Sentenza 31 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 31/05/2025, n. 102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 102 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. V.G. n. 1441/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gorizia
Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Riccardo Merluzzi Presidente relatore dott.ssa Laura Di Lauro Giudice dott.ssa Francesca Di Donato Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1441/2025 V.G. avente ad oggetto: ricorso congiunto cumulativo per la separazione personale dei coniugi e divorzio promosso da:
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2
Entrambi elettivamente domiciliati in Gorizia in Corso ltalia n. 44 presso lo studio dell'avv. ORLANDI DANIELA, che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI nonché
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Gorizia
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Per entrambi i ricorrenti, relativamente alla domanda di separazione personale:
1
ai sensi dell'art. 151, 1° comma, cod. civ.;
[...]
• ordinare al Comune di Gorizia di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio,
OMOLOGARE le seguenti condizioni della separazione
1)autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermo restando i reciproci obblighi di legge;
PIANO GENITORIALE PER I FIGLI MINORENNI
2) I figli e restano affidati ad entrambi i genitori, i quali Per_1 Per_2
eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisione di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali. 3) i figli restano collocati presso la dimora materna ed il padre potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze:
3/a) a fine settimana alternati, dal venerdì pomeriggio alla domenica dopo la cena, quando li riporterà presso la dimora materna e comunque entro le ore 21.30;
3/b) nel corso della settimana i genitori si ripartiranno i giorni come segue:
- durante l'anno scolastico prettamente con la madre in quanto il padre lavora fuori regione;
- durante le vacanze estive (dalla fine della scuola sino all'inizio dell'anno scolastico successivo) i figli trascorreranno con ciascun genitore fino ad un massino di 15 giorni, da concordarsi entro il mese di maggio di ogni anno;
-durante le festività natalizie, pasquali ed ogni altra festività ciascun genitore starà con i figli seguendo il criterio dell'alternanza settimanale.
4) il signor verserà alla signora tramite accredito Parte_2 Parte_1
in c/c, entro e non oltre il giorno 20 di ogni mese, l'assegno di mantenimento per i figli pari nel complesso ad € 400,00 e cosi € 200,00 per ciascun figlio, assegno
2 che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione.
5) le spese straordinarie nell'interesse dei figli sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il seguente criterio:
5/a le spese per la retta scolastica, per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, quelle per la mensa scolastica e per il servizio di scuolabus, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal S.S.N e quelle dentistiche, che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
5/b le spese per l'iscrizione all'università, per visite specialistiche non coperte dal
S.S.N, quelle per attività ludiche, ricreative e per vacanze, che invece richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore.
6) l'assegno unico (ex assegno familiare) verrà richiesto e percepito dalla moglie nella misura del 100% Parte_1
7) le decisioni relative all'educazione dei figli minori verranno prese di comune accordo da entrambi i genitori.
PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI
7) Nulla doversi statuire in tema di loro reciproco mantenimento, essendo i ricorrenti patrimonialmente autonomi ed autosufficienti.
8) Entrambi i coniugi prestano reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei fili ai fini della validità per l'espatrio.”
Conclusioni del P.M.:
(Si dà atto della trasmissione del fascicolo al P.M. in data 18/04/2025)
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I) Con ricorso depositato il 17/04/2025, e Parte_1 Parte_2
premesso di aver contratto matrimonio in data 25/10/2014 a Gorizia
[...]
(Reg. Atti di Matrimonio, anno 2014, parte 1, atto n. 49), nel corso del quale sono nati i figli nato a [...] il [...] e Persona_3 Pt_3
nato a [...] il [...], hanno chiesto pronunciarsi la loro
[...]
separazione personale alle condizioni sopra riportate.
Ciò posto, all'udienza del 19/05/2025, sostituita con il deposito di note scritte, i coniugi, con dichiarazione personalmente sottoscritta, hanno confermato la
3 volontà di non riconciliarsi, con conferma delle condizioni di cui al ricorso congiunto.
II) Orbene, assicurato il contraddittorio con il P.M., ritiene il Tribunale che il ricorso sia meritevole di accoglimento, non essendo i suddetti patti contrari ad alcuna norma imperativa e conformi all'interesse dei figli.
Stante la domanda congiunta, nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Gorizia, in composizione collegiale, così provvede:
- omologa la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto;
- dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
- manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Gorizia (Reg. Atti di Matrimonio, anno 2014, parte 1, atto n. 49) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge;
- dispone la rimessione in istruttoria con separata ordinanza per la domanda cumulativa di divorzio.
Così deciso in Gorizia, nella Camera di Consiglio del 22/05/2025.
Il Presidente
dott. Riccardo Merluzzi
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