TRIB
Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 16/05/2025, n. 201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 201 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3348/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta Bonaudi Presidente
Dott.ssa Elisa Einaudi Giudice
Dott.ssa Chiara Martello Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 3348/2024 promossa da:
(c.f. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio legale dell'Avv. DOTTORE NICOLA (c.f.
), che la rappresenta e difende per procura in atti;
C.F._2
e
(c.f. ), nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._3 elettivamente domiciliato presso lo studio legale l'Avv. BOVETTI MARIO (c.f.
), che lo rappresenta e difende per procura in atti;
C.F._4
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: separazione consensuale tra coniugi e cessazione effetti civili
FATTO
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c., i sig.ri e , Parte_1 Parte_2 hanno esposto:
1 - di aver contratto matrimonio concordatario in CEVA (CN) il 23/08/1997, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n.7, parte II, Serie A, dell'anno 1997;
- che dal matrimonio è nata la figlia a SA (Cn) il 13/03/2005, Persona_1 maggiorenne ma non economicamente autosufficiente;
- che la convivenza è diventata intollerabile.
Le parti hanno, dunque, congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione consensuale e contestualmente la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario alle seguenti alle condizioni di cui al ricorso.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 co. 3, c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., il Pubblico Ministero
è intervenuto esprimendo parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni concordate tra le parti all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia non sono in contrasto con gli interessi degli stessi – essendo state concordate condivisibili condizioni di mantenimento per la figlia nata dal matrimonio in quanto manifestamente superfluo, stante anche l'accordo dei genitori sul punto – stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici e le ulteriori statuizioni economiche, non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
2 Atteso che le parti con il ricorso introduttivo hanno altresì chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c. e formulato le condizioni relative a tale domanda che, tuttavia, non risulta allo stato procedibile non essendo decorso il termine di cui all'art. 3, n. 2 lett.b) L. 898/1970 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 n. 2 lett.b) L. 898/1970 - sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi ovvero ai sensi dell'art. 127 ter co. 5 c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte - il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di divorzio.
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi , nata il Parte_1
29/09/1974 a MONDOVÌ (CN), e , nato il [...] a [...] Parte_2
(CN), che hanno contratto matrimonio concordatario in CEVA il 23/08/1997, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n.7, parte II,
Serie A, dell'anno 1997;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla figlia ed ai rapporti economici dagli stessi concordate, riportate nel ricorso e ribadite con le note di trattazione scritta, condizioni tutte che qui devono intendersi per integralmente riportate e trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Provvede con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo e la prosecuzione del giudizio.
5) Spese al definitivo.
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 10/04/2025
Il Giudice Estensore Dott.ssa Chiara Martello Il Presidente Dott.ssa Roberta Bonaudi
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta Bonaudi Presidente
Dott.ssa Elisa Einaudi Giudice
Dott.ssa Chiara Martello Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 3348/2024 promossa da:
(c.f. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio legale dell'Avv. DOTTORE NICOLA (c.f.
), che la rappresenta e difende per procura in atti;
C.F._2
e
(c.f. ), nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._3 elettivamente domiciliato presso lo studio legale l'Avv. BOVETTI MARIO (c.f.
), che lo rappresenta e difende per procura in atti;
C.F._4
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: separazione consensuale tra coniugi e cessazione effetti civili
FATTO
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c., i sig.ri e , Parte_1 Parte_2 hanno esposto:
1 - di aver contratto matrimonio concordatario in CEVA (CN) il 23/08/1997, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n.7, parte II, Serie A, dell'anno 1997;
- che dal matrimonio è nata la figlia a SA (Cn) il 13/03/2005, Persona_1 maggiorenne ma non economicamente autosufficiente;
- che la convivenza è diventata intollerabile.
Le parti hanno, dunque, congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione consensuale e contestualmente la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario alle seguenti alle condizioni di cui al ricorso.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 co. 3, c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., il Pubblico Ministero
è intervenuto esprimendo parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni concordate tra le parti all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia non sono in contrasto con gli interessi degli stessi – essendo state concordate condivisibili condizioni di mantenimento per la figlia nata dal matrimonio in quanto manifestamente superfluo, stante anche l'accordo dei genitori sul punto – stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici e le ulteriori statuizioni economiche, non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
2 Atteso che le parti con il ricorso introduttivo hanno altresì chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c. e formulato le condizioni relative a tale domanda che, tuttavia, non risulta allo stato procedibile non essendo decorso il termine di cui all'art. 3, n. 2 lett.b) L. 898/1970 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 n. 2 lett.b) L. 898/1970 - sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi ovvero ai sensi dell'art. 127 ter co. 5 c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte - il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di divorzio.
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi , nata il Parte_1
29/09/1974 a MONDOVÌ (CN), e , nato il [...] a [...] Parte_2
(CN), che hanno contratto matrimonio concordatario in CEVA il 23/08/1997, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n.7, parte II,
Serie A, dell'anno 1997;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla figlia ed ai rapporti economici dagli stessi concordate, riportate nel ricorso e ribadite con le note di trattazione scritta, condizioni tutte che qui devono intendersi per integralmente riportate e trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Provvede con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo e la prosecuzione del giudizio.
5) Spese al definitivo.
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 10/04/2025
Il Giudice Estensore Dott.ssa Chiara Martello Il Presidente Dott.ssa Roberta Bonaudi
3