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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 07/02/2025, n. 174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 174 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
n. 1578/2023 r.g.
Tribunale di Perugia SEZIONE III CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
In composizione monocratica nella persona del giudice Teresa Giardino ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 1578/2023 r.g. promossa da rappresentata e difesa dall'avv. CARMELITA COSENTINO, giusta procura in Parte_1 calce all'atto di citazione, elettivamente domiciliata presso Indirizzo telematico del difensore avv.
CARMELITA COSENTINO
ATTRICE, OPPONENTE nei confronti di e per essa quale mandataria Controparte_1 [...] rappresentata e difesa dall'avv. ALBERIGO PANINI, giusta Controparte_2 procura in calce all'atto di precetto opposto, elettivamente domiciliata presso Indirizzo telematico del difensore avv. ALBERIGO PANINI
CONVENUTA, OPPOSTA
CONCLUSIONI
PER L'ATTRICE (atto di citazione in opposizione): “ voglia il Tribunale adito:
- previa sospensione anche inaudita altera parte
–dichiarare la carenza di titolarità di e della mandataria Controparte_3
e la carenza di legittimazione ad agire delle controparti per quanto esposto in Controparte_2 premessa con annullamento del precetto notificato in assenza dei requisiti di legge e condanna degli istanti alle spese di lite”. PER LA CONVENUTA (note dep. 19.9.2024): “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito: nel merito, rigettare l'opposizione avversaria siccome assolutamente infondata in fatto ed in diritto per i motivi di cui in narrativa. E ciò con ogni conseguenza di legge anche in ordine alle spese del presente giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO.
Con atto di citazione in opposizione a precetto ex artt. 615, 1° comma e 617 c.p.c., Parte_1 premesso:
-di avere ricevuto la notifica di un atto di precetto in data 23.2.2023 su istanza di
[...]
e per essa quale mandataria di sulla base Controparte_4 Controparte_2 di due atti di mutuo (uno del 2000 ed uno del 2004) stipulati tra essa istante e Banca Monte dei Paschi
pagina 1 di 4 di Siena, in forza di un asserito atto di scissione con il quale sarebbe stato trasferito alla un CP_1 compendio di attività e passività descritto nel progetto di scissione, tra cui il credito in esame;
-che il creditore istante non aveva dato dimostrazione della legittimazione ad agire a promuovere il contestato precetto, posto che la cessione non le era stata notificata ed essa istante aveva continuato a Contr versare somme in favore di
-che il creditore non aveva fornito la prova che tra i crediti oggetto di cessione era da ricomprendersi quello vantato nei confronti di essa istante, sì che, in difetto di prova della titolarità del credito, il precetto doveva considerarsi nullo;
tutto ciò premesso, instava in via preliminare per la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, chiedendo che venisse accertata la “carenza di titolarità” e la carenza di legittimazione ad agire di e per essa della mandataria con annullamento del precetto. CP_1 CP_2 L'allora G.I., con provvedimento del 15.5.2023 dichiarava la nullità dell'atto introduttivo del giudizio, per essere stato assegnato un termine a comparire inferiore a quello legale e per difetto degli avvertimenti di cui all'art. 163 comma 3 n.7 c.p.c., fissando nuova udienza per la comparizione delle parti e assegnando termine per la rinnovazione della notifica al convenuto, con fissazione di nuova udienza ex art. 171 bis, 2° comma c.p.c..
