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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 16/07/2025, n. 1387 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1387 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
Il Tribunale, in funzione di Giudice Unico, nella persona della dott.ssa Alessandra Lulli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 1969 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
nato a [...] il [...], codice fiscale Parte_1 C.F._1
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv.to Maria Teresa De Bottis,
[...] elettivamente domiciliato nello studio dell'avv.to Cristiano Pennacchia in Latina, via
A.Diaz n. 14; opponente
E
con sede in in persona del legale Controparte_1 CP_1 rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Fondi (LT), Corso Appio Claudio n. 35, nello studio degli avv.ti Davide Sotis e Paolo Giuseppe Sotis, i quali che la rappresentano e difendono giusta procura in atti;
opposta
OGGETTO: opposizione ex art. 615 comma 1 c.p.c.
CONCLUSIONI
Con provvedimento comunicato il 19.06.2025, sostituita l'udienza dell'11.06.2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., all'esito del deposito delle note di trattazione scritta, la causa è stata assunta in decisione ai sensi dell'art. 281 quinquies cod. proc. civ.
Conclusioni di parte opponente: “1) IN VIA PREGIUDIZIALE E CAUTELARE, anche inaudita altera parte sospendere la efficacia esecutiva dei titoli azionati […];
2) […] accertare e dichiarare la non idoneità ai sensi dell'art 474 cpc del mutuo azionato come titolo esecutivo […];
3) […] accertare e dichiarare la nullità del mutuo fondiario azionato ai sensi e per gli effetti degli art 30 del Tub , 1325 e 1418 cc e prima ancora la non valida iscrizione ipotecaria e la mancata valida rinnovazione della stessa, […]; 4) […] accertare e dichiarare la nullità del contratto di mutuo azionato ai sensi e per gli effetti dei combinati disposti di cui agli artt 1346 e 1418 secondo comma cpc, […];
5) […] accertare e dichiarare che la somma pretesa dalla non è dovuta, oltre a non CP_1 essere certa, liquida ed esigibile e che privo di rilievo in fatto ed in diritto è il piano di ammortamento allegato al mutuo;
nonché accertare e dichiarare la natura anche essa non determina e non determinabile del tasso di mora, oltre che la nullità della relativa clausola ai sensi dell'art 1346 e 1418 cc , nonché l'illegittimità del calcolo eseguito per la determinazione sia degli interessi che degli importi delle rate scadute e del capitale residuo richieste;
nonché accertare e dichiarare che il contratto di mutuo aveva alla 37
Rata , come da disposizioni della CA d'TA , un tasso di interesse superiore al tasso soglia di cui al DM del periodo di riferimento , con tutte le relative conseguenze di legge , per cui anche
per questi motivi
il mutuo azionato non è un valido titolo esecutivo e quindi deve essere dichiarata la nullità, l' illegittimità e la inefficacia del precetto notificato ed opposto;
6) Inoltre in merito al titolo costituito dalla sentenza n. 722 del 2022 , […] accertare e dichiarare la natura abusiva ai sensi dell'art 33 del Codice del Consumo delle clausole di cui ai punti 5 comma 1 e punto 10 dell'atto di fideiussione ( cfr allegato n. 12) su riprodotte e quindi per l'effetto Voglia l'On.le Giudice adito concedere i termini di legge per l'opposizione ex art 650 cpc, ma prima ancora accertare e dichiarare che parte opposta non ha diritto a procedere ad esecuzione forzata nei confronti del Controparte_2 sulla base della predetta sentenza stante la estinzione della fideiussione per scadenza del termine di durate e per l'effetto dichiarare nullo ed inefficace l'atto di precetto opposto;
7) […] accertare e dichiarare la nullità della ipoteca iscritta a garanzia della apertura di credito sugli immobili gravati da uso civico e quindi per l'effetto dichiarare nullo ed inefficace l'atto di precetto opposto;
8) Il tutto con condanna al pagamento di spese e competenze legali dell'avvocato a favore del medesimo, quale anticipatario, con maggiorazioni di onorari del 30% per la redazione tecnica informatica dell'atto 26”.
