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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. II, sentenza 26/01/2026, n. 108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria |
| Numero : | 108 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 108/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il
21/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
LUBERTO VINCENZO, Presidente
DE IM GIANCARLO, Relatore
COSCARELLA FRANCESCO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1453/2024 depositato il 10/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.dogane E Monopoli Dir.interr. Campania E Calabria-Um-Sede Di Cosenza - Via Montesanto, 116
87100 Cosenza CS elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5626/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado COSENZA sez. 4 e pubblicata il 06/11/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. M07160008640U GIOCHI-LOTTERIE 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 49/2026 depositato il 22/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Il Collegio al termine della camera di consiglio dà lettura del seguente dispositivo:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia trae origine dall'avviso di accertamento n. M07160008640U notificato dall'Agenzia delle
Dogane e dei Monopoli alla Sig.ra Ricorrente_1 per l'anno d'imposta 2016, con il quale veniva recuperata a tassazione l'Imposta Unica sulle scommesse e irrogate le relative sanzioni. L'atto impositivo scaturiva da un controllo effettuato in data 28/07/2016 dalla Guardia di Finanza presso l'esercizio commerciale della contribuente, nel corso del quale venivano rinvenuti e sottoposti a sequestro n. 6 apparecchi videoterminali
(c.d. "Totem") collegati alla rete elettrica e a internet, ma privi di collegamento alla rete statale di raccolta del gioco e dei necessari titoli autorizzativi, risultati idonei a consentire il gioco con vincite in denaro attraverso la connessione a piattaforme esterne. La contribuente impugnava l'atto impositivo dinanzi alla Corte di
Giustizia Tributaria di Primo Grado di Cosenza, eccependo, tra l'altro, l'erronea qualificazione degli apparecchi, sostenendo che gli stessi fossero destinati esclusivamente a servizi di e-commerce e promozionali (piattaforma "Netgate Servizi") e non al gioco d'azzardo, nonché vizi di motivazione dell'atto e l'errata applicazione della normativa di riferimento. I giudici di prime cure, con la sentenza n. 5626/2023, rigettavano il ricorso, confermando la legittimità dell'operato dell'Ufficio. In particolare, la sentenza impugnata rilevava che le caratteristiche degli apparecchi accertate dai verbalizzanti li rendevano sussumibili nella fattispecie di cui all'art. 1, comma 646, lett. b) della Legge n. 190/2014, che assoggetta a imposta unica qualsiasi apparecchio idoneo a consentire il gioco con vincite in denaro non collegato alla rete statale, indipendentemente dall'effettivo ammontare delle giocate, applicando un imponibile forfettario. Avverso tale pronuncia ha proposto appello la contribuente, riproponendo sostanzialmente le doglianze del primo grado.
L'appellante lamenta l'erroneità della sentenza per non aver considerato che gli apparecchi consentivano la libera navigazione e l'accesso a giochi promozionali privi di vincite in denaro, come attestato da perizia di parte, e ribadisce l'eccezione di nullità per carenza di motivazione e per l'applicazione analogica del D.
Lgs. 504/1998 a fattispecie non previste. Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, chiedendo la conferma della sentenza impugnata e l'inammissibilità dell'appello per genericità dei motivi, evidenziando la natura elusiva degli apparecchi in questione e la correttezza della pretesa tributaria basata su presunzioni legali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve essere respinto, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Esaminando il merito della controversia, il Collegio osserva che la qualificazione giuridica degli apparecchi operata dai giudici di primo grado è corretta e aderente al dato normativo. La disciplina di riferimento, costituita dall'art. 1, comma 646, della Legge n. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015), ha introdotto un prelievo forfettario specifico per contrastare il fenomeno dell'installazione di apparecchiature che, pur celandosi dietro la parvenza di totem per servizi o promozioni, consentono di fatto l'accesso a piattaforme di gioco non controllate dai Monopoli di Stato. La norma assoggetta a imposta "qualunque altro apparecchio comunque idoneo a consentire l'esercizio del gioco con vincite in denaro", non collegato alla rete statale.
La tesi dell'appellante, secondo cui gli apparecchi servivano solo per e-commerce e promozioni (sistema
"Netgate") e non erogavano vincite in denaro, non coglie nel segno e non è idonea a superare le risultanze del verbale di constatazione, atto pubblico assistito da fede privilegiata. È emerso infatti che i terminali erano dotati di accettatori di banconote e permettevano l'accesso a giochi tipo "slot machine". La giurisprudenza di legittimità ha più volte chiarito che, ai fini della configurabilità dell'illecito e della conseguente tassazione, non è necessario che l'apparecchio eroghi fisicamente monete, essendo sufficiente che esso distribuisca premi o crediti (punti) utilizzabili o convertibili in altre utilità, configurando così un'alea e un fine di lucro anche indiretto. Il meccanismo descritto, in cui l'acquisto di servizi fittizi o ricariche genera punti per giocare, rientra pienamente nelle fattispecie elusive che il legislatore ha inteso colpire con la norma citata.
