TRIB
Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 27/03/2025, n. 1269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1269 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il dott. Giuseppe Craca, in funzione di Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1251/2025 R.G. Lavoro, discussa all'udienza del
27.03.2025, promossa da
, con l'assistenza e difesa degli avv.ti Roberto Giglio e Parte_1
Girolamo Ceci;
contro
in persona del legale Controparte_1 rapp.te p.t., con l'assistenza e difesa dell'avv. Carmelina La Gatta;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente ricorso proposto ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c. non può essere accolto per le motivazioni di seguito esposte.
Deve essere preliminarmente osservato che l'art. 445 bis c.p.c. - aggiunto dall'art. 38 comma 1 lett. b) n. 1, d.l. 06/07/11, n. 98, come modificato dall'allegato alla l. 15/07/11, n. 111 - stabilisce, ai primi due commi, quanto segue: «
1. Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno
1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale del circondario in cui risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696-bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195.
2. L'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo costituisce condizione di procedibilità della domanda di cui al primo comma.
L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza
o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che l'accertamento tecnico preventivo non è stato espletato ovvero che è iniziato ma non si è concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dell'istanza di accertamento tecnico ovvero di completamento dello stesso».
Con riferimento più specifico all'oggetto della presente fase i commi 6 e
7 del medesimo articolo dispongono: «
6. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione. 7.
La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile».
Orbene, circa i presupposti della prestazione avuta di mira dall'istante attraverso la proposizione dell'istanza di cui all'art. 445 bis c.p.c., ai sensi dell'art. 1 della legge n.18/1980, come modificato dall'art. 1 della legge n. 508/1988, l'indennità di accompagnamento spetta ai soggetti totalmente inabili che siano impossibilitati a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o che necessitino di assistenza continua non essendo in grado di svolgere gli atti quotidiani della vita.
Sul punto è doveroso fare alcune puntualizzazioni in ordine ai requisiti ora in argomento.
La giurisprudenza di legittimità è costante nell'osservare che:
“l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure l'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita con la conseguente necessità di assistenza continua, richiesti, alternativamente, ai fini della concessione dell'indennità di accompagnamento ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili, sono requisiti diversi e più rigorosi della semplice difficoltà di deambulazione o di compimento di atti della vita quotidiana con difficoltà, (cfr. Cass.
n. 6091 del 2014; Cass. n. 26092 del 2010; Cass. n. 12521 del 2009; Cass.
n. 7558 del 1998; Cass. n. 636 del 1998); tale impossibilità, anche in ragione della peculiare funzione dell'indennità di accompagnamento, che è quella di sostegno alla famiglia così da agevolare la permanenza in essa di soggetti bisognevoli di continuo controllo, evitandone il ricovero in istituti pubblici di assistenza, con conseguente diminuzione della spesa sociale (cfr. Cass. n. 28705 del 2011), deve essere attuale e non meramente ipotetica;
ai fini della valutazione dei requisiti di cui alla L. n. 18 del 1990, art. 1, non rilevano episodici contesti, ma è richiesta la verifica della loro inerenza costante al soggetto, non in rapporto ad una soltanto delle possibili esplicazioni del vivere quotidiano, ovvero della necessità di assistenza determinata da patologie particolari e finalizzata al compimento di alcuni, specifici, atti della vita quotidiana, rilevando, quindi, requisiti diversi e più rigorosi della semplice difficoltà di deambulazione o di compimento degli atti della vita quotidiana e configuranti impossibilità (cfr., Cass., 7273 del 2011; Cass. n. 12521 del
2009; Cass. n. 10281 del 2003)” (si veda Cass. civ., Sez. Lav., 8557/2018).
Deve inoltre essere evidenziato che l'impossibilità di deambulazione va accertata in assenza del supporto di un accompagnatore (in quanto, appunto, la ratio della prestazione in esame è appunto quella di dare un sostegno economico alla famiglia dell'istante onde agevolare la permanenza in essa di soggetti bisognevoli, per le loro gravi infermità, di un continuo controllo e di una giornaliera assistenza evitandone, così, il ricovero in istituti pubblici di assistenza, si veda la citata Cass. civ., Sez. Lav.
