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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 17/07/2025, n. 782 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 782 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4358 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Luca Balzano, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nata a [...] il CP_1 C.F._2
13/12/1976, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Luca Balzano, che la rappresenta e difende per procura speciale, ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott. Gilberto Ganassi, intervenuto per legge
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto in data 21/07/2007, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Cagliari.
Pag. 1 di 5 Gli stessi hanno inoltre chiesto che il Tribunale prendesse atto degli accordi tra loro raggiunti.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, al momento del deposito del ricorso introduttivo, erano legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale, era decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 21/07/2007 tra e , trascritto presso il registro dello Parte_1 CP_1 stato civile del Comune di Cagliari, anno 2007, numero 231, parte 2, serie A, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1. Il figlio minore rimarrà affidato a entrambi i genitori i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale.
Ai fini anagrafici, il minore risiederà unitamente alla madre presso l'attuale abitazione familiare in Cagliari, nella via Caboni n. 9, che pertanto resterà assegnata alla signora CP_1
2. I genitori, nel rispetto delle aspirazioni e delle inclinazioni del figlio minore, adotteranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alle cure mediche ed alle vaccinazioni, all'eventuale indirizzo religioso, alla residenza abituale, alla partecipazione alle attività formative extrascolastiche, ai viaggi d'istruzione e di svago, alle attività sportive e ricreative.
3. Con riguardo alle decisioni di ordinaria amministrazione riguardanti la vita del figlio, ciascun genitore eserciterà disgiuntamente la responsabilità genitoriale nel periodo di permanenza dello stesso presso di sé.
4. Ciascun genitore, in caso di malattie e/o emergenze che riguardano il figlio, si obbliga ad informare l'altro genitore, immediatamente e con ogni mezzo possibile;
i genitori prendono atto che il calendario dei tempi di permanenza
Pag. 2 di 5 del minore presso ogni genitore potrà subire variazioni, anche sensibili, in caso di malattia e/o indisposizione del minore e avranno cura di determinare un nuovo calendario che tenga conto dei suddetti giorni di malattia e della necessaria convalescenza.
5. Ciascun genitore si impegna a garantire l'esercizio del diritto del figlio a conservare rapporti continuativi e significativi con i nonni ed i parenti dell'altro genitore.
6. Salvo diversi accordi, il figlio minore starà con i genitori con le modalità di seguito indicate, espressione degli accordi intervenuti tra le parti e declinati tenendo conto delle abitudini ormai consolidate in ragione dell'età del bambino, degli attuali impegni scolastici e sportivi del minore, e delle esigenze lavorative di entrambi i genitori:
- nella settimana in cui il minore trascorrerà il weekend con il padre, quest'ultimo lo terrà con sé dall'uscita di scuola del venerdì fino alla domenica alle ore 20:00;
- nella settimana in cui il bambino trascorrerà il weekend con la madre, il padre lo prenderà con sé dal giovedì all'uscita di scuola fino all'indomani quando lo riaccompagnerà a scuola;
- i ricorrenti concordano inoltre che il minore trascorra le principali festività natalizie e pasquali con ciascun genitore e segnatamente la vigilia con la madre e la giornata di Natale con il padre;
per quanto riguarda le restanti giornate di chiusura della scuola durante le festività natalizie verranno concordati tra le parti dei giorni in cui il bambino starà con il padre;
per quanto concerne le festività di Capodanno, Epifania, Pasqua e Lunedì dell'Angelo, saranno trascorse con ciascun genitore con il criterio dell'alternanza;
- il figlio minore potrà trascorrere la giornata del suo compleanno con entrambi i genitori, anche disgiuntamente;
trascorrerà, altresì, con ciascun genitore la giornata del compleanno di questi anche in deroga al normale calendario dei turni;
- salvo diversi accordi, ciascun genitore, durante le vacanze scolastiche ed in concomitanza col proprio periodo di ferie, terrà con sé il figlio per un periodo di complessivi 7 (sette) giorni nel mese di agosto.
I genitori avranno cura di concordare tali periodi preferibilmente entro la conclusione dell'anno scolastico o comunque entro il mese antecedente le suddette ferie.
Resta inteso che tutte le condizioni di cui sopra potranno essere di volta in volta modificate in base alle contingenti esigenze del figlio minore e di ciascun genitore, sempre previo ragionevole accordo.
Pag. 3 di 5 7. In ossequio agli impegni assunti in sede di separazione il sig. Pt_1 continuerà a versare mensilmente, a titolo di assegno divorzile, in favore della signora la somma di € 1.000,00 (mille/00) sino al mese di aprile 2026 CP_1 compreso, venendo meno in seguito il predetto obbligo.
