Sentenza 3 aprile 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 03/04/2003, n. 5122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5122 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA0 51 22 /03 IN ME DI POL ITAṀ LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto INDENNITA' DI SEZIONE PRIMA CIVILE OCCUPAZIONE Composta dagli Iil.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 11358/00 - Presidente Dott. Angelo GRIECO CRISCUOLO - Consigliere Dot L. Alessandro 11446 Consigliere Cron. Dott. Ugo VITRONE Rep. 1398 Consigliere Dott. Donato PLENTEDA L Rel. Consigliere Ud. 14/01/2003 Cott. Mario ADAMO Fa pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RO IN, RO IU, UA NC, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DELLA MERCEDE 52, presso l'avvocato MARIO MENGHINI, cho li rappresenta e difende unitamente all'avvocato FRANCESCO MAJOCCO, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
COMUNE DI TORINO, in persona del Sindaco pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA VIALE ROSSTNI 9, presso l'Avvocato NATALINO IRI, che lo rappresenta e difende unitamente all'Avvocato MARIA ANTONIETTA CALDO 2003 giusta procura a margine del controricorso;
48 5 - controricorrente avvers0 ia sentenza n. 750/99 della Corte d'Appello di TORINO, depositata il 26/05/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/01/2003 dal Consigliere Dott. Mario ADAMC;
idito per il ricorrente l'Avvocato Menghini che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente l'avvocato Zaccheo per delega dell'Avvocato Irti che ha chiesto il rigetto de! ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituta Procuratore Generale Dott. Aulonietta CARESTIA che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Svolgimento del processo Con decreto in data 12.1.1937 il Sindaco di Torino disponeva l'occupazione d'urgenza di terreni di pro- prietà di Maggiorina e LI RO e di IA RR;
per difficoltà insorte nelle more la procedura espropriativa non veniva perfezionata, sicchè non aven- do il Comune di Torino provveduto a liquidare l'inden- nità di occupazione d'urgenza i proprictari dei terreni occupati convenivano avanti alla locale Corte di appel- lo il Comune stesso, per sentirlo condannare al paga- mento della indennità di occupazione loro dovuta. pli 2 Con sentenza in data 29.5.1999 la Corte di appello di Torino liquidava in favore degli attori per i terre- ni di proprietà comuni la somma di 9. 12.690.000 ed in. favore del solo IA RR, pe= un terreno Ġi proprietà individuale, la ulteriore sonuma di F. 6.645.000, oltre agli interessi legali, in relazione ad entrambe le somme, a decorrere dal 1.1.1987 fino al do- posito presso la Cassa D. e P. Pe la cassazione della sentenza della Corte di ap- pello propongono ricorso, fondato su due motivi, Mag- giorina e LI RO e IA NC RR. Resiste con controricorso il Comune di Torino. Entrambe le parti hanno presentato memoria. Motivi della decisione Con il primo motivo di cassazione i ricorrenti la- mentano violazione e falsa applicazione dell'art. 5 bis I. 359/1992 Assumono i ricorrenti che la Corte territoriale er- roneamente ta ritenuto che l'unico vincolo del quale non si Sarebbe dovuto tenere conto sarebbe quello sul quale si è incentrata la procedura, in contrasto con suprema di Cassazione con quanto ritenuto dalla Corte a sentenza 9.2.1999 n 1090. In particolare la Corte di merito ha errato nel ri- tenere che si dovesse fare riferimento allo strumento 3 li urbanistico previgente che prevedeva la destinazione del terreno a viali e strade, mentre correttamente non avrebbe dovuto tenere conto, ai fini della qualifica- zione dell'area, di tutti i vincoli preordinati al- L'esproprio, anche se contenuti in strumenti urbanisti- c precedenti. Con il secondo motivo i ricorrenti deduconɔ errore di motivazione su un punto rilevante della controver- sia. Assumono che La Corte territoriale ha considerato il vincolo in virtù del quale è stata avviata la proce- dura espropriativa quello previsto dalla variante n 17 dei 1985 mentre è risultato pacifico che sulle aree nor sono stati realizzati viali e strade ma verde pubblico attrezzato, previsto dal P.R.G. del 1995 