Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 12/05/2025, n. 381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 381 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 469/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Silvia Corinaldesi Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott.ssa Alessandra Filoni Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento congiunto iscritto al n. v.g. 469/2025 promosso da:
nata a [...] il [...] e Controparte_1 Controparte_2
nato a [...] il [...], entrambi rappresentati e difesi
[...] dall'avv. GIUDICI MARCO;
e con l'intervento del pubblico ministero.
OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITÀ
GENITORIALE NEI CONFRONTI DEI FIGLI NATI FUORI DAL MATRIMONIO.
CONCLUSIONI: “AFFIDAMENTO DELLA MINORE
La minore verrà affidata ad entrambi i genitori secondo le disposizioni sull'affidamento Per_1
condiviso, con collocamento prevalente e residenza anagrafica presso l'abitazione materna.
Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia, nel suo esclusivo interesse.
Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sulla figlia per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alla figlia.
DIRITTI DI VISITA E FREQUENTAZIONE DELLA MINORE
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- Il padre vedrà e terrà con sé la minore a fine settimana alternati, dalle ore 10 del sabato al lunedì mattina, allorché la accompagnerà a scuola.
- Vedrà altresì la minore tutti i pomeriggi di martedì e mercoledì, nonché il venerdì pomeriggio fino alle ore 10 del sabato, qualora nel fine settimana entrante il diritto di frequentazione spetti alla madre, oppure fino al lunedì mattina nell'ipotesi di turno del padre.
- Nei giorni infrasettimanali, come uso, la minore verrà prelevata da scuola dalla baby sitter.
- La minore trascorrerà ad anni alterni con un genitore la vigilia di Natale dal mattino dalle ore
10.00 del 24 dicembre fino alle ore 10.00 del 25 dicembre, mentre l'altro genitore terrà con sé la minore dal 25 dicembre alla festività di AN EF (fino alle ore 19:00).
- Parimenti, la minore starà ad anni alterni con i rispettivi genitori dal pomeriggio del 31 dicembre alle 15:00 fino alle ore 18:00 del 1° Gennaio;
e così il 6 Gennaio ad anni alterni per l'intera giornata
(ore 9:00 – 19:00).
- Ad anni alterni la minore trascorrerà con il padre la festività pasquale, da intendere come sabato, domenica di Pasqua e lunedì dell'Angelo, allorché la accompagnerà presso l'abitazione della madre alle ore 18:00.
- Altresì ad anni alterni i genitori trascorreranno con la minore le festività nazionali o locali infrasettimanali e il compleanno della minore (che i genitori si impegnano a festeggiare insieme).
- Durante le vacanze estive, ogni genitore potrà tenere la minore per due settimane, o unite o in periodi diversi una settimana per volta. I periodi dovranno concordarsi preventivamente entro il 30 maggio di ciascun anno. Le parti si impegnano a comunicarsi reciprocamente il luogo di villeggiatura dove si trovano con la figlia minore, entro 5 giorni dalla partenza. Nel periodo di vacanza in cui la figlia starà con ciascun genitore, quest'ultimo provvederà ad ogni esigenza economica, mentre tutte le spese straordinarie continueranno ad essere sostenute, nonchè eventualmente decise, concordemente da entrambi i genitori.
MANTENIMENTO DELLA MINORE
Il padre contribuirà al mantenimento della figlia minore, corrispondendo entro il 5 di ogni mese un assegno perequativo dell'importo di € 400,00 (quattrocento/00) da rivalutarsi secondo gli indici
ISTAT annualmente con base febbraio 2025, oltre il 50% delle spese straordinarie, così come previsto dal Protocollo Procedimenti in Materia di Famiglia dell'intestato Tribunale, in vigore dal
16 settembre 2013, cui si rimanda e che le parti hanno ricevuto in copia e compreso anche a seguito di consulenza legale.
2 Si specifica, anche in eventuale deroga al summenzionato Protocollo, che il contributo al mantenimento ordinario è comprensivo delle spese sportive, della baby sitter e spese mediche ordinarie. Le spese per il centro estivo si considerano straordinarie o, comunque, verranno sostenute al 50% per genitore.
Il padre rimarrà obbligato a corrispondere i sopra citati contributi nell'interesse della figlia fintanto che la stessa continuerà a convivere con la madre e/o non sarà economicamente indipendente.
ASSEGNO UNICO
Il padre acconsente fin d'ora che l'Assegno Unico Universale (o comunque in futuro venga nominato qualsivoglia assegno a sostegno delle famiglie con figli a carico), sia riscosso integralmente dalla madre e da costei gestito nell'interesse della figlia.
PIANO GENITORIALE
Stante il combinato disposto dall'art. 473.bis. 51, comma 2, e 473-bis. 12, comma 2, c.p.c., i ricorrenti concordano un piano genitoriale al fine di indicare gli impegni e le attività quotidiane della figlia relative alla scuola, al percorso educativo, alle attività extrascolastiche, alle frequentazioni abituali ed alle vacanze normalmente godute.
Le modalità di frequentazione dei figli sono indicate nella convenzione di cui sopra, stipulata tra le parti, ed è intenzione di ambo le parti garantirne il rispetto, salvo diverso accordo.
La minore ha compiuto 6 anni e frequenta la scuola primaria. Quali attività extra scolastiche, Per_1
ha ultimamente praticato attività sportive con frequenza regolare. Per il momento i genitori sono intenzionati a far seguire questa routine, evolvendo e modificando le attività di pari passo con le fasi di crescita, al fine di garantire il rispetto delle sue esigenze, aspirazioni ed inclinazioni naturali.
La minore trascorre regolari vacanze, frequenta parenti, amici di famiglia e compagni di scuola, partecipa alle feste con i bambini ogni volta che se ne presenta l'occasione. I genitori sono intenzionati a coltivare i legami con le famiglie di origine ed a favorire l'evoluzione della vita sociale della minore, sempre avuto riguardo alle sue esigenze.
In caso di disaccordo i genitori concordano fin d'ora di rivolgersi ad un organismo di mediazione familiare.
CONSENSO AL RILASCIO DEL PASSAPORTO
Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire la figlia nel proprio passaporto”.
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CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
3 Con ricorso depositato congiuntamente in data 07.02.2025, e Controparte_1 [...]
hanno chiesto all'intestato Tribunale di disciplinare le modalità di Controparte_2
affidamento, visita e mantenimento della figlia nata il [...]. Per_1
L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c., il quale ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
Le condizioni prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi morali e materiali della minore, nonché rispettose della sua esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
Nulla sulle spese di lite, in ragione della proposizione congiunta della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, prende atto degli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 07.05.2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Alessandra Filoni Silvia Corinaldesi
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