8. Quanto al contributo economico a favore del minore, il sig. si obbliga Pt_1
a corrispondere la somma mensile di € 1.000,00 (mille/00), aggiornabile in base agli indici ISTAT, da versare entro il giorno 5 del mese, mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla sig.ra presso CP_1 la Banca Intesa con IBAN [...].
In aggiunta, il sig. rinuncia a percepire la propria quota del 50% di Pt_1 assegno unico INPS che pertanto verrà incassato a beneficio del figlio esclusivamente dalla sig.ra CP_1
9. Le spese straordinarie saranno regolate secondo quanto disposto nelle Linee guida CNF del 2017, precisando che quanto alla ripartizione, sino all'ingresso del figlio alle scuole medie, saranno ad esclusivo carico del sig. fino ad € 385,00 (trecentottantacinque/00) di spese mensili. Pt_1
Dopo l'ingresso del minore alle scuole medie, tale somma verrà ridotta ad € 200,00 (duecento) mensili, e ogni ulteriore spesa straordinaria eccedente le soglie mensili di cui sopra resterà a carico di ciascun genitore nella misura del 50%.
10. I Signori e si obbligano alla divisione degli Parte_1 CP_1 immobili ancora oggetto di comproprietà fra essi e a tal fine:
10.1. il sig. si impegna a trasferire alla sig.ra che si obbliga ad Pt_1 CP_1 accettare, la sua quota di un quarto del diritto di piena e perfetta proprietà dei seguenti immobili in Comune di Cagliari, facenti parte del maggior fabbricato avente accesso dal civico 9 di via Enrico Carboni Boi, e precisamente:
- appartamento ad uso civile abitazione sito al secondo piano, composto da ingresso, corridoio, ripostiglio, soggiorno-pranzo, cucina, due camere, bagno, W.C., studio e due balconi, confinante con spazio condominiale, con l'unità immobiliare censita con il subalterno 6 e con via Enrico Carboni Boi, salvo altri;
comprensivo della pertinenziale cantina al piano seminterrato, confinante con corridoio condominiale e con le cantine censite con i subalterni 9 e 12, salvo altri;
il tutto unitariamente censito in Catasto Fabbricati alla sezione urbana A, foglio 19, particella 3421, sub. 7, zona censuaria 1, categoria A/3, classe 3, consistenza 7,5 vani, superficie catastale totale 160 mq., totale escluse aree scoperte 152 mq., rendita euro 735,95, via Enrico Carboni Boi n. 9, interno 5, piano S1-2.
10.2. La sig.ra si obbliga a trasferire al sig. il quale si obbliga ad CP_1 Pt_1 accettare, la sua quota di cinque dodicesimi del diritto di piena e perfetta
Pag. 4 di 5 proprietà dei seguenti immobili in Comune di Muravera, località Piscina Rey, e precisamente:
- unità ad uso civile abitazione sviluppantesi al piano terra, composta da cortile antistante e retrostante, veranda, soggiorno con angolo cottura, due camere, disimpegno e bagno, confinante con strada di lottizzazione, Perso con zona parcheggio e con proprietà suoi aventi causa, salvo altri;
censita in Catasto Fabbricati al foglio 40, particella 484, subalterni graffati 1 e 2, categoria A/7, classe 1, consistenza 4 vani, superficie catastale totale 61 mq., totale escluse aree scoperte 53 mq., rendita euro 433,82, località Piscina Rey, piano T;
- posto auto scoperto di pertinenza dell'unità abitativa di cui sopra, sito al piano terra, confinante con le particelle 4354, 4352, 485 e 396; censito in Catasto Fabbricati al foglio 40, particella 4366, categoria C/6, classe 1, consistenza 10 mq., rendita euro 14,46, località Piscina Rey n. SNC, P.T.
10.3. Le parti si obbligano a stipulare il rogito relativo agli immobili di cui sopra entro 30 giorni dalla pubblicazione della sentenza di divorzio e chiedono fin d'ora l'esenzione da qualsiasi tributo, tassa e imposta in forza dell'art. 19 L. 74/87 precisando che l'accordo che precede costituisce elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale.
In relazione all'impegno a vendere, le parti prendono atto che il Giudice e il Cancelliere si limitano, conformemente a quanto disposto dalla legge, a raccogliere le loro dichiarazioni, senza assumere alcun tipo di responsabilità in merito alla correttezza della descrizione, alla titolarità del bene e all'esistenza di spese od oneri di qualunque genere.
11. Con l'esatto adempimento degli obblighi sopra assunti le parti dichiarano di non avere reciprocamente nulla da pretendere l'una dall'altra, a nessun titolo.
12. I Signori e presteranno il proprio consenso, obbligandosi a Pt_1 CP_1 riprodurlo nelle sedi e nelle forme richieste, al rinnovo e/o rilascio del passaporto o altro documento valido per l'espatrio per sé medesimi e per il figlio minore.