che quindi non poneva trovare applicazione nella specie per motivi temporali. La Corte d'appello ha, inoltre, ritenuto che la va- riante n 17 del 1985 costituisse un nuovo piano regola- tore mentre nelia specie nessun assetto urbanistico nuovo è stato apportato dalla variante medesima, sicchè la stessa costituiva sclo un processo attuativo neces- sario per addivenire ad una modifica parziale dell'as- setto urbanistico della città. Pertanto al fine di individuare lo strumento urba- U 4 nistico anteriore all'apposizione del vincolo il giudi- ce di merito avrebbe dovuto risalire allo strumento ur- banistico antecedente quello del 1959 del quale la a variante a 17 del 1985 costituiva attuazione, parzial- mente modificativa, porvenendo cosi al convincimento che le aree erano edificabili. La Corte di merilo è altresì, caduta nell'errore di i non rilevare che i vincoli preordinati all'esproprio hanno una durata di cinque anni trascorsi i quali deca donc, sicchè avrebbe dovuto ritenere scaduta la desli- nazione a viali ē strade prevista per il terreno in esame, certamente preordinata all'esproprio, essendo scaduta la relativa destinazione per decorso del quin- quennio. Il ricorso è infondato e va, pertanto respinto. Invero, riguardo al primo molivo si Osserva che le possibilità legali ed effettive di edificabilità di an terreno devono essere determinate prescindendo dal vin- colo preordinato all'esproprio- strumento urbanistico di Terzo livello in base al quale è stata pronunziata la dichiarazione di pubblica utilità ma tenendo conto del regime urbanistico dell'area al momento della pro- nunzia del decreto di esproprio. { Cass. civ. Se7. I 15.3.1999 n 2272 ) Consegue che in nessun caso è consentito risalire Lly 5 da uno strumento urbanistico all'altro come ipotizzato dai ricorrerli, posto che le pianificazioni urbanisti- che remote sono superate dagli strumenti urbanistici succedutisi nel tempo, perdendo quindi di attualità. Pertanto, rettamente la Corto di appello, disaplica- to il vincolo preordinato all'esproprio che destinava i terreni in esame a verde pubblico, in quanto ritenuto preordinato all'esproprio, statuizione sulla quale non sussiste contestazione quindi passata in giudicato, ha fatto riferimento allo strumento urbanistico di sc- condo livello, vigente al momento dello esproprio, 60- stituito appunto dalla variante n 17 del 1985 che de- stinava i terreni a viali e strade, ritenendo quindi i terreni espropriati inedificabili. 11 primo motivo va, quindi, disatteso. In relazione alla prima censura del secondo motivo si osserva che certamerte il piano regolatore del 1995 non era applicabile nella specie in quanto successivo alla vicenda espropriativa ma La censura in questione appare irrilevante posto che di tale piano non na tenu- records in cont.c la Corte di appello d o delito h 1 vincolo preordinato all'esproprio stato apposto in esecuzione della variante n 17 al P.R.G. approvata in dala 27.11.1985. li conacquinto, La prima censura va quingi dichiarata inammiss bi- J Melay не 1e. Inammissibile è altresi la seconda censura conside- rato che l'accertamento in ordine alia valenza della varianten 17 è accertamento di fatto che non può esse- re proposto nel giudizio di legittimità. Assorbita nelle argomentazioni che precedono deve, infine ritenersi 1 a terza censura del secondo motivo consideralo che ai fini della decisione della presente vertenza non rilevano i vincoli espropriativi contencti nel P.R.G. del comune di Torino del 1959, non più at- tuale, non potendosi risalire a r'troso da uno scrumen- to urbanistico all'altro. Il ricorso, pertanto, va interamente disatteso. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
respinge il ricorso a condanna i ricorrenti al pa- gamento delle spese del giudizio di legittimità di cui euro 100,00 per spese, euro 2500,00 per cnorari di av- vocato, oltre alla spese gencrali ed accessori come per leggo. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- la prima sezione civile, in data 14 gennaio 2003 Il Presidente 11 Consigliere astenscre (Angelb(Angelo Grięsoy ९ (Mario Adane) Mario Many CORTE SUP Depositato 3 - APR. 2003 IL CANOBULINFIA na LU Passei a ilure