebbe, infatti, tardiva perché proposta successivamente alla scadenza del termine di dieci giorni, come previsto dall'art. 391 c.p.c., comma 3. Afferma la norma dell'art. 391 c.p.c., la cui intestazione è "pronuncia sulla rinuncia", al comma 3: "Il decreto ha efficacia di titolo esecutivo se nessuna delle parti chiede la fissazione dell'udienza nel termine di dieci giorni dalla comunicazione". La Corte, con riferimento all'esegesi della norma in questione - e con riferimento proprio al comma 3 - ha precisato che, con l'istanza di fissazione della pubblica udienza, è da ritenere che il legislatore abbia voluto concedere alle parti in causa - che non ritengano esaustivo il provvedimento presidenziale di estinzione, emanato a seguito della rinunzia - la possibilità di chiedere alla Corte di pronunciarsi sulla controversia, senza imporre loro l'onere di indicare quali siano i motivi di tale richiesta.
Si tratta, infatti, non di un vero e proprio rimedio di carattere impugnatorio, ma soltanto di una richiesta di passaggio ad una fase successiva del giudizio per un esame completo della controversia, secondo il nuovo schema disegnato dalla riforma (D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 15), in cui la Corte è chiamata a pronunziarsi sul ricorso in base agli stessi elementi conosciuti dal Presidente, ma con competenza decisoria piena, e non limitata alla sola possibilità di pronunzia sull'istanza di estinzione per rinunzia. Ciò che vuol dire che la controversia viene rimessa nella sua interezza alla Corte, la quale potrà valutare se la pronuncia sull'istanza di estinzione sia correttamente emanata, oppure, debba procedersi all'esame del ricorso per cassazione (Cass.
6.7.2009 n. 15817; v. anche Cass. 12.2.2010 n. 3352; Cass. 21.11.2011 n. 24433). Ma, nella specie, l'istanza, così come presentata, è tardiva. Il decreto presidenziale di estinzione è stato comunicato, a cura della cancelleria, ai difensori delle parti, con notificazioni in data 4.1.2013 (agli avv. OR Pagani, Franco Modesti e Pio Corti c/o l'avv. Pio Corti Roma - viale Parioli 47), ed in data 10.1.2013 (agli avv. Achille Saletti, Giordano Tommaso Spinelli c/o l'avv. Giordano Tommaso Spinelli Roma - via L. Bissolati 76).
L'istanza proposta da NA ON, invece, risulta depositata in cancelleria in data 5.2.2013, quando ormai era già scaduto il termine di giorni dieci, come previsto dall'art. 391 c.p.c., comma 3. Va, quindi, dichiarato inammissibile il ricorso presentato da ON NA.
Pur essendo assorbenti le conclusioni cui si è pervenuti, vai la pena di evidenziare che il ricorso per cassazione - del quale si chiede l'esame - sarebbe, comunque, andato incontro ad una declaratoria di rigetto.
Sotto questo profilo, in primo luogo, corretto sarebbe stato il mezzo di impugnazione proposto.
Poiché nei giudizi di opposizione all'esecuzione - come quello in esame -, conclusi con sentenza definitiva pubblicata a partire dal 1 marzo 2006 (e prima del 4 luglio 2009) come nella specie, tale decisione - a norma dell'art. 616 c.p.c., come modificato dalla L. 24 febbraio 2006, n. 52, art. 14 - non è impugnabile con l'appello ed
è perciò soggetta al ricorso immediato per cassazione, ex art. 111 Cost., comma 7, ai sensi della medesima disposizione va determinato anche il regime impugnatorio della sentenza non definitiva pronunciata nello stesso giudizio di opposizione all'esecuzione, pubblicata in epoca precedente l'entrata in vigore della descritta modifica normativa ed assoggettata a riserva di impugnazione nel vigore del testo originario dell'art. 616 c.p.c.. Si tratta, infatti, di impugnazione congiunta, ex art. 340 c.p.c., comma 2, che va regolata dalla legge che detta il regime di impugnazione della sentenza che definisce il giudizio, e vigente alla data di pubblicazione di quest'ultima (Cass. 29.1.2013 n. 2072; v. anche Cass.
