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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 10/07/2025, n. 453 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 453 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Firenze
Sezione lavoro così composta: dr. Maria Lorena Papait Presidente rel. dr. Roberta Santoni Rugiu Consigliera dr. Nicoletta Taiti Consigliera
nella causa iscritta al n. 238/2024 RG promossa da
Pt_1
Avv.ti Ilaria Raffanti e Silvano Imbriaci
appellante contro
Controparte_1
Avv. Barbara Coturri appellato
avente ad oggetto: appello della sentenza n.312/2023 del Tribunale di UC- Sezione Lavoro, pubblicata in data 7.11.2023
all'udienza del 8.7.2025, previa camera di consiglio, con lettura del dispositivo ha pronunciato la seguente SENTENZA
Questa in sintesi la vicenda controversa, ricostruita sugli atti ed i documenti delle parti:
- presentava domanda di Reddito di Cittadinanza in data Controparte_1
28/08/2019, tramite il patronato, con Isee del 25.7.2019 nel quale dichiarava di essere l'unico componente del nucleo familiare e intestatario del contratto di locazione dell'immobile di abitazione
- lo stesso riceveva quindi il beneficio per il periodo compreso tra settembre 2019 e gennaio 2021;
- successivamente dalle rilevazioni nell'Anagrafe Nazionale della popolazione residente risultava invece quale componente del nucleo familiare anche la madre Persona_1
, nata nel 1936, e l' procedeva alla revoca del beneficio, in quanto concesso
[...] Pt_1 sulla base di dichiarazione Isee non corrispondente al vero, e chiedeva al OV la restituzione di quanto corrisposto per RdC (pari ad euro 10.587) per il ripristino della prestazione pagina 1 di 7 - l' denunciava inoltre la condotta alla Procura della Repubblica di UC che Pt_1 contestava il reato di cui all'art.7 comma 1 DL 4/2019 conv. in L.26/2019 per la falsa dichiarazione resa al fine di ottenere il R.d.C.; all'esito del giudizio penale, con sentenza del febbraio 2022, veniva assolto per non avere commesso il fatto, per CP_1 mancanza di dolo, essendo plausibile che avesse attestato di vivere da solo volendo rappresentare quella che era la situazione di fatto in essere, dato che la madre sin dall'agosto 2018 era stata inserita in RSA (ove era deceduta il 12.7.2021); egli inoltre nell'aprile 2019 aveva chiesto e ottenuto di subentrare nel contratto di locazione dell'immobile di abitazione precedentemente intestato alla madre
- chiedeva quindi in via amministrativa il ripristino del beneficio, che veniva CP_1 negato in ragione dell'errata dichiarazione nell'Isee, in applicazione dell'art.7 comma 4 D.L. n. 4/2019 convertito in L. 26/2019 secondo cui : “
4. Fermo quanto previsto dal comma 3, quando l'amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza ovvero l'omessa successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante, la stessa amministrazione dispone l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva. A seguito della revoca, il beneficiario e' tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito. [..]
- proponeva quindi ricorso giudiziale al Tribunale di UC Controparte_1 contestando la revoca della prestazione e chiedendo che, confermato il suo diritto a percepirla sin dall'origine, l fosse condannato al ripristino anche per il futuro, e CP_2 fosse dichiarata illegittima la richiesta di restituzione della somma di euro 10.587, affermando che:
# al momento della dichiarazione Isee del 25.7.2019 e della domanda di reddito di cittadinanza dell'agosto 2019, la madre ormai da tempo non Persona_1 conviveva più con lui, dato che - essendo sottoposta alla misura dell'amministrazione di sostegno ed avendo necessità di assistenza continuativa - dal 27 agosto 2018 era stata inserita presso la RSA Pia Casa di UC (ove era deceduta il 12/07/2021)
# sempre nel 2019, prima della domanda, egli aveva chiesto il subentro nel contratto di locazione precedentemente intestato alla madre
# la domanda amministrativa non conteneva pertanto alcuna falsità ed egli era stato assolto in sede penale con sentenza n.80/2022 del GIP del Tribunale di UC
# egli aveva tutti i requisiti per ottenere il reddito di cittadinanza avendo come unica fonte di reddito una pensione di invalidità di circa euro 297 mensili;
peraltro anche quando viveva con la madre il Comune di UC aveva accertato lo stato di indigenza del nucleo familiare, tant'è che il contributo al pagamento della retta della RSA richiesta all'utente era stato quantificato nell'importo simbolico di 1 € al giorno.
- resisteva alla domanda, chiedendone il rigetto per gli stessi motivi addotti in sede Pt_1 amministrativa.