Si costituiva in giudizio e per essa la sua mandataria , adducendo l'infondatezza CP_1 dell'opposizione. Precisava l'opposta che con effetti giuridici decorrenti dall'1.12.2020 la Banca Monte dei Paschi di Siena s.pa. si era scissa in traferendo a quest'ultima un complesso di attività e passività, e che CP_1 del trasferimento del compendio scisso era stata data pubblicità mediante avviso nella Gazzetta Contr Ufficiale 29.12.2020 n.151; che i crediti vantati nei confronti della da per i mutui in Pt_1 oggetto erano ricompresi nella cessione, come risultante dall'inclusione dell'identificativo anagrafico della (NDC 38524543) nella lista delle posizioni incluse nel compendio scisso pubblicata Pt_1 nell'apposita sezione “clienti debitori” del sito web www.amco.it, come indicato nell'avviso pubblicato Contr nella G.U.; che l'inclusione dei crediti nel perimetro di quelli ceduti era stata affermata da con apposita dichiarazione;
che la circostanza era ulteriormente confermata dal fatto che essa convenuta era in possesso dei titoli esecutivi.
Si opponeva pertanto all'istanza di sospensione, chiedendo la reiezione dell'opposizione.
Le parti non provvedevano a depositare memorie ex art. 171 ter c.p.c.; il legale attoreo depositava dapprima una nota nella quale comunicava di avere chiesto la nomina di un gestore della crisi a fronte di una istanza in materia di sovraindebitamento (non meglio chiarita) presentata avanti al Tribunale di Rimini, ed indi chiedeva rinvio dell'udienza, riferendo della presentazione di un ricorso in opposizione all'esecuzione ex art. 615 ,2 ° comma c.p.c., nel quale si era sostenuta l'inidoneità dei mutui in oggetto a costituire titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c. perché condizionati, e la presenza all'interno dei contratti di clausole abusive in relazione alla pattuizione di interessi indeterminati.
Nelle more, mutava magistrato istruttore, che con ordinanza riservata 9.8.2024 rigettava l'istanza di sospensione dell'esecutività del titolo, fissando per la discussione della causa l'udienza del 12.12.2024, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 189 c.p.c., e trattenendo la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE.
Premesso che nel caso di cessione di crediti in blocco non è necessaria la notifica della cessione alle singole controparti, ma è sufficiente la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale, ex art. 58, comma 2 TUB, l'opponente non contesta la Banca Monte dei Paschi di Siena si sia scissa in ed CP_1 abbia trasferito a quest'ultima un compendio di rapporti attivi e passivi, limitandosi a sostenere che non sia stata fornita adeguata prova del fatto che i rapporti riguardanti fossero tra questi. Parte_1
La contestazione è infondata.
In primo luogo, la cessione dei rapporti di credito riguardanti è stata espressamente Parte_1 confermata dal cedente, con dichiarazione depositata nel fascicolo processuale (doc. 11 di parte opposta): come sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità (si veda tra le altre Cass. civ., ordinanza n.
pagina 2 di 4 10200 del 16/04/2021), «la dichiarazione del cedente […] notiziata dal cessionario intimante al debitore ceduto con la produzione in giudizio, al pari della disponibilità del titolo esecutivo, [è] un elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo». Né vi sono ostacoli a che tale produzione avvenga nell'ambito del presente giudizio in quanto, come precisa l'ordinanza in ultimo citata, «non può neppure esservi un ostacolo a che la stessa prova della cessione avvenga con documentazione successiva alla pubblicazione della notizia in Gazzetta Ufficiale, offerta in produzione nel corso del giudizio innescato proprio dall'intimazione al ceduto notificata dal cessionario». Non può poi non essere sottolineato come il creditore procedente sia in possesso dei titoli esecutivi, prodotti in atti (docc. 9 e 10), circostanza che ulteriormente comprova, se ce ne fosse bisogno,
l'effettività della cessione, posto che altrimenti il cedente si sarebbe privato di titoli idonei a poter essere messi in esecuzione. Peraltro, l'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 29.12.2020 permetteva di ricostruire quali rapporti di credito fossero stati effettivamente trasferiti;
a tal proposito si osserva che la recente giurisprudenza della Corte di Cassazione ha affermato (in tema di cessione del credito, ma sulla scorta di principi del tutto applicabili al caso di specie) che «in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere affatto dimostrato
[…]; il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario.»
