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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 07/07/2025, n. 1250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1250 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1662/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE
In persona del Giudice monocratico Dott.ssa Beatrice Magarò ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1662/2019 promossa da: rappresentato e difeso dall' Avv. Donatella De Franco;
Parte_1
Attore contro
- rappresentato e difeso dall'Avv.Alessandra Gullo;
Controparte_1
Convenuto
OGGETTO: Responsabilità Civile
CONCLUSIONI: Come in atti;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi del nuovo testo dell'art. 132, comma 2 nr. 4 c.p.c. introdotto dall'art. 45, comma 17 legge nr. 69 del 2009, appare opportuno ripercorrere succintamente le domande e le eccezioni proposte, prima di procedere alla stesura della motivazione.
Con atto di citazione del 05.06.2019 regolarmente notificato, Parte_1
conveniva in giudizio premesso che: il Sig. quale Controparte_1 CP_2
amministratore unico di , stipulava contratto assicurativo RCA con Parte_1 polizza n. 108701648 a copertura dell'auto Ferrari modello F430 coupè Controparte_3
targato FJ954VK;
2. In data 31.03.2019 la Polizia Stradale, a seguito di controllo effettuato sul tratto autostradale A3, contestava la mancata copertura assicurativa RCA per il suddetto veicolo,
pagina 1 di 7 non risultando agli accertatori alcuna contratto assicurativo visibile dai terminali;
3. In Pt_2
conseguenza, la Polizia Stradale eseguiva il sequestro del veicolo con elevazione di contravvenzione per €. 1.735,50 a titolo di sanzioni e decurtazione di 5 punti della patente a carico del conducente Sig. CP_2
Tanto premesso, deduceva l'abnormità della condotta assunta dalla Compagnia Assicuratrice nei confronti della società attrice, incolpevolmente vittima dell'accaduto, veniva privata di un'auto di rappresentanza ragione per cui ha dovuto provvedere al noleggio di similare autovettura.
Concludeva, chiedendo: 1.”Accertare i fatti suindicati in narrativa, il grave inadempimento della convenuta e dichiarare quest'ultima obbligata a risarcire all'attrice ogni danno derivante dai fatti su esposti, con rivalutazione monetaria ed interessi dal dì dell'illecito all'effettivo rimborso, il tutto entro la somma di euro 260.000,00, rinunziando l'attore che a tal fine sottoscrive il presente atto, espressamente al supero. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre rimb. forf. IVA e Cap come per legge.
Si costituiva in giudizio la la quale resisteva all'avversa domanda Controparte_1
contestandone il contenuto in fatto ed in diritto.
In particolare deduceva che la digitalizzazione del database - che raccoglie tutti i dati sugli assicurati, finalizzata alla repressione dell'evasione RCA - trae origine dal decreto Destinazione
Italia che, di concerto al d.l. Liberalizzazioni (art. 31 del d.l. nr. 1/2012, convertito in Legge
27/2012), e dal Regolamento attuativo, D.M. nr. 110/2013 - ha previsto la dematerializzazione dei contrassegni RCA. Tuttavia, evidenziava che con comunicato del 16 ottobre 2015, l , nel CP_4 ribadire la cessazione dell'obbligo di esposizione del contrassegno di assicurazione r.c. auto su tutti i veicoli a motore, ha, comunque richiamato l'obbligatorietà di quanto previsto dall'articolo 180 del Codice della strada, e cioè quella di tenere, a bordo del veicolo, il certificato di assicurazione, vale a dire il documento che attesta la regolarità della copertura assicurativa.
Inoltre, deduceva che il Ministero dell'Interno, con circolare dell' 1/9/2016, ha stabilito che, in caso di controllo, può essere esibito agli organi di Polizia Stradale anche un certificato di assicurazione in formato digitale o una stampa dello stesso, senza incorrere in sanzioni.
