Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 25/03/2025, n. 319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 319 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 8387/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Giovanni Maddaleni Presidente
Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Giudice Rel.
Dott. Matteo Gatti Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
, C.F. , nata a [...], il Parte_1 C.F._1
22/12/1985, residente in [...]12/9 16100 GENOVA ITALIA ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. LO CIGNO GIOVANNI (C.F.
, che la rappresenta e difende, congiuntamente e C.F._2 disgiuntamente con l'Avv. VERONICA GENNARO ( ; CodiceFiscale_3 come da procura in atti e
, C.F. , nato a [...], il Parte_2 C.F._4
06/05/1986, residente in [...]T.M. CANEPARI 5/11 16100 GENOVA ITALIA, elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. LO CIGNO GIOVANNI (C.F.
, che lo rappresenta e difende, congiuntamente e C.F._2 disgiuntamente con l'Avv. VERONICA GENNARO ( CodiceFiscale_3 come da procura in atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del
20.02.2025;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dalle parti, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Visti gli artt. 337 bis e ss. c.c.
OMOLOGA le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
“1) La figlia minore nata a [...] il [...], viene affidata Persona_1 ad entrambi i genitori in regime di affidamento condiviso, con collocazione anagrafica presso la madre, cui è stata assegnata già sostanzialmente a decorrere dal mese di agosto
2023, unitamente agli arredi ivi contenuti, la casa familiare in regime di comproprietà tra i ricorrenti per la quota dei 2/3 in capo ad e 1/3 in capo a Parte_2 Pt_1
, sita a Genova in Via dei Giustiniani n. 12/9. L'assegnazione si intende vigente
[...]
a far data dal 01 agosto 2023 e fino al raggiungimento della indipendenza economica della minore Persona_1
2) Entrambi i genitori provvederanno all'educazione e all'istruzione della figlia, attuando congiuntamente ogni decisione nel preminente interesse della minore stessa;
per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse di Persona_1 riguardanti l'educazione, la formazione pre-scolastica e scolastica e la salute saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenute in conto le inclinazioni naturali e le aspirazioni che crescendo competeranno alla figlia. Sarà onere dei genitori tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alla minore.
2 3) Il Signor ha già provveduto a trasferire la propria residenza dalla Parte_2 casa familiare a Genova in Via M.T Canepari n. 5/11 presso altro immobile condotto in locazione abitativa a far data dal mese di agosto 2023, esercitando senza soluzione di continuità la più efficace collaborazione genitoriale e consentire fattivo sostegno materiale;
i ricorrenti danno altresì atto che il Signor ha già provveduto al Per_1 ritiro dall'abitazione familiare dei propri effetti personali in accordo con la Sig.ra
. Pt_1
4) I genitori danno atto che il regime di frequentazione e sostegno del minore da parte del padre rappresenta una sostanziale collocazione paritaria che costituisce contributo paterno diretto al mantenimento della figlia e tenuto conto che, in virtu' Persona_1 della quota maggioritaria di proprietà dell'immobile già casa familiare il Signor
oltre a corrispondere mensilmente l'importo pro quota 50% della rata del Per_1 mutuo, contribuisce con quote prevalenti ( ossia il 66,6%) alle spese straordinarie condominiali dell'appartamento di Via dei Giustiniani 12/9, assegnata alla madre ed ove vive ed è residente la minore.
5) Il Signor ulteriormente rispetto a quanto previsto al capitolo che precede, Per_1 si obbliga a contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie relative alla figlia per la disciplina delle quali si fa espresso riferimento al Verbale di Persona_1
Riunione della IV Sezione Civile del Tribunale di Genova in data 15.09.2016, , nonché
a rinunciare in favore della Signora all'Assegno Unico Universale e/o Parte_1 assegni familiari e/o qualsiasi altro contributo pubblico e/o bonus in favore della minore, che potranno essere intestati integralmente alla madre della minore per gli importi e nelle misure previsti dalle norme vigenti.
6) Il Signor nell'ottica del contributo costante e sostanziale alla cura Parte_2 ed al sostentamento della minore fermo quanto precisato al punto che Persona_1 segue, potrà frequentare liberamente la figlia compatibilmente con gli impegni lavorativi di entrambi i genitori, previo accordo con la madre collocataria e con un preavviso di ventiquattro ore, sempre compatibilmente con gli impegni scolastici, ludici, ricreativi e sportivi della minore.
7) In ogni caso i genitori concordano il contenuto standard, di cui al piano genitoriale versato in atti, dei tempi e delle modalità di frequentazione e di visita del Signor con la figlia minore, in un regime sostanzialmente paritario che prevede Per_1 minimo 3 giorni settimanali e 15 mensili da parte del padre.
8) conserverà un rapporto significativo con i nonni paterni e materni, Persona_1 nonché con tutti i parenti e congiunti, ed entrambi i genitori si impegnano ad adoperarsi
3 per garantire agli stessi il diritto all'adeguata frequentazione della nipote, ciascuno nel proprio tempo di permanenza con la figlia;
9) Per quanto attiene i periodi di vacanza estiva e/o invernale, entrambi i genitori potranno concordarne il periodo con un preavviso possibilmente di 30 (trenta) giorni.
Quando potrà essere previsto, nel rispetto della sensibilità e delle effettive esigenze di la cui valutazione è comunque rimessa ad entrambi i genitori, il padre Persona_1 potrà tenerla con sé per un periodo di vacanza di una settimana (pernottamento inclusi), previo accordo sul periodo che preceda di almeno trenta giorni l'inizio della vacanza.
10) Nei periodi di vacanza con la figlia, i genitori saranno tenuti a reciprocamente darsi comunicazione in merito alla località ove si troveranno, con indicazione dei recapiti telefonici e, previo accordo, potranno frequentare la minore e/o farle visita nelle rispettive località di villeggiatura.
11) Per le festività e ricorrenze religiose e civili, si applicherà quanto previsto e già vigente per i fine settimana (ovvero la modalità di alternanza anche verticale o orizzontale.
12) Entrambi i genitori si impegnano vicendevolmente a non far frequentare il minore a terzi estranei partner occasionali nonché a porre reciproche condotte e/o comportamenti denigratori delle rispettive figure genitoriali in presenza della minore e/o di Persona_1 terze persona
13) Laddove invece i genitori dovessero mantenere stabili e continuativi rapporti affettivi con terzi estranei, gli stessi si autorizzano sin d'ora a consentire che Persona_1 possa gradualmente frequentare dette persone,;
14) Resta inteso che eventuali nuovi duraturi partners dei genitori non dovranno mai sostituirsi e/o intervenire nell'educazione della figlia e/o nei loro rapporti interpersonali, che dovranno essere curati esclusivamente dai genitori biologici senza alcun tipo, modalità o interferenza dei nuovi partners;
15) Entrambi i genitori si impegnano sin d'ora a mantenere anche congiuntamente stretti rapporti con maestri, insegnanti e corpo docente della minore Persona_1 compatibilmente con le rispettive esigenze lavorative e professionali, impegnandosi sin d'ora a rispettare tutte le scelte scolastiche e religiose che manifesterà;
16) I genitori si prestano reciproco irrevocabile assenso/consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto ed equipollenti documenti validi per l'espatrio ed il rilascio e/o rinnovo di documenti d'identità per la minore . Persona_1
17) I ricorrenti dichiarano che gli effetti del loro accordo e quindi le condizioni pattuite avranno effetto anticipato alla data del deposito dell'atto introduttivo.
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
4 Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, lì 21/03/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Dott. Giovanni Maddaleni
Minuta redatta dal G.O.P. Dott.ssa Patrizia Saglimbeni
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