Di nessun rilievo, la circostanza relativa all'asserito pagamento di somme in favore del cedente: sia per l'assenza di efficacia liberatoria nei confronti del cessionario di pagamenti eseguiti dopo la pubblicazione dell'avviso in Gazzetta, sia per l'assenza di prova dell'effettività di tali pagamenti, posto che dalla documentazione prodotta non si evince alcun pagamento, in quanto le ultime 10 movimentazioni del conto riportano non già versamenti della parte, ma mere registrazioni di operazioni contabili, quali accredito di interessi o detrazioni di oneri e commissioni (le somme positive sono il saldo, non versamenti).
Parimenti, nessuna valenza in questa sede possono avere lee circostanze poste a fondamento della successiva opposizione all'esecuzione ex art. 615, 2° comma c.p.c. menzionata negli scritti difensivi finali, trattandosi di contestazioni tardive rispetto alla delimitazione del thema decidendum di causa.
Peraltro la parte ha genericamente parlato di “clausole abusive”, senza neppure indicare in che cosa sarebbe consistito l'abuso, e richiamato l'applicazione della sentenza n°9479/2923 delle Sezioni Unite della Cassazione, pacificamente inconferente, non trattandosi di decreto ingiuntivo, ma di mutui.
L'opposizione deve essere rigettata, con la condanna dell'opponente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in dispositivo (d'ufficio, in difetto di notula), con applicazione dei minimi relativi allo scaglione da € 26.000,00 ad € 52.000,00, ed esclusione della fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia in epigrafe, tra Parte_1
-attrice, opponente- e e per essa quale Controparte_1 mandataria -convenuta, opposta-, ogni diversa istanza ed Controparte_2 eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
-rigetta l'opposizione;
-condanna l'opponente alla rifusione in favore dell'opposta delle spese di lite, qui liquidate -d'ufficio, in difetto di notula-, in € 2.906,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario 15%, Cap ed Iva come per legge.
pagina 3 di 4 Perugia, 7 febbraio 2025
Il giudice Teresa Giardino
pagina 4 di 4
Tribunale di Perugia SEZIONE III CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
In composizione monocratica nella persona del giudice Teresa Giardino ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 1578/2023 r.g. promossa da rappresentata e difesa dall'avv. CARMELITA COSENTINO, giusta procura in Parte_1 calce all'atto di citazione, elettivamente domiciliata presso Indirizzo telematico del difensore avv.
CARMELITA COSENTINO
ATTRICE, OPPONENTE nei confronti di e per essa quale mandataria Controparte_1 [...] rappresentata e difesa dall'avv. ALBERIGO PANINI, giusta Controparte_2 procura in calce all'atto di precetto opposto, elettivamente domiciliata presso Indirizzo telematico del difensore avv. ALBERIGO PANINI
CONVENUTA, OPPOSTA
CONCLUSIONI
PER L'ATTRICE (atto di citazione in opposizione): “ voglia il Tribunale adito:
- previa sospensione anche inaudita altera parte
–dichiarare la carenza di titolarità di e della mandataria Controparte_3
e la carenza di legittimazione ad agire delle controparti per quanto esposto in Controparte_2 premessa con annullamento del precetto notificato in assenza dei requisiti di legge e condanna degli istanti alle spese di lite”. PER LA CONVENUTA (note dep. 19.9.2024): “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito: nel merito, rigettare l'opposizione avversaria siccome assolutamente infondata in fatto ed in diritto per i motivi di cui in narrativa. E ciò con ogni conseguenza di legge anche in ordine alle spese del presente giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO.
