Articolo 17 della Legge 21 marzo 1958, n. 335
Articolo 16Articolo 18
Versione
2 maggio 1958
Art. 17.

Agli effetti di qualsiasi imposta, tassa o diritto, la Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi del lavoro e' parificata alle Amministrazioni dello Stato, escluse le tasse postali, telefoniche e telegrafiche.
La equiparazione alle Amministrazioni dello Stato non comporta l'esonero dal pagamento dell'imposta di ricchezza mobile, ne' si estende al trattamento tributario del personale dipendente.
Entrata in vigore il 2 maggio 1958