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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 13/06/2025, n. 873 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 873 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 914/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Nicola La Mantia Presidente rel/est dott. Marcella Murana Consigliere
dott. Antonio Caruso Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 914/2022
PROMOSSA DA
(C.F. ), domiciliato in VIA Parte_1 P.IVA_1
UNIONE SOVIETICA N. 4 SIRACUSA;
rappresentato e difeso dall'avv. ANGELICO ANTONIO
giusta procura in atti.
APPELLANTE
pagina 1 di 11 CONTRO
(C.F. ), domiciliato in Corso Sicilia, 123 null 94100 Controparte_1 C.F._1
ENNA; rappresentato e difeso dall'avv. VIRZI' SALVATORE giusta procura in atti.
APPELLATA
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 12.3.2025 le parti hanno concluso come in verbale.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con decreto ingiuntivo n.1830/2018 emesso dal Tribunale di Siracusa su ricorso della s.a.s. TO
Servizi di RU NT & C. veniva ingiunto a , dirigente del di Controparte_1 Controparte_2
pagare la complessiva somma di Euro 95.664,17 oltre competenze, spese e interessi, quale saldo per il servizio di trasporto degli alunni della scuola materna e dell'obbligo delle frazioni di Villasmundo e
Città Giardino del espletato da settembre a dicembre 2017, saldo non corrisposto Controparte_2
dall'ente locale poiché il servizio si era svolto in carenza di atto formale e, in quanto tale, improduttivo di effetti ai sensi dell'art. 191 del Decreto Legislativo 267/2000.
La proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo, esponendo che: CP_1
- nell'anno 2016 il Comune aveva bandito una gara pubblica per appaltare il servizio di CP_2
trasporto degli studenti delle frazioni di Villasmundo e Città Giardino per gli anni scolastici 2016/2017
e 2017/2018;
- con la determinazione n. 5 del 09.01.2017 il servizio era stato provvisoriamente aggiudicato alla società odierna appellante ed in seno al provvedimento amministrativo era stata attestata la regolarità
pagina 2 di 11 contabile mediante apposizione del parere di regolarità e del visto attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 147 bis, comma primo, Decreto Legislativo 267/2000;
- con la determinazione n. 481 del 20.03.2017 era stato disposto l'annullamento in autotutela dell'aggiudicazione provvisoria avvenuta con la determinazione n. 5 del 09.01.2017 e affidato contestualmente il servizio alla TO Servizi di RU NT & C. “in proroga” per 30 giorni a decorrere dal 27.03.2017;
- successivamente, la determinazione n. 481 del 20.03.2017 era stata annullata dal TAR di Catania con sentenza n. 903/2017 a seguito di ricorso presentato dalla odierna appellante ed il Controparte_2
con la determinazione dirigenziale n. 1714 del 6.10.2017, aveva provveduto ad aggiudicare definitivamente la gara alla TO Servizi di RU NT & C.;
- infine, in data 22.11.2017 con la determinazione n. 2051 era stata dichiarata l'efficacia dell'aggiudicazione definitiva alla TO Servizi di RU NT & C.;
- la s.a.s. alla TO Servizi di RU NT & C. si era rifiutata in data di stipulare il contratto di cui alla determina n. 5/2017 alle condizioni ivi indicate e pertanto, visto il perdurante rifiuto, il CP_2
aveva invitato la stessa, con nota n. 328 del 5.1.2018, ad interrompere il servizio di trasporto
[...]
affidandolo, con provvedimento n. 23 del 9.1.2018, ad altra società nell'esercizio del potere di revoca in autotutela;
- avverso tale provvedimento amministrativo di revoca in autotutela la s.a.s. TO aveva proposto tre ricorsi innanzi al TAR di Catania: il primo, iscritto n. 1499/2017 R.G., era stato dichiarato estinto per cessata materia del contendere, mentre il secondo e il terzo, iscritti ai n. 110/2018 R.G. e n.
194/2018 R.G. e riuniti, erano stati dichiarati rispettivamente improcedibile e inammissibile e comunque infondati con sentenza n. 401/2020; infine, l'appello proposto dall' era stato Parte_2
pagina 3 di 11 respinto dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la con sentenza n. 909 del Controparte_3
2020, cui aveva fatto seguito un ricorso in cassazione, che era stato dichiarato inammissibile.
L'opponente, oltre ad eccepire il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo, contestava nel merito la pretesa della società opposta in quanto gli impegni di spesa erano stati regolarmente effettuati in bilancio, con la conseguenza che non era configurabile alcuna sua responsabilità diretta ex art. 191 Decreto legislativo n. 267/2000.
Si costituiva in giudizio la la quale contestava Controparte_4
preliminarmente l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario;
nel merito, deduceva che il servizio di trasporto degli alunni non era stato da essa espletato in forza degli atti di gara richiamata dalla opponente ma a seguito di proroga tecnica del precedente contratto di affidamento stipulato con il il 29.4.2014, evincendosi ciò dalla determina dirigenziale n. 389 del 7.3.2017 che Controparte_2
aveva disposto la revoca della determina dirigenziale n. 5 del 9.1.2017 ed aveva proceduto alla proroga del contratto precedente per trenta giorni. L'opposta asseriva poi che, alla scadenza di detto periodo di proroga, la prorogava alla il servizio di trasporto fino al 31.12.2017, omettendo CP_1 Parte_2
di impegnare la somma necessaria per coprire la spesa e che nella determina dirigenziale n. 5 del
9.1.2018, adottata dal Comune di per il periodo non coperto da alcun contratto di servizio, il CP_2
pagamento doveva essere sottoposto al Consiglio comunale per il formale riconoscimento.
