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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 01/04/2025, n. 1878 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1878 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale di Catania, in persona del giudice dott. Fabio Salvatore Mangano, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 14810/2020 R.G. promosso da:
, nato a [...] il [...], codice fiscale , Parte_1 C.F._1 titolare dell'omonima impresa individuale, partita iva , con sede in Belpasso, P.IVA_1 via Santa Lucia 12, rappresentato e difeso dall'avvocato Stefania Schillaci, giusta procura in atti
opponente contro con sede a Ramacca (CT), Controparte_1
contrada Iannarella 112, partita iva e codice fiscale , in persona del legale P.IVA_2 rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Margherita CP_1
Maria Pia Torrisi, giusta procura in atti opposta
All'udienza del 23.9.2024 le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale in atti e la causa è stata posta in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
1. Con atto di citazione notificato il 7.12.2020, , titolare dell'omonima Parte_1
impresa individuale, ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 3810/2020 emesso dal Tribunale di Catania, con il quale gli è stato ingiunto il pagamento dell'importo di euro 42.879,96 a titolo di corrispettivo dovuto per la fornitura della merce effettuata negli
1 anni 2015, 2016, 2017, di cui alle fatture analiticamente indicate nel ricorso monitorio, oltre interessi come da domanda e spese per il procedimento di ingiunzione.
L'opponente ha dedotto l'erroneità del credito ingiunto e l'inidoneità probatoria delle fatture commerciali, di cui ha disconosciuto le sottoscrizioni apposte. Il predetto, dopo avere premesso che l'opposta avrebbe fatturato importi superiori alle forniture effettivamente eseguite, ha eccepito l'avvenuto pagamento delle forniture effettuate in suo favore ed ha chiesto, di conseguenza, la revoca del decreto ingiuntivo, con il favore delle spese processuali.
Con comparsa di risposta depositata il 29.3.2021 si è costituita Controparte_1
contestando la fondatezza dell'opposizione e chiedendo, previa concessione
[...]
della provvisoria esecutività del decreto opposto, la conferma del decreto ingiuntivo e la condanna al pagamento delle spese di lite.
Con ordinanza del 5.9.2022, a seguito di riconoscimento da parte dell'opposta dell'avvenuto pagamento di euro 8.000 con bonifico del 6.10.2015, è stata rigettata la richiesta di provvisoria esecuzione parziale del decreto ingiuntivo e sono stati concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c.; indi, disattese le istanze istruttorie, con ordinanza del 5.4.2022 le parti sono state invitate a precisare le conclusioni. All'udienza del 23.9.2024 la causa è stata posta in decisione e, nei termini di cui all'art. 190 c.p.c., le parti hanno depositato le comparse conclusionali e le memorie di replica.
2. Esposti i fatti, l'opposizione proposta da , titolare dell'omonima impresa Parte_1
individuale è fondata.
2.1 Giova premettere che ha proposto in via Controparte_1 Controparte_1 monitoria domanda di adempimento nei confronti di , titolare dell'omonima Parte_1
impresa individuale, chiedendo il pagamento di euro 42.879,96, a titolo di corrispettivo residuo per la fornitura di merce sulla base delle seguenti fatture: A) con riferimento alla fornitura relativa all'anno 2015, le fatture: n. 146 del 5.2.2015; n. 148 del 5.2.2015; n. 156 del
6.2.2015; n. 429 del 18.3.2015; n. 595 del 3.4.2015; n. 846 del 24.4.2025; n.
1.127 del
14.5.2015; n.
1.773 del 3.7.2025; n.
1.788 del 4.7.2015; n.
1.804 del 4.7.2015; n.
1.849 del
8.7.2015; n.
1.874 del 9.7.2015; n.
1.875 del 9.7.2015; n.
1.880 del 10.7.2015; n.
1.946 del
15.7.2015; n.
3.025 del 30.9.2015; n.
3.033 del 1.10.2015; n.
3.038 del 2.10.2015; n.
3.042 del 2.10.2015. B) con riferimento alla fornitura relativa all'anno 2016, le fatture: n. 703 del
26.4.2016; n. 742 del 29.4.2016; n.
1.308 del 16.6.2016; n.
1.343 del 18.6.2016; n.
1.666 del
2 11.7.2016; n.
2.196 del 13.8.2016; n.
2.217 del 16.8.2016; n.