Conclusioni di parte opposta: “In via preliminare, respingere l'istanza di sospensione della esecutorietà del titolo opposto per le motivazioni su espresse - Nel merito, respingere
l'opposizione a precetto per i motivi su esposti - Con condanna alle spese ed onorari del giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione Parte_1 avverso l'atto di precetto ad esso notificato in data 7.03.2023, con il quale gli è stato intimato il pagamento della somma di euro 529.161.70, in forza del contratto di mutuo per notaio del 18.03.1999 racc. 4941, stipulato tra la CA opposta e la Persona_1
con l'intervento, tra gli altri, di , quale terzo datore Controparte_3 Parte_1
d'ipoteca, nonché in forza della sentenza n. 722/2022 del Tribunale di Latina (R.G.
2130/2017).
Ha dedotto:
- la “non idoneità del mutuo azionato quale titolo esecutivo ex art 474 cpc” in quanto non è stata adeguatamente documentata “la immediata utilizzabilità della somma concessa a mutuo e quindi la disponibilità giuridica immediata delle somme che sarebbero state versate sul cc non specificato intestato alla parte mutuataria, come si legge nel mutuo, ma di cui non vi è evidenza documentale”;
- la “Nullità del mutuo fondiario ai sensi dell'art 38 tub ed art 1418 cc per mancata valida iscrizione di ipoteca di I grado e mancata rinnovazione della stessa. Nullità della ipoteca iscritta il 24 marzo 1999”;
- la “Nullità della clausola di cui all'art 2 del contratto di mutuo per indeterminatezza ed indeterminabilità del tasso di interesse corrispettivo, anzi nullità del contratto di mutuo ai sensi e per gli effetti dei combinati disposti di cui agli artt 1346 e 1418 secondo comma cpc, con tutte le relative conseguenze di legge”;
- la “Non idoneità della certificazione del piano di ammortamento ex art 50 del TUB del 2 luglio 2014 ex art 474 cpc e mancata giustificazione della somma pretesa. Inidoneità ed irrilevanza del piano di ammortamento allegato al contratto di mutuo. Usura oggettiva originaria”;
- la “Natura di consumatore di e – Clausole abusive dell'atto di Pt_1 Parte_2 fideiussione. Irrilevanza del Giudicato ai sensi della Corte di Giustizia Europea.
Estinzione della fideiussione nel giugno del 2003”;
- la “Nullità della ipoteca iscritta a garanzia della apertura di credito”;
Ha concluso come in atti e come sopra riportato.
Con comparsa depositata il 24.05.2024, si è costituita la quale ha Controparte_1 chiesto il rigetto delle contestazioni formulate dall'opponente.
Con provvedimento comunicato in data 19.09.2024, è stata rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo. Promosso reclamo ai sensi dell'art. 669 terdecies c.p.c., lo stesso è stato rigettato, come da provvedimento prodotto agli atti del presente giudizio.
Non è stata svolta attività istruttoria, trattandosi di causa documentale.
La causa è stata assunta in decisione con provvedimento comunicato il 19.06.2025.
Le parti hanno provveduto al deposito degli scritti conclusivi nel rispetto dei termini di legge.
****
La presente opposizione non è fondata.
In punto di qualificazione, il presente giudizio integra un'opposizione all'esecuzione proposta ai sensi dell'art. 615, 1° comma c.p.c., atteso che l'opponente ha contestato l'an debeatur, e non il quomodo dell'esecuzione.
Si fa rilevare che l'intimazione di pagamento è stata notificata in forza di due titoli, il contratto di mutuo sopra richiamato e la sentenza n. 722/2022 del Tribunale di Latina
(R.G. 2130/2017), con la quale è stato revocato il decreto ingiuntivo n. 156/2017, emesso anche nei confronti di , con condanna dello stesso, in solido con gli altri Parte_1 opponenti, al pagamento, in favore di della somma di euro Controparte_1
172.541,02.
Nel merito delle contestazioni formulate dagli opponenti, si analizzano i singoli motivi di opposizione svolti nei confronti del creditore procedente.
