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Sentenza 30 maggio 2024
Sentenza 30 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 30/05/2024, n. 5555 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5555 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 61674/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Serena Nicotra ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 61674/2019 promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. LOMBARDI GIUSEPPE e dell'avv. PISAPIA MAURO (e dell'avv. P.IVA_2
BOCCA RENATO, elettivamente domiciliato in VIA BAROZZI, 1 20121 MILANOpresso il difensore avv.
LOMBARDI GIUSEPPE
ATTORI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MANDARANO ANTONELLO e Controparte_1 P.IVA_3 dell'avv. COZZI PAOLA, elettivamente domiciliato in VIA DELLA GUASTALLA, 6 20122 CP_1
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettivi fogli depositati telematicamente
SINTESI DELLE DOMANDE DELLE PARTI
Con atto di citazione ritualmente notificato le società (d'ora in Parte_1 avanti e hanno convenuto in giudizio il per sentire accertare che il Parte_3 Parte_2 Controparte_1
, nel rilasciare i titoli edilizi successivamente dichiarati illegittimi e annullati dal Consiglio di Controparte_1
Stato con la sentenza n. 2995 del 2014, si è reso responsabile di un illecito ex art. 2043 cod.civ. e/o da contatto sociale ai danni delle attrici e per sentirlo condannare al risarcimento di tutti i danni di natura patrimoniale subiti, quantificati nella somma di 25 milioni di euro per la società e nella misura di 15 milioni di euro per Parte_2
o nella diversa somma accertata in corso di causa, se del caso in via equitativa. Parte_3
Le società attrici hanno dedotto:
pagina 1 di 15 - che nel mese di settembre 2018, aveva deciso di compiere un importante investimento Parte_3
immobiliare, acquistando, tramite la società veicolo dai signori Org_1 Persona_1
e il 100% delle quote del capitale della società , proprietaria Persona_2 Parte_2 di un complesso immobiliare ubicato nel centro di , nell'area compresa tra le vie CP_1
Girolamo Borgazzi, e Corso Italia, che all'epoca si trovava in una grave Persona_3 situazione di abbandono e degrado estetico;
- che il progetto di sviluppo immobiliare prevedeva la ristrutturazione di due edifici con destinazione ad uso commerciale/uffici (riguardante i corpi denominati A e B) e la demolizione e ricostruzione di un terzo corpo ad uso residenziale di 7 piani fuori terra (per un totale di 15 appartamenti), tre piani interrati, destinati a 39 box, 22 posti auto e relative pertinenze ( corpo C);
- che l'investimento stimato ammontava a circa 38 milioni di euro, di cui 25,5 milioni per l'acquisto delle quote di e 12,5 milioni per la realizzazione dell'opera; Parte_2
- che l'intervento sul Corpo C veniva realizzato da tra il 2010 e il 2012 in forza del permesso di Parte_2 costruire n. 114 del 23 luglio 2010 rilasciato dal Comune di ai sensi della LR Lombardia n. CP_1
13/2009, che consentiva la sostituzione/ricostruzione di preesistenti edifici con destinazione residenziale, con possibilità di incremento volumetrico fino a un massimo del 30% della cubatura preesistente;
- che la destinazione residenziale dell'edificio da sostituire era stata impressa al Corpo C da una serie di permessi in sanatoria, tutti presentati tra il 1995 ed il 2004 e ottenuti nel 2007 e a marzo 2008 da parte degli originari titolari delle porzioni immobiliari facenti parte del Corpo C;
- che a partire dal 2011, su iniziativa di alcuni condomini confinanti con il corpo C, si era instaurato un contenzioso amministrativo che, dopo la pronuncia del Tar Lombardia di rigetto delle pretese dei ricorrenti, aveva ha portato alla pronuncia del Consiglio di Stato di dichiarazione di illegittimità e all'annullamento dei sette permessi in sanatoria;
- che nella sentenza erano state rilevate notevoli carenze istruttorie da parte del sia alla luce del CP_1 mancato raggiungimento della prova circa l'esistenza di un terzo piano adibito a sottotetto nell'edificio originario poi sostituito, sia per l'omessa considerazione in termini unitari delle singole domande di sanatoria, ritenute dal giudicante riconducibili a un unico centro di interesse, al fine della verifica del rispetto dei limiti volumetrici richiesti dalla normativa di riferimento per la concessione dei relativi permessi in sanatoria;
- che dopo tale sentenza il aveva riavviato due distinti procedimenti finalizzati ad una nuova CP_1 verifica istruttoria delle domande di condono, uno relativo alle sei domande di condono presentate nel
2004 e l'altro relativo alla domanda di condono presentata nel 1995;
- che il dopo un primo provvedimento di rigetto fondato sulla tardività della documentazione CP_1 prodotta per dimostrare il mancato superamento dei limiti di volumetria consentiti, con successivi provvedimenti emessi in data 16 luglio 2015, pur dando atto della presentazione della documentazione pagina 2 di 15 suppletiva da parte dei soggetti interessati, aveva confermato i provvedimenti di diniego, cui aveva fatto seguito l'emissione, nel settembre 2015, dell'ordine di demolizione delle opere realizzate in forza del permesso di costruire n. 114/2010;
- che da tali provvedimenti di desumeva l'ammissione da parte del del difetto di istruttoria che CP_1 aveva caratterizzato gli originari procedimenti di rilascio dei Permessi in Sanatoria;
- che in particolare, il aveva ritenuto necessario ai fini della prova dell'esistenza del piano terzo CP_1 la produzione di idonea documentazione fotografica dell'immobile demolito, documentazione che non era stata richiesta all'epoca del rilascio del permesso in sanatoria e che non poteva più essere presentato a distanza di oltre 20 anni dalla presentazione dell'istanza e dato il mutamento dello stato dei luoghi a seguito delle demolizioni e degli interventi edilizi del Corpo C;
- che inoltre nel provvedimento di diniego il aveva rilevato che anche considerando in termini CP_1 unitari quei soli condoni presentati dai soggetti rispetto ai quali sarebbe possibile ipotizzare al tempo delle domande di condono il collegamento ravvisato dal Consiglio di Stato (ovvero da Parte_2
e l' non vi sarebbe stato il rispetto risulterebbe
[...] Persona_1 Controparte_2 comunque rispettato per soli 3 metri del limite di 500 mc;
- che in tale provvedimento il aveva riconosciuto in sede di riesame che non tutte le domande di CP_1 condono presentate erano riconducibili a un unico centro di interessi ed aveva utilizzato il criterio dell'altezza virtuale per il calcolo della cubatura al solo fine di tentare di dimostrare che l'accertato originario difetto istruttorio in punto di “unitarietà” dei condoni non avrebbe causato alcun concreto pregiudizio in capo ai privati interessati all'ottenimento delle sanatorie, in quanto queste ultime non sarebbero state comunque rilasciabili in ragione del superamento dei limiti volumetrici consentiti dalla normativa applicabile;
- che tale criterio dell'altezza virtuale era erroneo in quanto in tema di condono i limiti volumetrici devono essere calcolati in termini reali;
- che i provvedimenti emessi dal Comune erano stati impugnati dalle attrici e il TAR aveva accolto l'istanza di sospensiva degli stessi;
- che era quindi ravvisabile la responsabilità ex art. 2043 cod.civ. del Comune per avere rilasciato i permessi in sanatoria, costituenti il presupposto giuridico per il successivo rilascio del permesso di Par costruire su cui si era fondato l'investimento di e l'intervento realizzato da sul Corpo C, Parte_2 senza avere svolto adeguata istruttoria per accertare il reale stato “fenomenico” delle porzioni immobiliari oggetto delle domande di condono e di valutare il profilo dell'unitarietà dell'immobile al fine del calcolo dei limiti volumetrici condonabili;
- che l'operato dell'amministrazione aveva ingenerato in capo alle attrici un legittimo affidamento, poi disatteso a seguito dell'annullamento dei titoli edilizi e dell'emissione dei dinieghi di condono e dell'ordine di demolizione ed aveva provocato un ingente danno, dato che il valore del relativo progetto immobiliare è risultato compromesso, con conseguente grave perdita patrimoniale per pagina 3 di 15 entrambe le società attrici;
- che in particolare per la società il danno derivava dall'impossibilità di commercializzare le Parte_2
unità immobiliari ancora invendute alla data di annullamento dei titoli edilizi, dalla conseguente impossibilità di ridurre il debito da finanziamento secondo quanto previsto dal piano di investimento iniziale, con maggiore onerosità, pari a circa 500 mila euro annui, delle rate per il rimborso del debito;
- che inoltre si doveva tenere conto del rischio di deriva contenziosa delle contestazioni già sollevate dai soggetti che medio tempore avevano acquistato alcune delle unità immobiliari del Corpo C, nonché dei costi futuri da affrontare per dare esecuzione all'ordine di demolizione, o, in alternativa, per fare fronte alla sanzione che venisse irrogata ex art. 38 del D.P.R. 380/2001, e, altresì, della differenza tra il valore di mercato delle unità immobiliari ancora invendute alla data di emissione della sentenza del
Consiglio di Stato e il valore effettivo a cui questi dovessero essere venduti qualora l'esito del contenzioso amministrativo in corso ne consentisse la vendita;
- che tali danni erano quantificabili in circa 20,2 milioni di euro, considerato il valore stimato degli incassi derivanti dalla vendita di tutte le unità immobiliari edificate nel Corpo C, oltre alle somme per i danni emergenti via via subiti e subendi;
Par
- che, con riferimento a , il blocco del progetto immobiliare principale di avendo impedito Parte_2 la riduzione del debito finanziario contratto in ragione dell'operazione di sviluppo, aveva costretto tale società a cedere il 99% della propria partecipazione in per un importo pari a 2 milioni di Parte_2 euro di molto inferiore al valore della stessa appostata a bilancio per euro 13.933.814,66, con una definitiva e drammatica perdita di circa 11,9 milioni di euro;
Par
- che a tale importo si doveva aggiungere il debito di circa 2 milioni di euro di che si Parte_2 era accollato in occasione della cessione delle quote di a;
Parte_2 Organizzazione_2 Par
- che inoltre l'impegno finanziario assunto da tramite rinuncia ai crediti nei confronti di Parte_2 per sostenerne la ricapitalizzazione aveva determinato un ulteriore pregiudizio in termini di maggiori interessi da sostenere per il ricorso integrale ai propri fidi bancari, nonché di utilizzo delle proprie disponibilità di cassa originariamente destinate a investimenti ulteriori e diversi.