2.231 del 17.8.2016; n. 2.305
del 22.8.2016; n.
2.360 del 25.8.2016; n.
2.388 del 27.8.2016; n.
2.425 del 30.8.2016; n.
2.566 del 10.9.2016; n.
2.590 del 13.9.2016; n.
2.619 del 15.9.2016; n.
2.643 del 17.9.2016;
n.
2.654 del 19.9.2016; n.
2.677 del 20.9.2016; n.
2.718 del 24.9.2016; n.
2.719 del
24.9.2016; n.
3.051 del 20.10.2016; n.
3.160 del 28.10.2016; n.
3.241 del 04.11.2016; n.
3.538 del 29.11.2016; n.
3.903 del 27.12.2016. C) con riferimento alla fornitura relativa all'anno 2017, le fatture: n. 691 del 3.4.2017; n. 803 del 12.4.2017; n.
1.137 del 11.5.2017; n.
1.140 del 11.5.2017; n.
1.177 del 13.5.2017; n.
1.212 del 16.5.2017; n.
1.315 del 23.5.2017;
n.
1.382 del 27.5.2017; n.
1.433 del 31.5.2017; n.
1.523 del 7.6.2017; n.
1.556 del 9.6.2017;
n.
1.595 del 10.6.2017; n.
1.687 del 16.6.2017; n.
1.693 del 16.6.2017; n.
1.775 del
21.6.2017; n.
1.776 del 21.6.2017; n.
1.927 del 30.6.2017; n.
1.928 del 30.6.2017; n.
2.171 del 13.7.2017; n.
2.380 del 27.7.2017; n.
2.424 del 29.7.2017; n.
2.506 del 3.8.2017; n. 2.732
del 14.8.2017; n.
2.791 del 18.8.2017; n.
2.862 del 23.8.2017; n.
2.863 del 23.8.2017; n.
2.959 del 30.8.2017; n.
3.106 del 8.9.2017; n.
3.151 del 12.9.2017; n.
3.260 del 20.9.2017; n.
3.376 del 27.9.2017; n.
3.469 del 5.10.2017; n.
3.476 del 5.10.2017; n.
3.477 del
5.10.07.2017; n.
3.526 del 11.10.2017; n.
3.545 del 12.10.2017; n.
3.757 del 26.10.2017; n.
3873 del 3.11.2017; n.
4.076 del 18.11.2017; n.
4.198 del 28.11.2017.
La società opposta ha dedotto, in particolare, che, a fronte di un importo complessivo pari ad euro 84.349,96 dovuto in base alle fatture suindicate, l'opponente avrebbe eseguito il pagamento parziale di euro 41.470, residuando un credito di euro 42.879,96.
Con le note di trattazione dell'udienza cartolare del 6.12.2021 l'opposta ha riconosciuto di avere ricevuto un ulteriore pagamento di euro 8.000, dichiarando di essere creditrice dell'importo inferiore di euro 34.879,96.
2.2 Tanto premesso, in diritto occorre rammentare che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configuri come un ordinario giudizio di cognizione e ad esso risultino pienamente applicabili i principi in tema di riparto dell'onere probatorio operanti in materia contrattuale, sicché incombe sulla parte che intende fare valere il proprio diritto in giudizio
(opposta) fornire la prova dei fatti costitutivi del proprio diritto ed allegare l'inadempimento del debitore (opponente), su cui grava, di contro, la prova del fatto estintivo o modificativo della pretesa creditoria (Cass. n. 13533/2001).
In merito all'efficacia probatoria delle fatture commerciali, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che “la fattura, ove proveniente da un imprenditore esercente attività commerciale 3 e relativa fornitura di merci o prestazioni di servizi (anche a cliente non esercente, a sua
volta, la medesima attività), rappresenta idonea prova scritta del credito quale richiesta ex lege per l'emissione di un decreto ingiuntivo, sempre che ne risulti la regolarità
amministrativa e fiscale. Deve escludersi, peraltro, che la stessa fattura possa rappresentare nel giudizio di merito - e anche in quello di opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto in base
a essa - prova idonea in ordine così alla certezza, alla liquidità e alla esigibilità del credito dichiaratovi, come ai fini della dimostrazione del fondamento della pretesa. La fattura,
infatti, si inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito, per cui
quando tale rapporto sia contestato tra le parti, la fattura, ancorchè annotata nei libri
obbligatori, proprio per la sua formazione a opera della stessa parte che intende avvalersene, non può assurgere a prova del contratto, ma, al più, può rappresentare un mero
indizio della stipulazione di esso e dell'esecuzione della prestazione, mentre nessun valore, neppure indiziario, le si può riconoscere in ordine alla rispondenza della prestazione stessa a
quella pattuita, come agli altri elementi costitutivi del contratto (Cass. 4/03/2003, n. 3188;
Cass. 08/06/2004, n. 10830)” (Cass.