2.3.2012 n. 3257). Inoltre, il ricorso era stato proposto per impugnare una sentenza pubblicata una volta entrato in vigore il D.Lgs. 15 febbraio 2006, n. 40, recante modifiche al codice di procedura civile in materia di ricorso per cassazione;
con l'applicazione, quindi, delle disposizioni dettate nello stesso decreto al Capo 1.
Secondo l'art. 366-bis c.p.c. - introdotto dall'art. 6 del decreto - i motivi di ricorso debbono essere formulati, a pena di inammissibilità, nel modo lì descritto ed, in particolare, nei casi previsti dall'art. 360 c.p.c., n. 1), 2), 3) e 4, l'illustrazione di ciascun motivo si deve concludere con la formulazione di un quesito di diritto, mentre, nel caso previsto dall'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), l'illustrazione di ciascun motivo deve contenere la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione.
Segnatamente, nel caso previsto dall'art. 360 c.p.c., n. 5, l'illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione;
e la relativa censura deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto), che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (S.U.
1.10.2007 n. 20603; Cass. 18.7.2007 n. 16002). Il quesito, al quale si chiede che la Corte di cassazione risponda con l'enunciazione di un corrispondente principio di diritto che risolva il caso in esame, poi, deve essere formulato, sia per il vizio di motivazione, sia per la violazione di norme di diritto, in modo tale da collegare il vizio denunciato alla fattispecie concreta (v. S.U. 11.3.2008 n. 6420 che ha statuito l'inammissibilità - a norma dell'art. 366 bis c.p.c. - del motivo di ricorso per cassazione il cui quesito di diritto si risolva in un'enunciazione di carattere generale ed astratto, priva di qualunque indicazione sul tipo della controversia e sulla sua riconducibilità alla fattispecie in esame, tale da non consentire alcuna risposta utile a definire la causa nel senso voluto dal ricorrente, non potendosi desumere il quesito dal contenuto del motivo od integrare il primo con il secondo, pena la sostanziale abrogazione del suddetto articolo).
La funzione propria del quesito di diritto - quindi - è quella di far comprendere alla Corte di legittimità, dalla lettura del solo quesito, inteso come sintesi logico-giuridica della questione, l'errore di diritto asseritamente compiuto dal giudice di merito e quale sia, secondo la prospettazione del ricorrente, la regola da applicare (da ultimo Cass.
7.4.2009 n. 8463; v, anche S.U. ord. 27.3.2009 n. 7433). Inoltre, l'art. 366 bis c.p.c., nel prescrivere le modalità di formulazione dei motivi del ricorso in cassazione, comporta -ai fini della declaratoria di inammissibilità del ricorso stesso -, una diversa valutazione, da parte del giudice di legittimità, a seconda che si sia in presenza dei motivi previsti dall'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1, 2, 3 e 4, ovvero del motivo previsto dal numero 5
della stessa disposizione.
Nel primo caso ciascuna censura - come già detto - deve, all'esito della sua illustrazione, tradursi in un quesito di diritto, la cui enunciazione (e formalità espressiva) va funzionalizzata, ai sensi dell'art. 384 c.p.c., all'enunciazione del principio di diritto, ovvero a dieta giurisprudenziali su questioni di diritto di particolare importanza.