Con sentenza n.888/22 il Tribunale di Siracusa accoglieva l'opposizione, revocava il decreto ingiuntivo opposto e condannava la società opposta al pagamento delle spese processuali.
Avverso la citata sentenza ha proposto appello la affidandolo Parte_3
a due motivi.
Si è costituita per contestare l'ammissibilità e la fondatezza dell'appello del quale ha Controparte_1
chiesto il rigetto.
pagina 4 di 11 All'udienza del 12.3.2025 la causa, sulle conclusioni rassegnate come in atti, è stata introitata in decisione con la concessione dei termini ex art.190 cpc per il deposito degli scritti difensivi finali.
L'appello è infondato e merita di essere rigettato.
Con il primo motivo la ha censurato la sentenza di primo Parte_3
grado per errato inquadramento giuridico e travisamento dei presupposti di fatto posti a fondamento della decisione e per violazione degli artt.191 e segg. del D. L.vo n. 267/2000 e dell'art. 13 del D. L.vo n. 50/2016. Secondo l'appellante le Delibere di aggiudicazione provvisoria n. 5 del 9.1.2017 e di aggiudicazione definitiva n. 1714 del 6.10.2017 sarebbero “atti interni dell'amministrazione, inidonei ad instaurare una relazione obbligatoria tra stazione appaltante e il privato aggiudicatario”.
L'appellante ha anche richiamato l'art. 32, comma 13 del D. L.vo 50/16 secondo cui l'esecuzione del contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, salvo che, in casi di urgenza, la stazione appaltante ne chieda l'esecuzione anticipata, nei modi e alle condizioni previste al comma 8;
ed ha affermato che le modalità dell'esecuzione in via d'urgenza si ricavano dalla disciplina delle conseguenze della mancata stipulazione del contratto o della mancata efficacia dello stesso, dettate dall'art. 32, comma 8, di talchè “per l'esecuzione in via d'urgenza, quindi, è necessario un ordine
espresso e dettagliato di esecuzione delle prestazioni;
ordine che deve essere emanato dal Direttore
dell'esecuzione, nel caso di appalti di servizi o forniture. Deve, peraltro, ritenersi che il detto ordine
debba essere preceduto e debba dare atto della previa autorizzazione del Responsabile del
Procedimento (RUP), con le motivazioni dell'esecuzione in via d'urgenza, atteso che la direzione
dell'esecuzione dei contratti aventi ad oggetto lavori, servizi o forniture spetta al RUP, che controlla
altresì i livelli di qualità delle prestazioni (art. 101 D. Lgs. 50/2016) Il Direttore dell'Esecuzione in
caso di servizi o forniture, è tenuto a far constare nel Verbale di avvio delle prestazioni le attività che
l'aggiudicatario deve eseguire immediatamente ( , Linee guida sul Direttore dell'esecuzione CP_5
pagina 5 di 11 approvate il 21/06/2016). Non è sufficiente, quindi, per l'avvio dell'esecuzione anticipata del contratto
la semplice adozione e/o comunicazione della Determina di aggiudicazione e di affidamento d'urgenza
(che si configura come mero atto di autorizzazione interno), ma occorre un Verbale di Consegna in cui
il Direttore dell'Esecuzione indichi esattamente l'attività che l'aggiudicatario deve eseguire per il
rimborso delle relative spese, in caso di mancata stipula del contratto, e la relativa copertura
finanziaria. Anche se l'affidamento in via d'urgenza non prevede la stipula del contratto, è evidente
che si tratta di un rapporto di natura obbligatoria, che si perfeziona con l'Ordine del Direttore
dell'Esecuzione e con la redazione del Verbale di Consegna sottoscritto per accettazione
dall'aggiudicatario affidatario. In carenza di Ordine di esecuzione e di Verbale di consegna, non è
possibile sostenere che il servizio di trasporto scolastico è stato effettuato in forza dell'affidamento
d'urgenza disposto con Determina Dirigenziale n.