1) L'opponente assume che il contratto di mutuo che si intende azionare non è titolo esecutivo. Evidenzia che all'art. 1, si legge che la banca “concede a titolo di mutuo assistito da garanzia ipotecaria e fideiussoria alla società con sede a Controparte_3
PE ( che in seguito verrà chiamata “ parte mutuataria”) per la quale accetta il suo legale rapp.te, la somma di lire 1.150.000.000 ( unmiliardocentocinquatamilioni) che viene contestualmente erogata ed accreditata , come da lettera contabile consegnata alla parte mutuataria ed in conformità alle sue istruzioni , dedotte dal suddetto importo lire
2.875 .000 per imposta sostitutiva e lire 5.750.000 per diritti di commissione, nella misura del cinque per cento della somma mutuata , nel conto provvisorio presso la suddetta sede della intestato alla parte mutuataria medesima, che ne dà Controparte_1 quietanza con il presente atto” Inoltre “sempre nel medesimo art 1 si legge: “ …..La parte mutuataria si obbliga agli adempimenti contemplati dal presente atto e specialmente all'iscrizione ipotecaria in garanzia , come indicato negli articoli successivi”. Ciò, secondo la prospettazione dell'opponente, non comprova la consegna del denaro alla mutuataria, sicché il contratto non può essere azionato, difettando il requisito della realità. Orbene, l'affermazione non è condivisibile.
Va premesso, come in più occasioni affermato dalla giurisprudenza di legittimità, che la consegna della somma mutuata, non deve necessariamente prevedere la materiale traditio, essendo altrettanto integrata la realità del contratto con l'acquisizione, da parte del mutuatario, della disponibilità giuridica del denaro (cfr. Cass. n. 25632/2017; n.
14683/2022). Nel caso di specie, la consegna del denaro risulta dalla quietanza che contestualmente è stata rilasciata dalla mutuataria, come espressamente riportato nel contratto. Inoltre, la “lettera contabile”, diversamente da quanto allegato dall'opponente, non necessita della forma dell'atto pubblico, posto che l'erogazione, per quanto sopra detto, è consacrata nell'atto di mutuo, nel quale detta lettera, quale mera prova dell'operazione contabile, è richiamata. A ciò si aggiunga che, recentemente, la Corte di
Cassazione, con la pronuncia a Sezioni Unite n. 5968 del 6 marzo 2025, risolvendo l'annoso contrasto giurisprudenziale, ha enunciato il seguente principio di diritto “Il contratto di mutuo integra titolo esecutivo a favore del mutuante in tutti i casi in cui la somma mutuata sia stata effettivamente, quand'anche con mera operazione contabile, messa a disposizione del mutuatario e questi abbia assunto l'obbligazione – univoca, espressa ed incondizionata – di restituirla. Pertanto, costituisce valido titolo esecutivo, di per sé solo e senza che occorra un nuovo atto pubblico o scrittura privata autenticata che attesti l'erogazione dell'avvenuto svincolo, anche quando vi sia contestualmente pattuizione di costituzione della somma mutuata in deposito o pegno irregolare e assunzione dell'obbligazione della mandante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto convenuto”.
Nel caso di cui alla presente opposizione, il contratto di mutuo neppure contiene una espressa clausola di costituzione in deposito della somma, facendo riferimento all'espletamento di adempimenti collegati alla conclusione del contratto (iscrizione ipoteca e stipulata di polizza di assicurazioni), i quali, comunque, non costituiscono una condizione alla consegna del denaro, sicché, a maggior ragione, non vi è motivo per escludere che il mutuo costituisca, ai sensi dell'art. 474 c.p.c., titolo esecutivo idoneo ad intraprendere l'esecuzione forzata.