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 17/07/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4358 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Luca Balzano, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nata a [...] il CP_1 C.F._2
13/12/1976, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Luca Balzano, che la rappresenta e difende per procura speciale, ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott. Gilberto Ganassi, intervenuto per legge
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto in data 21/07/2007, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Cagliari.
Pag. 1 di 5 Gli stessi hanno inoltre chiesto che il Tribunale prendesse atto degli accordi tra loro raggiunti.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, al momento del deposito del ricorso introduttivo, erano legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale, era decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 21/07/2007 tra e , trascritto presso il registro dello Parte_1 CP_1 stato civile del Comune di Cagliari, anno 2007, numero 231, parte 2, serie A, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1. Il figlio minore rimarrà affidato a entrambi i genitori i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale.
Ai fini anagrafici, il minore risiederà unitamente alla madre presso l'attuale abitazione familiare in Cagliari, nella via Caboni n. 9, che pertanto resterà assegnata alla signora CP_1
2. I genitori, nel rispetto delle aspirazioni e delle inclinazioni del figlio minore, adotteranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alle cure mediche ed alle vaccinazioni, all'eventuale indirizzo religioso, alla residenza abituale, alla partecipazione alle attività formative extrascolastiche, ai viaggi d'istruzione e di svago, alle attività sportive e ricreative.
3. Con riguardo alle decisioni di ordinaria amministrazione riguardanti la vita del figlio, ciascun genitore eserciterà disgiuntamente la responsabilità genitoriale nel periodo di permanenza dello stesso presso di sé.
4. Ciascun genitore, in caso di malattie e/o emergenze che riguardano il figlio, si obbliga ad informare l'altro genitore, immediatamente e con ogni mezzo possibile;
i genitori prendono atto che il calendario dei tempi di permanenza
Pag. 2 di 5 del minore presso ogni genitore potrà subire variazioni, anche sensibili, in caso di malattia e/o indisposizione del minore e avranno cura di determinare un nuovo calendario che tenga conto dei suddetti giorni di malattia e della necessaria convalescenza.
5. Ciascun genitore si impegna a garantire l'esercizio del diritto del figlio a conservare rapporti continuativi e significativi con i nonni ed i parenti dell'altro genitore.
6. Salvo diversi accordi, il figlio minore starà con i genitori con le modalità di seguito indicate, espressione degli accordi intervenuti tra le parti e declinati tenendo conto delle abitudini ormai consolidate in ragione dell'età del bambino, degli attuali impegni scolastici e sportivi del minore, e delle esigenze lavorative di entrambi i genitori:
- nella settimana in cui il minore trascorrerà il weekend con il padre, quest'ultimo lo terrà con sé dall'uscita di scuola del venerdì fino alla domenica alle ore 20:00;
- nella settimana in cui il bambino trascorrerà il weekend con la madre, il padre lo prenderà con sé dal giovedì all'uscita di scuola fino all'indomani quando lo riaccompagnerà a scuola;
- i ricorrenti concordano inoltre che il minore trascorra le principali festività natalizie e pasquali con ciascun genitore e segnatamente la vigilia con la madre e la giornata di Natale con il padre;
per quanto riguarda le restanti giornate di chiusura della scuola durante le festività natalizie verranno concordati tra le parti dei giorni in cui il bambino starà con il padre;
per quanto concerne le festività di Capodanno, Epifania, Pasqua e Lunedì dell'Angelo, saranno trascorse con ciascun genitore con il criterio dell'alternanza;
- il figlio minore potrà trascorrere la giornata del suo compleanno con entrambi i genitori, anche disgiuntamente;
trascorrerà, altresì, con ciascun genitore la giornata del compleanno di questi anche in deroga al normale calendario dei turni;
- salvo diversi accordi, ciascun genitore, durante le vacanze scolastiche ed in concomitanza col proprio periodo di ferie, terrà con sé il figlio per un periodo di complessivi 7 (sette) giorni nel mese di agosto.
I genitori avranno cura di concordare tali periodi preferibilmente entro la conclusione dell'anno scolastico o comunque entro il mese antecedente le suddette ferie.
Resta inteso che tutte le condizioni di cui sopra potranno essere di volta in volta modificate in base alle contingenti esigenze del figlio minore e di ciascun genitore, sempre previo ragionevole accordo.
Pag. 3 di 5 7. In ossequio agli impegni assunti in sede di separazione il sig. Pt_1 continuerà a versare mensilmente, a titolo di assegno divorzile, in favore della signora la somma di € 1.000,00 (mille/00) sino al mese di aprile 2026 CP_1 compreso, venendo meno in seguito il predetto obbligo.