5.2017 o dell'affidamento definitivo disposto con
Deliberazione n. 1714 del 6.10.2017. Il servizio di trasporto scolastico, di cui si chiede il pagamento
del compenso, non è stato svolto in forza della Determina Dirigenziale n. 5/2017 di affidamento
d'urgenza, ma in proroga tecnica del precedente contratto, disposta con Determina n. 481/2017, per
30 giorni, e, alla scadenza, su richiesta della dirigente comunale del servizio, dott.ssa , di fatto CP_1
fino al 31.12.2017. La Determina n. 5/2017, oltretutto, è stata revocata dall'Amministrazione
Comunale con Determina Dirigenziale n. 481/2017. La tesi secondo cui per effetto dell'annullamento
giudiziario della Determina di revoca n. 481/2017 (Sentenza del TAR Catania n. 903.2017) si sarebbe
verificata la caducazione automatica della proroga tecnica disposta con lo stesso provvedimento e la
riviviscenza della Determina Dirigenziale n. 5/2017 è priva di fondamento e contrasta con la
normativa dettata espressamente dal legislatore in materia di appalti. Gli effetti prodotti
dall'annullamento del provvedimento di aggiudicazione sul contratto stipulato per effetto dell'atto
dichiarato illegittimo, sono disciplinati dagli artt. 121 e 122 del codice del processo amministrativo …
pagina 6 di 11 Tenuto conto che la Sentenza del TAR Catania si è limitata ad annullare il provvedimento di revoca, si
deve ritenere che la ha reso il servizio in forza della proroga tecnica disposta dal Parte_1 CP_2
di con la stessa Determina n. 481/2017 e, alla scadenza dei trenta giorni, ha continuato ad CP_2
effettuare il trasporto degli studenti pendolari, su richiesta della responsabile comunale del servizio,
dott.ssa , alle stesse condizione e patti del contratto sottoscritto nel 2014. CP_1
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 191 e segg. del D. Lgs n. 267/2000, in carenza di contratto ed
ovviamente di impegno di spesa, deve rispondere dell'obbligazione la dipendente Comunale dott.
, odierna appellata, che ha richiesto e consentito la prestazione resa dalla in CP_1 Parte_1
carenza di contratto e, ovviamente di impegno di spesa.
La Sentenza impugna è erronea anche nella parte in cui ha ritenuto che la somma da corrispondere
per la prestazione resa dalla fosse stata impegnata regolarmente dall'amministrazione Parte_1
committente nelle Determine n. 5/2017 e n. 1714/2017”.
Le superiori deduzioni non appaiono in alcun modo condivisibili.
Per un verso, infatti, occorre evidenziare che la reviviscenza della determina n.5/17 per effetto dell'annullamento della delibera di revoca n.481/17 disposta dal TAR Catania con sentenza n.903/17 è
stata confermata dalla sentenza del n.909/20, ormai passata in giudicato, nella quale il Giudice Pt_4
amministrativo di secondo grado ha testualmente chiarito che “- è un dato testuale quello che la
Determina di aggiudicazione n. 5 del 9 gennaio 2017, che aveva disposto anche un affidamento
provvisorio del servizio, avesse stabilito la decorrenza del detto affidamento sin dal 9 gennaio 2017, e
per un importo pari a € 873,60 al giorno, ossia corrispondente all'offerta di gara (il provvedimento
era stato esplicito nell'indicare nella riferita data quella di “avvio all'esecuzione del contratto in via
d'urgenza, nelle more della stipula del relativo contratto di appalto”); - la successiva Determina n.
pagina 7 di 11 provvisorio, nel disporre la proroga tecnica del pregresso contratto con la società (per la miglior
retribuzione del servizio, precedentemente contemplata, di € 907,69 al giorno), si era limitata a fare
tanto per la durata di trenta giorni (“per 30 giornate di servizio dal 27/3/2017”); - a seguito della
posteriore sentenza del T.A.R. n. 903/2017, che aveva annullato la revoca del 20 marzo 2017, si era
determinata la reviviscenza retroattiva della precedente Determina di aggiudicazione n. 5/2017, ivi
compresi la remunerazione da questa prevista per il servizio in aderenza all'offerta di gara nonché,
naturalmente, l'affidamento provvisorio da essa pure stabilito a decorrere dal 9 gennaio 2017 (a
proposito della proroga tecnica del precedente contratto contemplata dalla Determina n. 381/2017 è
agevole osservare, difatti, che la relativa disposizione, benché non specificamente impugnata
anch'essa in giudizio, a suo tempo, dalla soc. poggiava comunque sull'unico fondamento Parte_1
costituito dalla contestuale revoca della Determina n. 5/2017, giacché la proroga tecnica si era
necessaria proprio a seguito della revoca dell'aggiudicazione del 9 gennaio 2017: donde la
conseguenza che l'annullamento giurisdizionale della detta revoca aveva determinato anche un
automatico effetto caducante riflesso sulla stessa proroga). In definitiva, pertanto, una volta
ripristinata la piena efficacia della Determina di aggiudicazione n. 5/2017 (con la caducazione, in
parte diretta, in parte riflessa, della Determina n. 381), era in questa, e in essa soltanto, che doveva
essere rinvenuta la cornice regolatoria degli svolgimenti provvisori del servizio verificatisi medio
tempore, in quanto costituiva l'unico titolo giuridico esistente di espletamento provvisorio del servizio
a far tempo dal 9 gennaio 2017.
7d Procedendosi a una ricognizione più analitica degli argomenti offerti a base del presente appello, i
medesimi non risultano convincenti per le ragioni di seguito esposte.
pagina 8 di 11 7d1 L'appellante oppone che alla Determina n. 5/2017 non abbia fatto seguito una concreta richiesta
di esecuzione anticipata del servizio, né la sua consegna nelle forme previste dal comma 8 dell'art. 32
d.lgs. n. 50/2016.