2) Quanto alla nullità del mutuo ai sensi dell'art. 38 TUB e dell'art. 1418 c.c., si osserva che la circostanza che l'ipoteca iscritta sui beni di sia di secondo grado, non Parte_1 determina la nullità del contratto di mutuo né della relativa iscrizione ipotecaria. Al più, il avrebbe potuto contestare la natura fondiaria del mutuo (fattispecie che si Parte_1 configura soltanto se l'ipoteca sia iscritta in primo grado), al fine di far rilevare la mancata notifica del titolo. La relativa opposizione, sotto tale profilo, avrebbe dovuto essere proposta ai sensi dell'art. 617 c.p.c., nel termine di decadenza di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo, termine che, nel caso di specie, non risulta rispettato. Quanto all'argomento relativo alla tardiva rinnovazione dell'iscrizione ipotecaria, eseguita oltre il ventennio (precisamente in data 10.7.2019), si osserva che la mancata rinnovazione dell'iscrizione ipotecaria, determina l'estinzione della garanzia reale (ai sensi dell'art. 2847
c.c.), ma non del credito garantito, con la conseguenza che il creditore potrà procedere ad una nuova iscrizione, la quale prenderà grado dal momento in cui sarà effettuata. Ne consegue, nel caso di specie, che l'ipoteca, seppure di nuova iscrizione, garantisce il credito, contenuto in un titolo valido ed efficace e la sua graduazione rileverà nel momento della distribuzione.
3) Quanto agli altri motivi di opposizione, quali la dedotta nullità della clausola contenuta nell'art. 2 del contratto di mutuo, per asserita indeterminatezza ed indeterminabilità del tasso di interesse corrispettivo;
l'inidoneità della certificazione del piano di ammortamento ex art 50 del TUB del 2 luglio 2014; l'inidoneità ed irrilevanza del piano di ammortamento allegato al contratto di mutuo;
la pattuizione di interessi corrispettivi superiori al tasso soglia in materia di usura, trattasi di argomenti non condivisibili.
Non si ravvisa l'indeterminatezza del tasso di interesse corrispettivo: l'art. 2 del contratto di mutuo indica quale riferimento il parametro “Prime Rate Abi”. La Corte di Cassazione
(cfr. Cass. n. 96/2022 nella quale si richiamano i precedenti n. 2317/ 2017; n. 12276/
2010), ha affermato chiaramente che “in un contratto di mutuo la convenzione relativa agli interessi deve avere - ai fini della sua validità ai sensi della norma imperativa dell'art.
1284, comma 3, c.c. - un contenuto assolutamente univoco in ordine alla puntuale specificazione del tasso di interesse;
qualora il tasso convenuto sia variabile, è idoneo ai fini della sua precisa individuazione il riferimento a parametri fissati su scala nazionale alla stregua di accordi interbancari, mentre non sono sufficienti riferimenti generici dai quali non emerga con chiarezza quale previsione le parti abbiano inteso richiamare con la loro pattuizione” (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha ritenuto la validità della clausola che prevedeva la corresponsione di interessi al tasso "prime rate Abi come rilevato da ", in quanto determinabile attraverso la rilevazione operata dagli CP_4 informatori economici). Orbene, nel caso di specie, in applicazione del sopra richiamato condivisibile principio, il tasso indicato per relationem all'art. 2 risulta determinato.
4) Quanto alla dedotta inidoneità del piano di ammortamento e della certificazione ex art. 50
TUB, deve osservarsi, come affermato dal Collegio che si è pronunciato sul reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c., proposto avverso l'ordinanza emessa nel presente giudizio, di rigetto dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, che “il contratto di mutuo è, di per sé, un valido titolo esecutivo a prescindere dalla presenza o meno di un piano di ammortamento ad esso allegato: dunque il piano di ammortamento non è requisito di validità del titolo esecutivo, né è indispensabile per ritenere il credito certo, liquido ed esigibile, requisiti che ben possono evincersi dal contratto di mutuo recante la chiara indicazione della somma, del numero delle rate e del relativo importo. Nel caso di specie, peraltro, il piano di ammortamento è in atti e fornisce una dettagliata rappresentazione dei costi del finanziamento e delle modalità di restituzione (importo, numero e periodicità delle rate). Dunque, a fronte della prova fornita dalla banca opposta, le generiche contestazioni del reclamante non appaiono idonee a giustificare la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo” Comunque, la giurisprudenza ha ritenuto che alcuna conseguenza derivi neppure dalla mancanza del piano di ammortamento. In tal senso è stato affermato che anche in caso di mancanza del piano di ammortamento, il contratto di mutuo non è da ritenersi nullo, in quanto lo stesso non rappresenta un elemento essenziale per determinare la validità del contratto. Infatti, laddove dal contratto, nonché dalle contabili bancarie, risulti la cadenza delle rate e il termine entro il quale restituire la somma, oltre al tasso di interesse, vi sono gli elementi utili per determinare la rata (Cass. n.
