Versione
28 ottobre 1947
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15 dicembre 1947
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9 febbraio 1966
9 febbraio 1966
Art. 15. ((Entro l'11 aprile e l'11 ottobre di ciascun anno il sindaco invita, con manifesto da affiggersi all'albo comunale e in altri luoghi pubblici, chiunque intenda proporre ricorsi contro le decisioni della Commissione elettorale comunale, adottate ai sensi dell'articolo 13, a presentarli rispettivamente non oltre il 20 aprile e il 20 ottobre con le modalita' di cui al successivo articolo 17))
Durante questo periodo, un esemplare di ciascuno degli elenchi firmato dal presidente della Commissione comunale e dal segretario, deve rimanere depositato nell'ufficio comunale, insieme con i titoli e documenti relativi a ciascun nominativo e con le liste elettorali dell'anno precedente. Ogni cittadino ha diritto di prenderne visione. (1)
Il sindaco notifica al prefetto della provincia l'avvenuta affissione del manifesto.
----------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 12 dicembre 1947, n. 1379 ha disposto (con l'art. 1) che "Per la prima formazione delle liste elettorali in provincia di Gorizia si applicano le disposizioni della legge 7 ottobre 1947, n. 1058 ", con la seguente modifica al presente articolo:
Il primo e il secondo comma sono sostituiti dai seguenti:
"Il 16 dicembre 1947 il sindaco invita, con manifesto da affiggersi all'albo comunale ed in altri luoghi pubblici, chiunque intenda proporre ricorsi contro le liste generali predisposte dalla Commissione elettorale comunale, a presentarli non oltre il 26 dicembre 1947, con le modalita' di cui al successivo art. 17.
Durante questo periodo un esemplare delle liste generali, maschili e femminili, sottoscritto dal presidente della Commissione elettorale comunale e dal segretario, deve rimanere depositato nell'ufficio comunale, insieme con i titoli e i documenti relativi a ciascun nominativo. Ogni cittadino ha diritto di prenderne visione."
Durante questo periodo, un esemplare di ciascuno degli elenchi firmato dal presidente della Commissione comunale e dal segretario, deve rimanere depositato nell'ufficio comunale, insieme con i titoli e documenti relativi a ciascun nominativo e con le liste elettorali dell'anno precedente. Ogni cittadino ha diritto di prenderne visione. (1)
Il sindaco notifica al prefetto della provincia l'avvenuta affissione del manifesto.
----------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 12 dicembre 1947, n. 1379 ha disposto (con l'art. 1) che "Per la prima formazione delle liste elettorali in provincia di Gorizia si applicano le disposizioni della legge 7 ottobre 1947, n. 1058 ", con la seguente modifica al presente articolo:
Il primo e il secondo comma sono sostituiti dai seguenti:
"Il 16 dicembre 1947 il sindaco invita, con manifesto da affiggersi all'albo comunale ed in altri luoghi pubblici, chiunque intenda proporre ricorsi contro le liste generali predisposte dalla Commissione elettorale comunale, a presentarli non oltre il 26 dicembre 1947, con le modalita' di cui al successivo art. 17.
Durante questo periodo un esemplare delle liste generali, maschili e femminili, sottoscritto dal presidente della Commissione elettorale comunale e dal segretario, deve rimanere depositato nell'ufficio comunale, insieme con i titoli e i documenti relativi a ciascun nominativo. Ogni cittadino ha diritto di prenderne visione."
Giurisprudenza • 1
- 1. Cass. civ., sez. I, sentenza 26/10/1963, n. 2848Provvedimento: Il termine del 15 gennaio, stabilito per i reclami contro la formazione delle liste elettorali, dall'art 15 della legge elettorale 7 ottobre 1947 n 1058, e ordinatorio soltanto relativamente alle scadenze degli adempimenti della commissione mandamentale. Viceversa, in ordine alle istanze degli interessati ed ai reclami contro la compilazione degli elenchi relativi alla revisione ordinaria delle liste elettorali vale sempre il termine del 15 gennaio entro il quale le istanze ed i reclami devono essere presentati. In ordine a tale termine, fa peraltro eccezione l'ipotesi in cui il cittadino sia stato eliminato dall'elenco degli elettori con provvedimento a lui non comunicato. ( V 3256'57).*Leggi di più...
- termine·
- revisione·
- carattere perentorio·
- cancellazione dalle liste con provvedimento non comunicato al cittadino·
- ricorso·
- limiti·
- liste elettorali·
- elezioni