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Sentenza 19 gennaio 2026
Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. XIII, sentenza 19/01/2026, n. 251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 251 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 251/2026
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 13, riunita in udienza il 13/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
BONFIGLIO GIUSEPPE, Presidente
CEFALO NZ, TO
DE MARCO GIOVANNI, Giudice
in data 13/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2107/2025 depositato il 29/03/2025
proposto da
Nominativo_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SI - Messina - Via Giuseppe Grezar, 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29580202500001571000 IRAP 2008
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 5983/2025 depositato il
20/10/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nominativo_1, rappresentato e difeso dall'avv. Difensore_1, propone ricorso nei confronti di Agenzia delle Entrate SI avverso una comunicazione preventiva di fermo amministrativo conseguente a numerosi debiti di natura tributaria e non, dell'importo complessivo di €.194.735,50.
Parte ricorrente deduce l'omessa degli atti prodromici e la prescrizione, il difetto di motivazione e la mancata allegazione degli atti.
Costituita AD SI prende posizione su tutti i motivi di ricorso, eccepisce l'inammissibilità e genericità dei motivi di ricorso, il parziale difetto di giurisdizione e produce documentazione inerente alla notifica degli atti prodromici.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per genericità dei motivi atteso che parte ricorrente non specifica in concreto i motivi di doglianza e non distingue fra crediti tributari e non in ordine ai quali la giurisdizione è radicata presso il giudice ordinario.
Va comunque detto che AD SI ha provato la regolare notifica delle seguenti intimazioni di pagamento successivamente alle cartelle:
1) intimazione-29520199001547892000 in data 07/11/2019 a mezzo pec (relativamente alle cartelle ai numeri
5) e 7);
2) intimazione-29520219000306615000 in data 13/09/2021 (relativamente alla cartella numero 2);
3) intimazione-29520229007706966000 in data 17/02/2023 (relativamente alle cartelle ai numeri 1), 2),
3), 4) 5), 6), 7), 8), 9),10), 11),12) e 13);
4) intimazione-29520249016166288000 in data 25/01/2025 (relativamente alle cartelle ai numeri 2), 5),
7), 14).
Dette intimazioni, non impugnate, hanno interrotto i termini di prescrizione e consolidato le pretese tributarie scaturenti dalle numerose cartelle, avvisi di accertamento e avvisi di addebito notificati.
Vale in proposito il principio dell'irretrattabilità del credito, secondo il quale la mancata impugnazione della cartella esattoriale ha comportato l'improponibilità delle eccezioni che avrebbero dovuto essere fatte valere a tempo debito, vale a dire la nullità appena ricordata e le altre formulate in ricorso, in base al principio consolidato secondo cui”la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito“ (così ordinanza Cass. n. 1901/2020 e in ultimo Cass. civ. n. 22108 del 05 agosto
2024).
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente a rimborsare alla resistente le spese di lite che liquida in euro
4.000,00, oltre accessori di legge.
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 13, riunita in udienza il 13/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
BONFIGLIO GIUSEPPE, Presidente
CEFALO NZ, TO
DE MARCO GIOVANNI, Giudice
in data 13/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2107/2025 depositato il 29/03/2025
proposto da
Nominativo_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SI - Messina - Via Giuseppe Grezar, 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29580202500001571000 IRAP 2008
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 5983/2025 depositato il
20/10/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nominativo_1, rappresentato e difeso dall'avv. Difensore_1, propone ricorso nei confronti di Agenzia delle Entrate SI avverso una comunicazione preventiva di fermo amministrativo conseguente a numerosi debiti di natura tributaria e non, dell'importo complessivo di €.194.735,50.
Parte ricorrente deduce l'omessa degli atti prodromici e la prescrizione, il difetto di motivazione e la mancata allegazione degli atti.
Costituita AD SI prende posizione su tutti i motivi di ricorso, eccepisce l'inammissibilità e genericità dei motivi di ricorso, il parziale difetto di giurisdizione e produce documentazione inerente alla notifica degli atti prodromici.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per genericità dei motivi atteso che parte ricorrente non specifica in concreto i motivi di doglianza e non distingue fra crediti tributari e non in ordine ai quali la giurisdizione è radicata presso il giudice ordinario.
Va comunque detto che AD SI ha provato la regolare notifica delle seguenti intimazioni di pagamento successivamente alle cartelle:
1) intimazione-29520199001547892000 in data 07/11/2019 a mezzo pec (relativamente alle cartelle ai numeri
5) e 7);
2) intimazione-29520219000306615000 in data 13/09/2021 (relativamente alla cartella numero 2);
3) intimazione-29520229007706966000 in data 17/02/2023 (relativamente alle cartelle ai numeri 1), 2),
3), 4) 5), 6), 7), 8), 9),10), 11),12) e 13);
4) intimazione-29520249016166288000 in data 25/01/2025 (relativamente alle cartelle ai numeri 2), 5),
7), 14).
Dette intimazioni, non impugnate, hanno interrotto i termini di prescrizione e consolidato le pretese tributarie scaturenti dalle numerose cartelle, avvisi di accertamento e avvisi di addebito notificati.
Vale in proposito il principio dell'irretrattabilità del credito, secondo il quale la mancata impugnazione della cartella esattoriale ha comportato l'improponibilità delle eccezioni che avrebbero dovuto essere fatte valere a tempo debito, vale a dire la nullità appena ricordata e le altre formulate in ricorso, in base al principio consolidato secondo cui”la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito“ (così ordinanza Cass. n. 1901/2020 e in ultimo Cass. civ. n. 22108 del 05 agosto
2024).
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente a rimborsare alla resistente le spese di lite che liquida in euro
4.000,00, oltre accessori di legge.