Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. II, sentenza 29/05/2025, n. 495 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 495 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 29/05/2025
N. 00495/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00246/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di NA (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 246 del 2025, proposto dalla sig.ra OM Stella, rappresentata e difesa dall’avv. Toni De Simone, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
contro
il Comune di Terracina, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avv.ssa Lina Vinci, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
per la declaratoria
di illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Terracina sulla diffida presentata dalla ricorrente il 22 marzo 2024, avente ad oggetto la “ conclusione del procedimento della richiesta di permesso di costruire del 26 Aprile 2016 per la realizzazione di un edificio su un terreno sito in San Felice Circeo al Km. 9+8000 e distinto in Catasto al Foglio 192 mappali 282 e 244, ai sensi dell’articolo 28-bis del d.P.R. n. 380”2001 (protocollo al numero 20731/I del 26.04.2016) ”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio e la memoria del Comune di Terracina;
Visto il provvedimento del Comune di Terracina n. 28115 del 10 aprile 2025, che si è pronunciato sull’istanza della ricorrente, dichiarandola improcedibile;
Visti gli artt. 35, comma 1, lett. c), e 85, comma 9 del cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2025 il dott. Massimiliano Scalise e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che:
- con l’atto introduttivo del presente giudizio, la ricorrente ha agito per la declaratoria di illegittimità dell’inerzia serbata dal Comune di Terracina sulla diffida del 22 marzo 2024, volta a sollecitare la conclusione del procedimento per l’esame della sua istanza di permesso di costruire ex art. 28- bis del d.P.R. n. 380/2001 risalente al 26 aprile 2016;
- il Comune si è costituito in resistenza al ricorso, evidenziando, fra l’altro, l’incompletezza della documentazione presentata dalla ricorrente e la sua inerzia a riscontrare le richieste di integrazione inviatele;
- successivamente alla proposizione e al deposito del ricorso, il Comune di Terracina con il provvedimento n. 28115 del 10 aprile 2025 ha dichiarato la domanda della ricorrente improcedibile;
- in vista dell’udienza la ricorrente, con sintetica memoria: i) ha rappresentato che la sopravvenuta adozione del citato provvedimento è valsa a determinare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse; ii) ha insistito per la condanna del Comune alle spese di lite;
- all’udienza camerale del 28 maggio 2025, uditi gli avvocati come da verbale, la causa è stata assunta in decisione;
Considerato che, alla stregua di quanto testé illustrato, il Collegio deve dichiarare l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse del ricorso, in conseguenza del venir meno, per effetto dell’adozione del provvedimento comunale n. 28115 del 10 aprile 2025, sopraggiunta al deposito del ricorso, dell’inerzia a base dell’originaria impugnativa ( ex multis cfr. in termini T.A.R. Molise, I, n. 209/2021; T.A.R. Campania, Napoli, VIII, n. 32/2021, n.32, T.A.R. Puglia, Bari, I, n. 942/2017);
Ritenuto, infine, che, in relazione a quanto rappresentato da parte resistente della condotta della ricorrente in sede procedimentale, sussistono giuste ragioni per disporre la compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Staccata di NA (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in NA nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Orazio Ciliberti, Presidente FF
Massimiliano Scalise, Referendario, Estensore
Viola Montanari, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Massimiliano Scalise | Orazio Ciliberti |
IL SEGRETARIO