Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 07/04/2025, n. 543 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 543 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
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R.g. 1015/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO – PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, prima sezione civile, nelle persone dei magistrati:
1) dott. Raffaele Califano Presidente
2) dott.ssa Michela Palladino Giudice rel. ed estensore
3) dott.ssa Valentina Pierri Giudice
riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1015/2024 del registro generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto "Divorzio congiunto - Cessazione degli effetti civili del matrimonio", vertente
TRA
rappr.to e difeso dall'avv. Angelo Guerriero e Lucia Bonavita, Parte_1
dom.to come in atti
ricorrente
E
, rappr.ta e difesa dall'avv. Giuseppina Losco, dom.ta come in atti CP_1
resistente
NONCHE'
Il Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica in Sede
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI:
1
come da verbale di udienza del 21.02.2025; in data 19.11.2024 è pervenuto visto del p.m. in sede che nulla ha opposto.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 09.04.2024 il ricorrente premesso che: in data 30.08.2003 aveva contratto matrimonio concordatario con la resistente
[...]
in Solofra (Av), con la nascita di due figli: (n. il 14.12.2004) e CP_1 Per_1 Per_2
(n. il 10.06.2010); con decreto di omologa depositato il 06.02.2023 del Tribunale di Avellino,veniva omologata la separazione consensuale dei coniugi;
le parti avevano vissuto separatamente ed ininterrottamente dalla separazione personale sino alla data odierna;
non era possibile ricostituire l'unione materiale e spirituale;
dunque, non vi era alcuna possibilità di riconciliazione;
richiedeva la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio con modifica delle condizioni di cui al decreto di omologa.
Si costituiva la resistente che aderiva alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio e chiedeva un assegno divorzile a proprio favore, di confermare l'affidamento condiviso dei figli con collocazione presso la madre, di confermare il contributo al mantenimento dei figli, nonché di confermare l'assegno unico al 100% in proprio favore.
All'udienza del 21.02.2025 entrambe le parti dichiaravano di aver raggiunto l'accordo sulle condizioni del divorzio che depositavano agli atti ritualmente sottoscritto.
2. La domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita accoglimento.
E', infatti, provato il titolo a suo sostegno (decreto di omologa del 06.02.2023); sussistono i presupposti di legge (artt.3, 4, 5, della legge 1° dicembre '70 n.898, integrati e modificati dalla l. 06/03/1987, n. 74 e dalla l. n. 55 del 2015); in particolare,
è decorso il termine di legge dalla data (19.01.2023) dell'udienza di comparizione
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personale dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale di Avellino, nel procedimento di separazione definito con decreto di omologa, e da quella data è perdurato lo stato di separazione.
Non può più essere ricostituita, perciò, la comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
3. Tutte le condizioni sono state regolate dall'accordo sottoscritto dalle parti e depositato agli atti.
4. Va, dunque, dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui all'accordo sottoscritto e depositato in data 11.02.2025.
5. Trattandosi di procedimento di divorzio su domanda congiunta, per il quale non è ipotizzabile alcuna soccombenza, le spese processuali vanno interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Solofra (AV) in data 30.08.2003, da e Parte_1 CP_1
(atto n. 52 parte II serie A, registro atti di matrimonio dell'anno 2003)
[...] alle condizioni di cui all'accordo sottoscritto dalle parti e depositato in data
11.02.2025.
2) compensa interamente tra le parti le spese processuali;
3) manda la Cancelleria di trasmettere la sentenza, in copia autentica, non appena sarà passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di Solofra, ove il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di sua competenza di cui al d.p.r. 3.11.2000, n. 396 ed ai sensi dell'art. 10 l. n.
898/1970.
Così deciso in Avellino, nella camera di consiglio del 13.3.2025
Il Giudice relatore ed estensore Il Presidente dr.ssa Michela Palladino dr. Raffaele Califano
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