Si è costituito il che ha chiesto il rigetto delle domande avversarie in quanto infondate. Controparte_1
Il convenuto ha dedotto:
-che preliminarmente era ravvisabile la giurisdizione del giudice amministrativo, atteso che le domande risarcitorie proposte dalle attrici erano conseguenti ad atti amministrativi comunali adottati, peraltro, in una materia devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 133, primo comma, lettera f) del D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
- che in subordine, in caso di ritenuta sussistenza della giurisdizione ordinaria, vi erano i presupposti per sospendere il presente giudizio in attesa della definizione del giudizio pendente davanti al Consiglio di Stato, Par dato che danni lamentati dalle Società si fondano sull'ordine di demolizione assunto dal Parte_4
pagina 4 di 15 Comune;
-che nel merito, ai fini della configurabilità della responsabilità della pubblica amministrazione, non è sufficiente allegare l'illegittimità dell'atto amministrativo, ma deve ricorrere la sussistenza di un affidamento incolpevole in capo al privato e la colpa dell'amministrazione nell'aver creato tale affidamento;
-che nel caso in esame non era ravvisabile l'affidamento in capo alla società dal momento che il Parte_2
Consiglio di Stato, nell'annullare i provvedimenti, aveva accertato il doloso frazionamento, ad opera di tale società, delle domande di condono presentate da soggetti diversi al fine di non rendere percepibile il superamento del limite volumetrico fissato dalla legge;
- che con riferimento alla concessione edilizia in sanatoria n. 1057/07 giudicata illegittima per assenza di prova dell'esistenza del sottotetto oggetto della domanda di condono, il Consiglio di Stato aveva ritenuto che la documentazione allegata all'istanza di condono non fosse veritiera, rappresentando un piano sottotetto in realtà inesistente e che la foto depositata in Comune dalla in realtà non riproducesse, Parte_5 diversamente da quanto affermato dalla stessa parte il sottotetto oggetto della domanda di condono;
Parte_2
- che pertanto, in base a tale sentenza, l'istanza era tesa ad ottenere un provvedimento favorevole in modo non legittimo, con rappresentazione dei luoghi consapevolmente non corretta;
-che l'annullamento del permesso di costruire n.114 2010 era conseguenza dell'annullamento dei precedenti condoni;
- che con riferimento alla società si doveva considerare che la stessa aveva proceduto all'acquisto Parte_3 delle quote sociali della nella consapevolezza della incerta legittimità dei condoni di cui la Parte_5 era titolare;
Parte_5
- che ciò si desumeva dall'atto di acquisto di tali quote prevedente, all'art. 3.11, l'espressa garanzia a carico dei venditori circa la consistenza edilizia dell'immobile, che teneva conto delle superfici legittimate dai condoni, e l'espresso obbligo del sig. , in qualità di alienante, di corrispondere una penale Persona_1 in caso di consistenza edilizia inferiore;
Par
- che inoltre, all'atto della presentazione dell'istanza di permesso di costruire la società era già divenuta proprietaria delle quote sociali di sicchè la attrice aveva presentato l'istanza per ottenere il titolo per Parte_2
l'intervento di demolizione dell'edificio preesistente e ricostruzione di nuovo immobile nella consapevolezza dell'incertezza dello stato di fatto volumetrico dell'edificio e, quindi, nell'incertezza che l'immobile di nuova realizzazione utilizzasse una superficie edilizia effettivamente legittima;
-che non era ravvisabile neppure il presupposto della colpa del alla luce del contenuto della sentenza CP_1 del TAR Lombardia che aveva rigettato il ricorso di primo grado, accertando la legittimità dei condoni e del permesso di costruire rilasciati dal Comune, ritenendo che la documentazione depositata in sede di procedimento amministrativo fosse sufficiente e comprovasse la preesistenza del sottotetto;
- che tale pronuncia dimostrava che le questioni di fatto e di diritto che venivano in rilievo nell'ambito del procedimento amministrativo potessero essere oggetto di differenti valutazioni;
-che non sussisteva il nesso causale tra il danno e la condotta del CP_1
pagina 5 di 15 -che da un lato, con riferimento a i danni erano riconducibili alla stessa società che, in base agli Parte_2 accertamenti contenuti nella sentenza del Consiglio di Stato n. 2995/14, aveva presentato distinte domande di condono in esecuzione di un unico disegno, al fine di occultare l'unitarietà di centro di interessi che le avrebbe impedito di ottenere il rilascio dei provvedimenti di condono ed aveva - ha affermato la preesistenza di un piano sottotetto al fine di conseguire il condono dello stesso, allorquando tale pozione immobiliare era in realtà
inesistente;
-che le stesse considerazioni comportavano l'esclusione della risarcibilità dei danni lamentati in applicazione dell'art. 1227 comma primo cod.civ.;
-che inoltre la condotta della società era valutabile anche ai sensi dell'art. 1227 comma secondo cod.civ. in quanto la società aveva proseguito nell'esecuzione dell'intervento, pur dopo la proposizione del ricorso al Tar da parte dei condomini, nella consapevolezza dell'incertezza della situazione, data dal contenzioso pendente, senza attendere l'esito del contenzioso prima di edificare ed alienare le singole unità;
-che con riferimento alla società la stessa era consapevole del fatto che il valore dell'immobile Parte_3 avrebbe potuto variare, tanto da farsi rilasciare garanzie dal venditore quanto alla consistenza edilizia ed aveva scelto di cedere le quote di senza attendere l'esito del contenzioso pendente con il e Parte_2 CP_1 proposto dalla sua controllata avverso i nuovi provvedimenti di dinieghi di condono e avverso l'ordine Parte_2 di demolizione, contenzioso ad oggi non ancora concluso;
- che inoltre occorreva considerare che il compendio immobiliare è composto da altri due corpi di fabbrica Par autonomi, estranei al contenzioso, il che fa ritenere altamente probabile che la società avrebbe deciso di procedere comunque all'acquisto del bene;
-che non era neppure provata la sussistenza del danno risarcibile, essendo l'ordine di demolizione sub iudice e considerato che l'applicazione della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 38 del DPR 380/01 in via alternativa alla demolizione, consentirebbe, a fronte del suo pagamento, di sanare le illegittimità del titolo edilizio;
- che inoltre occorreva considerare la sussistenza di rimedi alternativi, quali la rimozione dei vizi delle opere, volta a riportare le opere stesse a conformità edilizia, dato che e parte della volumetria dell'edificio costruito era comunque legittima, in quanto solo una parte di essa era frutto del rilascio dei condoni, essendo invece altra parte munita di titolo edilizio legittimo autonomo;
-che non rientrava nel danno risarcibile il valore dei 39 box e 22 posti auto edificati nei tre piani interrati, trattandosi di unità immobiliari costruite in virtù di precedente ed autonomo permesso di costruire n.
333/2009 del tutto estraneo al giudizio amministrativo e non annullato dal Consiglio di Stato;
-che parimenti non rientrava nell'ambito del danno risarcibile il valore dell'immobile, in quanto il patrimonio della società non poteva ricomprendere il valore economico derivante dai provvedimenti di condono e Parte_2 del permesso di costruire, essendosi accertato giudizialmente che tali provvedimenti, con i conseguenti vantaggi economici, non competono alla stessa;
-che neppure poteva riconoscersi come danno il mancato profitto derivante dalla vendita degli appartamenti,
pagina 6 di 15 dovendosi tenere conto dei principi della prevedibilità del danno di cui all'art. 1225 cod.civ. e della risarcibilità del danno nei limiti dell'interesse negativo;
Par
-che quanto alla società si doveva considerare tale società non è il soggetto titolare dei condoni, né del successivo permesso di costruire e che, non essendo beneficiaria dei provvedimenti annullati, non si può ritenere che la stessa vanti nei confronti del Comune una posizione giuridica tutelabile dall'ordinamento;
-che inoltre, oltre alla mancata prova del danno, l'esistenza del pregiudizio era escluso dalla pattuizione di una Par garanzia, con previsione di una penale, rilasciata a da parte dei soggetti cessionari delle quote sociali di nel caso in cui la consistenza volumetrica dell'immobile fosse risultata inferiore a quella stimata. Parte_2
La causa, dopo una serie di rinvii chiesti dalle parti per la pendenza di trattative volte a definire in via conciliativa la controversia, all'esito del deposito delle memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c., è stata ritenuta matura per la decisione senza necessità di istruzione ed è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La materia del contendere
Le società attrici hanno svolto domanda di condanna del al risarcimento dei danni Controparte_1 patrimoniali conseguenti all'emissione di vari provvedimenti favorevoli, costituiti dal provvedimento in sanatoria n. 1057 del 17 luglio 2007, da sei provvedimenti di condono emessi nel 2008 e dal permesso di costruire n. 114 del 23 luglio 2010, tutti dichiarati illegittimi ed annullati dalla sentenza n. 2995 emessa dal
Consiglio di Stato in data 12 giugno 2014.
Le attrici hanno in particolare dedotto che il rilascio di tali titoli edilizi era avvenuto senza il preventivo compimento della necessaria istruttoria in relazione ai seguenti due profili : a) l'accertamento del reale stato fenomenico delle porzioni immobiliari oggetto delle domande di condono ai fini della verifica dell'esistenza del terzo piano (sottotetto) anteriormente alla presentazione della domanda di condono;
b) la valutazione dell'unitarietà dell'immobile, anche in presenza di istanze di sanatoria presentate da diversi soggetti, al fine del calcolo dei limiti volumetrici condonabili.
Secondo la prospettazione attorea, tali carenze istruttorie avevano precluso la possibilità per i richiedenti di fornire al chiarimenti ed evidenze documentali idonee a dimostrare sia l'esistenza del sottotetto in CP_1 epoca anteriore a quella della presentazione della domanda di condono, nonché a dimostrare che le domande di cui ai permessi in sanatoria non erano tutte riconducibili ad un unico centro di interesse., il che avrebbe, quindi, consentito di evitare l'annullamento dei provvedimenti ampliativi e la successiva attività del Comune culminata nell'emissione dell'ordine di demolizione delle opere svolte in forza dei titoli edilizi precedentemente rilasciati.
2. Le questioni preliminari
L'eccezione di difetto di giurisdizione svolta dal non si reputa fondata. CP_1
Come rilevato dalla più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione “la controversia avente ad oggetto il risarcimento dei danni subiti da un privato, che abbia fatto incolpevole affidamento su di un provvedimento
pagina 7 di 15 amministrativo ampliativo della propria sfera giuridica, legittimamente annullato, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, in quanto non è relativa alla lesione di un interesse legittimo pretensivo, bensì di diritto soggettivo, rappresentato dalla conservazione dell'integrità del patrimonio, pregiudicato dalle scelte compiute confidando sulla originaria legittimità del provvedimento amministrativo poi caducato” (cfr. Cass.civ. Sez. U.
25 maggio 2021 n. 14324 che ha affermato tale principio in un caso in cui la realizzazione di edifici, da destinare ad insediamenti produttivi, avrebbe dovuto essere eseguita dal privato sulla base di licenze edilizie revocate, in sede di autotutela, a seguito dell'approvazione di nuovo Piano Regolatore Generale;
inoltre nello stesso senso
Cass.civ. Sez. U., 25 novembre 2021 n. 33851 e Cass.civ., Sez. U. 28 agosto 2023 n. 25324)
Il caso in esame rientra nel paradigma delineato da tali pronunce in quanto la domanda di risarcimento svolta dalle attrici è imperniata sulla dedotta lesione del suo affidamento sulla legittimità dei provvedimenti annullati, senza mettere in discussione la illegittimità degli atti amministrativi originariamente emessi dal ed è CP_1 volta a fare valere la lesione di un diritto soggettivo alla conservazione del proprio patrimonio, pregiudicato dalle scelte compiute confidando sulla legittimità dei titoli edilizi emessi e poi annullati (cfr. in tal senso quanto allegato dalle parti a pag. 18 dell'atto di citazione).