28705/2011) non potendosi riscontrare, al contrario, la meritevolezza dell'indennità di accompagnamento laddove la deambulazione sia comunque possibile mediante l'uso di dispositivi medici (ad es. deambulatori).
Sempre a questo ultimo riguardo si noti che all'interno della citata pronuncia della Suprema Corte 8557/2018 è stata ritenuta l'insussistenza del requisito in esame al cospetto di soggetto possibilitato a deambulare grazie all'aiuto di “bastoni canadesi” non reputando quindi sussistente il prescritto “assoluto azzeramento” della capacità deambulatoria.
Sempre in relazione alle prestazioni avute di mira con la domanda ex art. 445 bis comma 1 c.p.c., va osservato che ai sensi dell'art. 3, comma 3, legge 104/1992: “Qualora la compromissione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, il sostegno è intensivo e determina priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici”.
Nel caso di specie, la CTU medico–legale espletata nella precedente fase di giudizio, dal dott. ha consentito di accertare che le Persona_1 patologie da cui è affetta parte istante non possono comportare il riconoscimento dei benefici nè per l'indennità di accompagnamento né per lo status di cui all'art.3, comma 3, L.104/92.
Parte opponente nell'introdurre - a seguito di dichiarazione di dissenso
– la presente fase di giudizio ha contestato le risultanze della perizia riproponendo osservazioni a cui il CTU ha già risposto, senza provare ulteriori elementi di fatto sulla base dei quali ritenere che le minorazioni presentate possano in concreto comportare il riconoscimento dello stato invalidante.
Sul punto parte opponente ha semplicemente prospettato, in termini assolutamente generici, l'erronea valutazione dell'intero quadro patologico da cui sarebbe afflitta la parte istante, nonché il fatto che il perito non abbia fornito chiarimenti esaustivi in relazione a proprie valutazioni non fondate su elementi di fatto specifici.
Di contro, è sufficiente evidenziare che il CTU ha rilevato, in sede di risposta alle osservazioni, che “in data 10.08.2023, alla Sig.ra
[...]
veniva rinnovata la patente di guida di tipo AB senza alcuna Parte_1 restrizione”, motivo per cui non sarebbe giustificabile il riconoscimento del requisito dell'indennità di accompagnamento o dello status di cui all'art.3, comma 3, L.104/92.
In termini analogamente generici parte opponente si è limitata a depositare documentazione sanitaria successiva senza dedurre in termini precisi (e come innanzi illustrato) se vi sia stato un aggravamento delle patologie, in che termini sia intervenuto questo ipotetico aggravamento o se si siano aggiunte ulteriori patologie rispetto a quelle già esaminate dal perito.
Per altro verso la documentazione sanitaria depositata in allegato al ricorso in opposizione appare descrivere un quadro analogo a quello già compiutamente analizzato dal perito nella precedente fase.
In ultimo, le risultanze dei test ADL e IADL – contenute nella documentazione depositata in uno al ricorso in opposizione ma non richiamate all'interno dello stesso – non appaiono comunque dirimenti ai presenti fini in quanto inattendibili, atteso che sono basati sulla somministrazione di domande e quindi sono caratterizzati da risposte fornite in modo soggettivo (a fronte dell'obiettività di quanto riscontrato dall'ausiliario del giudice nel corso della visita peritale).
In virtù di tanto le contestazioni proposte dalla parte opponente nella presente sede evidenziano, dunque, la mera non condivisione della valutazione medico-legale effettuata dal CTU non accompagnata dalla sottoposizione al Tribunale di precisi argomenti (di ordine fattuale o di ordine scientifico e formulate non in termini di mera ipoteticità) tali da rendere necessaria la rinnovazione delle operazioni di consulenza tecnica.
Le conclusioni cui il C.T.U. è giunto devono essere quindi reputate assolutamente attendibili sicché il ricorso deve essere rigettato.
Deve essere dichiarato non luogo a provvedere sulle spese di lite a fronte di idonea dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c..
Per le medesime motivazioni le spese della C.T.U. – come liquidate in corso di causa – sono definitivamente poste a carico dell CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, così decide:
- rigetta l'opposizione;
- dichiara non luogo a provvedere sulle spese di lite;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU come già CP_1 provvisoriamente liquidate in atti.
