Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 22/05/2025, n. 132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 132 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
Sentenza n. 132/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Salerno – Sezione del Lavoro – nelle persone dei magistrati: dr. Maura STASSANO Presidente dr. Lia DI BENEDETTO Consigliere dr. Arturo PIZZELLA Consigliere relatore ha pronunziato all'esito della discussione del presente procedimento ex artt. 127 ter c.p.c. e 35 del
D.lgs. n. 149/2022 la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio di appello iscritto al n. 462 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2022
T R A
, in qualità di erede di , parte rappresentata e difesa come in Parte_1 Persona_1 atti dall'Avv. Gabriella Lauretta, elettivamente domiciliata in Trecase, alla via Vesuvio n. 53
PARTE APPELLANTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t. CP_1
PARTE APPELLATA CONTUMACE
OGGETTO: appello avverso l'ordinanza di cancellazione della causa dal ruolo emessa dal
Tribunale di Nocera Inferiore nella causa rg n. 4379/21 depositata in data 19.05.2022.
RAGIONI DELLA DECISIONE SULLE CONCLUSIONI DELLE PARTI
(art. 132 c.p.c.; art. 118 disp. att. c.p.c.)
Con ricorso depositato in data 04.10.2022 proponeva appello avverso l'ordinanza del Parte_1
19.05.2022 con la quale il Tribunale di Nocera Inferiore aveva disposto la cancellazione dal ruolo della causa n. r.g. 4379/2021 instaurata dalla ricorrente nei confronti dell' al fine di ottenere CP_1
l'accertamento dell'insussistenza dell'obbligo di restituzione della somma di € 542,92 al resistente e la condanna dell' al pagamento del suddetto importo a titolo di ratei maturati e non riscossi CP_2
sulla pensione AS n. 04602444 della defunta madre . Persona_1
Eccepiva, inoltre, nel merito la soccombenza virtuale dell'Ente convenuto, il quale aveva provveduto ad annullare il provvedimento di indebito emesso dallo stesso solo in data 31.01.2022, ovvero dopo il deposito e la notifica del ricorso introduttivo del primo grado.
Concludeva, dunque, per l'accoglimento dell'appello, con vittoria di spese del doppio grado.
L' , cui il ricorso veniva regolarmente notificato, rimaneva contumace. CP_1
Alla data odierna, all'esito della discussione ai sensi degli artt. 127 ter c.p.c. e 35 del D.Lgs. n.
149/2022, previo deposito di note difensive di trattazione, la causa veniva decisa come da dispositivo in atti.
In via preliminare deve rilevarsi l'ammissibilità della presente impugnazione.
La S.C. di Cassazione, con ordinanza n. 21586/2018, ha infatti chiarito che: “In base all'attuale disciplina (introdotta col d.l. n. 112/2008, convertito, con modificazioni, in 1. n. 133/2008), la cancellazione della causa dal ruolo prevista dagli artt. 181, comma 1, e 309 c.p.c. è inidonea a determinare quella situazione di quiescenza, contemplata dal previgente art. 307, comma 1, c.p.c., che, a seguito della disposta cancellazione, onerava la parte interessata della riassunzione del giudizio nel termine perentorio di un anno. Infatti, la riattivazione del processo attraverso la riassunzione evenienza che esclude la natura decisoria del provvedimento — opera in casi diversi da quelli contemplati dagli artt. 181 e 290 c.p.c.: fattispecie, queste ultime, espressamente escluse dalla previsione contenuta nel vigente art. 307, comma 1. Nelle due ipotesi, ivi contemplate, di diserzione dell'udienza e di mancata costituzione dell'attore la cancellazione della causa dal ruolo non può che determinare l'estinzione del procedimento, e ciò a prescindere dal contenuto formale del provvedimento del giudice: questo effetto è reso nel modo più plastico dall'art. 290, ove, con riguardo alla seconda delle ipotesi richiamate, è precisato che se il convenuto non faccia richiesta di prosecuzione del giudizio il giudice «dispone che la causa sia cancellata dal molo e il processo si estingue». Analogo rilievo potrebbe svolgersi, del resto, con riferimento al caso, previsto dall'art.