L'obiezione non cancella però il dato testuale oggettivo per cui tale provvedimento recava già
l'univoca espressione della volontà comunale di affidare in via d'urgenza l'espletamento del servizio,
nelle more del contratto, con decorrenza fissata per lo stesso giorno del 9 gennaio 2017 e le condizioni
economiche di cui all'offerta di gara dell'attuale appellante. E tanto è ampiamente sufficiente, anche
in carenza della successiva attività di formalizzazione della consegna immediata del servizio, a far
rinvenire nel relativo provvedimento, come si è già detto, la fonte disciplinatrice dello svolgimento
interinale della prestazione in appalto (la società, del resto, non contesta che l'avvio del servizio sia
avvenuto proprio alla data che si è appena indicata)” (v. sentenza allegata al fascicolo di Pt_4
primo grado).
Non è, quindi, vero quanto sostenuto dall'appellante in punto alla mancata reviviscenza della determina n.5/17.
In merito alla mancanza di impegno di spesa e di imputazione nei capitoli di bilancio, le argomentazioni articolate dall'appellante non si confrontano con quanto esposto dal primo Giudice che,
al riguardo, ha affermato che “Appare evidente che nessuna responsabilità ex. art. 191 e seguenti del
Decreto legislativo 267/2000 può essere addebitata alla dirigente comunale dott.ssa in Controparte_1
quanto le assegnazioni del servizio sia provvisoria che definitiva alla avevano Parte_3
copertura finanziaria e gli impegni di spesa erano regolarmente indicati in bilancio come si evince
dalla revoca in autotutela degli stessi effettuata con la determinazione n. 23 del 09.01.2018 a seguito
del rifiuto della odierna opposta di stipulare il contratto di appalto di cui alla Parte_3
determina n. 5/2017 alle condizioni ivi indicate”.
pagina 9 di 11 In effetti, l'impegno di spesa e l'appostazione nei capitoli di bilancio trova precisa conferma nella delibera n.23/18, con la quale, in ragione del rifiuto opposto dall'appellante alla sottoscrizione del contratto, ne è stato disposto il disimpegno.
Con il secondo motivo di appello la dolendosi del mancato riconoscimento della Parte_3
responsabilità del dirigente comunale ai sensi dell'art.191 TUEL, ha richiamato il principio in forza del quale “è nulla qualsiasi obbligazione con una pubblica amministrazione che non sia stata assunta in
forma scritta, nel senso di un documento, recante la sottoscrizione del contraente privato e del titolare
dell'organo competente a rappresentare l'ente interessato nei confronti dei terzi, dal quale si desume la
concreta instaurazione del rapporto con le indispensabili determinazioni in ordine alla prestazione e al
compenso”. In particolare, secondo l'appellante, “Il raggio di azione dell'art. 191 non è confinato al
solo caso della mancanza dell'impegno contabile, ma si estende anche all'ipotesi di obbligazione
assunta in assenza di forma scritta, potendosi infatti azionare la pretesa di pagamento, secondo lo
schema del citato articolo 191, nei confronti dell'amministratore o del funzionano che abbia consentito
la prestazione, indipendentemente dal fatto che sia intercorsa un'effettiva negoziazione contrattuale”.
In materia è di recente intervenuta la Suprema Corte di Cassazione che con l'ordinanza n.27814/24 ha affermato che “L'azione diretta del fornitore nei confronti dell'amministratore o funzionario che, ai
sensi dell'art.191, c.4, T.U.E.L. abbia consentito l'acquisizione di beni o servizi può essere esperita
unicamente quando la delibera comunale sia priva dell'impegno contabile e della sua registrazione sul
competente capitolo di bilancio e non anche nell'ipotesi in cui tali requisiti siano stati rispettati,
ancorché sussista l'invalidità del contratto concluso dall'ente locale per assenza di forma scritta, non
potendo operare, in tali ipotesi, in caso di invalidità del titolo negoziale, il meccanismo di sostituzione
nel rapporto obbligatorio previsto dalla legge. Ne consegue che il fornitore può in tali circostanze
pagina 10 di 11 promuovere l'azione di ingiustificato arricchimento nei confronti dell'ente comunale, nella ricorrenza
dei presupposti di legge”.
Ne consegue che, accertata l'esistenza dell'impegno di spesa e l'imputazione nei relativi capitoli di bilancio, la mancanza di contratto scritto non determina di per sé la responsabilità del dirigente amministrativo ex art.191 TUEL, potendo, in tal caso, il fornitore esclusivamente agire nei confronti del comune con l'azione di ingiustificato arricchimento.
Per tali motivi l'appello deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di appello di Catania, prima sezione civile, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto avverso la sentenza n.888/22 del Tribunale di Siracusa;
condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali in favore dell'appellata liquidate in
€.9.900,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA;
dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art.13, c. 1 quater, DPR 115/02.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima sezione civile della Corte d'appello, il
9.6.2025.