Il Tribunale di UC ha accolto il ricorso, dichiarando il diritto della parte al reddito di cittadinanza “dalla data di interruzione e sino al verificarsi di eventuale altra legittima causa di revoca o cessazione”, dichiarando non dovuta la somma di euro 10.587 richiesta in restituzione. Ha inoltre condannato l'Istituto al pagamento delle spese di causa liquidate in complessivi euro pagina 2 di 7 4.381, oltre accessori, da versarsi a favore dello Stato stante l'ammissione del al CP_1 patrocinio a spese dello Stato. Il giudice di primo grado, premesso lo stato di assoluta difficoltà economica del ricorrente, titolare di una pensione di invalidità di euro 297 mensili, ed il fatto che si era affidato ad un Caf per la predisposizione della domanda, ha rilevato che il diniego impugnato si basava unicamente sulla difformità della situazione anagrafica rispetto a quella dichiarata, mentre risultava che ben prima della domanda, ovvero dal 27 agosto 2018, era stata Persona_1 inserita in una RTA e quindi non era più di fatto nel nucleo familiare del figlio, pertanto la colpa del era solo quella di avere predisposto, anzi aver fatto predisporre dal Caf, CP_1 una richiesta di sussidio indicando la situazione di fatto anziché quella di diritto. Ha inoltre aggiunto che il teste (funzionario aveva confermato che la revoca del Tes_1 Pt_1 beneficio era stata effettuata unicamente sul presupposto della falsa attestazione. Ha concluso che era evidente “come pur in un contesto di erronea formale domanda, il aveva CP_1 tutti i requisiti per percepire il sussidio ed era compito dell'ente esaminare, una volta venutone ha conoscenza, tutti gli aspetti di fatto e non limitarsi alla semplice rilevazione della difformità formale”, motivo per cui era corretto porre le spese del giudizio a carico dell , avendo lo Pt_1 stesso avuto a disposizione il ricorso amministrativo sul quale valutare di fatto la posizione del ricorrente.
L' ha appellato la sentenza con due motivi e chiesto il rigetto integrale del ricorso Pt_1 avversario, in denegata ipotesi la compensazione delle spese processuali. Col primo motivo denuncia la violazione e falsa interpretazione dell'articolo 7 DL n.4/2019 conv. nella L.26/2019 in tema di sanzioni, secondo cui la revoca e la decadenza dal beneficio del reddito di cittadinanza, a suo dire, discendono automaticamente dall'erroneità delle dichiarazioni rese dal richiedente, senza possibilità di valutazione discrezionale da parte dell . Rileva pertanto di avere correttamente applicato la normativa in esame tenuto CP_2 conto che il ricorrente in sede di presentazione della domanda non aveva indicato l'esatta composizione del proprio nucleo familiare, in particolare avrebbe dovuto dichiarare la composizione del nucleo familiare come risultante dall'anagrafe comunale ed eventualmente, in caso di reclusione o alloggio in struttura a carico dello Stato di un componente (come nel caso di specie) avrebbe dovuto compilare il quadro E, dichiarando la circostanza. Col secondo motivo l'appellante denuncia l'omessa pronuncia su un punto rilevante della controversia, dato che come già evidenziato in primo grado il ricorrente non aveva allegato e dato prova degli ulteriori requisiti per godere della prestazione (elencati per esteso nel corpo dell'atto riproducendo le disposizioni normative come tratte da sentenze di merito) e il Tribunale non si era espresso. In denegata ipotesi, l'appellante fa presente che, in una fattispecie sostanzialmente nuova e in mancanza di precedenti sul punto, anche volendo accogliere la domanda, le spese di lite avrebbero dovuto essere compensate.
si è costituito chiedendo di respingere l'appello, con Controparte_1 conferma della sentenza, e reiterando le difese svolte in primo grado.
La Corte, con ordinanza in data 28.1.2025, essendo provato per documenti che già in epoca precedente alla presentazione della domanda di reddito di cittadinanza (28.8.2019) la madre del ricorrente era stata ricoverata in RSA (dal 27.8.2018) e il ricorrente aveva Persona_1 pagina 3 di 7 chiesto ed ottenuto l'intestazione a sé del contratto di locazione dell'immobile di abitazione in precedenza intestato alla madre (nell'aprile 2019), ha chiesto all' di ricalcolare la misura Pt_1 dell'indebito per il caso in cui il richiedente avesse compilato correttamente la CP_1 domanda con compilazione del quadro E (per alloggio in struttura della madre), tenuto conto della indicazione corretta del contratto di locazione come intestato a se stesso.