Tanto premesso, la deduceva che l'attore non aveva dimostrato di Controparte_1
aver esibito alle autorità di polizia il regolare contratto di assicurazione con pagamento del rispettivo premio.
Contestava, altresì, la quantificazione delle somme genericamente richieste violazione di quanto previsto dall'. art. 164 c.p.c, c.. 4 e dall'art. 163 c.p.c..
pagina 2 di 7 Concludeva, chiedendo: ”rigettare la domanda attrice perché infondata in fatto ed in diritto per tutti
i motivi esposti in premessa e, per l'effetto, condannare la stessa alle spese, competenze ed onorari di giudizio”.
Con le memorie ex art. 183 VI 6, n. 1 c.p.c., parte attrice a precisazione della domanda avanzata in punto di danno subito, deduceva di:
1. avere subito una contravvenzione di € 1.735,50 a titolo di sanzioni e la sottrazione di 5 punti patente per il guidatore 2. Aver sostenuto spese CP_2
(trasferta, contributo unificato, marche da bollo, notifiche, oneri derivanti da competenze legali) per il giudizio di opposizione a sanzione amministrativa innanzi al Giudice di Pace di Cosenza;
3. aver sostenuto spese per il noleggio di simile autovettura di rappresentanza;
4. Aver subito un evidente danno alla propria reputazione sociale ed imprenditoriale, unitamente al proprio legale rappresentante, a seguito del sequestro dell'autovettura.
Esaurita l'istruttoria, all'udienza del 14.04.2025, le parti precisavano le conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie difensive conclusionali.
1.Nel merito.
La domanda è fondata e merita accoglimento per la ragioni di seguito indicate. Nel merito giova ricordare, in apertura, che secondo la normativa vigente in materia la digitalizzazione del database
- che raccoglie tutti i dati sugli assicurati, finalizzata alla repressione dell'evasione RCA - trae origine dal decreto Destinazione Italia che, di concerto al d.l. Liberalizzazioni (art. 31 del d.l. nr.
1/2012, convertito in Legge 27/2012), e dal Regolamento attuativo, D.M. nr. 110/2013 - ha previsto la dematerializzazione dei contrassegni RCA.
Alla luce di quanto previsto dalla suddetta normativa, il controllo, che, originariamente, e fino all'attuazione del D.L. liberalizzazioni, veniva effettuato sul documento cartaceo, è stato sostituito dal controllo tramite lettura delle targhe dei veicoli in circolazione o, direttamente dalle Forze dell'ordine su strada, a mezzo dell'archivio informatico della MCTC dove vengono memorizzate le coperture RCA di tutti i veicoli assicurati, fornite dalle Compagnie, attraverso la banca dati . Pt_2
Orbene, alla luce della richiamata normativa vigente è evidente l'obbligo delle Imprese di
Assicurazione di trasmettere le coperture RCA dei veicoli assicurati su sistema digitalizzato.
Venendo al caso in esame, parte attrice contesta la responsabilità per inadempimento contrattuale della Compagnia Assicuratrice con riferimento alla violazione dell'obbligo di trasmissione dei dati, afferenti la polizza assicurativa del veicolo di proprietà di alla banca Parte_1
dati . Pt_2
pagina 3 di 7 Posto che è del tutto incontestata tra le parti, oltre che provata per tabulas, la sussistenza della polizza r.c.a. n. 108701648 stipulata con per la copertura Controparte_1 assicurativa r.c.a. del veicolo Ferrari, modello F430 coupe', targato FJ954VK, periodo di copertura dal 31.10.2018 al 11.08.2019.
A fronte della sottoscrizione della suddetta polizza assicurativa, la convenuta non ha provveduto alla trasmissione, secondo la normativa vigente, dei relativi dati tramite sistema digitalizzato.