IL PRESIDENTE REL/EST
dott. Nicola La Mantia
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 11 di 11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
381 del 20 marzo 2017, che aveva revocato tale aggiudicazione unitamente al relativo affidamento
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Nicola La Mantia Presidente rel/est dott. Marcella Murana Consigliere
dott. Antonio Caruso Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 914/2022
PROMOSSA DA
(C.F. ), domiciliato in VIA Parte_1 P.IVA_1
UNIONE SOVIETICA N. 4 SIRACUSA;
rappresentato e difeso dall'avv. ANGELICO ANTONIO
giusta procura in atti.
APPELLANTE
pagina 1 di 11 CONTRO
(C.F. ), domiciliato in Corso Sicilia, 123 null 94100 Controparte_1 C.F._1
ENNA; rappresentato e difeso dall'avv. VIRZI' SALVATORE giusta procura in atti.
APPELLATA
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 12.3.2025 le parti hanno concluso come in verbale.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con decreto ingiuntivo n.1830/2018 emesso dal Tribunale di Siracusa su ricorso della s.a.s. TO
Servizi di RU NT & C. veniva ingiunto a , dirigente del di Controparte_1 Controparte_2
pagare la complessiva somma di Euro 95.664,17 oltre competenze, spese e interessi, quale saldo per il servizio di trasporto degli alunni della scuola materna e dell'obbligo delle frazioni di Villasmundo e
Città Giardino del espletato da settembre a dicembre 2017, saldo non corrisposto Controparte_2
dall'ente locale poiché il servizio si era svolto in carenza di atto formale e, in quanto tale, improduttivo di effetti ai sensi dell'art. 191 del Decreto Legislativo 267/2000.
La proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo, esponendo che: CP_1
- nell'anno 2016 il Comune aveva bandito una gara pubblica per appaltare il servizio di CP_2
trasporto degli studenti delle frazioni di Villasmundo e Città Giardino per gli anni scolastici 2016/2017
e 2017/2018;
- con la determinazione n. 5 del 09.01.2017 il servizio era stato provvisoriamente aggiudicato alla società odierna appellante ed in seno al provvedimento amministrativo era stata attestata la regolarità
pagina 2 di 11 contabile mediante apposizione del parere di regolarità e del visto attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 147 bis, comma primo, Decreto Legislativo 267/2000;
- con la determinazione n. 481 del 20.03.2017 era stato disposto l'annullamento in autotutela dell'aggiudicazione provvisoria avvenuta con la determinazione n. 5 del 09.01.2017 e affidato contestualmente il servizio alla TO Servizi di RU NT & C. “in proroga” per 30 giorni a decorrere dal 27.03.2017;
- successivamente, la determinazione n. 481 del 20.03.2017 era stata annullata dal TAR di Catania con sentenza n. 903/2017 a seguito di ricorso presentato dalla odierna appellante ed il Controparte_2
con la determinazione dirigenziale n. 1714 del 6.10.2017, aveva provveduto ad aggiudicare definitivamente la gara alla TO Servizi di RU NT & C.;
- infine, in data 22.11.2017 con la determinazione n. 2051 era stata dichiarata l'efficacia dell'aggiudicazione definitiva alla TO Servizi di RU NT & C.;
- la s.a.s. alla TO Servizi di RU NT & C. si era rifiutata in data di stipulare il contratto di cui alla determina n. 5/2017 alle condizioni ivi indicate e pertanto, visto il perdurante rifiuto, il CP_2
aveva invitato la stessa, con nota n. 328 del 5.1.2018, ad interrompere il servizio di trasporto
[...]
affidandolo, con provvedimento n. 23 del 9.1.2018, ad altra società nell'esercizio del potere di revoca in autotutela;
- avverso tale provvedimento amministrativo di revoca in autotutela la s.a.s. TO aveva proposto tre ricorsi innanzi al TAR di Catania: il primo, iscritto n. 1499/2017 R.G., era stato dichiarato estinto per cessata materia del contendere, mentre il secondo e il terzo, iscritti ai n. 110/2018 R.G. e n.
194/2018 R.G. e riuniti, erano stati dichiarati rispettivamente improcedibile e inammissibile e comunque infondati con sentenza n. 401/2020; infine, l'appello proposto dall' era stato Parte_2
pagina 3 di 11 respinto dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la con sentenza n. 909 del Controparte_3
2020, cui aveva fatto seguito un ricorso in cassazione, che era stato dichiarato inammissibile.
L'opponente, oltre ad eccepire il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo, contestava nel merito la pretesa della società opposta in quanto gli impegni di spesa erano stati regolarmente effettuati in bilancio, con la conseguenza che non era configurabile alcuna sua responsabilità diretta ex art. 191 Decreto legislativo n. 267/2000.
Si costituiva in giudizio la la quale contestava Controparte_4
preliminarmente l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario;
nel merito, deduceva che il servizio di trasporto degli alunni non era stato da essa espletato in forza degli atti di gara richiamata dalla opponente ma a seguito di proroga tecnica del precedente contratto di affidamento stipulato con il il 29.4.2014, evincendosi ciò dalla determina dirigenziale n. 389 del 7.3.2017 che Controparte_2
aveva disposto la revoca della determina dirigenziale n. 5 del 9.1.2017 ed aveva proceduto alla proroga del contratto precedente per trenta giorni. L'opposta asseriva poi che, alla scadenza di detto periodo di proroga, la prorogava alla il servizio di trasporto fino al 31.12.2017, omettendo CP_1 Parte_2
di impegnare la somma necessaria per coprire la spesa e che nella determina dirigenziale n. 5 del
9.1.2018, adottata dal Comune di per il periodo non coperto da alcun contratto di servizio, il CP_2
pagamento doveva essere sottoposto al Consiglio comunale per il formale riconoscimento.