3. I provvedimenti emessi dal e la sentenza n. 2995/2014 del Consiglio di Stato CP_1
Le doglianze della società attrice riguardano l'annullamento dei seguenti provvedimenti:
a) provvedimento in sanatoria n. 1057 del 17 luglio 2007, relativo alla domanda di domanda di condono presentata nel 1995 da ai sensi della legge n. 724/1994 avente ad oggetto la trasformazione del Parte_2 sottotetto del Corpo C in due unità immobiliari ad uso residenziale;
b) sei provvedimenti di condono ai sensi della legge n. 326/2003 e della legge regionale n. 31/2004, aventi ad oggetto il cambio di destinazione d'uso da scolastico a residenziale e la realizzazione di soppalchi all'interno delle unità immobiliari, ovvero permesso di costruire n. 433/08 rilasciato su domanda presentata da;
permesso di costruire n. 429/08, rilasciato su domanda PG 1196851/04 presentata dalla Parte_6
permesso di costruire n. 431/08, rilasciato su domanda presentata da;
Parte_5 Parte_7 permesso di costruire n. 490/08, rilasciato su domanda presentata dalla;
permesso di Parte_8 costruire n. 420/08, rilasciato su domanda presentata dal signor;
permesso di Persona_1 costruire n. 492/08, rilasciato su domanda presentata dalla società Controparte_3
c) permesso di costruire n 114/2010, che ha autorizzato l'intervento di demolizione e ricostruzione del corpo C, ovvero di edificio a uso residenziale per 7 piani fuori terra.
I citati provvedimenti erano stati oggetto di impugnativa davanti al giudice amministrativo da parte di due condomini limitrofi, il ed il e da alcuni condomini. Organizzazione_3 Organizzazione_4
Dopo la sentenza n. 2660/2011 emessa dal TAR Lombardia di rigetto dei ricorsi, il Consiglio di Stato, n.2995 del
12 giugno 2014, ha accolto l'appello annullando tutti i citati provvedimenti.
Dalla motivazione della pronuncia emergono i seguenti dati:
1) l'esame della documentazione prodotta non ha consentito di fornire riscontro sull'esistenza del terzo piano del fabbricato, in quanto le foto prodotte non sono state ritenute rappresentative dello status quo
pagina 8 di 15 ante e non dimostrative del fatto che l'edificio nel sottotetto avesse un soppalco costituente un terzo piano;
2) mentre nelle fotografie prodotte dalle parti appellate non si è rilevata traccia della soletta del terzo piano, nelle fotografie satellitari risalenti al 2008 prodotte dagli appellanti non vi era evidenza della presenza dei lucernari e degli abbaini indicati nei disegni e si è, quindi, ritenuta non credibile la allegazione di secondo cui tali elementi non comparirebbero nella foto satellitare perché rimossi, non Parte_2 essendo stato chiarito da chi e per quali ragioni;
3) in assenza di riscontro sull'esistenza di tale terzo piano, la relativa volumetria, pari a mq 309,02 doveva essere stralciata dal computo delle volumetrie realizzabili in sostituzione;
4) in base alla normativa nazionale e regionale richiamata nel provvedimento, i mutamenti di destinazione d'uso non sono suscettibili di sanatoria qualora superiori a 500 mq per unità immobiliare, limite da valutarsi considerando l'unitarietà dell'immobile o del complesso immobiliare, laddove realizzato in esecuzione di un disegno unitario, essendo irrilevante la suddivisione in più unità abitative e la presentazione di diverse istanze di condono;
5) nel caso specifico le domande di condono sono state considerate come imputabili ad un unico centro sostanziale di interesse trattandosi di identiche domande di sanatoria presentate dalla società dante causa, dai relativi soci e dalla appellata avente causa, ritenute “manifestamente artatamente finalizzate ad aggirare il limite di volumetria massima ammissibile”;
6) l'illegittimità sotto il profilo oggettivo dei titoli abitativi relativi al condono dei soppalchi e, sotto il profilo soggettivo, della realizzazione di miniappartamenti con mutamento di destinazione residenziale ha comportato la illegittimità del provvedimento di autorizzazione dell'intervento di demolizione e sostituzione edilizia;
7) si è altresì ritenuto fondato il motivo relativo alla violazione del regolamento edilizio in ragione del mancato rispetto della normativa sulle distanze in quanto il tipo di intervento assentito non rientrava nella categoria della ristrutturazione ma in quella della nuova costruzione, considerato che il nuovo fabbricato non aveva mantenuto le linee architettoniche fondamentali, la stessa volumetria, le linee essenziali della sagoma originaria né la collocazione sulla stessa area di sedime del precedente, con conseguente applicazione della disciplina delle distanze legali vigente tra i nuovi edifici rispetto ai fabbricati preesistenti.
4. La valutazione della dedotta responsabilità del CP_1
In via generale, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la responsabilità della pubblica amministrazione per il danno derivante dalla lesione dell'affidamento sulla correttezza dell'azione amministrativa non è qualificabile né come extracontrattuale, né come contrattuale in senso proprio, ma viene configurata come una responsabilità da contatto sociale qualificato, avente come suo presupposto il mancato rispetto dei doveri di correttezza e buona fede gravanti sulla P.A. (cfr. tra le varie Cass.civ. sez. 1, 13 dicembre
2018 n. 32314, Cass.civ. sez. U, 19 gennaio 2023 n.1567).
pagina 9 di 15 Ai fini dell'integrazione di tale fattispecie non è sufficiente la constatazione dell'illegittimità del provvedimento amministrativo ma occorre la prova della lesione dell'affidamento del privato, ovvero della sua aspettativa, derivante dall'attività compiuta dall'amministrazione, al mantenimento nel tempo del rapporto giuridico sorto a seguito di tale attività amministrativa.
Nell'ambito della valutazione dei presupposti per la configurabilità di tale responsabilità, assumono rilievo anche gli orientamenti espressi dalla giurisprudenza amministrativa e riepilogati, in particolare, nella sentenza dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato del 19 novembre 2021 n.19.
In tale pronuncia, il Consiglio di Stato ha in particolare affermato i seguenti principi:
a) la tutela dell'affidamento del privato sul legittimo esercizio del potere amministrativo e sull'operato dell'amministrazione conforme ai principi di correttezza e buona fede, opera anche in caso di provvedimento favorevole annullato su ricorso di terzi;
b) perché l'affidamento sia tutelabile deve essere incolpevole e quindi deve fondarsi su una situazione di apparenza costituita dall'amministrazione con il provvedimento o con il suo comportamento correlato al pubblico potere, in cui il privato abbia senza colpa confidato;
c) in caso di annullamento del provvedimento favorevole, la tutela risarcitoria non è volta a compensare il bene perso a causa dell'annullamento, che comunque si è accertato non spettante nel giudizio di annullamento, ma soltanto a ristorare il convincimento ragionevole che esso spettasse;
d) la colpa dell'amministrazione è presuntivamente correlata alla illegittimità del provvedimento accertata nel giudizio di annullamento sicché spetta all'amministrazione fornire la prova contraria dell'errore scusabile;
e) la valutazione del grado di colpa dell'amministrazione può assumere rilievo nel giudizio risarcitorio al fine dell'accertamento dell'eventuale riconoscibilità da parte del privato dei vizi di legittimità da cui potrebbe essere affetto il provvedimento ed in particolare ai fini dell'apprezzamento sull'eventuale sussistenza di un'ipotesi di manifesta illegittimità del provvedimento, tale da essere riconoscibile dal privato;
f) in ossequio al principio generale desumibile dall'art. 1147 comma 2 cod.civ., secondo cui la buona fede non giova se l'ignoranza dipende da colpa grave, un affidamento incolpevole non è predicabile nel caso in cui sia il privato ad avere indotto dolosamente l'amministrazione ad emanare il provvedimento, così come se l'illegittimità del provvedimento era evidente ed avrebbe pertanto potuto essere facilmente accertata dal suo beneficiario;
g) nella valutazione sulla colpa del privato, si deve tenere conto del fatto che nell'ambito del giudizio di annullamento degli atti amministrativi illegittimi, il beneficiario di questi assume la qualità di controinteressato nel relativo giudizio. Poiché il privato, con l'esercizio dell'azione di annullamento quest'ultimo è quindi posto nelle condizioni di conoscere la possibile illegittimità del provvedimento a sé favorevole, oltre che di partecipare al giudizio e difendere il provvedimento stesso, va escluso un affidamento incolpevole dopo la proposizione del giudizio, ma un eventuale un affidamento tutelabile pagina 10 di 15 rimane circoscritto alla sola fase antecedente alla notifica dell'atto introduttivo del giudizio.
Fatta questa premessa, occorre quindi valutare distintamente la domanda svolta dalle due attrici alla luce dei citati criteri.
4.1.La domanda svolta da Parte_2
La domanda svolta da tale società si ritiene infondata.
In primo luogo, le risultanze istruttorie non consentono di ritenere provata la sussistenza del requisito dell'affidamento incolpevole.
In particolare, i rilievi svolti nella sentenza del Consiglio di Stato n. 2995/2014 che ha annullato i citati titoli edilizi evidenziano come la dedotta aspettativa di tale parte sul risultato utile di tale attività e sul suo mantenimento non fosse fondata su circostanze obiettive idonee a giustificarla.
Da un lato, con riferimento domanda di condono presentata da avente ad oggetto la trasformazione Parte_2 del sottotetto del Corpo C in due unità immobiliari ad uso residenziale, appaiono significativi i dubbi evidenziati nella citata pronuncia sull'esistenza di tale sottotetto, derivanti dall'esame della documentazione prodotta, dalla constatazione del fatto che nella foto del 2008 non vi era evidenza di tale piano e dal rilievo sulle inverosimili spiegazioni date da tale società in ordine alla assenza degli abbaini e dei lucernai visibili nei disegni prodotti.
Dall'altro lato, in relazione alle altre domande di condono, è altrettanto rilevante quanto osservato dal Consiglio di Stato sul fatto che l'assetto proprietario dell'immobile era riconducibile ai medesimi soggetti e che conseguentemente tutte le domande in sanatoria presentate dalla società dante causa, dai relativi soci e dalla società erano, testualmente, “manifestamente artatamente finalizzate ad aggirare il limite di Parte_2 volumetria massima ammissibile”.
Tale rilievo trova conferma nella documentazione allegata alla domanda di condono e prodotta dal (cfr. CP_1 Org doc. 41-45 fascicolo convenuto), ed in particolare dalle dichiarazioni che attesta come alla data di presentazione di tale domanda, tutti gli immobili interessati dagli interventi fossero di proprietà di Parte_2
[...]
Orbene, il quadro sopra delineato porta a ritenere che tale società fosse in grado di rappresentarsi la sussistenza dei profili di illegittimità dei provvedimenti rilasciati dal già prima dell'instaurarsi del contenzioso. CP_1
Invero, quanto all'aspetto dell'esistenza del sottotetto, il fatto stesso che il giudice amministrativo abbia dubitato della veridicità del contenuto dell'istanza di condono (cfr. pag. 10 della motivazione), rende prospettabile che, oltre alla condotta negligente del nella valutazione in sede di istruzione del procedimento degli elementi CP_1 forniti dal richiedente, sia configurabile una pari condotta negligente della parte richiedente nel rappresentare l'esistenza antecedente del terzo piano fuori terra, e ciò nell'ipotesi in cui si consideri realmente sussistente tale edificazione al momento della presentazione dell'istanza; diversamente, sarebbe ipotizzabile una condotta dolosa della parte, volta a rappresentare una situazione diversa dalla realtà.
Inoltre, lo stato dei luoghi nell'anno 2008, così come valutato nella sentenza del Consiglio di Stato del 2008, caratterizzato dalla mancanza degli abbaini e dei lucernari raffigurati nella documentazione prodotta, appare indicativo di una difformità tra la situazione reale e quella documentata al momento dell'ottenimento del pagina 11 di 15 permesso di costruire da parte di indicativa del fatto che tale società potesse rappresentarsi la Parte_2 possibile illegittimità del provvedimento sotto il profilo dell'utilizzo della volumetria di circa 309 mq corrispondente al sottotetto.