291, comma 3, c.p.c., di mancata ottemperanza all'ordine di rinnovazione della citazione: anche in questo caso «il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo e il processo si estingue a norma dell'articolo 307, comma terzo». Come è stato osservato in dottrina, dunque, in base alla disciplina suddetta, nei casi indicati alla cancellazione della causa dal ruolo consegue, come effetto automatico ex lege, l'estinzione del processo. In tal senso, il provvedimento del giudice non può differenziarsi, quoad effectum, da quello con cui è formalmente dichiarata l'estinzione. Se quindi
l'ordinanza di cancellazione della causa dal ruolo, nel caso previsto dall'art. 181 c.p.c., nel testo vigente, è equiparabile, sul piano effettuale, all'ordinanza con cui è pronunciata l'estinzione del giudizio, deve riconoscersi che i rimedi operanti nelle due evenienze siano gli stessi. Sicché, con riguardo al detto provvedimento, troverà applicazione il principio per cui il provvedimento di estinzione del processo emesso dal giudice monocratico ha natura sostanziale di sentenza, anche se adottato con ordinanza ed è, come tale, appellabile (Cass. 12 febbraio 2016, n. 2837; Cass. 3 settembre 2015, n. 17522; Cass. 7 ottobre 2011, n. 20631). Sposare la soluzione opposta
(…)significa conferire valore determinante, sul piano della ricostruzione dell'atto, a un elemento, la formale dichiarazione di estinzione del procedimento, che, a mente del richiamato art. 181 c.p.c., costituisce conseguenza necessitata della mancata comparizione;
e conseguenza più grave — significa privare la parte della possibilità di impugnare il provvedimento tutte quelle volte in cui il giudice abbia mancato di precisare (come sarebbe tenuto a fare) che, essendo stata disposta la cancellazione dal ruolo, il procedimento è estinto.”
Tanto premesso e rilevata in ogni la tempestività del presente ricorso, va dichiarata la nullità del provvedimento emesso dal Tribunale di Nocera Inferiore in occasione dell'udienza del 19.05.2022, con cui è stata disposta la cancellazione del procedimento n.r.g. 4379/2021 dal ruolo.
Invero, l'art. 181, comma I, c.p.c. prevede che: “Se nessuna delle parti compare alla prima udienza, il giudice fissa una udienza successiva, di cui il cancelliere dà comunicazione alle parti costituite.
Se nessuna delle parti compare alla nuova udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo”.
La disciplina dell'inattività delle parti dettata dal codice di procedura civile con riguardo al giudizio di primo grado trova applicazione anche nel rito lavoro non essendo di ostacolo a ciò la specialità del rito né i principi cui esso si ispira (Cass. lav. n. 2816 del 12.02.2015; Cass. Lav. n. 18226 del
17.09.2015).
Ciò chiarito, dagli atti del processo si rileva che alla prima udienza, fissata con decreto dell'01.12.2021 per il giorno 19.05.2022, nessuno compariva e, tuttavia, il primo giudice, invece di rinviare la causa ad una nuova udienza, dichiarava erroneamente la cancellazione della causa dal ruolo.
Deve pertanto applicarsi il disposto dell'art. 354, comma II, c.p.c., ravvivandosi l'ipotesi di cui all'art. 308, comma 2, c.p.c. (Cass. civile, sez. lav., 12/02/2016, n. 2837, Cass. Civ., sez. 01, del
11/11/2010, n. 22917) secondo cui il giudice d'appello deve rimettere la causa al primo giudice laddove, come appunto avvenuto nel caso che occupa, riformi la sentenza che ha pronunciato sull'estinzione del processo, ed in tale senso deve quindi provvedersi, in riforma della gravata decisione, come in dispositivo, con logico assorbimento di ogni altro motivo di gravame. A riguardo, la giurisprudenza di legittimità sopra richiamata (ordinanza n. 21586/2018) ha infatti così ribadito: “Poiché l'ordinanza di cancellazione della causa dal ruolo resa a norma dell'art. 181, comma 1, c.p.c. è provvedimento estintivo del giudizio, indipendentemente dal fatto che ad esso si accompagni, o meno, una esplicita pronuncia in tal senso, deve poi darsi atto che ove il giudice di appello riformi il provvedimento pronunciato in prime cure, in quanto emesso in assenza delle condizioni che lo potevano legittimare, troverà applicazione l'art. 354, comma 2, c.p.c.”
L'assenza di una pronuncia nel merito nella precedente fase processuale, al pari della decisione di mero rito adottata all'esito della presente impugnazione, così come la mancata costituzione della parte appellata che, peraltro, non ha contribuito alla realizzazione del vizio processuale in questione, giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
Atteso il contenuto della presente decisione, va dichiarata la non sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, sez. lavoro, definitivamente pronunziando definitivamente pronunziando nel procedimento di appello instaurato in data 4.10.2022 da in qualità Parte_1
CP_ di erede di nei confronti dell' in persona del legale rappresentante p.t. Persona_1 avverso l'ordinanza del 19.5.2022 del Tribunale di Nocera Inferiore (R.G. n. 4379/2021), ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede: accoglie per quanto di ragione l'appello e dichiara la nullità dell'ordinanza impugnata, ordinando per l'effetto la rimessione della causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354 c.p.c. e nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 353 c.p.c.; compensa per intero le spese tra le parti;
dichiara la non sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002.
Salerno, 31.3.2025
Il CONS. EST.
(Dott. Arturo Pizzella)
Il PRESIDENTE
(Dott. Maura Stassano)