Tale circostanza emerge dal verbale di contestazione n. 700016588550 del 31.03.2019 elevato dalla Sezione di Polizia Stradale di Cosenza a carico di legale rappresentante della CP_2
per violazione dell'art. 193 II° comma C.d.S. perché “circolava con il Parte_1 veicolo sopra indicato senza la prescritta copertura assicurativa di responsabilità civile verso terzi”, con contestuale sequestro del veicolo oltre applicazione della sanzione pecuniaria di euro
1.735,50.
Per contro, la società convenuta contesta l'inadempimento contrattuale sul presupposto della asserita anomalia del funzionamento che avrebbe potuto interessare il sistema informatico.
Tuttavia, la contestazione è infondata perché rimasta priva di riscontro probatorio.
Invero, la società convenuta non ha fornito la puntuale prova dell' avvenuta trasmissione dei dati della polizza de qua al sistema digitalizzato, così come non vi è prova dell'asserita anomalia del funzionamento del sistema informatico.
Deve, pertanto, accertarsi l'inadempimento da parte della società convenuta in ordine alla trasmissione dei dati relativi alla polizza assicurativa del veicolo di proprietà dell'attore.
Ne consegue la responsabilità della stessa in ordine alle conseguenze dirette ed immediate di tale inadempimento.
1.1 Quanto alla domanda di risarcimento, si osserva che spetta a colui che asserisce di aver subito un danno dall'altrui inadempimento fornire la prova del nesso di causalità giuridica tra detto inadempimento ed il danno di cui si pretende il risarcimento.
Sul punto, la Suprema Corte di Cassazione ha infatti in più di un'occasione chiarito che l'art. 1218
c.c., solleva il creditore dell'obbligazione che si afferma non adempiuta (o non esattamente adempiuta) dall'onere di provare la colpa del debitore, ma non anche da quello di provare il nesso di causa tra la condotta del debitore e il danno di cui domanda il risarcimento (cfr. Cass. civ.,sez.
VI - 3, ord., 18 marzo 2022,n. 8941).
Ancora, negli stessi termini è stato osservato che “In tema di responsabilità contrattuale spetta al danneggiato fornire la prova dell'esistenza del danno lamentato e della sua riconducibilità al fatto del debitore;
l'art. 1218 cod. civ., che pone una presunzione di colpevolezza pagina 4 di 7 dell'inadempimento, infatti, non modifica l'onere della prova che incombe sulla parte che abbia agito per l'accertamento di tale inadempimento, allorchè si tratti di accertare l'esistenza del danno.
(Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che, in una controversia in materia di cessione del credito, pur riconoscendo la sussistenza dell'inadempimento contrattuale, non aveva ritenuto provata dall'attore l'esistenza del danno)” (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 21140 del
10/10/2007, Rv. 599341).
In altri termini, per il sorgere del diritto al ristoro dei danni ed alla relativa reintegrazione patrimoniale, in tema di responsabilità civile da inadempimento contrattuale, non è sufficiente la sola prova dell'inadempimento del debitore, dovendo altresì esser provato il pregiudizio effettivo e reale incidente nella sfera patrimoniale del contraente danneggiato e la sua specifica entità.
Invero, incombe pur sempre sulla parte che voglia far valere il proprio diritto ad ottenere il risarcimento l'onere di fornire la prova delle conseguenze cagionate dall'illecito asserito ai sensi dell'art. 1223 c.c.
Nel caso in disamina, l'attore innanzitutto ha fornito prova di aver subito il sequestro del proprio veicolo a causa dell'inadempimento di in relazione Controparte_1 all'aggiornamento e trasmissione dei dati, come già detto, della polizza r.c.a.
Quanto al danno patrimoniale subito deve riconoscersi il risarcimento del danno di € 14.142,85 derivante dalla necessità dell'attore di noleggiare altro veicolo sostitutivo.
Tale danno deve ritenersi provato a mezzo della deposizione del teste Sig. Testimone_1
(Udienza del 13.05.2024) il quale ha dichiarato che fu lui a fornire personalmente l'auto sostitutiva a fronte di una spesa di noleggio dal 2.04.2019 al 30.08.2019 per un totale di euro €. 14.142,85 (€
2828,57 mensili) presso la società Laurenz Dual SRL.