Con riferimento al vizio derivante superamento dei limiti di aumento di volumetria, anche qui la colposa condotta della pubblica amministrazione nella valutazione delle identiche e separate domande di condono vede come antecedente la condotta della società proprietaria diretta a frazionare tali condotte, che è per Parte_2
l'appunto indicativa della piena consapevolezza del rischio di dichiarazione di illegittimità dei provvedimenti di sanatoria emessi.
In secondo luogo, pur essendo già assorbenti i rilievi sopra svolti, va rilevato che, in applicazione dei principi giurisprudenziali sopra richiamati, è in ogni caso configurabile una condotta colposa di Parte_2 incompatibile con la sussistenza di un legittimo affidamento, per il periodo successivo alla proposizione del ricorso amministrativo da parte dei Condomini confinanti.
Sul punto, come risulta dalla documentazione prodotta, il ricorso diretto all'annullamento dei provvedimenti edilizi risulta notificato in data 30.12.2020 (cfr. pag. 6 della sentenza del TAR Lombardia di cui al doc. 22 del fascicolo del e al giudizio amministrativo ha partecipato la società sia nella fase di CP_1 Parte_2 primo grado che in quella di appello.
Il permesso di costruire è stato rilasciato il 25 luglio 2010. ha depositato la dichiarazione di inizio lavori in data 27 luglio 2010 e la dichiarazione di ultimazione Parte_2 dei lavori in data 25 gennaio 2012 (doc. 26 e 27 fascicolo convenuto).
Da ciò si desume, anzitutto, che nella fase da gennaio 2011 a gennaio 2012 la società committente ha portato avanti l'intervento edilizio assentito nella consapevolezza del rischio dell'illegittimità del provvedimento.
Pertanto, un eventuale affidamento potrebbe essere configurato al più per il periodo che va da fine luglio 2010 a fine dicembre 2010.
Orbene, in condivisione degli orientamenti espressi dalla giurisprudenza di legittimità e dalle sentenze del giudice amministrativo, in caso di dichiarazione di illegittimità del precedente provvedimento favorevole reso in favore dell'interessato, il risarcimento del danno non può riguardare le utilità non conseguite per effetto del bene perso, visto che per effetto del giudizio di annullamento si è accertata la non spettanza dello stesso, ma va parametrato al cd. interesse negativo, che riguarda le spese sostenute inutilmente dalla parte ed il mancato guadagno da intendersi riferito alla perdita di altre favorevoli occasioni (cfr. in tal senso la citata sentenza del
Consiglio di Stato n. 19/2021 e, con specifico riferimento ai danni da annullamento di aggiudicazione Cass.civ., sez. 1, 25 luglio 2018 n. 19775, Cass. civ., sez. 1, 13 dicembre 2018 n. 32314).
Nel caso in esame, le allegazioni dell'attrice sul danno subito riguardano la perdita di valore del progetto immobiliare in caso di demolizione del corpo C, la perdita degli utili derivanti dalla impossibilità di commercializzare le unità immobiliari ancora invendute, i futuri costi di demolizione o per il pagamento della sanzione ex art. 38 DPR 380/2001, o in alternativa il minor valore degli immobili medio tempore acquisito (cfr. pag. 18 e ss dell'atto di citazione e pag. 6 e ss della memoria ex art. 183 comma 6 n.1 delle attrici).
pagina 12 di 15 Tuttavia, fermo restando che i costi di demolizione costituiscono una posta ancora incerta, essendo pendenti ulteriori contenziosi investenti per l'appunto il provvedimento di demolizione successivamente emesso dal
Comune, tutti i citati pregiudizi allegati riguardano in parte danni emergenti che si sono prodotti per l'ultimazione dell'intervento edilizio dopo che non era più configurabile il legittimo affidamento della parte, e per altra parte mancati guadagni che non sarebbero comunque spettati alla parte, data la insussistenza di un diritto a realizzare l'intervento nei termini del permesso di costruire e delle successive varianti alla luce dell'annullamento dei titoli presupposti.
Al contrario, la attrice avrebbe dovuto allegare e documentare le opere eseguite nella fase compresa tra la emissione del permesso di costruire e la notifica del ricorso amministrativo.
La documentazione prodotta, relativa ai bilanci della società, alla perizia sul valore dell'investimento, ai finanziamenti erogati in favore di non è idonea ad individuare tali esborsi, né a rappresentare quali sia Parte_2 stato nel corso del tempo l'avanzamento dei lavori, quali costi siano stati sostenuti per l'edificazione del corpo C
e quali per gli altri interventi sul resto del complesso immobiliare non attinto dai citati giudizi.
In presenza di tali lacune, non è neppure possibile svolgere una consulenza tecnica, che avrebbe un inammissibile contenuto esplorativo.
Anche sotto il profilo del lucro cessante, non si rinvengono deduzioni su quali diverse occasioni di investimento la parte avrebbe perso e non realizzato per effetto della scelta di realizzare l'intervento edilizio sul corpo C.
Pertanto, anche sotto tale profilo la domanda risarcitoria di si reputa infondata. Parte_2
4.2. La domanda svolta da Parte_3
Anche la domanda risarcitoria svolta da tale attrice non può essere accolta per una serie di rilievi.
In primo luogo, si rileva che tale società, che ha agito quale acquirente delle quote della società Parte_2 non è stata parte del procedimento amministrativo che ha portato al rilascio dei permessi in sanatoria e del permesso a costruire, né può essere considerata avente causa della società in quanto non è subentrata Parte_2 nella proprietà del complesso immobiliare, ma è divenuta proprietaria delle quote della società titolare dell'immobile, mantenendo tuttavia una soggettività autonoma rispetto all'altra attrice .
Tale circostanza rende dubbia la configurabilità in capo alla stessa di una aspettativa qualificata e, come tale, giuridicamente rilevante, alla conservazione del bene della vita ottenuta attraverso il rilascio dei provvedimenti, non essendo la diretta destinataria, né la successiva beneficiaria dei provvedimenti stessi.
In secondo luogo, le stesse considerazioni svolte in precedenza sulla tipologia del danno risarcibile nella fattispecie di responsabilità della pubblica amministrazione dedotta nel presente giudizio non consentono di ritenere che la società abbia diritto al ristoro dei pregiudizi allegati.
Invero il danno dedotto da nell'atto introduttivo è costituito, in via principale, dalla perdita realizzata a Parte_3 seguito della vendita delle quote di precedentemente acquistate, vendita che, secondo la Parte_2 prospettazione attorea, è derivata dai gravosi impegni finanziari assunti per sovvenzionare il progetto, anche attraverso la rinuncia a crediti nei confronti di per sostenerne la ricapitalizzazione e dall'aumento Parte_2 dell'indebitamento conseguente all'esigenza di rinegoziare il debito con a seguito della sentenza del Org_6
pagina 13 di 15 Consiglio di Stato;
per altra parte dagli interessi maturati a seguito del ricorso ai fidi bancari e per l'utilizzo delle proprie disponibilità di cassa. Par Tuttavia, è evidente che anche per il danno risarcibile potrebbe riguardare al più la fase tra l'ottenimento del permesso di costruire e la notifica del ricorso amministrativo, posto che, analogamente a quanto evidenziato per Par la società anche per non sarebbe comunque configurabile alcun affidamento incolpevole dopo Parte_2 tale data.
Inoltre, come già rilevato in precedenza, il pregiudizio da risarcire non potrebbe essere parametrato ai risultati attesi dall'investimento e quindi al prezzo pagato per l'acquisto delle quote della società, il cui valore è stato stimato in base all'aumento di valore degli immobili di proprietà di per effetto del progetto Parte_2 immobiliare interessante l'intero complesso.
In questa prospettiva non si potrebbe, altresì, neppure in astratto tenere conto degli oneri passivi e dell'indebitamento maturato sia per l'esigenza di portare avanti i lavori fino alla conclusione dell'operazione sul corpo C, sia per le successive vicende che dopo la sentenza del Consiglio di Stato hanno bloccato la vendita delle unità abitative.
Va poi osservato che le allegazioni e le produzioni attoree non consentono né di desumere l'entità degli oneri passivi riferibili all'investimento relativo al corpo C rispetto a quelli relativi agli altri corpi A e B del complesso immobiliare, né di individuare quali poste passive sarebbero riferibili al limitato periodo temporale di eventuale configurabilità di un affidamento incolpevole.
Anche in tal caso non è possibile demandare tale accertamento all'espletamento di una consulenza tecnica che, in assenza di dati precisi relativi alla concreta riferibilità dei singoli finanziamenti indicati nelle schede prodotte, avrebbe natura meramente esplorativa. Par In terzo luogo, anche l'esame delle risultanze dei bilanci di e del bilancio consolidato di Parte_2 depongono per la infondatezza della domanda risarcitoria.
In particolare, nel paragrafo “controversie e passività potenziali” della nota di bilancio di per gli anni Parte_2
2017 e 2018, in cui si menziona l'esito del contenzioso amministrativo a seguito della pronuncia del Consiglio di
Stato del 2014, si rappresenta che, in caso di determinazione di qualunque passività a suo carico, potrà Parte_2 attivare la garanzia rilasciata a suo favore dal venditore della società, contrattualizzata nell'ambito dell'operazione di acquisto, così neutralizzando ogni potenziale effetto economico e finanziario negativo (cfr. doc. 55 fascicolo convenuto pag. 23 e doc. 56, pag. 21).
Inoltre, come pure rilevato dal in tali bilanci viene indicata la svalutazione del complesso immobiliare CP_1 della società, peraltro per la sola parte relativa agli uffici, sulla base dell'andamento del mercato immobiliare.
Lo stesso riferimento all'attivazione della garanzia prevista in fase di vendita ed alla conseguente neutralizzazione di ogni effetto negativo conseguente alla sentenza del Consiglio di Stato si rinviene nel bilancio Par consolidato di del 2016, ovvero dell'anno antecedente alla cessione delle quote (cfr. 26 fascicolo attoreo).
La svalutazione delle immobilizzazioni materiali viene riportata per la prima volta nel bilancio del 2017 e viene attribuita all'operazione di vendita della partecipazione detenuta in con conseguente adeguamento del Parte_2
pagina 14 di 15 valore contabile degli immobili strumentali ottenuti (cfr. pag. 46 del doc. 28).
In base a tale quadro non si ritiene che la dedotta diminuzione di valore delle quote della società possa essere Par ascritta all'operato del posto che nessuna svalutazione delle quote è stata riportata nei bilanci di CP_1 anche nelle due annualità successive alla emissione delle sentenze del Consiglio di Stato e la successiva svalutazione registrata nel bilancio del 2017 è ricondotta all'attività di vendita della partecipazione societaria in
Parte_2
In base ai formulati rilievi le domande delle attrici vanno quindi respinte.
5. Le spese del giudizio
Tenuto conto della soccombenza delle attrici, le stesse vanno condannate alla rifusione in favore del CP_1
delle spese del giudizio, che si liquidano come in dispositivo, in applicazione del DM 147/2022, con
[...] applicazione dell'aumento previsto dall'art. 6 del DM in ragione del valore della domanda attorea, determinato nella misura del 10%, e con calcolo dei compensi con riduzione rispetto ai valori medi, non essendosi proceduto ad istruzione e data la natura documentale della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta le domande svolte da e nei confronti del Parte_1 Parte_2
; Controparte_1
2) condanna le attrici alla rifusione delle spese processuali in favore del convenuto che liquida in €
56.364,50 per compensi, oltre a spese generali nella misura del 15% e ad oneri riflessi.
