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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 25/06/2025, n. 844 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 844 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
N. 1757/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BRESCIA SEZIONE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Chiara
Desenzani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale ex art. 127 ter c.p.c. nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1 con l'avv. DI MASO EMANUELE
- RICORRENTE contro
CP_1 con l'avv. VOCCA ALFONSO.
- RESISTENTE
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
All'udienza ex art. 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti concludevano come da rispettivi atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 26.07.2024, proponeva opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 478/2024 del11.07.2024 del Tribunale di Brescia su istanza della
, con cui gli veniva ingiunto il pagamento della complessiva somma di € Controparte_2 90.036,52 per omesso versamento dei contributi obbligatori dovuti alla “Quota B” del Fondo di
Previdenza Generale.
A sostegno deduceva: a) che nel ricorso per decreto ingiuntivo, asseriva di aver sollecitato CP_1
i pagamenti dei contributi dovuti mediante le seguenti lettere raccomandate a/r: del 9/12/2013 relativa ai contributi 2008, 2009, 2010 e 2011; 18/04/2019 relativa ai contributi 2013 e 2016;
11/06/2020 per i contributi 2014, nonché con pec 04/11/2021 per contributi 2015;
b) che le raccomandate del 19/12/2013 e dell'11/06/2020 non erano state da lui ritirate disconoscendo le firme apposte in calce ai relativi avvisi di ricevimento (doc. 2), riservandosi di proporre querela di falso e riconoscendo di aver sottoscritto unicamente gli avvisi di ricevimento del
18/01/2019 e del 29/06/2018 (doc. 4);
c) che, peraltro, la copia della ricevuta dell'11/06/2020 non indicava nemmeno l'indirizzo di consegna della lettera;
d) che, anche considerando valide le suddette notifiche, parte dei crediti previdenziali erano prescritti in quanto:
1. il pagamento dei contributi per gli anni dal 2008 al 2011 oggetto della raccomandata del
9.12.2013, avrebbe dovuto essere sollecitato prima del 19.12.2018, con la conseguenza che non era dovuto l'importo ingiunto pari ad €. 28.004,10;
2. il pagamento dei crediti contributivi per gli anni 2013 e 2016, era sollecitato con la raccomandata del 14.03.2019 (doc.4) e poi con atto ritirato in data 18.04.2019, mentre il ricorso per decreto ingiuntivo era depositato in data 13.06.2024, quando il credito si era orami prescritto alla data del
18.04.2024, con la conseguente non debenza della somma pari ad €. 27.643,43;
3. il pagamento dei contributi relativi all'anno 2014, era sollecitato con la lettera raccomandata in data 11/06/2020, mai ricevuta, non essendo sua la sua firma in calce all'avviso di consegna e come tale non poteva valere ad interrompere il decorso del termine di prescrizione, con la conseguenza che non era dovuto l'importo di €. 16.187,86;
e) che con le lettere del 08/06/2018 e del 14/07/2021 (doc. 4 e 5) gli aveva inviato un CP_1 piano di revisione della rateizzazione del contributo previdenza “Quadro B” che non poteva valere né come riconoscimento del debito, né come atto interruttivo della prescrizione, come pure la certificazione del presunto credito emessa dall' ; CP_1
f) che nelle lettere del 14/03/2019, 18/05/2020 e 04/11/2021, la si riferiva Controparte_2 anche agli anni precedenti, tuttavia, inseriva importi riferiti al quadro A e non al quadro B oggetto del presente giudizio e come tali non potevano valere quali atti interruttivi.
g) che, pertanto, dall'importo di €. 90.036,52 doveva essere decurtata la somma di €. 71.835,39.