Parimenti infondato è il motivo di appello relativo alla presunta nullità per motivazione per relationem al
Processo Verbale di Constatazione (PVC). Come correttamente rilevato dal primo giudice, l'avviso di accertamento che rinvia alle risultanze del PVC è pienamente legittimo quando, come nel caso di specie, il contribuente ne abbia avuto legale conoscenza e l'atto richiamato fornisca gli elementi necessari per comprendere la pretesa impositiva, garantendo il diritto di difesa. Non vi è stata alcuna acritica trasposizione, bensì la condivisione delle risultanze istruttorie operate dalla Guardia di Finanza e dai funzionari dell'Ufficio, che hanno accertato oggettivamente la presenza e le caratteristiche tecniche dei totem.
Va altresì respinta la doglianza relativa all'errata applicazione del D.Lgs. 504/1998. Il richiamo operato dalla Legge 190/2014 a tale decreto legislativo ha natura recettizia per quanto riguarda la tipologia di imposta (Imposta Unica) e l'aliquota, ma la determinazione dell'imponibile è specificamente disciplinata dalla norma speciale (art. 1 comma 646 lett. b) che prevede un criterio forfettario di 3.000 euro giornalieri.
Tale meccanismo presuntivo rende irrilevante la mancata lettura dei contatori o la verifica puntuale delle singole giocate, in quanto la base imponibile è predeterminata dalla legge in assenza di collegamento alla rete statale che permetta il tracciamento dei flussi.
Per quanto attiene alla regolamentazione delle spese di giudizio, l'appellante deve essere condannato al pagamento delle stesse in favore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in applicazione del principio della soccombenza ex art. 15 D.Lgs. 546/1992. Tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta, si stima equo liquidare le spese processuali nella misura complessiva di Euro 3.500,00
(tremilacinquecento/00), oltre accessori di legge se dovuti. Si precisa che tale importo è liquidato a favore dell'ente impositore, anche se assistito da propri funzionari, in conformità all'orientamento consolidato della
Corte di Cassazione che riconosce la spettanza dei compensi all'amministrazione vittoriosa. È ammessa l'eventuale compensazione ove richiesto e sussistano i presupposti di legge, ma allo stato non emergono gravi ed eccezionali ragioni per derogare al principio della soccombenza.
P.Q.M.
La Corte conferma la sentenza impugnata, spese come in motivazione.
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il
21/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
LUBERTO VINCENZO, Presidente
DE IM GIANCARLO, Relatore
COSCARELLA FRANCESCO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1453/2024 depositato il 10/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.dogane E Monopoli Dir.interr. Campania E Calabria-Um-Sede Di Cosenza - Via Montesanto, 116
87100 Cosenza CS elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5626/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado COSENZA sez. 4 e pubblicata il 06/11/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. M07160008640U GIOCHI-LOTTERIE 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 49/2026 depositato il 22/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Il Collegio al termine della camera di consiglio dà lettura del seguente dispositivo:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia trae origine dall'avviso di accertamento n. M07160008640U notificato dall'Agenzia delle
Dogane e dei Monopoli alla Sig.ra Ricorrente_1 per l'anno d'imposta 2016, con il quale veniva recuperata a tassazione l'Imposta Unica sulle scommesse e irrogate le relative sanzioni. L'atto impositivo scaturiva da un controllo effettuato in data 28/07/2016 dalla Guardia di Finanza presso l'esercizio commerciale della contribuente, nel corso del quale venivano rinvenuti e sottoposti a sequestro n. 6 apparecchi videoterminali
(c.d. "Totem") collegati alla rete elettrica e a internet, ma privi di collegamento alla rete statale di raccolta del gioco e dei necessari titoli autorizzativi, risultati idonei a consentire il gioco con vincite in denaro attraverso la connessione a piattaforme esterne. La contribuente impugnava l'atto impositivo dinanzi alla Corte di
Giustizia Tributaria di Primo Grado di Cosenza, eccependo, tra l'altro, l'erronea qualificazione degli apparecchi, sostenendo che gli stessi fossero destinati esclusivamente a servizi di e-commerce e promozionali (piattaforma "Netgate Servizi") e non al gioco d'azzardo, nonché vizi di motivazione dell'atto e l'errata applicazione della normativa di riferimento. I giudici di prime cure, con la sentenza n. 5626/2023, rigettavano il ricorso, confermando la legittimità dell'operato dell'Ufficio. In particolare, la sentenza impugnata rilevava che le caratteristiche degli apparecchi accertate dai verbalizzanti li rendevano sussumibili nella fattispecie di cui all'art. 1, comma 646, lett. b) della Legge n. 190/2014, che assoggetta a imposta unica qualsiasi apparecchio idoneo a consentire il gioco con vincite in denaro non collegato alla rete statale, indipendentemente dall'effettivo ammontare delle giocate, applicando un imponibile forfettario. Avverso tale pronuncia ha proposto appello la contribuente, riproponendo sostanzialmente le doglianze del primo grado.