Deve, altresì, ritenersi provato per tabulas il danno patrimoniale di €. 1.735,50 a titolo di contravvenzione elevata dagli agenti della Polizia Stradale a carico dell'attore contestualmente al verbale di accertamento della violazione.
Quanto all'asserito danno subito a titolo di spese (trasferta, contributo unificato, marche da bollo, notifiche, oneri derivanti da competenze legali) per il giudizio di opposizione a sanzione amministrativa innanzi al Giudice di Pace di Cosenza, non deve essere riconosciuto alcun risarcimento, in quanto non vi è prova in atti dell'esborso di tali somme, peraltro non quantificate dall'attore.
L'attore si è poi limitato genericamente a dedurre di aver subito un danno all'immagine derivante dalla vicenda in disamina.
pagina 5 di 7 Si tratta di una richiesta del tutto carente già sul piano assertivo non avendo la parte allegato o dimostrato l'esistenza di alcun concreto elemento utile a dimostrare l'esistenza di un pregiudizio alla propria reputazione sociale e imprenditoriale.
Si rammenta che il danno all'immagine ed alla reputazione inteso come “danno conseguenza”, non sussiste “in re ipsa”, dovendo essere allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento.
Pertanto, la sua liquidazione deve essere compiuta dal giudice, con accertamento in fatto non sindacabile in sede di legittimità, sulla base non di valutazioni astratte, bensì del concreto pregiudizio presumibilmente patito dalla vittima, per come da questa dedotto e dimostrato, anche attraverso presunzioni gravi, precise e concordanti, che siano fondate, però, su elementi indiziari diversi dal fatto in sé, ed assumendo quali parametri di riferimento la diffusione e la rilevanza dell'offesa, nonché la posizione sociale della vittima (cfr. Cassazione civile sez. III, 18/02/2020,
n.4005; Cassazione civile sez. III, 06/12/2018, n.31537; nello stesso senso Corte appello Roma sez. III, 26/10/2022,n.6718).
Del pari infondata e da rigettare è la richiesta di risarcimento del danno derivato dalla mancata vendita del veicolo in questione, peraltro avanzata per la prima volta in sede di comparsa conclusionale ma, in ogni caso non provata e supportata da allegazioni documentali, né in relazione alla concreta perduta possibilità, sotto il profilo della apprezzabilità e consistenza, di vendita del veicolo in questione. Tardiva è anche la richiesta di rimborso del premio assicurativo pagato a vuoto, nonché del danno da perdita di chance.
Alla luce di quanto sopra deve dichiararsi la responsabilità per inadempimento di
[...] con diritto dell'attore al risarcimento della somma di euro 15.878,35 a titolo di Controparte_1
danno patrimoniale subito.
2.Sulle spese di lite.
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo seguono la soccombenza, con la precisazione che le medesime vengono liquidate secondo i parametri individuati con d.m. 55/14 ricadendo la fase conclusiva dell'attività professionale dell'avvocato in un momento successivo all'entrata in vigore del citato decreto, tenuto conto del valore e della natura e della controversia, del numero e dell'importanza e complessita' delle questioni trattate.
PQM
Il Tribunale di Castrovillari, Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile n. 1662/2019 RG, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa ed assorbita, così provvede:
pagina 6 di 7 1. Accoglie la domanda di parte attrice e per l'effetto condanna Controparte_1
al risarcimento del danno patrimoniale nella somma di euro 15.878,35;
2. Condanna al pagamento delle spese di lite in favore di parte Controparte_1
attrice che liquida in euro 812,2 per esborsi, euro 2.540,00 per compenso professionale oltre rimborso forfettario, Iva e Cap come per legge.
Castrovillari, 07.07.25
Il Giudice
Dott.ssa Beatrice Magaro'
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione dell'Addetta U.P.P. Dott.ssa Teresa Talarico
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