2 Rassegnava quindi le seguenti conclusioni:
In via preliminare -fissare l'udienza di prima comparizione delle parti e concedere un termine all'odierno opponente per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza;
In via principale -accertare e dichiarare la firma apposta in calce all'avviso di ricevimento della lettera raccomandata ritirata in data 19/12/2013 ed in data 11/06/2020 non appartenente e/o non sottoscritta dal sig. alla luce delle argomentazioni e delle prove Parte_1 documentali depositate;
-per l'effetto, dichiarare che le raccomandate del 19/12/2013 ed dell'11/06/2020 non sono state ritirate dal sig. e, pertanto, non sono Parte_1 qualificabili di atti interruttivi della prescrizione;
-accertare e dichiarare la prescrizione dei contributi previdenziali del “Quadro B” degli anni 2008, 2009, 2010, 2011, 2013, 2014, 2016 per le ragioni esposte ai punti A), B), C), D) ed E), per l'effetto, dichiarare prescritto l'importo di €.
71.835,39;
-per le ragioni ut supra esposte, decurtare l'importo di €. 71.835,39;
In subordine -accertare e quantificare il credito vantato dalla alla luce delle Controparte_2 argomentazioni svolte in narrativa;
In ogni caso -per tutte le ragioni ut supra esposte, revocare il decreto ingiuntivo n. 478/2024 dell'11/07/2024 emesso nei confronti del sig. ; -con vittoria di spese legali e Parte_1 compensi>.
2. Si costituiva ritualmente l' Controparte_3
rilevando:
[...]
a) quanto al disconoscimento delle firme apposte sulle cartoline di ricevimento delle raccomandate del 09/12/2013 (riferita ai contributi dovuti presso la gestione “Quota B” del Fondo di Previdenza
Generale per gli anni d'imposta 2008, 2009, 2010 e 2011) e del 18/05/2020 (riferita al contributo dovuto presso la gestione in parola per l'anno d'imposta 2014), che il firmatario delle cartoline di ricevimento era certamente da ascriversi tra i soggetti di cui all'art. 7 della L. n. 890/1982, in quanto la semplice presenza della firma della persona cui viene consegnato il plico, faceva presumere la conoscenza da parte del destinatario, e che, in merito all'asserita assenza dell'indirizzo del destinatario nell'avviso di ricevimento del provvedimento prot. n. 61512 del 18/05/2020 (contributi
“Quota B” anno di reddito 2014), evidenziava come l'indicazione dell'indirizzo di spedizione - e quindi di consegna, Strada Maggiore n. 70, 40125 Bologna – era presente sul fronte dell'avviso di ricevimento, in alto a sinistra (doc. 8);
3 b) che non era maturata alcuna prescrizione tenuto conto dei provvedimenti tempestivamente notificati allo stesso e la normativa legislativa e regolamentare di riferimento.
Chiedeva quindi la conferma del d.i. opposto.
3. Il ricorso non è fondato.
3.1. Quanto alla mancata notifica delle raccomandate A/R del 19.12.2013 e del 11.06.2020, si osserva che i disconoscimenti effettuati con riferimento agli avvisi di ricevimento, appaiono generici e inconferenti.
Infatti, qualora la notifica degli avvenga mediante invio diretto di raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario – ed in particolare l'art. 39 d.m. 9 aprile 2001 - e non quelle della legge n. 890 del 1982 (Cassazione civile sez. VI, 13/06/2016, n.12083). Con la conseguenza che, anche laddove la sottoscrizione negli stessi non corrispondesse a quella del ricorrente, non vi sarebbe alcuna illegittimità, essendo abilitati alla ricezione presso il domicilio anche i componenti del nucleo familiare, i conviventi, i collaboratori familiari e il portiere.
Né, peraltro, doveva essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento, in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico;
l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario, dunque, deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., superabile solo se lo stesso dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione (si veda il significativo arresto della giurisprudenza di legittimità in fattispecie analoga: Cassazione civile sez. VI, 12/04/2016, n.7184).
3.2. È infondata anche l'eccezione di prescrizione di una parte del credito ingiunto.
3.3. Non è contestato che, nel caso in esame, ai sensi dell'art. 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, i contributi dovuti alle forme di previdenza obbligatoria si prescrivono in 5 anni.
Parimenti incontestato che i medici e gli odontoiatri iscritti all'albo sono tenuti al versamento del contributo c.d. “minimo” in favore della gestione “Quota A” del Controparte_4
(art. 21 del D. Lgs. C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233; art. 1, comma 3, D. Lgs. 30 giugno
[...]