Con sentenza n.888/22 il Tribunale di Siracusa accoglieva l'opposizione, revocava il decreto ingiuntivo opposto e condannava la società opposta al pagamento delle spese processuali.
Avverso la citata sentenza ha proposto appello la affidandolo Parte_3
a due motivi.
Si è costituita per contestare l'ammissibilità e la fondatezza dell'appello del quale ha Controparte_1
chiesto il rigetto.
pagina 4 di 11 All'udienza del 12.3.2025 la causa, sulle conclusioni rassegnate come in atti, è stata introitata in decisione con la concessione dei termini ex art.190 cpc per il deposito degli scritti difensivi finali.
L'appello è infondato e merita di essere rigettato.
Con il primo motivo la ha censurato la sentenza di primo Parte_3
grado per errato inquadramento giuridico e travisamento dei presupposti di fatto posti a fondamento della decisione e per violazione degli artt.191 e segg. del D. L.vo n. 267/2000 e dell'art. 13 del D. L.vo n. 50/2016. Secondo l'appellante le Delibere di aggiudicazione provvisoria n. 5 del 9.1.2017 e di aggiudicazione definitiva n. 1714 del 6.10.2017 sarebbero “atti interni dell'amministrazione, inidonei ad instaurare una relazione obbligatoria tra stazione appaltante e il privato aggiudicatario”.
L'appellante ha anche richiamato l'art. 32, comma 13 del D. L.vo 50/16 secondo cui l'esecuzione del contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, salvo che, in casi di urgenza, la stazione appaltante ne chieda l'esecuzione anticipata, nei modi e alle condizioni previste al comma 8;
ed ha affermato che le modalità dell'esecuzione in via d'urgenza si ricavano dalla disciplina delle conseguenze della mancata stipulazione del contratto o della mancata efficacia dello stesso, dettate dall'art. 32, comma 8, di talchè “per l'esecuzione in via d'urgenza, quindi, è necessario un ordine
espresso e dettagliato di esecuzione delle prestazioni;
ordine che deve essere emanato dal Direttore
dell'esecuzione, nel caso di appalti di servizi o forniture. Deve, peraltro, ritenersi che il detto ordine
debba essere preceduto e debba dare atto della previa autorizzazione del Responsabile del
Procedimento (RUP), con le motivazioni dell'esecuzione in via d'urgenza, atteso che la direzione
dell'esecuzione dei contratti aventi ad oggetto lavori, servizi o forniture spetta al RUP, che controlla
altresì i livelli di qualità delle prestazioni (art. 101 D. Lgs. 50/2016) Il Direttore dell'Esecuzione in
caso di servizi o forniture, è tenuto a far constare nel Verbale di avvio delle prestazioni le attività che
l'aggiudicatario deve eseguire immediatamente ( , Linee guida sul Direttore dell'esecuzione CP_5
pagina 5 di 11 approvate il 21/06/2016). Non è sufficiente, quindi, per l'avvio dell'esecuzione anticipata del contratto
la semplice adozione e/o comunicazione della Determina di aggiudicazione e di affidamento d'urgenza
(che si configura come mero atto di autorizzazione interno), ma occorre un Verbale di Consegna in cui
il Direttore dell'Esecuzione indichi esattamente l'attività che l'aggiudicatario deve eseguire per il
rimborso delle relative spese, in caso di mancata stipula del contratto, e la relativa copertura
finanziaria. Anche se l'affidamento in via d'urgenza non prevede la stipula del contratto, è evidente
che si tratta di un rapporto di natura obbligatoria, che si perfeziona con l'Ordine del Direttore
dell'Esecuzione e con la redazione del Verbale di Consegna sottoscritto per accettazione
dall'aggiudicatario affidatario. In carenza di Ordine di esecuzione e di Verbale di consegna, non è
possibile sostenere che il servizio di trasporto scolastico è stato effettuato in forza dell'affidamento
d'urgenza disposto con Determina Dirigenziale n.