Con atto di citazione in opposizione a precetto ex artt. 615, 1° comma e 617 c.p.c., Parte_1 premesso:
-di avere ricevuto la notifica di un atto di precetto in data 23.2.2023 su istanza di
[...]
e per essa quale mandataria di sulla base Controparte_4 Controparte_2 di due atti di mutuo (uno del 2000 ed uno del 2004) stipulati tra essa istante e Banca Monte dei Paschi
pagina 1 di 4 di Siena, in forza di un asserito atto di scissione con il quale sarebbe stato trasferito alla un CP_1 compendio di attività e passività descritto nel progetto di scissione, tra cui il credito in esame;
-che il creditore istante non aveva dato dimostrazione della legittimazione ad agire a promuovere il contestato precetto, posto che la cessione non le era stata notificata ed essa istante aveva continuato a Contr versare somme in favore di
-che il creditore non aveva fornito la prova che tra i crediti oggetto di cessione era da ricomprendersi quello vantato nei confronti di essa istante, sì che, in difetto di prova della titolarità del credito, il precetto doveva considerarsi nullo;
tutto ciò premesso, instava in via preliminare per la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, chiedendo che venisse accertata la “carenza di titolarità” e la carenza di legittimazione ad agire di e per essa della mandataria con annullamento del precetto. CP_1 CP_2 L'allora G.I., con provvedimento del 15.5.2023 dichiarava la nullità dell'atto introduttivo del giudizio, per essere stato assegnato un termine a comparire inferiore a quello legale e per difetto degli avvertimenti di cui all'art. 163 comma 3 n.7 c.p.c., fissando nuova udienza per la comparizione delle parti e assegnando termine per la rinnovazione della notifica al convenuto, con fissazione di nuova udienza ex art. 171 bis, 2° comma c.p.c..
Si costituiva in giudizio e per essa la sua mandataria , adducendo l'infondatezza CP_1 dell'opposizione. Precisava l'opposta che con effetti giuridici decorrenti dall'1.12.2020 la Banca Monte dei Paschi di Siena s.pa. si era scissa in traferendo a quest'ultima un complesso di attività e passività, e che CP_1 del trasferimento del compendio scisso era stata data pubblicità mediante avviso nella Gazzetta Contr Ufficiale 29.12.2020 n.151; che i crediti vantati nei confronti della da per i mutui in Pt_1 oggetto erano ricompresi nella cessione, come risultante dall'inclusione dell'identificativo anagrafico della (NDC 38524543) nella lista delle posizioni incluse nel compendio scisso pubblicata Pt_1 nell'apposita sezione “clienti debitori” del sito web www.amco.it, come indicato nell'avviso pubblicato Contr nella G.U.; che l'inclusione dei crediti nel perimetro di quelli ceduti era stata affermata da con apposita dichiarazione;
che la circostanza era ulteriormente confermata dal fatto che essa convenuta era in possesso dei titoli esecutivi.
Si opponeva pertanto all'istanza di sospensione, chiedendo la reiezione dell'opposizione.
Le parti non provvedevano a depositare memorie ex art. 171 ter c.p.c.; il legale attoreo depositava dapprima una nota nella quale comunicava di avere chiesto la nomina di un gestore della crisi a fronte di una istanza in materia di sovraindebitamento (non meglio chiarita) presentata avanti al Tribunale di Rimini, ed indi chiedeva rinvio dell'udienza, riferendo della presentazione di un ricorso in opposizione all'esecuzione ex art. 615 ,2 ° comma c.p.c., nel quale si era sostenuta l'inidoneità dei mutui in oggetto a costituire titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c. perché condizionati, e la presenza all'interno dei contratti di clausole abusive in relazione alla pattuizione di interessi indeterminati.
Nelle more, mutava magistrato istruttore, che con ordinanza riservata 9.8.2024 rigettava l'istanza di sospensione dell'esecutività del titolo, fissando per la discussione della causa l'udienza del 12.12.2024, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 189 c.p.c., e trattenendo la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE.
Premesso che nel caso di cessione di crediti in blocco non è necessaria la notifica della cessione alle singole controparti, ma è sufficiente la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale, ex art. 58, comma 2 TUB, l'opponente non contesta la Banca Monte dei Paschi di Siena si sia scissa in ed CP_1 abbia trasferito a quest'ultima un compendio di rapporti attivi e passivi, limitandosi a sostenere che non sia stata fornita adeguata prova del fatto che i rapporti riguardanti fossero tra questi. Parte_1
La contestazione è infondata.