33724/2022; Tribunale Treviso n. 2390/2023).
5) Quanto, poi, alla usurarietà del mutuo, trattasi di contestazione generica. Infatti,
l'opponente non ha assolto all'onere di allegazione, prima ancora che di prova. Comunque, esaminando il contratto di mutuo, emerge che il tasso corrispettivo è stato convenuto in misura fissa per i primi due anni, pari al 5,25%, con un tasso soglia, per il periodo, dell'8,70%. L'opponente ha evidenziato che il superamento della soglia si è avuto negli anni successivi: “Ebbene il valore Prime Rate applicabile alla 37ma rata corrisponde al
7,25%. (cfr allegato n. 6) Pertanto sulla base del piano di ammortamento costruito con il medesimo sistema di ammortamento alla francese con capitalizzazione composta, lo stesso di quello allegato al contratto di mutuo, è stata riscontrata una rata di € 6.556,57 cui corrisponde un costo occulto ed un TEG del 9,766%, che è un valore superiore”.
Sul punto, deve osservarsi, che laddove l'opponente abbia voluto dedurre un'usura sopravvenuta, è noto che questa non rileva, posto che come affermato più volte dalla giurisprudenza di legittimità, “Nei contratti di mutuo, allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura, come determinata in base alle disposizioni della l. n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia al momento della stipula, né la pretesa del mutuante, di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato, può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di detta soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto” (Cass. n. 24743/2023).
Laddove, invece, l'opponente riconduca l'usurarietà del tasso all'esistenza di un costo occulto derivante dall'ammortamento alla francese con capitalizzazione composta, parimenti la doglianza non è condivisibile. Si osserva che in tale modalità di capitalizzazione, la quota di interessi di ogni rata è calcolata esclusivamente sull'ammontare del debito residuo del periodo precedente, che è costituito dal capitale dovuto, al netto dell'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti. Gli interessi convenzionali sono, quindi, calcolati sulla sola quota di capitale ancora dovuta e per il periodo di riferimento della rata, senza capitalizzare in tutto o in parte gli interessi corrisposti nelle rate precedenti. La capitalizzazione composta non è un procedimento di per sé vietato e non sconta, automaticamente, ancorché in modo surrettizio, la produzione di interessi su interessi precedentemente maturati. L'eventuale maggior carico di interessi del prestito non dipende, infatti, necessariamente, da un fenomeno di interessi su interessi, ma dal fatto che il piano può ritardare la restituzione del capitale per mantenere la rata costante, come nel caso di specie. Questo comporta la debenza di più interessi compensativi da parte del mutuatario, poiché il termine per la restituzione del capitale viene differito, mentre nell'ammortamento c.d. all'italiana il capitale viene abbattuto più velocemente, con il pagamento di rate iniziali più alte, sicché gli interessi sul capitale residuo inferiore sono inevitabilmente più bassi. Dunque, nel rispetto del limite sancito dall'art. 1284, comma 1, c.c., come dall'art. 117 T.U.B., non vi è alcun divieto di utilizzo del regime di capitalizzazione composta. Afferma la Corte di legittimità (ordinanza n.