5.2017 o dell'affidamento definitivo disposto con
Deliberazione n. 1714 del 6.10.2017. Il servizio di trasporto scolastico, di cui si chiede il pagamento
del compenso, non è stato svolto in forza della Determina Dirigenziale n. 5/2017 di affidamento
d'urgenza, ma in proroga tecnica del precedente contratto, disposta con Determina n. 481/2017, per
30 giorni, e, alla scadenza, su richiesta della dirigente comunale del servizio, dott.ssa , di fatto CP_1
fino al 31.12.2017. La Determina n. 5/2017, oltretutto, è stata revocata dall'Amministrazione
Comunale con Determina Dirigenziale n. 481/2017. La tesi secondo cui per effetto dell'annullamento
giudiziario della Determina di revoca n. 481/2017 (Sentenza del TAR Catania n. 903.2017) si sarebbe
verificata la caducazione automatica della proroga tecnica disposta con lo stesso provvedimento e la
riviviscenza della Determina Dirigenziale n. 5/2017 è priva di fondamento e contrasta con la
normativa dettata espressamente dal legislatore in materia di appalti. Gli effetti prodotti
dall'annullamento del provvedimento di aggiudicazione sul contratto stipulato per effetto dell'atto
dichiarato illegittimo, sono disciplinati dagli artt. 121 e 122 del codice del processo amministrativo …
pagina 6 di 11 Tenuto conto che la Sentenza del TAR Catania si è limitata ad annullare il provvedimento di revoca, si
deve ritenere che la ha reso il servizio in forza della proroga tecnica disposta dal Parte_1 CP_2
di con la stessa Determina n. 481/2017 e, alla scadenza dei trenta giorni, ha continuato ad CP_2
effettuare il trasporto degli studenti pendolari, su richiesta della responsabile comunale del servizio,
dott.ssa , alle stesse condizione e patti del contratto sottoscritto nel 2014. CP_1
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 191 e segg. del D. Lgs n. 267/2000, in carenza di contratto ed
ovviamente di impegno di spesa, deve rispondere dell'obbligazione la dipendente Comunale dott.
, odierna appellata, che ha richiesto e consentito la prestazione resa dalla in CP_1 Parte_1
carenza di contratto e, ovviamente di impegno di spesa.
La Sentenza impugna è erronea anche nella parte in cui ha ritenuto che la somma da corrispondere
per la prestazione resa dalla fosse stata impegnata regolarmente dall'amministrazione Parte_1
committente nelle Determine n. 5/2017 e n. 1714/2017”.
Le superiori deduzioni non appaiono in alcun modo condivisibili.
Per un verso, infatti, occorre evidenziare che la reviviscenza della determina n.5/17 per effetto dell'annullamento della delibera di revoca n.481/17 disposta dal TAR Catania con sentenza n.903/17 è
stata confermata dalla sentenza del n.909/20, ormai passata in giudicato, nella quale il Giudice Pt_4
amministrativo di secondo grado ha testualmente chiarito che “- è un dato testuale quello che la
Determina di aggiudicazione n. 5 del 9 gennaio 2017, che aveva disposto anche un affidamento
provvisorio del servizio, avesse stabilito la decorrenza del detto affidamento sin dal 9 gennaio 2017, e
per un importo pari a € 873,60 al giorno, ossia corrispondente all'offerta di gara (il provvedimento
era stato esplicito nell'indicare nella riferita data quella di “avvio all'esecuzione del contratto in via
d'urgenza, nelle more della stipula del relativo contratto di appalto”); - la successiva Determina n.
pagina 7 di 11 provvisorio, nel disporre la proroga tecnica del pregresso contratto con la società (per la miglior
retribuzione del servizio, precedentemente contemplata, di € 907,69 al giorno), si era limitata a fare
tanto per la durata di trenta giorni (“per 30 giornate di servizio dal 27/3/2017”); - a seguito della
posteriore sentenza del T.A.R. n. 903/2017, che aveva annullato la revoca del 20 marzo 2017, si era
determinata la reviviscenza retroattiva della precedente Determina di aggiudicazione n. 5/2017, ivi
compresi la remunerazione da questa prevista per il servizio in aderenza all'offerta di gara nonché,
naturalmente, l'affidamento provvisorio da essa pure stabilito a decorrere dal 9 gennaio 2017 (a
proposito della proroga tecnica del precedente contratto contemplata dalla Determina n. 381/2017 è
agevole osservare, difatti, che la relativa disposizione, benché non specificamente impugnata
anch'essa in giudizio, a suo tempo, dalla soc. poggiava comunque sull'unico fondamento Parte_1
costituito dalla contestuale revoca della Determina n. 5/2017, giacché la proroga tecnica si era
necessaria proprio a seguito della revoca dell'aggiudicazione del 9 gennaio 2017: donde la
conseguenza che l'annullamento giurisdizionale della detta revoca aveva determinato anche un
automatico effetto caducante riflesso sulla stessa proroga). In definitiva, pertanto, una volta
ripristinata la piena efficacia della Determina di aggiudicazione n. 5/2017 (con la caducazione, in
parte diretta, in parte riflessa, della Determina n. 381), era in questa, e in essa soltanto, che doveva
essere rinvenuta la cornice regolatoria degli svolgimenti provvisori del servizio verificatisi medio
tempore, in quanto costituiva l'unico titolo giuridico esistente di espletamento provvisorio del servizio
a far tempo dal 9 gennaio 2017.
7d Procedendosi a una ricognizione più analitica degli argomenti offerti a base del presente appello, i
medesimi non risultano convincenti per le ragioni di seguito esposte.
pagina 8 di 11 7d1 L'appellante oppone che alla Determina n. 5/2017 non abbia fatto seguito una concreta richiesta
di esecuzione anticipata del servizio, né la sua consegna nelle forme previste dal comma 8 dell'art. 32
d.lgs. n. 50/2016.
