Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 10/01/2025, n. 38 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 38 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
-Seconda Sezione civile- Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: Dr. Carlo Azzolini -Presidente relatore Dr.ssa Federica Benvenuti -Giudice Dr. Matteo del Vesco -Giudice ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa R.G. n. 4019/2024 VG promossa con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c. da e , Parte_1 Parte_2 rappresentati e difesi e domiciliati come da mandato in atti;
con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero;
in punto: cessazione effetti civili del matrimonio;
All'udienza del 27.11.2024, celebrata mediante scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., il Tribunale si è riservato la decisione sulle seguenti conclusioni: per i ricorrenti congiuntamente: “come da istanze di conclusioni scritte e/o come da ricorso”; per il P.M. intervenuto: “dichiarare il divorzio/cessazione degli effetti civili, alle condizioni indicate dalle parti”. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con il ricorso in epigrafe descritto i ricorrenti esponevano che, dopo aver in data 30.05.2009 contratto matrimonio concordatario in Venezia, era tra loro intervenuta separazione personale protrattasi ininterrottamente a far tempo dall'avvenuta comparizione in data 18.07.2023 avanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale, poi conclusasi con sentenza di separazione n. 1581/2023 pubbl. il 19.09.2023. Tanto premesso, i ricorrenti proponevano congiuntamente - sulla base dei presupposti di legge
- domanda diretta alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, indicando le condizioni inerenti alla pronuncia. Di tali conclusioni essi hanno chiesto concordemente l'accoglimento nell'udienza fissata dal Giudice relatore, mediante trattazione scritta. Il Pubblico Ministero, intervenuto nel processo, ha concluso come in epigrafe. MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta. Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo incontestato che la separazione perduri ininterrottamente fino alla data odierna, a decorrere dall'evento in tale norma richiamato. Tale circostanza comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
PER QUESTI MOTIVI
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e in data 30.05.2009, trascritto nel registro atti di
[...] Parte_2 matrimonio alla parte II serie A uff. 8 n. 12 anno 2009 Comune di Venezia;
2. ordina all'ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine dell'atto;
3. ratifica le conclusioni congiuntamente presentate dai ricorrenti nella loro domanda e confermate all'udienza di trattazione celebrata in forma scritta il 27.11.2024 e qui di seguito integralmente riprodotte:
“1) [Affidamento dei figli minori, residenza e collocazione prevalente]
I figli minori e verranno affidati congiuntamente ad entrambi i Per_1 Persona_2 genitori, con collocamento prevalente e residenza presso la madre, attualmente in Venezia Mestre Via Filiasi n. 63. L'esercizio della responsabilità genitoriale relativamente alle questioni di ordinaria gestione e/o amministrazione inerenti i minori spetterà separatamente ed autonomamente al genitore con il quale i medesimi si trovano, mentre le decisioni di maggiore importanza riguardanti l'istruzione, l'educazione e la salute saranno prese di comune accordo. In ogni caso, il genitore con il quale i figli minori si trovano potrà assumere i provvedimenti indifferibili ed urgenti nell'interesse degli stessi, informando tempestivamente l'altro genitore.
2) [Assegnazione della casa coniugale]
L'immobile adibito a casa coniugale e sito in Venezia Mestre, Via Filiasi n. 63 intt. 9-10, già di proprietà esclusiva di , resta assegnato alla stessa che continuerà a Parte_1 risiedervi con i figli minori, con tutto l'arredo e corredo.
3) [Tempi di permanenza dei figli minori presso il padre]
Fatti salvi diversi accordi, il padre avrà il diritto-dovere di vedere e tenere con sé i figli, secondo le seguenti modalità:
A) tutte le settimane il pomeriggio del mercoledì con pernotto e accompagno diretto a scuola il giovedì;
B) a fine-settimana alternati dal venerdì alla domenica dopo cena.
Il padre altresì in via prevalente accompagnerà i figli a scuola le mattine (ad eccezione di una volta alla settimana).
Il presente calendario potrà subire delle variazioni per impegni dei figli o dei genitori, i quali concordano di sentirsi settimanalmente per una conferma delle giornate e degli orari.