Milano, 30 maggio 2024
Il Giudice
dott. Serena Nicotra
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Serena Nicotra ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 61674/2019 promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. LOMBARDI GIUSEPPE e dell'avv. PISAPIA MAURO (e dell'avv. P.IVA_2
BOCCA RENATO, elettivamente domiciliato in VIA BAROZZI, 1 20121 MILANOpresso il difensore avv.
LOMBARDI GIUSEPPE
ATTORI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MANDARANO ANTONELLO e Controparte_1 P.IVA_3 dell'avv. COZZI PAOLA, elettivamente domiciliato in VIA DELLA GUASTALLA, 6 20122 CP_1
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettivi fogli depositati telematicamente
SINTESI DELLE DOMANDE DELLE PARTI
Con atto di citazione ritualmente notificato le società (d'ora in Parte_1 avanti e hanno convenuto in giudizio il per sentire accertare che il Parte_3 Parte_2 Controparte_1
, nel rilasciare i titoli edilizi successivamente dichiarati illegittimi e annullati dal Consiglio di Controparte_1
Stato con la sentenza n. 2995 del 2014, si è reso responsabile di un illecito ex art. 2043 cod.civ. e/o da contatto sociale ai danni delle attrici e per sentirlo condannare al risarcimento di tutti i danni di natura patrimoniale subiti, quantificati nella somma di 25 milioni di euro per la società e nella misura di 15 milioni di euro per Parte_2
o nella diversa somma accertata in corso di causa, se del caso in via equitativa. Parte_3
Le società attrici hanno dedotto:
pagina 1 di 15 - che nel mese di settembre 2018, aveva deciso di compiere un importante investimento Parte_3
immobiliare, acquistando, tramite la società veicolo dai signori Org_1 Persona_1
e il 100% delle quote del capitale della società , proprietaria Persona_2 Parte_2 di un complesso immobiliare ubicato nel centro di , nell'area compresa tra le vie CP_1
Girolamo Borgazzi, e Corso Italia, che all'epoca si trovava in una grave Persona_3 situazione di abbandono e degrado estetico;
- che il progetto di sviluppo immobiliare prevedeva la ristrutturazione di due edifici con destinazione ad uso commerciale/uffici (riguardante i corpi denominati A e B) e la demolizione e ricostruzione di un terzo corpo ad uso residenziale di 7 piani fuori terra (per un totale di 15 appartamenti), tre piani interrati, destinati a 39 box, 22 posti auto e relative pertinenze ( corpo C);
- che l'investimento stimato ammontava a circa 38 milioni di euro, di cui 25,5 milioni per l'acquisto delle quote di e 12,5 milioni per la realizzazione dell'opera; Parte_2
- che l'intervento sul Corpo C veniva realizzato da tra il 2010 e il 2012 in forza del permesso di Parte_2 costruire n. 114 del 23 luglio 2010 rilasciato dal Comune di ai sensi della LR Lombardia n. CP_1
13/2009, che consentiva la sostituzione/ricostruzione di preesistenti edifici con destinazione residenziale, con possibilità di incremento volumetrico fino a un massimo del 30% della cubatura preesistente;
- che la destinazione residenziale dell'edificio da sostituire era stata impressa al Corpo C da una serie di permessi in sanatoria, tutti presentati tra il 1995 ed il 2004 e ottenuti nel 2007 e a marzo 2008 da parte degli originari titolari delle porzioni immobiliari facenti parte del Corpo C;
- che a partire dal 2011, su iniziativa di alcuni condomini confinanti con il corpo C, si era instaurato un contenzioso amministrativo che, dopo la pronuncia del Tar Lombardia di rigetto delle pretese dei ricorrenti, aveva ha portato alla pronuncia del Consiglio di Stato di dichiarazione di illegittimità e all'annullamento dei sette permessi in sanatoria;
- che nella sentenza erano state rilevate notevoli carenze istruttorie da parte del sia alla luce del CP_1 mancato raggiungimento della prova circa l'esistenza di un terzo piano adibito a sottotetto nell'edificio originario poi sostituito, sia per l'omessa considerazione in termini unitari delle singole domande di sanatoria, ritenute dal giudicante riconducibili a un unico centro di interesse, al fine della verifica del rispetto dei limiti volumetrici richiesti dalla normativa di riferimento per la concessione dei relativi permessi in sanatoria;
- che dopo tale sentenza il aveva riavviato due distinti procedimenti finalizzati ad una nuova CP_1 verifica istruttoria delle domande di condono, uno relativo alle sei domande di condono presentate nel
2004 e l'altro relativo alla domanda di condono presentata nel 1995;
- che il dopo un primo provvedimento di rigetto fondato sulla tardività della documentazione CP_1 prodotta per dimostrare il mancato superamento dei limiti di volumetria consentiti, con successivi provvedimenti emessi in data 16 luglio 2015, pur dando atto della presentazione della documentazione pagina 2 di 15 suppletiva da parte dei soggetti interessati, aveva confermato i provvedimenti di diniego, cui aveva fatto seguito l'emissione, nel settembre 2015, dell'ordine di demolizione delle opere realizzate in forza del permesso di costruire n. 114/2010;
- che da tali provvedimenti di desumeva l'ammissione da parte del del difetto di istruttoria che CP_1 aveva caratterizzato gli originari procedimenti di rilascio dei Permessi in Sanatoria;
- che in particolare, il aveva ritenuto necessario ai fini della prova dell'esistenza del piano terzo CP_1 la produzione di idonea documentazione fotografica dell'immobile demolito, documentazione che non era stata richiesta all'epoca del rilascio del permesso in sanatoria e che non poteva più essere presentato a distanza di oltre 20 anni dalla presentazione dell'istanza e dato il mutamento dello stato dei luoghi a seguito delle demolizioni e degli interventi edilizi del Corpo C;
- che inoltre nel provvedimento di diniego il aveva rilevato che anche considerando in termini CP_1 unitari quei soli condoni presentati dai soggetti rispetto ai quali sarebbe possibile ipotizzare al tempo delle domande di condono il collegamento ravvisato dal Consiglio di Stato (ovvero da Parte_2
e l' non vi sarebbe stato il rispetto risulterebbe
[...] Persona_1 Controparte_2 comunque rispettato per soli 3 metri del limite di 500 mc;
- che in tale provvedimento il aveva riconosciuto in sede di riesame che non tutte le domande di CP_1 condono presentate erano riconducibili a un unico centro di interessi ed aveva utilizzato il criterio dell'altezza virtuale per il calcolo della cubatura al solo fine di tentare di dimostrare che l'accertato originario difetto istruttorio in punto di “unitarietà” dei condoni non avrebbe causato alcun concreto pregiudizio in capo ai privati interessati all'ottenimento delle sanatorie, in quanto queste ultime non sarebbero state comunque rilasciabili in ragione del superamento dei limiti volumetrici consentiti dalla normativa applicabile;
- che tale criterio dell'altezza virtuale era erroneo in quanto in tema di condono i limiti volumetrici devono essere calcolati in termini reali;
- che i provvedimenti emessi dal Comune erano stati impugnati dalle attrici e il TAR aveva accolto l'istanza di sospensiva degli stessi;
- che era quindi ravvisabile la responsabilità ex art. 2043 cod.civ. del Comune per avere rilasciato i permessi in sanatoria, costituenti il presupposto giuridico per il successivo rilascio del permesso di Par costruire su cui si era fondato l'investimento di e l'intervento realizzato da sul Corpo C, Parte_2 senza avere svolto adeguata istruttoria per accertare il reale stato “fenomenico” delle porzioni immobiliari oggetto delle domande di condono e di valutare il profilo dell'unitarietà dell'immobile al fine del calcolo dei limiti volumetrici condonabili;
- che l'operato dell'amministrazione aveva ingenerato in capo alle attrici un legittimo affidamento, poi disatteso a seguito dell'annullamento dei titoli edilizi e dell'emissione dei dinieghi di condono e dell'ordine di demolizione ed aveva provocato un ingente danno, dato che il valore del relativo progetto immobiliare è risultato compromesso, con conseguente grave perdita patrimoniale per pagina 3 di 15 entrambe le società attrici;
- che in particolare per la società il danno derivava dall'impossibilità di commercializzare le Parte_2
unità immobiliari ancora invendute alla data di annullamento dei titoli edilizi, dalla conseguente impossibilità di ridurre il debito da finanziamento secondo quanto previsto dal piano di investimento iniziale, con maggiore onerosità, pari a circa 500 mila euro annui, delle rate per il rimborso del debito;
- che inoltre si doveva tenere conto del rischio di deriva contenziosa delle contestazioni già sollevate dai soggetti che medio tempore avevano acquistato alcune delle unità immobiliari del Corpo C, nonché dei costi futuri da affrontare per dare esecuzione all'ordine di demolizione, o, in alternativa, per fare fronte alla sanzione che venisse irrogata ex art. 38 del D.P.R. 380/2001, e, altresì, della differenza tra il valore di mercato delle unità immobiliari ancora invendute alla data di emissione della sentenza del
Consiglio di Stato e il valore effettivo a cui questi dovessero essere venduti qualora l'esito del contenzioso amministrativo in corso ne consentisse la vendita;
- che tali danni erano quantificabili in circa 20,2 milioni di euro, considerato il valore stimato degli incassi derivanti dalla vendita di tutte le unità immobiliari edificate nel Corpo C, oltre alle somme per i danni emergenti via via subiti e subendi;
Par
- che, con riferimento a , il blocco del progetto immobiliare principale di avendo impedito Parte_2 la riduzione del debito finanziario contratto in ragione dell'operazione di sviluppo, aveva costretto tale società a cedere il 99% della propria partecipazione in per un importo pari a 2 milioni di Parte_2 euro di molto inferiore al valore della stessa appostata a bilancio per euro 13.933.814,66, con una definitiva e drammatica perdita di circa 11,9 milioni di euro;
Par
- che a tale importo si doveva aggiungere il debito di circa 2 milioni di euro di che si Parte_2 era accollato in occasione della cessione delle quote di a;
Parte_2 Organizzazione_2 Par
- che inoltre l'impegno finanziario assunto da tramite rinuncia ai crediti nei confronti di Parte_2 per sostenerne la ricapitalizzazione aveva determinato un ulteriore pregiudizio in termini di maggiori interessi da sostenere per il ricorso integrale ai propri fidi bancari, nonché di utilizzo delle proprie disponibilità di cassa originariamente destinate a investimenti ulteriori e diversi.