Bari,27.03.2025
Il Giudice del Lavoro
dott. Giuseppe Craca
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il dott. Giuseppe Craca, in funzione di Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1251/2025 R.G. Lavoro, discussa all'udienza del
27.03.2025, promossa da
, con l'assistenza e difesa degli avv.ti Roberto Giglio e Parte_1
Girolamo Ceci;
contro
in persona del legale Controparte_1 rapp.te p.t., con l'assistenza e difesa dell'avv. Carmelina La Gatta;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente ricorso proposto ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c. non può essere accolto per le motivazioni di seguito esposte.
Deve essere preliminarmente osservato che l'art. 445 bis c.p.c. - aggiunto dall'art. 38 comma 1 lett. b) n. 1, d.l. 06/07/11, n. 98, come modificato dall'allegato alla l. 15/07/11, n. 111 - stabilisce, ai primi due commi, quanto segue: «
1. Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno
1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale del circondario in cui risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696-bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195.
2. L'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo costituisce condizione di procedibilità della domanda di cui al primo comma.
L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza
o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che l'accertamento tecnico preventivo non è stato espletato ovvero che è iniziato ma non si è concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dell'istanza di accertamento tecnico ovvero di completamento dello stesso».
Con riferimento più specifico all'oggetto della presente fase i commi 6 e
7 del medesimo articolo dispongono: «
6. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione. 7.
La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile».
Orbene, circa i presupposti della prestazione avuta di mira dall'istante attraverso la proposizione dell'istanza di cui all'art. 445 bis c.p.c., ai sensi dell'art. 1 della legge n.18/1980, come modificato dall'art. 1 della legge n. 508/1988, l'indennità di accompagnamento spetta ai soggetti totalmente inabili che siano impossibilitati a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o che necessitino di assistenza continua non essendo in grado di svolgere gli atti quotidiani della vita.
Sul punto è doveroso fare alcune puntualizzazioni in ordine ai requisiti ora in argomento.
La giurisprudenza di legittimità è costante nell'osservare che:
“l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure l'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita con la conseguente necessità di assistenza continua, richiesti, alternativamente, ai fini della concessione dell'indennità di accompagnamento ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili, sono requisiti diversi e più rigorosi della semplice difficoltà di deambulazione o di compimento di atti della vita quotidiana con difficoltà, (cfr. Cass.
n. 6091 del 2014; Cass. n. 26092 del 2010; Cass. n. 12521 del 2009; Cass.
n. 7558 del 1998; Cass. n. 636 del 1998); tale impossibilità, anche in ragione della peculiare funzione dell'indennità di accompagnamento, che è quella di sostegno alla famiglia così da agevolare la permanenza in essa di soggetti bisognevoli di continuo controllo, evitandone il ricovero in istituti pubblici di assistenza, con conseguente diminuzione della spesa sociale (cfr. Cass. n. 28705 del 2011), deve essere attuale e non meramente ipotetica;
ai fini della valutazione dei requisiti di cui alla L. n. 18 del 1990, art. 1, non rilevano episodici contesti, ma è richiesta la verifica della loro inerenza costante al soggetto, non in rapporto ad una soltanto delle possibili esplicazioni del vivere quotidiano, ovvero della necessità di assistenza determinata da patologie particolari e finalizzata al compimento di alcuni, specifici, atti della vita quotidiana, rilevando, quindi, requisiti diversi e più rigorosi della semplice difficoltà di deambulazione o di compimento degli atti della vita quotidiana e configuranti impossibilità (cfr., Cass., 7273 del 2011; Cass. n. 12521 del
2009; Cass. n. 10281 del 2003)” (si veda Cass. civ., Sez. Lav., 8557/2018).
Deve inoltre essere evidenziato che l'impossibilità di deambulazione va accertata in assenza del supporto di un accompagnatore (in quanto, appunto, la ratio della prestazione in esame è appunto quella di dare un sostegno economico alla famiglia dell'istante onde agevolare la permanenza in essa di soggetti bisognevoli, per le loro gravi infermità, di un continuo controllo e di una giornaliera assistenza evitandone, così, il ricovero in istituti pubblici di assistenza, si veda la citata Cass. civ., Sez. Lav.