3.4.2008 n. 8549; in questi termini anche Cass. 3.3.2009
n. 5071).
Sempre ad avviso della Suprema Corte, poi, in caso di consolidati e duraturi rapporti commerciali di fornitura di merci “ove il debitore convenuto per pagamento di un debito dimostri di avere corrisposto una somma di denaro idonea alla estinzione del medesimo, spetta al creditore attore, il quale sostenga che il pagamento sia da imputare all'estinzione di un debito diverso provare di quest'ultimo l'esistenza nonché le condizioni necessarie per la diversa imputazione ai sensi dell'art. 1193 c.c. (cfr. Cass. 20134/2005). Tale principio trova applicazione anche nel caso in cui il debitore sostenga che quell'adempimento sia avvenuto a mezzo di emissione di assegno bancario e la circostanza appaia verosimile in relazione a date ed importi (cfr. Cass. n. 5648/2018).
2.3 Applicando i superiori principi di diritto alla fattispecie in esame, occorre evidenziare come non sia contestata tra le parti la sussistenza di un rapporto pluriennale di fornitura “di prodotti per l'agricoltura, zootecnica e di carburanti” (art. 115 c.p.c.).
Ciò detto, l'opponente ha contestato l'efficacia probatoria delle fatture allegate al ricorso monitorio, disconoscendo la sottoscrizione apposta in calce ad alcune di esse attestanti l'avvenuta consegna della merce e ha contestando la quantificazione operata dall'opposta sul 4 presupposto che la merce effettivamente fornita fosse in quantità notevolmente inferiore rispetto a quella riportata nelle fatture.
L'opponente, inoltre, ha eccepito l'efficacia estintiva dell'obbligazione dedotta in giudizio, allegando i pagamenti medio tempore effettuati mediante un bonifico bancario del 6.10.2015, un pagamento pos del 23.9.2015 e mediante l'emissione di assegni bancari, specificando il collegamento degli allegati titoli con i crediti azionati in via monitoria.
In particolare, la difesa di parte opponente ha documentato che:
1) con riguardo al credito sub A), ha provveduto al pagamento delle fatture Parte_1
nn. 146 e 148 del 5.2.2015 a mezzo assegno bancario nn. 8268857654-06 per il complessivo importo di euro 3.580,00; n. 429 del 18.3.2015 a mezzo assegno bancario n. 82658857960-12
di euro 297,00; n. 595 del 3.4.2015 a mezzo assegno bancario n. 82668856454-01 di euro
1.275,00; n. 846 del 24.4.2015 a mezzo assegno bancario n. 8268556463-10 di euro 1.576,40;
n. 1127 del 14.5.2015 a mezzo assegno bancario n. 8268856470-04 di euro 2.235,20. Ha altresì eccepito il pagamento, avvenuto in diverse trance, delle somme dovute in base alle restanti fatture, per un importo complessivo di euro 20.740,30, tramite l'assegno bancario n.
8277045040-04 del 25.8.2015 di euro 10.970,00, il bonifico bancario del 6.10.2015 di euro
8.000,00 e l'assegno bancario n. 8283245291-09 di euro 1.500,00 (cfr. doc. 6).
2) Con riguardo al credito sub B), l'opponente ha provveduto al pagamento delle somme dovute tramite tre assegni bancari, rispettivamente n. 8300215372-07 del 24.7.2016 di euro
8.770,00, n. 8303474631-10 del 27.9.2016 di euro 8.700,00 e n. 8310712727-05 del
10.3.2017 per un importo di euro 10.000; nonché tramite un'operazione pos del 23.9.2015 per un importo di euro 2.000 (cfr. doc. 7 - 8).
3) In merito al credito sub C), l'opponente ha dimostrato di avere provveduto al pagamento tramite tre assegni bancari nn. 8313261862-09 del 12.5.2017 per un importo di euro 3.000; n.