Si è costituito il che ha chiesto il rigetto delle domande avversarie in quanto infondate. Controparte_1
Il convenuto ha dedotto:
-che preliminarmente era ravvisabile la giurisdizione del giudice amministrativo, atteso che le domande risarcitorie proposte dalle attrici erano conseguenti ad atti amministrativi comunali adottati, peraltro, in una materia devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 133, primo comma, lettera f) del D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
- che in subordine, in caso di ritenuta sussistenza della giurisdizione ordinaria, vi erano i presupposti per sospendere il presente giudizio in attesa della definizione del giudizio pendente davanti al Consiglio di Stato, Par dato che danni lamentati dalle Società si fondano sull'ordine di demolizione assunto dal Parte_4
pagina 4 di 15 Comune;
-che nel merito, ai fini della configurabilità della responsabilità della pubblica amministrazione, non è sufficiente allegare l'illegittimità dell'atto amministrativo, ma deve ricorrere la sussistenza di un affidamento incolpevole in capo al privato e la colpa dell'amministrazione nell'aver creato tale affidamento;
-che nel caso in esame non era ravvisabile l'affidamento in capo alla società dal momento che il Parte_2
Consiglio di Stato, nell'annullare i provvedimenti, aveva accertato il doloso frazionamento, ad opera di tale società, delle domande di condono presentate da soggetti diversi al fine di non rendere percepibile il superamento del limite volumetrico fissato dalla legge;
- che con riferimento alla concessione edilizia in sanatoria n. 1057/07 giudicata illegittima per assenza di prova dell'esistenza del sottotetto oggetto della domanda di condono, il Consiglio di Stato aveva ritenuto che la documentazione allegata all'istanza di condono non fosse veritiera, rappresentando un piano sottotetto in realtà inesistente e che la foto depositata in Comune dalla in realtà non riproducesse, Parte_5 diversamente da quanto affermato dalla stessa parte il sottotetto oggetto della domanda di condono;
Parte_2
- che pertanto, in base a tale sentenza, l'istanza era tesa ad ottenere un provvedimento favorevole in modo non legittimo, con rappresentazione dei luoghi consapevolmente non corretta;
-che l'annullamento del permesso di costruire n.114 2010 era conseguenza dell'annullamento dei precedenti condoni;
- che con riferimento alla società si doveva considerare che la stessa aveva proceduto all'acquisto Parte_3 delle quote sociali della nella consapevolezza della incerta legittimità dei condoni di cui la Parte_5 era titolare;
Parte_5
- che ciò si desumeva dall'atto di acquisto di tali quote prevedente, all'art. 3.11, l'espressa garanzia a carico dei venditori circa la consistenza edilizia dell'immobile, che teneva conto delle superfici legittimate dai condoni, e l'espresso obbligo del sig. , in qualità di alienante, di corrispondere una penale Persona_1 in caso di consistenza edilizia inferiore;
Par
- che inoltre, all'atto della presentazione dell'istanza di permesso di costruire la società era già divenuta proprietaria delle quote sociali di sicchè la attrice aveva presentato l'istanza per ottenere il titolo per Parte_2
l'intervento di demolizione dell'edificio preesistente e ricostruzione di nuovo immobile nella consapevolezza dell'incertezza dello stato di fatto volumetrico dell'edificio e, quindi, nell'incertezza che l'immobile di nuova realizzazione utilizzasse una superficie edilizia effettivamente legittima;
-che non era ravvisabile neppure il presupposto della colpa del alla luce del contenuto della sentenza CP_1 del TAR Lombardia che aveva rigettato il ricorso di primo grado, accertando la legittimità dei condoni e del permesso di costruire rilasciati dal Comune, ritenendo che la documentazione depositata in sede di procedimento amministrativo fosse sufficiente e comprovasse la preesistenza del sottotetto;
- che tale pronuncia dimostrava che le questioni di fatto e di diritto che venivano in rilievo nell'ambito del procedimento amministrativo potessero essere oggetto di differenti valutazioni;
-che non sussisteva il nesso causale tra il danno e la condotta del CP_1
pagina 5 di 15 -che da un lato, con riferimento a i danni erano riconducibili alla stessa società che, in base agli Parte_2 accertamenti contenuti nella sentenza del Consiglio di Stato n. 2995/14, aveva presentato distinte domande di condono in esecuzione di un unico disegno, al fine di occultare l'unitarietà di centro di interessi che le avrebbe impedito di ottenere il rilascio dei provvedimenti di condono ed aveva - ha affermato la preesistenza di un piano sottotetto al fine di conseguire il condono dello stesso, allorquando tale pozione immobiliare era in realtà
inesistente;
-che le stesse considerazioni comportavano l'esclusione della risarcibilità dei danni lamentati in applicazione dell'art. 1227 comma primo cod.civ.;
-che inoltre la condotta della società era valutabile anche ai sensi dell'art. 1227 comma secondo cod.civ. in quanto la società aveva proseguito nell'esecuzione dell'intervento, pur dopo la proposizione del ricorso al Tar da parte dei condomini, nella consapevolezza dell'incertezza della situazione, data dal contenzioso pendente, senza attendere l'esito del contenzioso prima di edificare ed alienare le singole unità;
-che con riferimento alla società la stessa era consapevole del fatto che il valore dell'immobile Parte_3 avrebbe potuto variare, tanto da farsi rilasciare garanzie dal venditore quanto alla consistenza edilizia ed aveva scelto di cedere le quote di senza attendere l'esito del contenzioso pendente con il e Parte_2 CP_1 proposto dalla sua controllata avverso i nuovi provvedimenti di dinieghi di condono e avverso l'ordine Parte_2 di demolizione, contenzioso ad oggi non ancora concluso;
- che inoltre occorreva considerare che il compendio immobiliare è composto da altri due corpi di fabbrica Par autonomi, estranei al contenzioso, il che fa ritenere altamente probabile che la società avrebbe deciso di procedere comunque all'acquisto del bene;
-che non era neppure provata la sussistenza del danno risarcibile, essendo l'ordine di demolizione sub iudice e considerato che l'applicazione della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 38 del DPR 380/01 in via alternativa alla demolizione, consentirebbe, a fronte del suo pagamento, di sanare le illegittimità del titolo edilizio;
- che inoltre occorreva considerare la sussistenza di rimedi alternativi, quali la rimozione dei vizi delle opere, volta a riportare le opere stesse a conformità edilizia, dato che e parte della volumetria dell'edificio costruito era comunque legittima, in quanto solo una parte di essa era frutto del rilascio dei condoni, essendo invece altra parte munita di titolo edilizio legittimo autonomo;
-che non rientrava nel danno risarcibile il valore dei 39 box e 22 posti auto edificati nei tre piani interrati, trattandosi di unità immobiliari costruite in virtù di precedente ed autonomo permesso di costruire n.
333/2009 del tutto estraneo al giudizio amministrativo e non annullato dal Consiglio di Stato;
-che parimenti non rientrava nell'ambito del danno risarcibile il valore dell'immobile, in quanto il patrimonio della società non poteva ricomprendere il valore economico derivante dai provvedimenti di condono e Parte_2 del permesso di costruire, essendosi accertato giudizialmente che tali provvedimenti, con i conseguenti vantaggi economici, non competono alla stessa;
-che neppure poteva riconoscersi come danno il mancato profitto derivante dalla vendita degli appartamenti,
pagina 6 di 15 dovendosi tenere conto dei principi della prevedibilità del danno di cui all'art. 1225 cod.civ. e della risarcibilità del danno nei limiti dell'interesse negativo;
Par
-che quanto alla società si doveva considerare tale società non è il soggetto titolare dei condoni, né del successivo permesso di costruire e che, non essendo beneficiaria dei provvedimenti annullati, non si può ritenere che la stessa vanti nei confronti del Comune una posizione giuridica tutelabile dall'ordinamento;
-che inoltre, oltre alla mancata prova del danno, l'esistenza del pregiudizio era escluso dalla pattuizione di una Par garanzia, con previsione di una penale, rilasciata a da parte dei soggetti cessionari delle quote sociali di nel caso in cui la consistenza volumetrica dell'immobile fosse risultata inferiore a quella stimata. Parte_2
La causa, dopo una serie di rinvii chiesti dalle parti per la pendenza di trattative volte a definire in via conciliativa la controversia, all'esito del deposito delle memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c., è stata ritenuta matura per la decisione senza necessità di istruzione ed è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La materia del contendere
Le società attrici hanno svolto domanda di condanna del al risarcimento dei danni Controparte_1 patrimoniali conseguenti all'emissione di vari provvedimenti favorevoli, costituiti dal provvedimento in sanatoria n. 1057 del 17 luglio 2007, da sei provvedimenti di condono emessi nel 2008 e dal permesso di costruire n. 114 del 23 luglio 2010, tutti dichiarati illegittimi ed annullati dalla sentenza n. 2995 emessa dal
Consiglio di Stato in data 12 giugno 2014.
Le attrici hanno in particolare dedotto che il rilascio di tali titoli edilizi era avvenuto senza il preventivo compimento della necessaria istruttoria in relazione ai seguenti due profili : a) l'accertamento del reale stato fenomenico delle porzioni immobiliari oggetto delle domande di condono ai fini della verifica dell'esistenza del terzo piano (sottotetto) anteriormente alla presentazione della domanda di condono;
b) la valutazione dell'unitarietà dell'immobile, anche in presenza di istanze di sanatoria presentate da diversi soggetti, al fine del calcolo dei limiti volumetrici condonabili.
Secondo la prospettazione attorea, tali carenze istruttorie avevano precluso la possibilità per i richiedenti di fornire al chiarimenti ed evidenze documentali idonee a dimostrare sia l'esistenza del sottotetto in CP_1 epoca anteriore a quella della presentazione della domanda di condono, nonché a dimostrare che le domande di cui ai permessi in sanatoria non erano tutte riconducibili ad un unico centro di interesse., il che avrebbe, quindi, consentito di evitare l'annullamento dei provvedimenti ampliativi e la successiva attività del Comune culminata nell'emissione dell'ordine di demolizione delle opere svolte in forza dei titoli edilizi precedentemente rilasciati.
2. Le questioni preliminari
L'eccezione di difetto di giurisdizione svolta dal non si reputa fondata. CP_1
Come rilevato dalla più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione “la controversia avente ad oggetto il risarcimento dei danni subiti da un privato, che abbia fatto incolpevole affidamento su di un provvedimento
pagina 7 di 15 amministrativo ampliativo della propria sfera giuridica, legittimamente annullato, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, in quanto non è relativa alla lesione di un interesse legittimo pretensivo, bensì di diritto soggettivo, rappresentato dalla conservazione dell'integrità del patrimonio, pregiudicato dalle scelte compiute confidando sulla originaria legittimità del provvedimento amministrativo poi caducato” (cfr. Cass.civ. Sez. U.
25 maggio 2021 n. 14324 che ha affermato tale principio in un caso in cui la realizzazione di edifici, da destinare ad insediamenti produttivi, avrebbe dovuto essere eseguita dal privato sulla base di licenze edilizie revocate, in sede di autotutela, a seguito dell'approvazione di nuovo Piano Regolatore Generale;
inoltre nello stesso senso
Cass.civ. Sez. U., 25 novembre 2021 n. 33851 e Cass.civ., Sez. U. 28 agosto 2023 n. 25324)
Il caso in esame rientra nel paradigma delineato da tali pronunce in quanto la domanda di risarcimento svolta dalle attrici è imperniata sulla dedotta lesione del suo affidamento sulla legittimità dei provvedimenti annullati, senza mettere in discussione la illegittimità degli atti amministrativi originariamente emessi dal ed è CP_1 volta a fare valere la lesione di un diritto soggettivo alla conservazione del proprio patrimonio, pregiudicato dalle scelte compiute confidando sulla legittimità dei titoli edilizi emessi e poi annullati (cfr. in tal senso quanto allegato dalle parti a pag. 18 dell'atto di citazione).
