Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. IV, sentenza 25/11/2025, n. 21071 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 21071 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 21071/2025 REG.PROV.COLL.
N. 13301/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13301 del 2022, proposto dalla ditta NI MA, VA OS & C. S.n.c, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Mara Bergomi, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;
contro
il Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento:
- del decreto del Direttore generale della Direzione Generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello Sviluppo Economico, ricevuto in data 01.08.2022, recante la rideterminazione del contributo già concesso alla ricorrente con decreto del Direttore Generale n. 52446 del 10.12.2021, da euro 51.075,34 ad euro 9.838,64;
- di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, ancorché non conosciuto;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dello Sviluppo Economico;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 14 novembre 2025 il dott. IN IA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ditta NI MA, VA OS & C. S.n.c. agisce per l’annullamento del decreto del Direttore generale della Direzione Generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello Sviluppo Economico in data 01.08.2022, recante la rideterminazione del contributo già concesso alla ricorrente con decreto del Direttore Generale n. 52446 del 10.12.2021, ridotto da euro 51.0075,34 ad euro 9.838,64.
Il contributo in questione afferiva alla realizzazione di un investimento di euro 545.000,00 per l’acquisizione di nuovi macchinari ad uso produttivo.
Con l’avversato decreto dell’1 agosto 2022 il contributo concesso è stato rideterminato in riduzione dall’intimata Amministrazione, atteso che l’importo dell’investimento realizzato “per la tipologia di investimenti in tecnologie digitali…è risultato essere inferiore a quello deliberato e ammesso alle agevolazioni con il decreto di concessione n. 52446 del 10/12/2021 e che l’importo dell’investimento realizzato per la tipologia di investimenti ordinari, pari a 545.000,00 €, è risultato essere superiore a quello deliberato e ammesso alle agevolazioni con il citato decreto” .
2. Per chiedere l’annullamento del citato provvedimento è insorta la ditta ricorrente con il ricorso in epigrafe, notificato il 28 ottobre 2022 e depositato il 10 novembre successivo.
Il mezzo di tutela è affidato a due articolate censure con cui parte ricorrente lamenta eccesso di potere per travisamento, difetto di istruttoria e di motivazione e violazione della circolare del Direttore Generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello Sviluppo Economico n. 14036 del 15 febbraio 2017 e dell’allegato n. 6/a della circolare citata, violazione degli artt. 1, 7, 8, 9 e 10 della legge n. 241/1990 e del principio di legittimo affidamento.
3. Per resistere al ricorso si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata, che con memoria ne ha chiesto il rigetto eccependo l’incompetenza per territorio di questo Tribunale Amministrativo Regionale.
In vista della discussione con memoria del 28 agosto 2025 parte ricorrente ha evidenziato che, con decreto del 20 dicembre 2022, la resistente Amministrazione ha comunicato l’annullamento del decreto di rideterminazione in questa sede impugnato e, per l’effetto, ha confermato il contributo già concesso con il citato decreto n. 52446 del 10.12.2021, chiedendo pertanto che il Tribunale provveda a dichiarare cessata la materia del contendere.
La causa è stata trattenuta in decisione in esito all’udienza straordinaria del 14 novembre 2025.
4. Tanto premesso, il Collegio non può che prendere atto di quanto dichiarato e documentato dalla parte ricorrente in ordine all’intervenuta conferma del contributo originariamente concesso e dichiarare conseguentemente cessata la materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, del codice del processo amministrativo, risultando le pretese della ricorrente medesima interamente soddisfatte.
5. In considerazione del complesso della vicenda, il Collegio reputa che sussistano giuste ragioni per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Spese integralmente compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 novembre 2025, in collegamento simultaneo da remoto, con l'intervento dei magistrati:
SC RO, Presidente FF
IN IA, Primo Referendario, Estensore
Virginia Arata, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IN IA | SC RO |
IL SEGRETARIO