7382/2025) che “Tra gli studiosi della matematica applicata è acquisito che il regime composto è uno dei regimi finanziari più utilizzati perché permette di determinare
l'equivalenza tra importi di capitale esigibili in tempi diversi, in attuazione del principio di equità finanziaria che postula la necessità di rendere omogenee grandezze o valori disomogenei perché riferiti a momenti temporali diversi, rendendo indifferente il tempo
(ciò si verifica, ad esempio, nei mutui di denaro ove la remunerazione del capitale sia periodica, essendo i frutti acquisiti dal mutuante non tutti alla fine dell'operazione ma periodicamente, o quando si deve quantificare l'importo al tempo presente corrispondente alla somma vitalizia in caso di riscatto, ex art. 1866 c.c.). Non potrebbe escludersi in astratto che l'operazione di finanziamento si realizzi mediante la produzione di interessi su interessi per effetto della quale il tasso effettivo risulti maggiore di quello nominale e sfugga alla rilevazione nel TAEG, ma tale evenienza sarebbe una patologia da affrontare caso per caso, nel quadro delle domande ed eccezioni delle parti, attraverso indagini contabili volte a verificare se nella singola fattispecie siano pretesi o siano stati pagati interessi superiori a quelli pattuiti (è coerente l'affermazione per cui stabilire in concreto se vi sia, o no, produzione di interessi su interessi, è questione di fatto incensurabile in sede di legittimità, cfr. Cass. n. 9237/2020, n. 8382/2022, n. 13144/2023 cit.). Pertanto, al principio che si chiede di enunciare, nel senso di dichiarare in generale la invalidità dei piani di ammortamento “alla francese”, può rispondersi avendo riguardo ai piani standardizzati tradizionali, rispetto ai quali deve escludersi che si verifichi la situazione patologica poc'anzi descritta”.
Nel caso di specie, sulla base dei principi sopra richiamati, pienamente condivisibili, deve, dunque, escludersi che dalla capitalizzazione composta derivi un costo occulto rilevante ai fini dell'usura e, ciò, anche in difetto di specifiche contestazioni dell'opponente.
6) Infine, quanto alla dedotta qualità di consumatore, nonché alla natura abusiva delle clausole contenute nel contratto di fideiussione, sulla base del quale è stato emesso il decreto ingiuntivo n. 156/2017, si osserva che il provvedimento monitorio è stato opposto e che, all'esito dell'opposizione, è stata pronunciata dal Tribunale di Latina la sentenza n.
722/2022, sopra richiamata. Non ricorrono, pertanto, pur a voler considerare l'esecutato quale soggetto consumatore, i presupposti per la invocata tutela. Invero, i principi fissati dalla sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 9479/2023, presuppongono che il decreto ingiuntivo emesso sulla base di contratto contenente clausole abusive, non sia stato opposto. La finalità, infatti, è quella di consentire al debitore, in difetto del controllo del giudice del monitorio, e in caso di mancata opposizione allo stesso, di contestare la pretesa con l'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, esclusivamente per far valere l'abusività delle clausole oltre le preclusioni processuali.
L'esigenza di tutela, tuttavia, non è più avvertita, quando, come nel caso di specie, il decreto ingiuntivo sia stato ritualmente opposto. In tal caso, infatti, non può riconoscersi al debitore la possibilità di contestare l'abusività delle clausole e, ciò, sia nel caso in cui essa non sia stata dedotta, che nel caso in cui la relativa opposizione sia stata rigettata.
Deve, invero, trovare applicazione il principio secondo il quale il giudicato copre il dedotto ed il deducibile. Non sussiste, dunque, nel caso di specie, la necessità di operare la rimessione (translatio iudicii) al giudice competente, (quello dell'opposizione a decreto ingiuntivo secondo quando stabilito dalla Corte di Cassazione nella richiamata pronuncia), avendo, il debitore, con la proposizione dell'opposizione a decreto ingiuntivo, esaurito la possibilità di chiedere la propria tutela quale consumatore.
In conclusione, all'esito dell'esame dei motivi di opposizione, le domande proposte vanno rigettate.
Le spese di lite, nella misura liquidata in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014 e successive modificazioni e integrazioni (D.M. 127/2022), sono poste a carico dell'opponente soccombente, detratti i compensi relativi alla fase istruttoria non espletata.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione proposta da;
Parte_1
- condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite che liquida in favore dell'opposta
in euro 5.400,00 (di cui euro 1.800,00 per la fase Controparte_1 di studio;
euro 1.400,00 per la fase introduttiva ed euro 2.200,00 per la fase decisionale), oltre spese generali al 15%, IVA se dovuta e c.p.a. come per legge;
Così deciso in Latina il 16.07.2025
Il giudice
Dott.ssa Alessandra Lulli