Con nota depositata il 29.6.2025 l' ha risposto che l'importo dell'indebito nei confronti CP_2 dell' nel caso di corretta compilazione del quadro E sarebbe stato pari a 0. Pt_1
§§§ Motivo 1) Secondo il Collegio l'appello va respinto, anche se la motivazione del Tribunale deve essere integrata. La Corte si è già pronunciata in un caso analogo (sentenza n.510/2023 nella causa Pt_2
nel quale l'indebito scaturiva dalla dichiarazione che la richiedente era l'unica
[...] componente del nucleo familiare, mentre in base alle risultanze anagrafiche vi faceva parte anche la figlia, che era invece da tempo detenuta, così che la madre nella domanda avrebbe dovuto dichiarare la circostanza compilando il quadro E, come nel caso del e la CP_1 motivazione circa l'interpretazione dell'art.7 comma 4 DL 9/2019 conv. in legge 26/2019 può essere qui richiamata. Il comma 4 dell'art.7 dispone che :
“
4. Fermo quanto previsto dal comma 3, quando l'amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza ovvero l'omessa successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante, la stessa amministrazione dispone l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva. A seguito della revoca, il beneficiario e' tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito. [..] In linea generale, ha ragione l' nel sottolineare che – dal punto di vista letterale - l'art. 7 Pt_1 comma 4 sembra prevedere la revoca retroattiva del RdC, ed il conseguente obbligo di restituzione di quanto indebitamente percepito, quale mera conseguenza del fatto che sia accertata la oggettiva non corrispondenza al vero delle dichiarazioni poste a fondamento della domanda amministrativa. La norma non dà alcun rilievo al dato soggettivo della colpa della parte che ha dichiarato circostanze non corrispondenti al vero, né quanto alla revoca né quanto alla conseguente ripetizione dell'indebito. In tal senso, infatti, la disciplina si distingue dalle più gravi ipotesi di reato previste dall'art. 7 commi 1 e 2, nelle quali le dichiarazioni false sono compiute al fine di ottenere indebitamente la prestazione, ovvero al fine di continuare a percepirla senza averne diritto. La sentenza appellata, tuttavia, non si misura con il testo della norma e la relativa necessità di interpretarla per essere applicata nel caso concreto, che è invece il nucleo problematico della questione controversa. Ciò premesso, il Collegio ritiene dirimente il dato, pacifico, che la dichiarazione non corrispondente al vero oggettivamente non abbia influito su an e quantum della prestazione, che sarebbe stata ugualmente corrisposta, nella stessa misura, come precisato da nelle Pt_1 note da ultimo depositate, escludendo ogni indebito.
pagina 4 di 7 In primo luogo è documentato che, al momento della domanda amministrativa del 28.8.2019, la madre del ricorrente si trovasse ricoverata in RSA (doc.4, inserimento Persona_1 nella RSA Pia Casa di UC). E' pure documentato, grazie ai documenti acquisiti in primo grado, che di conseguenza il ricorrente chiese ed ottenne il subentro nel contratto di locazione in precedenza intestato alla madre (doc.6, attestazione Agenzia delle Entrate della registrazione del subentro da parte del locatore in data 24.4.2019, con decorrenza 1.5.2019). Di conseguenza, quando l'appellato nella domanda di reddito di cittadinanza del 28.8.2019 non aveva incluso la madre nel proprio nucleo familiare - che ancora formalmente era composto da entrambi – la stessa era effettivamente ricoverata in RSA. In secondo luogo, dalle note trasmesse da risulta che se il richiedente avesse compilato il Pt_1 quadro E della domanda, dichiarando lo stato di ricovero della madre in RSA, non sarebbe maturato alcun indebito, ovvero la prestazione sarebbe stata ugualmente dovuta, nella stessa misura (nelle note si precisa che infatti “.. l'indicazione doverosa nella domanda del ricovero della madre in RSA avrebbe comunque neutralizzato il suo reddito posseduto”). In conclusione, la dichiarazione non conforme al vero non ha prodotto effetti di sorta a favore dell'appellato. Ciò premesso, si tratta quindi di interpretare il testo dell'art. 7 comma 4 in tema di revoca del RdC. Secondo il Collegio, la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni consente la revoca retroattiva del reddito di cittadinanza, con obbligo di restituzione di quanto già percepito, solo qualora tale divergenza abbia avuto oggettivamente effetto sull'an o sul quantum della prestazione concessa. Altrimenti, la medesima non corrispondenza finirebbe per coincidere con qualsiasi mera irregolarità, inidonea a fondare la gravità di un effetto quale la revoca retroattiva dell'intera prestazione, con ripetizione di quanto già percepito. Del resto, la lettura dell'intero comma 4 dell'art.7 conferma l'interpretazione ora sostenuta laddove - nell'ultimo inciso - afferma che il beneficiario della prestazione è tenuto a restituire quanto “indebitamente” percepito. Si tratta infatti di un avverbio che è necessario collegare non alla mera irregolarità formale, bensì alla idoneità delle dichiarazioni non conformi al vero a provocare pagamenti indebiti, nell'an o nel quantum. La stessa conclusione è avvalorata dal comma 6 dell'art.7 che – dopo avere previsto al comma 5 una serie di ipotesi di decadenza dal beneficio per condotte di un componente del nucleo familiare – stabilisce un caso ulteriore :