8313261866-00 del 23.6.2017 per un importo di euro 3.000; n. 8313261870-04 del 18.7.2017 per un importo di euro 3.000 (doc.8); l'opponente ha poi dedotto di avere effettuato un ulteriore pagamento di euro 3.000 mediante l'assegno n. 8316608143-12 del 29.8.2017 ma detto assegno non è stato prodotto in atti e, pertanto, vi è prova del pagamento del citato importo. Pertanto, in relazione al credito suindicato, è stata data la prova del pagamento della somma complessiva di euro 9.000 (piuttosto che dell'importo di euro 12.000).
2.4 Ritiene il decidente che, in applicazione dei principi di diritto sopra enunciati, l'eccezione in esame sia idonea a dimostrare il fatto estintivo della pretesa creditoria, non risultando che
5 l'opposta abbia analiticamente contestato la riferibilità dei pagamenti alle fatture azionate, né abbia dimostrato l'esistenza di un credito diverso ed ulteriore rispetto alle somme oggetti dei suindicati pagamenti.
Ed invero, a seguito del disconoscimento sottoscrizioni apposte in calce ad alcune fatture contenenti i documenti di trasporto, l'opposta non ha proposto istanza di verificazione.
Quanto alle istanze istruttorie proposte in corso di causa, si osserva come la prova testimoniale richiesta dall'opposta con la seconda memoria ex art. 183 c.p.c. fosse eccessivamente generica, riferendosi la stessa a fatti accaduti nel 2015, 2016 e 2017 senza specifica indicazione di circostanze di tempo e di luogo e senza la necessaria specificazione delle forniture eseguite, tanto che è stata ritenuta inammissibile con ordinanza del 7.4.2023.
In tale contesto, ha dimostrato il fatto estintivo dell'obbligazione assunta nei Parte_1
riguardi della società opposta, avendo provato di avere effettuato pagamenti per un importo complessivo di euro 67.903,60 a fronte di un preteso credito residuo pari ad euro 34.879,96
(al netto del pagamento riconosciuto dal creditore, relativo al bonifico del 6.10.2015).
L'opposta, al contrario, non ha provato, come era suo specifico onere, l'esistenza di un credito diverso né le condizioni necessarie per la diversa imputazione delle somme pagate ai sensi dell'art. 1193 c.c., dovendosi precisare che gli assegni bancari prodotti risultino negoziati in favore del creditore-prenditore e Controparte_1
corrispondano agli importi dei crediti via via esigibili maturati negli anni 2015, 2016 e 2017,
sicché deve ritenersi verosimile il collegamento tra il credito azionato ed i titoli di credito, come prospettato dall'opponente.
Prive di rilevanza probatoria appaiono, infine, le copie degli estratti relativi alle comunicazioni polivalenti all'Agenzia delle Entrate per gli anni 2015-2016.
Per quanto sopra, in applicazione delle regole di riparto dell'onere probatorio, a fronte della comprovata esistenza di un pagamento del debitore avente efficacia estintiva, l'opposta non ha assolto all'onere, su di essa gravante, di provarne l'imputazione ad un credito diverso da quello azionato in via monitoria.
Alla luce delle superiori considerazioni, l'opposizione a decreto ingiuntivo promossa da va accolta ed il decreto ingiuntivo n. 3810/2020 va revocato. Parte_1
3. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza. Esse si liquidano, ai sensi del d.m.