In primo luogo, la cessione dei rapporti di credito riguardanti è stata espressamente Parte_1 confermata dal cedente, con dichiarazione depositata nel fascicolo processuale (doc. 11 di parte opposta): come sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità (si veda tra le altre Cass. civ., ordinanza n.
pagina 2 di 4 10200 del 16/04/2021), «la dichiarazione del cedente […] notiziata dal cessionario intimante al debitore ceduto con la produzione in giudizio, al pari della disponibilità del titolo esecutivo, [è] un elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo». Né vi sono ostacoli a che tale produzione avvenga nell'ambito del presente giudizio in quanto, come precisa l'ordinanza in ultimo citata, «non può neppure esservi un ostacolo a che la stessa prova della cessione avvenga con documentazione successiva alla pubblicazione della notizia in Gazzetta Ufficiale, offerta in produzione nel corso del giudizio innescato proprio dall'intimazione al ceduto notificata dal cessionario». Non può poi non essere sottolineato come il creditore procedente sia in possesso dei titoli esecutivi, prodotti in atti (docc. 9 e 10), circostanza che ulteriormente comprova, se ce ne fosse bisogno,
l'effettività della cessione, posto che altrimenti il cedente si sarebbe privato di titoli idonei a poter essere messi in esecuzione. Peraltro, l'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 29.12.2020 permetteva di ricostruire quali rapporti di credito fossero stati effettivamente trasferiti;
a tal proposito si osserva che la recente giurisprudenza della Corte di Cassazione ha affermato (in tema di cessione del credito, ma sulla scorta di principi del tutto applicabili al caso di specie) che «in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere affatto dimostrato
[…]; il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario.»
Di nessun rilievo, la circostanza relativa all'asserito pagamento di somme in favore del cedente: sia per l'assenza di efficacia liberatoria nei confronti del cessionario di pagamenti eseguiti dopo la pubblicazione dell'avviso in Gazzetta, sia per l'assenza di prova dell'effettività di tali pagamenti, posto che dalla documentazione prodotta non si evince alcun pagamento, in quanto le ultime 10 movimentazioni del conto riportano non già versamenti della parte, ma mere registrazioni di operazioni contabili, quali accredito di interessi o detrazioni di oneri e commissioni (le somme positive sono il saldo, non versamenti).
Parimenti, nessuna valenza in questa sede possono avere lee circostanze poste a fondamento della successiva opposizione all'esecuzione ex art. 615, 2° comma c.p.c. menzionata negli scritti difensivi finali, trattandosi di contestazioni tardive rispetto alla delimitazione del thema decidendum di causa.
Peraltro la parte ha genericamente parlato di “clausole abusive”, senza neppure indicare in che cosa sarebbe consistito l'abuso, e richiamato l'applicazione della sentenza n°9479/2923 delle Sezioni Unite della Cassazione, pacificamente inconferente, non trattandosi di decreto ingiuntivo, ma di mutui.
L'opposizione deve essere rigettata, con la condanna dell'opponente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in dispositivo (d'ufficio, in difetto di notula), con applicazione dei minimi relativi allo scaglione da € 26.000,00 ad € 52.000,00, ed esclusione della fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia in epigrafe, tra Parte_1
-attrice, opponente- e e per essa quale Controparte_1 mandataria -convenuta, opposta-, ogni diversa istanza ed Controparte_2 eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
-rigetta l'opposizione;
-condanna l'opponente alla rifusione in favore dell'opposta delle spese di lite, qui liquidate -d'ufficio, in difetto di notula-, in € 2.906,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario 15%, Cap ed Iva come per legge.
pagina 3 di 4 Perugia, 7 febbraio 2025
Il giudice Teresa Giardino
pagina 4 di 4