“6. La decadenza dal beneficio è inoltre disposta nel caso in cui il nucleo familiare abbia percepito il beneficio economico del RdC in misura maggiore rispetto a quanto gli sarebbe spettato, per effetto di dichiarazione mendace in sede di DSU o di altra dichiarazione nell'ambito della procedura di richiesta del beneficio, ovvero per effetto dell'omessa presentazione delle prescritte comunicazioni, ivi comprese le comunicazioni di cui all'art. 3 comma 10, fermo restando il recupero di quanto versato in eccesso”. Non si capisce infatti per quale motivo, in base all'art. 7 comma 4, qualsiasi difformità fra il dichiarato ed il vero (anche senza incidere su an e quantum della prestazione) dovrebbe portare alla ripetizione integrale della prestazione, mentre, in base all'art. 7 comma 6, in caso di pagina 5 di 7 dichiarazione falsa che abbia inciso sul quantum della prestazione, si verificherebbe un recupero parziale della sola misura versata in eccesso. In altre parole, l'interpretazione data da all'art.7 comma 4 finirebbe per colpire qualsiasi Pt_1 difformità, anche eventualmente irrilevante ai fini della concessione del beneficio, tra le dichiarazioni rese nella domanda e la realtà effettiva, laddove una falsa dichiarazione che ammette il richiedente al beneficio in misura maggiore rispetto a quella spettante trova apposita sanzione del successivo comma 6 dell'art.
7. Più in generale, l'interpretazione dell'art. 7 comma 4 sostenuta dall' darebbe luogo ad una Pt_1 sanzione automatica per cui la revoca retroattiva della prestazione sarebbe collegata a qualsiasi irregolarità della domanda amministrativa, ed il recupero integrale sarebbe consentito nonostante che la stessa prestazione non possa qualificarsi come “indebito”, né totale né parziale. Si tratterebbe insomma di una, severa, ipotesi di sanzione che opererebbe in modo automatico in conseguenza ad un difetto di diligenza, a prescindere da ogni conseguenza sul diritto, la sua misura e la sua decorrenza.
Motivo 2) Non ricorre alcuna omessa pronuncia, dato che il primo giudice ha espressamente dichiarato esistenti in capo al tutti i requisiti per percepire il reddito di cittadinanza, e la difesa CP_1 dell' , sia in primo che in secondo grado, si è limitata a riportare i requisiti generali per il Pt_1 riconoscimento della prestazione, come previsti dalle norme sul RdC, che non sono mai stati in contestazione (neppure in sede amministrativa), considerato che il contenzioso ha ad oggetto solo la revoca della prestazione per il motivo sopra detto con la relativa richiesta di restituzione delle somme corrisposte.
Spese di lite del primo grado L'appello in punto spese non può essere accolto, considerato che l' non ha minimamente Pt_1 contrastato la decisione del primo giudice in ordine alle spese, secondo cui “...tenuto conto che l'ente ha avuto a disposizione il ricorso amministrativo sul quale valutare di fatto la posizione del ricorrente ma che viceversa ha espletato una valutazione meramente formale, si ritiene di non poter derogare dal disposto codicistico le stesse vanno poste a carico del resistente”.
Spese di lite del secondo grado Considerato il rigetto dell'appello, le spese del secondo grado vanno poste a carico dell' e Pt_1 sono liquidate, nello scaglione di valore della domanda (euro 10.587), secondo parametri minimi (considerata la semplicità delle difese che ripetono quelle del primo grado), con esclusione della fase di discussione, non essendo comparsa la procuratrice dell'appellato all'odierna udienza di discussione. Stante il rigetto dell'appello, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del CU a carico della parte appellante.
P.Q.M.
Il Collegio, definitivamente pronunciando,
-respinge l'appello, confermando la sentenza impugnata;
pagina 6 di 7 -condanna la parte appellante a rimborsare alla parte appellata le spese processuali del secondo grado di giudizio, che si liquidano in euro 1.950, oltre rimborso spese generali, iva e cap;
-dichiara che a carico dell'appellante sussistono i presupposti processuali di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30.5.2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, L. 24.12.2012 n. 228, per l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Firenze, 8.7.2025 La Presidente rel. dr.ssa Maria Lorena Papait
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