L'appellante lamenta l'erroneità della sentenza per non aver considerato che gli apparecchi consentivano la libera navigazione e l'accesso a giochi promozionali privi di vincite in denaro, come attestato da perizia di parte, e ribadisce l'eccezione di nullità per carenza di motivazione e per l'applicazione analogica del D.
Lgs. 504/1998 a fattispecie non previste. Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, chiedendo la conferma della sentenza impugnata e l'inammissibilità dell'appello per genericità dei motivi, evidenziando la natura elusiva degli apparecchi in questione e la correttezza della pretesa tributaria basata su presunzioni legali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve essere respinto, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Esaminando il merito della controversia, il Collegio osserva che la qualificazione giuridica degli apparecchi operata dai giudici di primo grado è corretta e aderente al dato normativo. La disciplina di riferimento, costituita dall'art. 1, comma 646, della Legge n. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015), ha introdotto un prelievo forfettario specifico per contrastare il fenomeno dell'installazione di apparecchiature che, pur celandosi dietro la parvenza di totem per servizi o promozioni, consentono di fatto l'accesso a piattaforme di gioco non controllate dai Monopoli di Stato. La norma assoggetta a imposta "qualunque altro apparecchio comunque idoneo a consentire l'esercizio del gioco con vincite in denaro", non collegato alla rete statale.
La tesi dell'appellante, secondo cui gli apparecchi servivano solo per e-commerce e promozioni (sistema
"Netgate") e non erogavano vincite in denaro, non coglie nel segno e non è idonea a superare le risultanze del verbale di constatazione, atto pubblico assistito da fede privilegiata. È emerso infatti che i terminali erano dotati di accettatori di banconote e permettevano l'accesso a giochi tipo "slot machine". La giurisprudenza di legittimità ha più volte chiarito che, ai fini della configurabilità dell'illecito e della conseguente tassazione, non è necessario che l'apparecchio eroghi fisicamente monete, essendo sufficiente che esso distribuisca premi o crediti (punti) utilizzabili o convertibili in altre utilità, configurando così un'alea e un fine di lucro anche indiretto. Il meccanismo descritto, in cui l'acquisto di servizi fittizi o ricariche genera punti per giocare, rientra pienamente nelle fattispecie elusive che il legislatore ha inteso colpire con la norma citata.
Parimenti infondato è il motivo di appello relativo alla presunta nullità per motivazione per relationem al
Processo Verbale di Constatazione (PVC). Come correttamente rilevato dal primo giudice, l'avviso di accertamento che rinvia alle risultanze del PVC è pienamente legittimo quando, come nel caso di specie, il contribuente ne abbia avuto legale conoscenza e l'atto richiamato fornisca gli elementi necessari per comprendere la pretesa impositiva, garantendo il diritto di difesa. Non vi è stata alcuna acritica trasposizione, bensì la condivisione delle risultanze istruttorie operate dalla Guardia di Finanza e dai funzionari dell'Ufficio, che hanno accertato oggettivamente la presenza e le caratteristiche tecniche dei totem.
Va altresì respinta la doglianza relativa all'errata applicazione del D.Lgs. 504/1998. Il richiamo operato dalla Legge 190/2014 a tale decreto legislativo ha natura recettizia per quanto riguarda la tipologia di imposta (Imposta Unica) e l'aliquota, ma la determinazione dell'imponibile è specificamente disciplinata dalla norma speciale (art. 1 comma 646 lett. b) che prevede un criterio forfettario di 3.000 euro giornalieri.
Tale meccanismo presuntivo rende irrilevante la mancata lettura dei contatori o la verifica puntuale delle singole giocate, in quanto la base imponibile è predeterminata dalla legge in assenza di collegamento alla rete statale che permetta il tracciamento dei flussi.
Per quanto attiene alla regolamentazione delle spese di giudizio, l'appellante deve essere condannato al pagamento delle stesse in favore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in applicazione del principio della soccombenza ex art. 15 D.Lgs. 546/1992. Tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta, si stima equo liquidare le spese processuali nella misura complessiva di Euro 3.500,00
(tremilacinquecento/00), oltre accessori di legge se dovuti. Si precisa che tale importo è liquidato a favore dell'ente impositore, anche se assistito da propri funzionari, in conformità all'orientamento consolidato della
Corte di Cassazione che riconosce la spettanza dei compensi all'amministrazione vittoriosa. È ammessa l'eventuale compensazione ove richiesto e sussistano i presupposti di legge, ma allo stato non emergono gravi ed eccezionali ragioni per derogare al principio della soccombenza.
P.Q.M.
La Corte conferma la sentenza impugnata, spese come in motivazione.