147/2022, in euro 3.808, somma calcolata riducendo del cinquanta percento i valori medi dello scaglione di riferimento, relativamente alle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e
6 decisionale, stante la ridotta complessità della controversia, l'omesso deposito delle memorie ex art. 183 c.p.c. da parte dell'opponente e la natura documentale della causa.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa civile iscritta al n. 14810/2020
R.G., disattesa ogni contraria istanza:
ACCOGLIE l'opposizione proposta da , titolare dell'omonima impresa Parte_1 individuale, nei confronti di e, per l'effetto, revoca Controparte_1
il decreto ingiuntivo n. 3810/2020 emesso dal Tribunale di Catania;
CONDANNA al pagamento delle spese Controparte_1 processuali in favore di , titolare dell'omonima impresa individuale, che Parte_1
liquida in euro 3.808, oltre spese generali, iva e c.p.a.;
Così deciso in Catania, in data 1 aprile 2025
Il giudice dott. Fabio Salvatore Mangano
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale di Catania, in persona del giudice dott. Fabio Salvatore Mangano, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 14810/2020 R.G. promosso da:
, nato a [...] il [...], codice fiscale , Parte_1 C.F._1 titolare dell'omonima impresa individuale, partita iva , con sede in Belpasso, P.IVA_1 via Santa Lucia 12, rappresentato e difeso dall'avvocato Stefania Schillaci, giusta procura in atti
opponente contro con sede a Ramacca (CT), Controparte_1
contrada Iannarella 112, partita iva e codice fiscale , in persona del legale P.IVA_2 rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Margherita CP_1
Maria Pia Torrisi, giusta procura in atti opposta
All'udienza del 23.9.2024 le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale in atti e la causa è stata posta in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
1. Con atto di citazione notificato il 7.12.2020, , titolare dell'omonima Parte_1
impresa individuale, ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 3810/2020 emesso dal Tribunale di Catania, con il quale gli è stato ingiunto il pagamento dell'importo di euro 42.879,96 a titolo di corrispettivo dovuto per la fornitura della merce effettuata negli
1 anni 2015, 2016, 2017, di cui alle fatture analiticamente indicate nel ricorso monitorio, oltre interessi come da domanda e spese per il procedimento di ingiunzione.
L'opponente ha dedotto l'erroneità del credito ingiunto e l'inidoneità probatoria delle fatture commerciali, di cui ha disconosciuto le sottoscrizioni apposte. Il predetto, dopo avere premesso che l'opposta avrebbe fatturato importi superiori alle forniture effettivamente eseguite, ha eccepito l'avvenuto pagamento delle forniture effettuate in suo favore ed ha chiesto, di conseguenza, la revoca del decreto ingiuntivo, con il favore delle spese processuali.
Con comparsa di risposta depositata il 29.3.2021 si è costituita Controparte_1
contestando la fondatezza dell'opposizione e chiedendo, previa concessione
[...]
della provvisoria esecutività del decreto opposto, la conferma del decreto ingiuntivo e la condanna al pagamento delle spese di lite.
Con ordinanza del 5.9.2022, a seguito di riconoscimento da parte dell'opposta dell'avvenuto pagamento di euro 8.000 con bonifico del 6.10.2015, è stata rigettata la richiesta di provvisoria esecuzione parziale del decreto ingiuntivo e sono stati concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c.; indi, disattese le istanze istruttorie, con ordinanza del 5.4.2022 le parti sono state invitate a precisare le conclusioni. All'udienza del 23.9.2024 la causa è stata posta in decisione e, nei termini di cui all'art. 190 c.p.c., le parti hanno depositato le comparse conclusionali e le memorie di replica.
2. Esposti i fatti, l'opposizione proposta da , titolare dell'omonima impresa Parte_1
individuale è fondata.
2.1 Giova premettere che ha proposto in via Controparte_1 Controparte_1 monitoria domanda di adempimento nei confronti di , titolare dell'omonima Parte_1
impresa individuale, chiedendo il pagamento di euro 42.879,96, a titolo di corrispettivo residuo per la fornitura di merce sulla base delle seguenti fatture: A) con riferimento alla fornitura relativa all'anno 2015, le fatture: n. 146 del 5.2.2015; n. 148 del 5.2.2015; n. 156 del
6.2.2015; n. 429 del 18.3.2015; n. 595 del 3.4.2015; n. 846 del 24.4.2025; n.
1.127 del
14.5.2015; n.
1.773 del 3.7.2025; n.
1.788 del 4.7.2015; n.
1.804 del 4.7.2015; n.
1.849 del
8.7.2015; n.
1.874 del 9.7.2015; n.
1.875 del 9.7.2015; n.
1.880 del 10.7.2015; n.
1.946 del
15.7.2015; n.
3.025 del 30.9.2015; n.
3.033 del 1.10.2015; n.
3.038 del 2.10.2015; n.
3.042 del 2.10.2015. B) con riferimento alla fornitura relativa all'anno 2016, le fatture: n. 703 del
26.4.2016; n. 742 del 29.4.2016; n.
1.308 del 16.6.2016; n.
1.343 del 18.6.2016; n.
1.666 del
2 11.7.2016; n.
2.196 del 13.8.2016; n.
2.217 del 16.8.2016; n.
