Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare i seguenti Accordi internazionali:
Protocollo addizionale n. 2 che apporta emendamenti all'Accordo relativo all'istituzione di una Unione europea di pagamenti del 19 settembre 1950, firmato a Parigi il 4 agosto 1951;
Protocollo addizionale n. 3 che apporta emendamenti all'Accordo relativo all'istituzione di una Unione europea di pagamenti del 19 settembre 1950, firmato a Parigi l'11 luglio 1952;
Protocollo addizionale n. 4 che apporta emendamenti all'Accordo relativo all'istituzione di una Unione europea di pagamenti del 19 settembre 1950, firmato a Parigi il 30 giugno 1953.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare i seguenti Accordi internazionali:
Protocollo addizionale n. 2 che apporta emendamenti all'Accordo relativo all'istituzione di una Unione europea di pagamenti del 19 settembre 1950, firmato a Parigi il 4 agosto 1951;
Protocollo addizionale n. 3 che apporta emendamenti all'Accordo relativo all'istituzione di una Unione europea di pagamenti del 19 settembre 1950, firmato a Parigi l'11 luglio 1952;
Protocollo addizionale n. 4 che apporta emendamenti all'Accordo relativo all'istituzione di una Unione europea di pagamenti del 19 settembre 1950, firmato a Parigi il 30 giugno 1953.