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Ordinanza 5 giugno 2025
Ordinanza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, ordinanza 05/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERBANIA
Causa n. 179/2025 R.G.
Il giudice, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 30 maggio 2025;
esaminati gli atti di causa;
considerato che parte opponente ha eccepito la carenza di legittimazione attiva della società opposta, in ordine alla titolarità del credito azionato in monitorio;
rilevato che il credito per cui è causa risulta riconducibile tra quelli oggetto della ces- sione in blocco effettuata da a come da Parte_1 Controparte_1 avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale Parte II n. 87 del 25 luglio 2024, atteso che i criteri ivi previsti risultano soddisfatti nel caso concreto;
considerato che l'opposizione non risulta assistita da prova scritta e che le eccezioni proposte non appaiono di pronta soluzione;
dato atto che la presente controversia rientra tra quelle per cui è prevista la mediazio- ne obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1, d.lgs. 28/2010;
P.Q.M.
concede la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 405/2024 emesso dal Tri- bunale di Verbania in data 28 dicembre 2024;
assegna alla parte convenuta opposta, ai sensi dell'art. 5-bis, comma 2, d.lgs. 28/2010, termine di 15 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza per il deposito della domanda di mediazione presso un organismo competente per territorio, con invito alle parti a comparire personalmente all'incontro di mediazione, ai sensi dell'art. 8, comma
1, d.lgs. 28/2010;
avvisa che, ai sensi dell'art. 5-bis, comma 3, d.lgs. 28/2010, in caso di mancato espe- rimento del procedimento di mediazione, la domanda giudiziale proposta con ricorso monitorio sarà dichiarata improcedibile e il decreto ingiuntivo opposto sarà revocato.
Verbania, 3 giugno 2025. Il giudice
Luca Verga
Causa n. 179/2025 R.G.
Il giudice, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 30 maggio 2025;
esaminati gli atti di causa;
considerato che parte opponente ha eccepito la carenza di legittimazione attiva della società opposta, in ordine alla titolarità del credito azionato in monitorio;
rilevato che il credito per cui è causa risulta riconducibile tra quelli oggetto della ces- sione in blocco effettuata da a come da Parte_1 Controparte_1 avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale Parte II n. 87 del 25 luglio 2024, atteso che i criteri ivi previsti risultano soddisfatti nel caso concreto;
considerato che l'opposizione non risulta assistita da prova scritta e che le eccezioni proposte non appaiono di pronta soluzione;
dato atto che la presente controversia rientra tra quelle per cui è prevista la mediazio- ne obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1, d.lgs. 28/2010;
P.Q.M.
concede la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 405/2024 emesso dal Tri- bunale di Verbania in data 28 dicembre 2024;
assegna alla parte convenuta opposta, ai sensi dell'art. 5-bis, comma 2, d.lgs. 28/2010, termine di 15 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza per il deposito della domanda di mediazione presso un organismo competente per territorio, con invito alle parti a comparire personalmente all'incontro di mediazione, ai sensi dell'art. 8, comma
1, d.lgs. 28/2010;
avvisa che, ai sensi dell'art. 5-bis, comma 3, d.lgs. 28/2010, in caso di mancato espe- rimento del procedimento di mediazione, la domanda giudiziale proposta con ricorso monitorio sarà dichiarata improcedibile e il decreto ingiuntivo opposto sarà revocato.
Verbania, 3 giugno 2025. Il giudice
Luca Verga