Nell'ipotesi, invece, in cui venga in rilievo il motivo di cui all'art. 360 c.p.c., n. 5 (il cui oggetto riguarda il solo iter argomentativo della decisione impugnata), è richiesta una illustrazione che, pur libera da rigidità formali, si deve concretizzare in una esposizione chiara e sintetica del fatto controverso (c.d. momento di sintesi) - in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria - ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza rende inidonea la motivazione a giustificare la decisione (v. da ultimo Cass. 25.2.2009 n. 4556; v. anche Cass. 18.11.2011 n. 24255). Il primo motivo rispetta, sostanzialmente, i requisiti prescritti dall'art. 366 bis c.p.c.. Con lo stesso si denuncia ex art. 360 c.p.c., n. 3 per violazione e falsa applicazione della L. 6 giugno 1991, n. 175, art. 9, comma 5;
del D.P.R. 21 gennaio 1976, n. 7, art. 23, comma 5 e disposizioni precedenti sui mutui edilizi e fondiari, avendo il Primo Giudice ritenuto che la materiale realizzazione dell'opera finanziata, anche se attuata in tempo successivo alL'erogazione del finanziamento contraendo altri debiti, lasciando inadempiuti tali debiti ed anche gli obblighi contratti con gli acquirenti delle singole unità ristrutturate e persino l'obbligo di rimborsare i ratei di mutuo, costituisca corretta utilizzazione delle somme mutuate e comporti il conseguimento dello scopo finale del mutuo edilizio. Il motivo non è fondato.
È principio affermato nella giurisprudenza della Corte di cassazione che, in materia di mutuo di scopo - come è il mutuo edilizio fondiario - la destinazione allo scopo legale non impegna il sovvenuto a mantenere ed utilizzare in individuo la stessa somma mutuata (Cass. 17.7.1997 n. 6572 in motiv.), potendo il mututario destinare la disponibilità ottenuta anche a finalità diverse, purché, poi, utilizzi una somma di uguale ammontare per la realizzazione dello scopo del mutuo (così Cass, 10.7.1981 n. 3752 in motiv.).
Al che consegue che, al fine di escludere la nullità del mutuo di scopo, unica circostanza rilevante è che lo scopo legale del mutuo sia stato realizzato (Cass.
8.4.2009 n. 8564; cass. 24.1.2012 n. 943). Non è, quindi, rilevante - così come affermato nel ricorso - il momento in cui lo scopo è realizzato, se prima o dopo l'erogazione del finanziamento.
InInfluenti, pertanto, sono i precedenti richiamati nel ricorso che attengono a fattispecie diverse, relative alla risoluzione del mutuo di scopo per inadempimento del mutuatario, che abbia impiegato le somme mutuate per fini diversi da quelli pattuiti, ed alla nullità del mutuo quando l'impiego delle somme mutuate era stato destinato, per volontà dei contraenti, fin dall'inizio, ad un fine diverso. Ai principi enunciati si è puntualmente attenuto il giudice del merito che, una volta accertato che la somma di L.
3.415.047.147 era stata effettivamente impiegata per la realizzazione dei lavori di ristrutturazione dell'immobile, ha ritenuto il mutuo edilizio, per tale parte, pienamente valido.
Il secondo motivo denuncia violazione dell'art. 260 c.p.c. (rectius 360), n. 5 per insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, per avere il Giudicante erroneamente desunto dagli elaborati della CTU e del suo ausiliario tecnico che l'importo distratto dalla destinazione legale del mutuo oggetto di causa assomma a sole L. 684.952.853.
Il motivo è inammissibile.
Difetta, in questo caso, sia il momento di sintesi - di cui si è più sopra detto -, sia l'indicazione delle ragioni per le quali la motivazione non sarebbe in grado di sorreggere la decisione. Quanto al ricorso incidentale, che per espressa dichiarazione delle parti resistenti, è condizionato "per il caso che l'impugnazione avversaria fosse ritenuta ammissibile", lo stesso, in considerazione delle conclusioni cui si sarebbe giunti con l'esame del ricorso principale, sarebbe stato assorbito.
Conclusivamente, il ricorso proposto da NA ON, e depositato in cancelleria il 5.2.2013, è dichiarato inammissibile. Le ragioni che hanno condotto alla adottata pronuncia giustificano la compensazione delle spese fra le parti costituite.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso depositato in cancelleria in data 5 febbraio 2013. Compensa le spese.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di cassazione, il 17 aprile 2013. Depositato in Cancelleria il 13 giugno 2013