3. I provvedimenti emessi dal e la sentenza n. 2995/2014 del Consiglio di Stato CP_1
Le doglianze della società attrice riguardano l'annullamento dei seguenti provvedimenti:
a) provvedimento in sanatoria n. 1057 del 17 luglio 2007, relativo alla domanda di domanda di condono presentata nel 1995 da ai sensi della legge n. 724/1994 avente ad oggetto la trasformazione del Parte_2 sottotetto del Corpo C in due unità immobiliari ad uso residenziale;
b) sei provvedimenti di condono ai sensi della legge n. 326/2003 e della legge regionale n. 31/2004, aventi ad oggetto il cambio di destinazione d'uso da scolastico a residenziale e la realizzazione di soppalchi all'interno delle unità immobiliari, ovvero permesso di costruire n. 433/08 rilasciato su domanda presentata da;
permesso di costruire n. 429/08, rilasciato su domanda PG 1196851/04 presentata dalla Parte_6
permesso di costruire n. 431/08, rilasciato su domanda presentata da;
Parte_5 Parte_7 permesso di costruire n. 490/08, rilasciato su domanda presentata dalla;
permesso di Parte_8 costruire n. 420/08, rilasciato su domanda presentata dal signor;
permesso di Persona_1 costruire n. 492/08, rilasciato su domanda presentata dalla società Controparte_3
c) permesso di costruire n 114/2010, che ha autorizzato l'intervento di demolizione e ricostruzione del corpo C, ovvero di edificio a uso residenziale per 7 piani fuori terra.
I citati provvedimenti erano stati oggetto di impugnativa davanti al giudice amministrativo da parte di due condomini limitrofi, il ed il e da alcuni condomini. Organizzazione_3 Organizzazione_4
Dopo la sentenza n. 2660/2011 emessa dal TAR Lombardia di rigetto dei ricorsi, il Consiglio di Stato, n.2995 del
12 giugno 2014, ha accolto l'appello annullando tutti i citati provvedimenti.
Dalla motivazione della pronuncia emergono i seguenti dati:
1) l'esame della documentazione prodotta non ha consentito di fornire riscontro sull'esistenza del terzo piano del fabbricato, in quanto le foto prodotte non sono state ritenute rappresentative dello status quo
pagina 8 di 15 ante e non dimostrative del fatto che l'edificio nel sottotetto avesse un soppalco costituente un terzo piano;
2) mentre nelle fotografie prodotte dalle parti appellate non si è rilevata traccia della soletta del terzo piano, nelle fotografie satellitari risalenti al 2008 prodotte dagli appellanti non vi era evidenza della presenza dei lucernari e degli abbaini indicati nei disegni e si è, quindi, ritenuta non credibile la allegazione di secondo cui tali elementi non comparirebbero nella foto satellitare perché rimossi, non Parte_2 essendo stato chiarito da chi e per quali ragioni;
3) in assenza di riscontro sull'esistenza di tale terzo piano, la relativa volumetria, pari a mq 309,02 doveva essere stralciata dal computo delle volumetrie realizzabili in sostituzione;
4) in base alla normativa nazionale e regionale richiamata nel provvedimento, i mutamenti di destinazione d'uso non sono suscettibili di sanatoria qualora superiori a 500 mq per unità immobiliare, limite da valutarsi considerando l'unitarietà dell'immobile o del complesso immobiliare, laddove realizzato in esecuzione di un disegno unitario, essendo irrilevante la suddivisione in più unità abitative e la presentazione di diverse istanze di condono;
5) nel caso specifico le domande di condono sono state considerate come imputabili ad un unico centro sostanziale di interesse trattandosi di identiche domande di sanatoria presentate dalla società dante causa, dai relativi soci e dalla appellata avente causa, ritenute “manifestamente artatamente finalizzate ad aggirare il limite di volumetria massima ammissibile”;
6) l'illegittimità sotto il profilo oggettivo dei titoli abitativi relativi al condono dei soppalchi e, sotto il profilo soggettivo, della realizzazione di miniappartamenti con mutamento di destinazione residenziale ha comportato la illegittimità del provvedimento di autorizzazione dell'intervento di demolizione e sostituzione edilizia;
7) si è altresì ritenuto fondato il motivo relativo alla violazione del regolamento edilizio in ragione del mancato rispetto della normativa sulle distanze in quanto il tipo di intervento assentito non rientrava nella categoria della ristrutturazione ma in quella della nuova costruzione, considerato che il nuovo fabbricato non aveva mantenuto le linee architettoniche fondamentali, la stessa volumetria, le linee essenziali della sagoma originaria né la collocazione sulla stessa area di sedime del precedente, con conseguente applicazione della disciplina delle distanze legali vigente tra i nuovi edifici rispetto ai fabbricati preesistenti.
4. La valutazione della dedotta responsabilità del CP_1
In via generale, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la responsabilità della pubblica amministrazione per il danno derivante dalla lesione dell'affidamento sulla correttezza dell'azione amministrativa non è qualificabile né come extracontrattuale, né come contrattuale in senso proprio, ma viene configurata come una responsabilità da contatto sociale qualificato, avente come suo presupposto il mancato rispetto dei doveri di correttezza e buona fede gravanti sulla P.A. (cfr. tra le varie Cass.civ. sez. 1, 13 dicembre
2018 n. 32314, Cass.civ. sez. U, 19 gennaio 2023 n.1567).
pagina 9 di 15 Ai fini dell'integrazione di tale fattispecie non è sufficiente la constatazione dell'illegittimità del provvedimento amministrativo ma occorre la prova della lesione dell'affidamento del privato, ovvero della sua aspettativa, derivante dall'attività compiuta dall'amministrazione, al mantenimento nel tempo del rapporto giuridico sorto a seguito di tale attività amministrativa.
Nell'ambito della valutazione dei presupposti per la configurabilità di tale responsabilità, assumono rilievo anche gli orientamenti espressi dalla giurisprudenza amministrativa e riepilogati, in particolare, nella sentenza dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato del 19 novembre 2021 n.19.
In tale pronuncia, il Consiglio di Stato ha in particolare affermato i seguenti principi:
a) la tutela dell'affidamento del privato sul legittimo esercizio del potere amministrativo e sull'operato dell'amministrazione conforme ai principi di correttezza e buona fede, opera anche in caso di provvedimento favorevole annullato su ricorso di terzi;
b) perché l'affidamento sia tutelabile deve essere incolpevole e quindi deve fondarsi su una situazione di apparenza costituita dall'amministrazione con il provvedimento o con il suo comportamento correlato al pubblico potere, in cui il privato abbia senza colpa confidato;
c) in caso di annullamento del provvedimento favorevole, la tutela risarcitoria non è volta a compensare il bene perso a causa dell'annullamento, che comunque si è accertato non spettante nel giudizio di annullamento, ma soltanto a ristorare il convincimento ragionevole che esso spettasse;
d) la colpa dell'amministrazione è presuntivamente correlata alla illegittimità del provvedimento accertata nel giudizio di annullamento sicché spetta all'amministrazione fornire la prova contraria dell'errore scusabile;
e) la valutazione del grado di colpa dell'amministrazione può assumere rilievo nel giudizio risarcitorio al fine dell'accertamento dell'eventuale riconoscibilità da parte del privato dei vizi di legittimità da cui potrebbe essere affetto il provvedimento ed in particolare ai fini dell'apprezzamento sull'eventuale sussistenza di un'ipotesi di manifesta illegittimità del provvedimento, tale da essere riconoscibile dal privato;
f) in ossequio al principio generale desumibile dall'art. 1147 comma 2 cod.civ., secondo cui la buona fede non giova se l'ignoranza dipende da colpa grave, un affidamento incolpevole non è predicabile nel caso in cui sia il privato ad avere indotto dolosamente l'amministrazione ad emanare il provvedimento, così come se l'illegittimità del provvedimento era evidente ed avrebbe pertanto potuto essere facilmente accertata dal suo beneficiario;
g) nella valutazione sulla colpa del privato, si deve tenere conto del fatto che nell'ambito del giudizio di annullamento degli atti amministrativi illegittimi, il beneficiario di questi assume la qualità di controinteressato nel relativo giudizio. Poiché il privato, con l'esercizio dell'azione di annullamento quest'ultimo è quindi posto nelle condizioni di conoscere la possibile illegittimità del provvedimento a sé favorevole, oltre che di partecipare al giudizio e difendere il provvedimento stesso, va escluso un affidamento incolpevole dopo la proposizione del giudizio, ma un eventuale un affidamento tutelabile pagina 10 di 15 rimane circoscritto alla sola fase antecedente alla notifica dell'atto introduttivo del giudizio.
Fatta questa premessa, occorre quindi valutare distintamente la domanda svolta dalle due attrici alla luce dei citati criteri.
4.1.La domanda svolta da Parte_2
La domanda svolta da tale società si ritiene infondata.
In primo luogo, le risultanze istruttorie non consentono di ritenere provata la sussistenza del requisito dell'affidamento incolpevole.
In particolare, i rilievi svolti nella sentenza del Consiglio di Stato n. 2995/2014 che ha annullato i citati titoli edilizi evidenziano come la dedotta aspettativa di tale parte sul risultato utile di tale attività e sul suo mantenimento non fosse fondata su circostanze obiettive idonee a giustificarla.
Da un lato, con riferimento domanda di condono presentata da avente ad oggetto la trasformazione Parte_2 del sottotetto del Corpo C in due unità immobiliari ad uso residenziale, appaiono significativi i dubbi evidenziati nella citata pronuncia sull'esistenza di tale sottotetto, derivanti dall'esame della documentazione prodotta, dalla constatazione del fatto che nella foto del 2008 non vi era evidenza di tale piano e dal rilievo sulle inverosimili spiegazioni date da tale società in ordine alla assenza degli abbaini e dei lucernai visibili nei disegni prodotti.
Dall'altro lato, in relazione alle altre domande di condono, è altrettanto rilevante quanto osservato dal Consiglio di Stato sul fatto che l'assetto proprietario dell'immobile era riconducibile ai medesimi soggetti e che conseguentemente tutte le domande in sanatoria presentate dalla società dante causa, dai relativi soci e dalla società erano, testualmente, “manifestamente artatamente finalizzate ad aggirare il limite di Parte_2 volumetria massima ammissibile”.
Tale rilievo trova conferma nella documentazione allegata alla domanda di condono e prodotta dal (cfr. CP_1 Org doc. 41-45 fascicolo convenuto), ed in particolare dalle dichiarazioni che attesta come alla data di presentazione di tale domanda, tutti gli immobili interessati dagli interventi fossero di proprietà di Parte_2
[...]
Orbene, il quadro sopra delineato porta a ritenere che tale società fosse in grado di rappresentarsi la sussistenza dei profili di illegittimità dei provvedimenti rilasciati dal già prima dell'instaurarsi del contenzioso. CP_1
Invero, quanto all'aspetto dell'esistenza del sottotetto, il fatto stesso che il giudice amministrativo abbia dubitato della veridicità del contenuto dell'istanza di condono (cfr. pag. 10 della motivazione), rende prospettabile che, oltre alla condotta negligente del nella valutazione in sede di istruzione del procedimento degli elementi CP_1 forniti dal richiedente, sia configurabile una pari condotta negligente della parte richiedente nel rappresentare l'esistenza antecedente del terzo piano fuori terra, e ciò nell'ipotesi in cui si consideri realmente sussistente tale edificazione al momento della presentazione dell'istanza; diversamente, sarebbe ipotizzabile una condotta dolosa della parte, volta a rappresentare una situazione diversa dalla realtà.
Inoltre, lo stato dei luoghi nell'anno 2008, così come valutato nella sentenza del Consiglio di Stato del 2008, caratterizzato dalla mancanza degli abbaini e dei lucernari raffigurati nella documentazione prodotta, appare indicativo di una difformità tra la situazione reale e quella documentata al momento dell'ottenimento del pagina 11 di 15 permesso di costruire da parte di indicativa del fatto che tale società potesse rappresentarsi la Parte_2 possibile illegittimità del provvedimento sotto il profilo dell'utilizzo della volumetria di circa 309 mq corrispondente al sottotetto.