2.231 del 17.8.2016; n. 2.305
del 22.8.2016; n.
2.360 del 25.8.2016; n.
2.388 del 27.8.2016; n.
2.425 del 30.8.2016; n.
2.566 del 10.9.2016; n.
2.590 del 13.9.2016; n.
2.619 del 15.9.2016; n.
2.643 del 17.9.2016;
n.
2.654 del 19.9.2016; n.
2.677 del 20.9.2016; n.
2.718 del 24.9.2016; n.
2.719 del
24.9.2016; n.
3.051 del 20.10.2016; n.
3.160 del 28.10.2016; n.
3.241 del 04.11.2016; n.
3.538 del 29.11.2016; n.
3.903 del 27.12.2016. C) con riferimento alla fornitura relativa all'anno 2017, le fatture: n. 691 del 3.4.2017; n. 803 del 12.4.2017; n.
1.137 del 11.5.2017; n.
1.140 del 11.5.2017; n.
1.177 del 13.5.2017; n.
1.212 del 16.5.2017; n.
1.315 del 23.5.2017;
n.
1.382 del 27.5.2017; n.
1.433 del 31.5.2017; n.
1.523 del 7.6.2017; n.
1.556 del 9.6.2017;
n.
1.595 del 10.6.2017; n.
1.687 del 16.6.2017; n.
1.693 del 16.6.2017; n.
1.775 del
21.6.2017; n.
1.776 del 21.6.2017; n.
1.927 del 30.6.2017; n.
1.928 del 30.6.2017; n.
2.171 del 13.7.2017; n.
2.380 del 27.7.2017; n.
2.424 del 29.7.2017; n.
2.506 del 3.8.2017; n. 2.732
del 14.8.2017; n.
2.791 del 18.8.2017; n.
2.862 del 23.8.2017; n.
2.863 del 23.8.2017; n.
2.959 del 30.8.2017; n.
3.106 del 8.9.2017; n.
3.151 del 12.9.2017; n.
3.260 del 20.9.2017; n.
3.376 del 27.9.2017; n.
3.469 del 5.10.2017; n.
3.476 del 5.10.2017; n.
3.477 del
5.10.07.2017; n.
3.526 del 11.10.2017; n.
3.545 del 12.10.2017; n.
3.757 del 26.10.2017; n.
3873 del 3.11.2017; n.
4.076 del 18.11.2017; n.
4.198 del 28.11.2017.
La società opposta ha dedotto, in particolare, che, a fronte di un importo complessivo pari ad euro 84.349,96 dovuto in base alle fatture suindicate, l'opponente avrebbe eseguito il pagamento parziale di euro 41.470, residuando un credito di euro 42.879,96.
Con le note di trattazione dell'udienza cartolare del 6.12.2021 l'opposta ha riconosciuto di avere ricevuto un ulteriore pagamento di euro 8.000, dichiarando di essere creditrice dell'importo inferiore di euro 34.879,96.
2.2 Tanto premesso, in diritto occorre rammentare che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configuri come un ordinario giudizio di cognizione e ad esso risultino pienamente applicabili i principi in tema di riparto dell'onere probatorio operanti in materia contrattuale, sicché incombe sulla parte che intende fare valere il proprio diritto in giudizio
(opposta) fornire la prova dei fatti costitutivi del proprio diritto ed allegare l'inadempimento del debitore (opponente), su cui grava, di contro, la prova del fatto estintivo o modificativo della pretesa creditoria (Cass. n. 13533/2001).
In merito all'efficacia probatoria delle fatture commerciali, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che “la fattura, ove proveniente da un imprenditore esercente attività commerciale 3 e relativa fornitura di merci o prestazioni di servizi (anche a cliente non esercente, a sua
volta, la medesima attività), rappresenta idonea prova scritta del credito quale richiesta ex lege per l'emissione di un decreto ingiuntivo, sempre che ne risulti la regolarità
amministrativa e fiscale. Deve escludersi, peraltro, che la stessa fattura possa rappresentare nel giudizio di merito - e anche in quello di opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto in base
a essa - prova idonea in ordine così alla certezza, alla liquidità e alla esigibilità del credito dichiaratovi, come ai fini della dimostrazione del fondamento della pretesa. La fattura,
infatti, si inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito, per cui
quando tale rapporto sia contestato tra le parti, la fattura, ancorchè annotata nei libri
obbligatori, proprio per la sua formazione a opera della stessa parte che intende avvalersene, non può assurgere a prova del contratto, ma, al più, può rappresentare un mero
indizio della stipulazione di esso e dell'esecuzione della prestazione, mentre nessun valore, neppure indiziario, le si può riconoscere in ordine alla rispondenza della prestazione stessa a
quella pattuita, come agli altri elementi costitutivi del contratto (Cass. 4/03/2003, n. 3188;
Cass. 08/06/2004, n. 10830)” (Cass.
