Sentenza 17 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 17/03/2025, n. 208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 208 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, sezione seconda civile, in composizione collegiale, nelle persone dei sigg.ri magistrati:
Francesca Caputo Presidente est. dott.ssa dott. Alessandro Carra Giudice
dott. Michele Grande Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio iscritto al n. R.G. 333/2025 V.G., avente ad oggetto “separazione consensuale e divorzio congiunto"
TRA
Parte 1 e Parte_2 rappresentati e difesi dall'avv. Maria Cristina Verri, come da mandato in atti;
-RICORRENTI-
Conclusioni come da note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del 21.2.2025
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20.1.2025 le parti esponevano: di aver contratto matrimonio in data 13.10.1974; di aver generato due figlie, nate, rispettivamente, in data 29.7.1975 e in data 21.7.1976;
-
di avere interrotto la convivenza, evidenziando l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale.
Chiedevano, pertanto, che il Tribunale dichiarasse la separazione personale dei coniugi e, nel rispetto dei termini di legge, la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
fissata l'udienza di comparizione, il fascicolo veniva trasmesso al PM.
Con note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza 21.2.2025 le parti insistevano per l'accoglimento della domanda, confermando il contenuto del ricorso introduttivo.
Le richieste formulate delle parti meritano accoglimento.
Le condizioni concordate dalle parti, infra riportate, appaiono consone agli interessi delle medesime e della prole, sicchè non v'è ragione di discostarsene:
A) I coniugi a vivranno separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando gli obblighi di legge;
B) in base alle sopra specificate condizioni economico/reddituali dei coniugi,
ER CE verserà a FO BA, tramite accredito su conto corrente entro e non oltre il giorno 5 (cinque) di ogni mese, un contributo al mantenimento economico pari ad € 400,00 che sarà aggiornato automaticamente ogni anno secondo gli indici Istat al consumo.
C) ER CE continuerà ad abitare la dimora familiare, sita in Lecce alla via 95° Rgt Fanteria n.
8. FO BA si trasferirà altrove, trasferendo contestualmente la propria residenza e preleverà dalla dimora familiare, in un tempo congruo e comunque entro mesi 6 (sei) dalla sottoscrizione del presente accordo, gli arredi che all'epoca furono acquistati con le proprie risorse economiche ovvero: comò, camera matrimoniale, soggiorno, una credenza ed un tavolo da gioco.
Le spese del giudizio sono interamente compensate tra le parti.
Deve, pertanto, omologarsi la separazione personale tra i coniugi.
Il processo viene rimesso sul ruolo, come da separata ordinanza, ai fini dell'ulteriore pronuncia di divorzio, pure richiesta con l'atto introduttivo del presente giudizio.
Il regolamento relativo alle spese di lite verrà adottato con la sentenza definitiva.
P.T.M.
Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nel giudizio epigrafato, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
- omologa la separazione personale dei coniugi, che hanno contratto matrimonio in data 13.10.1974 in
Lecce e trascritto nei registri di matrimonio di quel Comune al n. 524 parte II Serie A, anno 1974, autorizzando gli stessi a vivere separati, con l'obbligo del mutuo rispetto e la libertà di fissare dove ritengano la loro residenza, alle condizioni indicate in motivazione;
- dispone che la presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, sia trasmessa all'Ufficiale dello stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69 D.P.R. 396/2000.
· dispone come da separata ordinanza in ordine al prosieguo del giudizio;
-spese al definitivo.
Lecce, 14.3.2025
La Presidente est.
dott.ssa Francesca Caputo