Con riferimento al vizio derivante superamento dei limiti di aumento di volumetria, anche qui la colposa condotta della pubblica amministrazione nella valutazione delle identiche e separate domande di condono vede come antecedente la condotta della società proprietaria diretta a frazionare tali condotte, che è per Parte_2
l'appunto indicativa della piena consapevolezza del rischio di dichiarazione di illegittimità dei provvedimenti di sanatoria emessi.
In secondo luogo, pur essendo già assorbenti i rilievi sopra svolti, va rilevato che, in applicazione dei principi giurisprudenziali sopra richiamati, è in ogni caso configurabile una condotta colposa di Parte_2 incompatibile con la sussistenza di un legittimo affidamento, per il periodo successivo alla proposizione del ricorso amministrativo da parte dei Condomini confinanti.
Sul punto, come risulta dalla documentazione prodotta, il ricorso diretto all'annullamento dei provvedimenti edilizi risulta notificato in data 30.12.2020 (cfr. pag. 6 della sentenza del TAR Lombardia di cui al doc. 22 del fascicolo del e al giudizio amministrativo ha partecipato la società sia nella fase di CP_1 Parte_2 primo grado che in quella di appello.
Il permesso di costruire è stato rilasciato il 25 luglio 2010. ha depositato la dichiarazione di inizio lavori in data 27 luglio 2010 e la dichiarazione di ultimazione Parte_2 dei lavori in data 25 gennaio 2012 (doc. 26 e 27 fascicolo convenuto).
Da ciò si desume, anzitutto, che nella fase da gennaio 2011 a gennaio 2012 la società committente ha portato avanti l'intervento edilizio assentito nella consapevolezza del rischio dell'illegittimità del provvedimento.
Pertanto, un eventuale affidamento potrebbe essere configurato al più per il periodo che va da fine luglio 2010 a fine dicembre 2010.
Orbene, in condivisione degli orientamenti espressi dalla giurisprudenza di legittimità e dalle sentenze del giudice amministrativo, in caso di dichiarazione di illegittimità del precedente provvedimento favorevole reso in favore dell'interessato, il risarcimento del danno non può riguardare le utilità non conseguite per effetto del bene perso, visto che per effetto del giudizio di annullamento si è accertata la non spettanza dello stesso, ma va parametrato al cd. interesse negativo, che riguarda le spese sostenute inutilmente dalla parte ed il mancato guadagno da intendersi riferito alla perdita di altre favorevoli occasioni (cfr. in tal senso la citata sentenza del
Consiglio di Stato n. 19/2021 e, con specifico riferimento ai danni da annullamento di aggiudicazione Cass.civ., sez. 1, 25 luglio 2018 n. 19775, Cass. civ., sez. 1, 13 dicembre 2018 n. 32314).
Nel caso in esame, le allegazioni dell'attrice sul danno subito riguardano la perdita di valore del progetto immobiliare in caso di demolizione del corpo C, la perdita degli utili derivanti dalla impossibilità di commercializzare le unità immobiliari ancora invendute, i futuri costi di demolizione o per il pagamento della sanzione ex art. 38 DPR 380/2001, o in alternativa il minor valore degli immobili medio tempore acquisito (cfr. pag. 18 e ss dell'atto di citazione e pag. 6 e ss della memoria ex art. 183 comma 6 n.1 delle attrici).
pagina 12 di 15 Tuttavia, fermo restando che i costi di demolizione costituiscono una posta ancora incerta, essendo pendenti ulteriori contenziosi investenti per l'appunto il provvedimento di demolizione successivamente emesso dal
Comune, tutti i citati pregiudizi allegati riguardano in parte danni emergenti che si sono prodotti per l'ultimazione dell'intervento edilizio dopo che non era più configurabile il legittimo affidamento della parte, e per altra parte mancati guadagni che non sarebbero comunque spettati alla parte, data la insussistenza di un diritto a realizzare l'intervento nei termini del permesso di costruire e delle successive varianti alla luce dell'annullamento dei titoli presupposti.
Al contrario, la attrice avrebbe dovuto allegare e documentare le opere eseguite nella fase compresa tra la emissione del permesso di costruire e la notifica del ricorso amministrativo.
La documentazione prodotta, relativa ai bilanci della società, alla perizia sul valore dell'investimento, ai finanziamenti erogati in favore di non è idonea ad individuare tali esborsi, né a rappresentare quali sia Parte_2 stato nel corso del tempo l'avanzamento dei lavori, quali costi siano stati sostenuti per l'edificazione del corpo C
e quali per gli altri interventi sul resto del complesso immobiliare non attinto dai citati giudizi.
In presenza di tali lacune, non è neppure possibile svolgere una consulenza tecnica, che avrebbe un inammissibile contenuto esplorativo.
Anche sotto il profilo del lucro cessante, non si rinvengono deduzioni su quali diverse occasioni di investimento la parte avrebbe perso e non realizzato per effetto della scelta di realizzare l'intervento edilizio sul corpo C.
Pertanto, anche sotto tale profilo la domanda risarcitoria di si reputa infondata. Parte_2
4.2. La domanda svolta da Parte_3
Anche la domanda risarcitoria svolta da tale attrice non può essere accolta per una serie di rilievi.
In primo luogo, si rileva che tale società, che ha agito quale acquirente delle quote della società Parte_2 non è stata parte del procedimento amministrativo che ha portato al rilascio dei permessi in sanatoria e del permesso a costruire, né può essere considerata avente causa della società in quanto non è subentrata Parte_2 nella proprietà del complesso immobiliare, ma è divenuta proprietaria delle quote della società titolare dell'immobile, mantenendo tuttavia una soggettività autonoma rispetto all'altra attrice .
Tale circostanza rende dubbia la configurabilità in capo alla stessa di una aspettativa qualificata e, come tale, giuridicamente rilevante, alla conservazione del bene della vita ottenuta attraverso il rilascio dei provvedimenti, non essendo la diretta destinataria, né la successiva beneficiaria dei provvedimenti stessi.
In secondo luogo, le stesse considerazioni svolte in precedenza sulla tipologia del danno risarcibile nella fattispecie di responsabilità della pubblica amministrazione dedotta nel presente giudizio non consentono di ritenere che la società abbia diritto al ristoro dei pregiudizi allegati.
Invero il danno dedotto da nell'atto introduttivo è costituito, in via principale, dalla perdita realizzata a Parte_3 seguito della vendita delle quote di precedentemente acquistate, vendita che, secondo la Parte_2 prospettazione attorea, è derivata dai gravosi impegni finanziari assunti per sovvenzionare il progetto, anche attraverso la rinuncia a crediti nei confronti di per sostenerne la ricapitalizzazione e dall'aumento Parte_2 dell'indebitamento conseguente all'esigenza di rinegoziare il debito con a seguito della sentenza del Org_6
pagina 13 di 15 Consiglio di Stato;
per altra parte dagli interessi maturati a seguito del ricorso ai fidi bancari e per l'utilizzo delle proprie disponibilità di cassa. Par Tuttavia, è evidente che anche per il danno risarcibile potrebbe riguardare al più la fase tra l'ottenimento del permesso di costruire e la notifica del ricorso amministrativo, posto che, analogamente a quanto evidenziato per Par la società anche per non sarebbe comunque configurabile alcun affidamento incolpevole dopo Parte_2 tale data.
Inoltre, come già rilevato in precedenza, il pregiudizio da risarcire non potrebbe essere parametrato ai risultati attesi dall'investimento e quindi al prezzo pagato per l'acquisto delle quote della società, il cui valore è stato stimato in base all'aumento di valore degli immobili di proprietà di per effetto del progetto Parte_2 immobiliare interessante l'intero complesso.
In questa prospettiva non si potrebbe, altresì, neppure in astratto tenere conto degli oneri passivi e dell'indebitamento maturato sia per l'esigenza di portare avanti i lavori fino alla conclusione dell'operazione sul corpo C, sia per le successive vicende che dopo la sentenza del Consiglio di Stato hanno bloccato la vendita delle unità abitative.
Va poi osservato che le allegazioni e le produzioni attoree non consentono né di desumere l'entità degli oneri passivi riferibili all'investimento relativo al corpo C rispetto a quelli relativi agli altri corpi A e B del complesso immobiliare, né di individuare quali poste passive sarebbero riferibili al limitato periodo temporale di eventuale configurabilità di un affidamento incolpevole.
Anche in tal caso non è possibile demandare tale accertamento all'espletamento di una consulenza tecnica che, in assenza di dati precisi relativi alla concreta riferibilità dei singoli finanziamenti indicati nelle schede prodotte, avrebbe natura meramente esplorativa. Par In terzo luogo, anche l'esame delle risultanze dei bilanci di e del bilancio consolidato di Parte_2 depongono per la infondatezza della domanda risarcitoria.
In particolare, nel paragrafo “controversie e passività potenziali” della nota di bilancio di per gli anni Parte_2
2017 e 2018, in cui si menziona l'esito del contenzioso amministrativo a seguito della pronuncia del Consiglio di
Stato del 2014, si rappresenta che, in caso di determinazione di qualunque passività a suo carico, potrà Parte_2 attivare la garanzia rilasciata a suo favore dal venditore della società, contrattualizzata nell'ambito dell'operazione di acquisto, così neutralizzando ogni potenziale effetto economico e finanziario negativo (cfr. doc. 55 fascicolo convenuto pag. 23 e doc. 56, pag. 21).
Inoltre, come pure rilevato dal in tali bilanci viene indicata la svalutazione del complesso immobiliare CP_1 della società, peraltro per la sola parte relativa agli uffici, sulla base dell'andamento del mercato immobiliare.
Lo stesso riferimento all'attivazione della garanzia prevista in fase di vendita ed alla conseguente neutralizzazione di ogni effetto negativo conseguente alla sentenza del Consiglio di Stato si rinviene nel bilancio Par consolidato di del 2016, ovvero dell'anno antecedente alla cessione delle quote (cfr. 26 fascicolo attoreo).
La svalutazione delle immobilizzazioni materiali viene riportata per la prima volta nel bilancio del 2017 e viene attribuita all'operazione di vendita della partecipazione detenuta in con conseguente adeguamento del Parte_2
pagina 14 di 15 valore contabile degli immobili strumentali ottenuti (cfr. pag. 46 del doc. 28).
In base a tale quadro non si ritiene che la dedotta diminuzione di valore delle quote della società possa essere Par ascritta all'operato del posto che nessuna svalutazione delle quote è stata riportata nei bilanci di CP_1 anche nelle due annualità successive alla emissione delle sentenze del Consiglio di Stato e la successiva svalutazione registrata nel bilancio del 2017 è ricondotta all'attività di vendita della partecipazione societaria in
Parte_2
In base ai formulati rilievi le domande delle attrici vanno quindi respinte.
5. Le spese del giudizio
Tenuto conto della soccombenza delle attrici, le stesse vanno condannate alla rifusione in favore del CP_1
delle spese del giudizio, che si liquidano come in dispositivo, in applicazione del DM 147/2022, con
[...] applicazione dell'aumento previsto dall'art. 6 del DM in ragione del valore della domanda attorea, determinato nella misura del 10%, e con calcolo dei compensi con riduzione rispetto ai valori medi, non essendosi proceduto ad istruzione e data la natura documentale della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta le domande svolte da e nei confronti del Parte_1 Parte_2
; Controparte_1
2) condanna le attrici alla rifusione delle spese processuali in favore del convenuto che liquida in €
56.364,50 per compensi, oltre a spese generali nella misura del 15% e ad oneri riflessi.
Milano, 30 maggio 2024
Il Giudice
dott. Serena Nicotra
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