Se i bambini dovessero presentare problemi di malattia i genitori si informeranno tempestivamente per concordare la soluzione migliore.
I genitori si informeranno altresì qualora i figli venissero lasciati eventualmente ad altri familiari o amici per la notte.
I genitori concordano altresì che le scelte scolastiche vengano definite di anno in anno, comprese le forme di pagamento di eventuali rette private, in un tempo congruo alla iscrizione.
4) [Tempi di permanenza presso ciascun genitore] Per ricorrenze o festività significative i genitori hanno concordato in mediazione quanto di seguito.
• Per l'organizzazione del Natale i genitori si confronteranno e decideranno come i figli trascorreranno il giorno di Natale ed il periodo natalizio entro la fine di novembre di ogni anno, prevedendo nel periodo di vacanza scolastica una settimana con ciascun genitore.
• Per l'organizzazione dei compleanni dei figli i genitori concorderanno le modalità della festa e il regalo.
• Per altre giornate significative (festività pasquali, compleanni dei genitori, ponti ecc.) concordano di sentirsi in un tempo che possa essere utile ed adeguato alle decisioni ed all'organizzazione della festa o della (delle) giornata (giornate).
• Vacanze scolastiche: entro la fine del mese di aprile di ogni anno i genitori concordano e programmano tutto il periodo estivo e in particolare:
• il periodo di soggiorno con ciascun genitore;
• modalità e luoghi in cui i bambini soggiorneranno nei periodi di vacanza, ma di lavoro dei genitori;
• eventuali viaggi all'estero;
• la frequenza a centri estivi e modalità di pagamento;
• vacanze con altri familiari.
• I genitori concordano di informarsi reciprocamente e concordare l'eventuale presenza di altre persone, oltre i familiari, in vacanza con i figli.
5) [Rapporti dei figli con altre persone]
I genitori concordano di informarsi e valutare congiuntamente le migliori modalità attraverso le quali far conoscere ai figli eventuali nuovi compagni.
6) [Contributo al mantenimento ordinario dei figli minori]
verserà a , a mezzo bonifico bancario o comunque Parte_2 Parte_1 secondo modalità tracciabili, a titolo di contributo nel mantenimento ordinario dei figli e , la somma mensile di € 800,00 (ottocento//00) entro il giorno 5 Per_1 Persona_2
(cinque) di ciascun mese, somma annualmente ed automaticamente rivalutabile sulla base degli indici ISTAT;
7) [Partecipazione alle spese straordinarie da sostenere nell'interesse dei figli]
Le spese straordinarie relativi ai figli sono poste a carico del padre e della madre in ragione del 50% ciascuno. Tali dovranno considerarsi quelle di cui al Protocollo del Tribunale di Venezia sottoscritto in data 20.09.2020, al quale ci si richiama anche rispetto alle modalità di scambio del consenso e di rimborso;
ad eccezione della scuola privata: sul punto i genitori concordano che la relativa frequentazione e la conseguente ripartizione della spesa verrà discussa e definita di anno in anno in un tempo congruo all'iscrizione ed in funzione delle singole capacità reddituali dei genitori stessi.
Verranno inoltre suddivise al 50% le spese sanitarie per il cane di famiglia.
8) [Autosufficienza dei coniugi]
Le parti dichiarano di non avere reciprocamente alcuna pretesa di carattere economico essendo entrambe economicamente autosufficienti. Rinunciano comunque a qualsivoglia reciproca domanda di mantenimento.
9) [Rilascio e rinnovo del passaporto e di ogni altro documento valido per l'espatrio] Per quanto necessario, ciascun coniuge presta, a favore dell'altro, il proprio assenso al rilascio ed al rinnovo del passaporto e di ogni altro documento valido per l'espatrio; ciascun coniuge presta, inoltre, il proprio assenso per il rilascio e rinnovo del passaporto e di ogni altro documento valido per l'espatrio a favore dei figli minori e Persona_3 [...]
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4. compensa le spese. Così deciso in Venezia nella Camera di Consiglio del 27.11.2024.
Il Presidente relatore
-Dr. Carlo Azzolini -