3.4.2008 n. 8549; in questi termini anche Cass. 3.3.2009
n. 5071).
Sempre ad avviso della Suprema Corte, poi, in caso di consolidati e duraturi rapporti commerciali di fornitura di merci “ove il debitore convenuto per pagamento di un debito dimostri di avere corrisposto una somma di denaro idonea alla estinzione del medesimo, spetta al creditore attore, il quale sostenga che il pagamento sia da imputare all'estinzione di un debito diverso provare di quest'ultimo l'esistenza nonché le condizioni necessarie per la diversa imputazione ai sensi dell'art. 1193 c.c. (cfr. Cass. 20134/2005). Tale principio trova applicazione anche nel caso in cui il debitore sostenga che quell'adempimento sia avvenuto a mezzo di emissione di assegno bancario e la circostanza appaia verosimile in relazione a date ed importi (cfr. Cass. n. 5648/2018).
2.3 Applicando i superiori principi di diritto alla fattispecie in esame, occorre evidenziare come non sia contestata tra le parti la sussistenza di un rapporto pluriennale di fornitura “di prodotti per l'agricoltura, zootecnica e di carburanti” (art. 115 c.p.c.).
Ciò detto, l'opponente ha contestato l'efficacia probatoria delle fatture allegate al ricorso monitorio, disconoscendo la sottoscrizione apposta in calce ad alcune di esse attestanti l'avvenuta consegna della merce e ha contestando la quantificazione operata dall'opposta sul 4 presupposto che la merce effettivamente fornita fosse in quantità notevolmente inferiore rispetto a quella riportata nelle fatture.
L'opponente, inoltre, ha eccepito l'efficacia estintiva dell'obbligazione dedotta in giudizio, allegando i pagamenti medio tempore effettuati mediante un bonifico bancario del 6.10.2015, un pagamento pos del 23.9.2015 e mediante l'emissione di assegni bancari, specificando il collegamento degli allegati titoli con i crediti azionati in via monitoria.
In particolare, la difesa di parte opponente ha documentato che:
1) con riguardo al credito sub A), ha provveduto al pagamento delle fatture Parte_1
nn. 146 e 148 del 5.2.2015 a mezzo assegno bancario nn. 8268857654-06 per il complessivo importo di euro 3.580,00; n. 429 del 18.3.2015 a mezzo assegno bancario n. 82658857960-12
di euro 297,00; n. 595 del 3.4.2015 a mezzo assegno bancario n. 82668856454-01 di euro
1.275,00; n. 846 del 24.4.2015 a mezzo assegno bancario n. 8268556463-10 di euro 1.576,40;
n. 1127 del 14.5.2015 a mezzo assegno bancario n. 8268856470-04 di euro 2.235,20. Ha altresì eccepito il pagamento, avvenuto in diverse trance, delle somme dovute in base alle restanti fatture, per un importo complessivo di euro 20.740,30, tramite l'assegno bancario n.
8277045040-04 del 25.8.2015 di euro 10.970,00, il bonifico bancario del 6.10.2015 di euro
8.000,00 e l'assegno bancario n. 8283245291-09 di euro 1.500,00 (cfr. doc. 6).
2) Con riguardo al credito sub B), l'opponente ha provveduto al pagamento delle somme dovute tramite tre assegni bancari, rispettivamente n. 8300215372-07 del 24.7.2016 di euro
8.770,00, n. 8303474631-10 del 27.9.2016 di euro 8.700,00 e n. 8310712727-05 del
10.3.2017 per un importo di euro 10.000; nonché tramite un'operazione pos del 23.9.2015 per un importo di euro 2.000 (cfr. doc. 7 - 8).
3) In merito al credito sub C), l'opponente ha dimostrato di avere provveduto al pagamento tramite tre assegni bancari nn. 8313261862-09 del 12.5.2017 per un importo di euro 3.000; n.
