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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 29/04/2025, n. 444 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 444 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI GENOVA Il Giudice Monocratico di Genova - 5^ Sezione Civile del Lavoro in persona del dott. Margherita Bossi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n.r.g. 4206/2024, promossa da rappresentata e difesa per mandato in atti dall'Avv. Paolo Parte_1
Galli RICORRENTE CONTRO
Controparte_1 elettivamente domiciliato in Genova piazza della Vittoria, 6/R presso l'avv. Lilia Bonicioli, come da procura generale notarile alle liti in atti CONVENUTO Conclusioni: come nei rispettivi atti Motivi della decisione Il C.T.U. nominato, espletata la consulenza medico-legale, ha concluso per la sussistenza del requisito sanitario legittimante l'indennità di accompagnamento a decorrere dalla domanda amministrativa. A tali conclusioni il C.T.U. è pervenuto a seguito di accurate indagini, sulla base del completo esame della documentazione sanitaria in atti e con motivazioni congrue ed esaustive, in ordine alle quali neppure il CTP di parte convenuta ha ritenuto di formulare alcuna osservazione critica. Dette conclusioni ed argomentazioni, coerenti con le risultanze della documentazione medica in atti, vanno integralmente condivise e vengono poste a base della presente decisione. Il ricorso è pertanto da accogliersi. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
PQM
dichiara la sussistenza, in capo alla ricorrente, del requisito sanitario per accedere all'indennità di accompagnamento, dalla domanda amministrativa. Condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di lite in favore di parte ricorrente, che liquida, per entrambe le fasi, in euro 3.000,00, oltre spese generali, IVA e CPA Genova, 29/4/2025 Il Giudice Margherita Bossi
SENTENZA nella causa n.r.g. 4206/2024, promossa da rappresentata e difesa per mandato in atti dall'Avv. Paolo Parte_1
Galli RICORRENTE CONTRO
Controparte_1 elettivamente domiciliato in Genova piazza della Vittoria, 6/R presso l'avv. Lilia Bonicioli, come da procura generale notarile alle liti in atti CONVENUTO Conclusioni: come nei rispettivi atti Motivi della decisione Il C.T.U. nominato, espletata la consulenza medico-legale, ha concluso per la sussistenza del requisito sanitario legittimante l'indennità di accompagnamento a decorrere dalla domanda amministrativa. A tali conclusioni il C.T.U. è pervenuto a seguito di accurate indagini, sulla base del completo esame della documentazione sanitaria in atti e con motivazioni congrue ed esaustive, in ordine alle quali neppure il CTP di parte convenuta ha ritenuto di formulare alcuna osservazione critica. Dette conclusioni ed argomentazioni, coerenti con le risultanze della documentazione medica in atti, vanno integralmente condivise e vengono poste a base della presente decisione. Il ricorso è pertanto da accogliersi. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
PQM
dichiara la sussistenza, in capo alla ricorrente, del requisito sanitario per accedere all'indennità di accompagnamento, dalla domanda amministrativa. Condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di lite in favore di parte ricorrente, che liquida, per entrambe le fasi, in euro 3.000,00, oltre spese generali, IVA e CPA Genova, 29/4/2025 Il Giudice Margherita Bossi