28705/2011) non potendosi riscontrare, al contrario, la meritevolezza dell'indennità di accompagnamento laddove la deambulazione sia comunque possibile mediante l'uso di dispositivi medici (ad es. deambulatori).
Sempre a questo ultimo riguardo si noti che all'interno della citata pronuncia della Suprema Corte 8557/2018 è stata ritenuta l'insussistenza del requisito in esame al cospetto di soggetto possibilitato a deambulare grazie all'aiuto di “bastoni canadesi” non reputando quindi sussistente il prescritto “assoluto azzeramento” della capacità deambulatoria.
Sempre in relazione alle prestazioni avute di mira con la domanda ex art. 445 bis comma 1 c.p.c., va osservato che ai sensi dell'art. 3, comma 3, legge 104/1992: “Qualora la compromissione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, il sostegno è intensivo e determina priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici”.
Nel caso di specie, la CTU medico–legale espletata nella precedente fase di giudizio, dal dott. ha consentito di accertare che le Persona_1 patologie da cui è affetta parte istante non possono comportare il riconoscimento dei benefici nè per l'indennità di accompagnamento né per lo status di cui all'art.3, comma 3, L.104/92.
Parte opponente nell'introdurre - a seguito di dichiarazione di dissenso
– la presente fase di giudizio ha contestato le risultanze della perizia riproponendo osservazioni a cui il CTU ha già risposto, senza provare ulteriori elementi di fatto sulla base dei quali ritenere che le minorazioni presentate possano in concreto comportare il riconoscimento dello stato invalidante.
Sul punto parte opponente ha semplicemente prospettato, in termini assolutamente generici, l'erronea valutazione dell'intero quadro patologico da cui sarebbe afflitta la parte istante, nonché il fatto che il perito non abbia fornito chiarimenti esaustivi in relazione a proprie valutazioni non fondate su elementi di fatto specifici.
Di contro, è sufficiente evidenziare che il CTU ha rilevato, in sede di risposta alle osservazioni, che “in data 10.08.2023, alla Sig.ra
[...]
veniva rinnovata la patente di guida di tipo AB senza alcuna Parte_1 restrizione”, motivo per cui non sarebbe giustificabile il riconoscimento del requisito dell'indennità di accompagnamento o dello status di cui all'art.3, comma 3, L.104/92.
In termini analogamente generici parte opponente si è limitata a depositare documentazione sanitaria successiva senza dedurre in termini precisi (e come innanzi illustrato) se vi sia stato un aggravamento delle patologie, in che termini sia intervenuto questo ipotetico aggravamento o se si siano aggiunte ulteriori patologie rispetto a quelle già esaminate dal perito.
Per altro verso la documentazione sanitaria depositata in allegato al ricorso in opposizione appare descrivere un quadro analogo a quello già compiutamente analizzato dal perito nella precedente fase.
In ultimo, le risultanze dei test ADL e IADL – contenute nella documentazione depositata in uno al ricorso in opposizione ma non richiamate all'interno dello stesso – non appaiono comunque dirimenti ai presenti fini in quanto inattendibili, atteso che sono basati sulla somministrazione di domande e quindi sono caratterizzati da risposte fornite in modo soggettivo (a fronte dell'obiettività di quanto riscontrato dall'ausiliario del giudice nel corso della visita peritale).
In virtù di tanto le contestazioni proposte dalla parte opponente nella presente sede evidenziano, dunque, la mera non condivisione della valutazione medico-legale effettuata dal CTU non accompagnata dalla sottoposizione al Tribunale di precisi argomenti (di ordine fattuale o di ordine scientifico e formulate non in termini di mera ipoteticità) tali da rendere necessaria la rinnovazione delle operazioni di consulenza tecnica.
Le conclusioni cui il C.T.U. è giunto devono essere quindi reputate assolutamente attendibili sicché il ricorso deve essere rigettato.
Deve essere dichiarato non luogo a provvedere sulle spese di lite a fronte di idonea dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c..
Per le medesime motivazioni le spese della C.T.U. – come liquidate in corso di causa – sono definitivamente poste a carico dell CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, così decide:
- rigetta l'opposizione;
- dichiara non luogo a provvedere sulle spese di lite;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU come già CP_1 provvisoriamente liquidate in atti.
Bari,27.03.2025
Il Giudice del Lavoro
dott. Giuseppe Craca