8313261866-00 del 23.6.2017 per un importo di euro 3.000; n. 8313261870-04 del 18.7.2017 per un importo di euro 3.000 (doc.8); l'opponente ha poi dedotto di avere effettuato un ulteriore pagamento di euro 3.000 mediante l'assegno n. 8316608143-12 del 29.8.2017 ma detto assegno non è stato prodotto in atti e, pertanto, vi è prova del pagamento del citato importo. Pertanto, in relazione al credito suindicato, è stata data la prova del pagamento della somma complessiva di euro 9.000 (piuttosto che dell'importo di euro 12.000).
2.4 Ritiene il decidente che, in applicazione dei principi di diritto sopra enunciati, l'eccezione in esame sia idonea a dimostrare il fatto estintivo della pretesa creditoria, non risultando che
5 l'opposta abbia analiticamente contestato la riferibilità dei pagamenti alle fatture azionate, né abbia dimostrato l'esistenza di un credito diverso ed ulteriore rispetto alle somme oggetti dei suindicati pagamenti.
Ed invero, a seguito del disconoscimento sottoscrizioni apposte in calce ad alcune fatture contenenti i documenti di trasporto, l'opposta non ha proposto istanza di verificazione.
Quanto alle istanze istruttorie proposte in corso di causa, si osserva come la prova testimoniale richiesta dall'opposta con la seconda memoria ex art. 183 c.p.c. fosse eccessivamente generica, riferendosi la stessa a fatti accaduti nel 2015, 2016 e 2017 senza specifica indicazione di circostanze di tempo e di luogo e senza la necessaria specificazione delle forniture eseguite, tanto che è stata ritenuta inammissibile con ordinanza del 7.4.2023.
In tale contesto, ha dimostrato il fatto estintivo dell'obbligazione assunta nei Parte_1
riguardi della società opposta, avendo provato di avere effettuato pagamenti per un importo complessivo di euro 67.903,60 a fronte di un preteso credito residuo pari ad euro 34.879,96
(al netto del pagamento riconosciuto dal creditore, relativo al bonifico del 6.10.2015).
L'opposta, al contrario, non ha provato, come era suo specifico onere, l'esistenza di un credito diverso né le condizioni necessarie per la diversa imputazione delle somme pagate ai sensi dell'art. 1193 c.c., dovendosi precisare che gli assegni bancari prodotti risultino negoziati in favore del creditore-prenditore e Controparte_1
corrispondano agli importi dei crediti via via esigibili maturati negli anni 2015, 2016 e 2017,
sicché deve ritenersi verosimile il collegamento tra il credito azionato ed i titoli di credito, come prospettato dall'opponente.
Prive di rilevanza probatoria appaiono, infine, le copie degli estratti relativi alle comunicazioni polivalenti all'Agenzia delle Entrate per gli anni 2015-2016.
Per quanto sopra, in applicazione delle regole di riparto dell'onere probatorio, a fronte della comprovata esistenza di un pagamento del debitore avente efficacia estintiva, l'opposta non ha assolto all'onere, su di essa gravante, di provarne l'imputazione ad un credito diverso da quello azionato in via monitoria.
Alla luce delle superiori considerazioni, l'opposizione a decreto ingiuntivo promossa da va accolta ed il decreto ingiuntivo n. 3810/2020 va revocato. Parte_1
3. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza. Esse si liquidano, ai sensi del d.m.
147/2022, in euro 3.808, somma calcolata riducendo del cinquanta percento i valori medi dello scaglione di riferimento, relativamente alle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e
6 decisionale, stante la ridotta complessità della controversia, l'omesso deposito delle memorie ex art. 183 c.p.c. da parte dell'opponente e la natura documentale della causa.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa civile iscritta al n. 14810/2020
R.G., disattesa ogni contraria istanza:
ACCOGLIE l'opposizione proposta da , titolare dell'omonima impresa Parte_1 individuale, nei confronti di e, per l'effetto, revoca Controparte_1
il decreto ingiuntivo n. 3810/2020 emesso dal Tribunale di Catania;
CONDANNA al pagamento delle spese Controparte_1 processuali in favore di , titolare dell'omonima impresa individuale, che Parte_1
liquida in euro 3.808, oltre spese generali, iva e c.p.a.;
Così deciso in Catania, in data 1 aprile 2025
Il giudice dott. Fabio Salvatore Mangano
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