L'obiezione non cancella però il dato testuale oggettivo per cui tale provvedimento recava già
l'univoca espressione della volontà comunale di affidare in via d'urgenza l'espletamento del servizio,
nelle more del contratto, con decorrenza fissata per lo stesso giorno del 9 gennaio 2017 e le condizioni
economiche di cui all'offerta di gara dell'attuale appellante. E tanto è ampiamente sufficiente, anche
in carenza della successiva attività di formalizzazione della consegna immediata del servizio, a far
rinvenire nel relativo provvedimento, come si è già detto, la fonte disciplinatrice dello svolgimento
interinale della prestazione in appalto (la società, del resto, non contesta che l'avvio del servizio sia
avvenuto proprio alla data che si è appena indicata)” (v. sentenza allegata al fascicolo di Pt_4
primo grado).
Non è, quindi, vero quanto sostenuto dall'appellante in punto alla mancata reviviscenza della determina n.5/17.
In merito alla mancanza di impegno di spesa e di imputazione nei capitoli di bilancio, le argomentazioni articolate dall'appellante non si confrontano con quanto esposto dal primo Giudice che,
al riguardo, ha affermato che “Appare evidente che nessuna responsabilità ex. art. 191 e seguenti del
Decreto legislativo 267/2000 può essere addebitata alla dirigente comunale dott.ssa in Controparte_1
quanto le assegnazioni del servizio sia provvisoria che definitiva alla avevano Parte_3
copertura finanziaria e gli impegni di spesa erano regolarmente indicati in bilancio come si evince
dalla revoca in autotutela degli stessi effettuata con la determinazione n. 23 del 09.01.2018 a seguito
del rifiuto della odierna opposta di stipulare il contratto di appalto di cui alla Parte_3
determina n. 5/2017 alle condizioni ivi indicate”.
pagina 9 di 11 In effetti, l'impegno di spesa e l'appostazione nei capitoli di bilancio trova precisa conferma nella delibera n.23/18, con la quale, in ragione del rifiuto opposto dall'appellante alla sottoscrizione del contratto, ne è stato disposto il disimpegno.
Con il secondo motivo di appello la dolendosi del mancato riconoscimento della Parte_3
responsabilità del dirigente comunale ai sensi dell'art.191 TUEL, ha richiamato il principio in forza del quale “è nulla qualsiasi obbligazione con una pubblica amministrazione che non sia stata assunta in
forma scritta, nel senso di un documento, recante la sottoscrizione del contraente privato e del titolare
dell'organo competente a rappresentare l'ente interessato nei confronti dei terzi, dal quale si desume la
concreta instaurazione del rapporto con le indispensabili determinazioni in ordine alla prestazione e al
compenso”. In particolare, secondo l'appellante, “Il raggio di azione dell'art. 191 non è confinato al
solo caso della mancanza dell'impegno contabile, ma si estende anche all'ipotesi di obbligazione
assunta in assenza di forma scritta, potendosi infatti azionare la pretesa di pagamento, secondo lo
schema del citato articolo 191, nei confronti dell'amministratore o del funzionano che abbia consentito
la prestazione, indipendentemente dal fatto che sia intercorsa un'effettiva negoziazione contrattuale”.
In materia è di recente intervenuta la Suprema Corte di Cassazione che con l'ordinanza n.27814/24 ha affermato che “L'azione diretta del fornitore nei confronti dell'amministratore o funzionario che, ai
sensi dell'art.191, c.4, T.U.E.L. abbia consentito l'acquisizione di beni o servizi può essere esperita
unicamente quando la delibera comunale sia priva dell'impegno contabile e della sua registrazione sul
competente capitolo di bilancio e non anche nell'ipotesi in cui tali requisiti siano stati rispettati,
ancorché sussista l'invalidità del contratto concluso dall'ente locale per assenza di forma scritta, non
potendo operare, in tali ipotesi, in caso di invalidità del titolo negoziale, il meccanismo di sostituzione
nel rapporto obbligatorio previsto dalla legge. Ne consegue che il fornitore può in tali circostanze
pagina 10 di 11 promuovere l'azione di ingiustificato arricchimento nei confronti dell'ente comunale, nella ricorrenza
dei presupposti di legge”.
Ne consegue che, accertata l'esistenza dell'impegno di spesa e l'imputazione nei relativi capitoli di bilancio, la mancanza di contratto scritto non determina di per sé la responsabilità del dirigente amministrativo ex art.191 TUEL, potendo, in tal caso, il fornitore esclusivamente agire nei confronti del comune con l'azione di ingiustificato arricchimento.
Per tali motivi l'appello deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di appello di Catania, prima sezione civile, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto avverso la sentenza n.888/22 del Tribunale di Siracusa;
condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali in favore dell'appellata liquidate in
€.9.900,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA;
dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art.13, c. 1 quater, DPR 115/02.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima sezione civile della Corte d'appello, il
9.6.2025.
IL PRESIDENTE REL/EST
dott. Nicola La Mantia
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 11 di 11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
381 del 20 marzo 2017, che aveva revocato tale aggiudicazione unitamente al relativo affidamento