8. Quanto al contributo economico a favore del minore, il sig. si obbliga Pt_1
a corrispondere la somma mensile di € 1.000,00 (mille/00), aggiornabile in base agli indici ISTAT, da versare entro il giorno 5 del mese, mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla sig.ra presso CP_1 la Banca Intesa con IBAN [...].
In aggiunta, il sig. rinuncia a percepire la propria quota del 50% di Pt_1 assegno unico INPS che pertanto verrà incassato a beneficio del figlio esclusivamente dalla sig.ra CP_1
9. Le spese straordinarie saranno regolate secondo quanto disposto nelle Linee guida CNF del 2017, precisando che quanto alla ripartizione, sino all'ingresso del figlio alle scuole medie, saranno ad esclusivo carico del sig. fino ad € 385,00 (trecentottantacinque/00) di spese mensili. Pt_1
Dopo l'ingresso del minore alle scuole medie, tale somma verrà ridotta ad € 200,00 (duecento) mensili, e ogni ulteriore spesa straordinaria eccedente le soglie mensili di cui sopra resterà a carico di ciascun genitore nella misura del 50%.
10. I Signori e si obbligano alla divisione degli Parte_1 CP_1 immobili ancora oggetto di comproprietà fra essi e a tal fine:
10.1. il sig. si impegna a trasferire alla sig.ra che si obbliga ad Pt_1 CP_1 accettare, la sua quota di un quarto del diritto di piena e perfetta proprietà dei seguenti immobili in Comune di Cagliari, facenti parte del maggior fabbricato avente accesso dal civico 9 di via Enrico Carboni Boi, e precisamente:
- appartamento ad uso civile abitazione sito al secondo piano, composto da ingresso, corridoio, ripostiglio, soggiorno-pranzo, cucina, due camere, bagno, W.C., studio e due balconi, confinante con spazio condominiale, con l'unità immobiliare censita con il subalterno 6 e con via Enrico Carboni Boi, salvo altri;
comprensivo della pertinenziale cantina al piano seminterrato, confinante con corridoio condominiale e con le cantine censite con i subalterni 9 e 12, salvo altri;
il tutto unitariamente censito in Catasto Fabbricati alla sezione urbana A, foglio 19, particella 3421, sub. 7, zona censuaria 1, categoria A/3, classe 3, consistenza 7,5 vani, superficie catastale totale 160 mq., totale escluse aree scoperte 152 mq., rendita euro 735,95, via Enrico Carboni Boi n. 9, interno 5, piano S1-2.
10.2. La sig.ra si obbliga a trasferire al sig. il quale si obbliga ad CP_1 Pt_1 accettare, la sua quota di cinque dodicesimi del diritto di piena e perfetta
Pag. 4 di 5 proprietà dei seguenti immobili in Comune di Muravera, località Piscina Rey, e precisamente:
- unità ad uso civile abitazione sviluppantesi al piano terra, composta da cortile antistante e retrostante, veranda, soggiorno con angolo cottura, due camere, disimpegno e bagno, confinante con strada di lottizzazione, Perso con zona parcheggio e con proprietà suoi aventi causa, salvo altri;
censita in Catasto Fabbricati al foglio 40, particella 484, subalterni graffati 1 e 2, categoria A/7, classe 1, consistenza 4 vani, superficie catastale totale 61 mq., totale escluse aree scoperte 53 mq., rendita euro 433,82, località Piscina Rey, piano T;
- posto auto scoperto di pertinenza dell'unità abitativa di cui sopra, sito al piano terra, confinante con le particelle 4354, 4352, 485 e 396; censito in Catasto Fabbricati al foglio 40, particella 4366, categoria C/6, classe 1, consistenza 10 mq., rendita euro 14,46, località Piscina Rey n. SNC, P.T.
10.3. Le parti si obbligano a stipulare il rogito relativo agli immobili di cui sopra entro 30 giorni dalla pubblicazione della sentenza di divorzio e chiedono fin d'ora l'esenzione da qualsiasi tributo, tassa e imposta in forza dell'art. 19 L. 74/87 precisando che l'accordo che precede costituisce elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale.
In relazione all'impegno a vendere, le parti prendono atto che il Giudice e il Cancelliere si limitano, conformemente a quanto disposto dalla legge, a raccogliere le loro dichiarazioni, senza assumere alcun tipo di responsabilità in merito alla correttezza della descrizione, alla titolarità del bene e all'esistenza di spese od oneri di qualunque genere.
11. Con l'esatto adempimento degli obblighi sopra assunti le parti dichiarano di non avere reciprocamente nulla da pretendere l'una dall'altra, a nessun titolo.
12. I Signori e presteranno il proprio consenso, obbligandosi a Pt_1 CP_1 riprodurlo nelle sedi e nelle forme richieste, al rinnovo e/o rilascio del passaporto o altro documento valido per l'espatrio per sé medesimi e per il figlio minore.
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 17/07/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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