1994, n. 509; art.
5. Statuto dell' e art. 3, Regolamento del Fondo di previdenza Generale, CP_1 nel testo in vigore fino al 31 dicembre 2012 e tuttora previsto nel vigente Regolamento) e che l'art. 3 del citato Regolamento, prevede altresì che entro il 31 luglio di ogni anno i medici e gli odontoiatri sono tenuti a dichiarare alla gestione “Quota B” il reddito professionale prodotto nell'anno precedente e a versare il relativo contributo proporzionale entro il 31 ottobre
4 dell'anno della dichiarazione, come da delibera CDA dell'Ente n. (cfr. allegato doc. 8 Pt_2 opposto).
L'Ente ha poi l'obbligo di verificare la sussistenza di eventuali discordanze fra il reddito effettivamente prodotto e quello dichiarato, mediante il controllo incrociato con i dati forniti dall'Anagrafe Tributaria.
3.4. Ciò posto, in assenza di una specifica disposizione normativa che indichi il dies a quo del termine di prescrizione, occorre fare riferimento alla disciplina codicistica che all'art. 2935 c.c. stabilisce: “la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere” ovvero, nel caso in ispecie, dalla scadenza del termine entro cui deve avvenire il pagamento del contributo ovvero il 31 ottobre dell'anno della dichiarazione.
Ebbene, dagli atti prodotti in causa risulta che:
a) con prot. n. 89016 del 09\12\2013, regolarmente notificato a mezzo raccomandata a/r in data
19\12\2013 (doc.4 opposto), risultano efficacemente interrotti i termini prescrizionali con riferimento ai contributi dovuti per gli anni 2008, 2009, 2010 e 2011, posto che il credito più risalente doveva essere versato entro il 31 ottobre 2009. Successivamente, i contributi in esame risultano essere stati richiesti con nota prot. n. 60618 del 08/06/2018 (Revisione dei provvedimenti sanzionatori, doc.8 opponente) notificata a mezzo raccomandata A/R con esito positivo in data
29/06/2018, nonché con sollecito inviato a mezzo pec in data 14/07/2021, atti con cui è stato efficacemente interrotto il decorso del termine di prescrizione;
b) per gli anni di reddito 2013 e 2016, veniva inviato al ricorrente il provvedimento prot. n. 30985 del 14/03/2019 (doc.5 opposto) ritualmente notificato in data 18/04/2019, sicché, tenuto conto del fatto che il credito diveniva esigibile solo a partire da ottobre dell'anno successivo (ottobre 2014 e ottobre 2017) non si è realizzata alcuna prescrizione il cui decorso è stato poi nuovamente interrotto con sollecito notificato a mezzo pec in data 14/07/2021.
c) per l'anno di reddito 2014 era emesso il provvedimento prot. n. 61512 del 18/05/2020 (doc.6 opposto) che è stato ritualmente notificato in data 18/06/2020 e dunque prima dello scadere dei 5 anni decorrenti da ottobre 2015 e successivamente è stato sollecitato il pagamento a mezzo pec in data 14/07/2021, mentre per l'anno di reddito 2015, il cui termine per il versamento scadeva in data
31/10/2016, veniva notificato in data 09/11/2021 il sollecito di pagamento prot. n. 170465 del
04/11/2021(do.7 opposto), tuttavia, tenuto conto della sospensione disposta durante l'emergenza
COVID-19 (art. 37 del decreto-legge 18/2020 in tema di “Misure connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” e art. 11 del decreto-legge 183/2020), il termine risultava sospeso
5 dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 (311 giorni) con la conseguenza che anche tale atto deve ritenersi tempestivo.
3.5. In conclusione, non può pertanto ritenersi maturato, alcun termine di prescrizione con riferimento ai crediti dovuti dal ricorrente presso la gestione “Quota B” del Fondo.
3.6. In aderenza a quanto eccepito da , vanno infatti senz'altro ritenuti idonei ad CP_1 interrompere il decorso del termine di prescrizione sia la nota di revisione dei provvedimenti sanzionatori prot. n. 60618 del 08/06/2018, che il sollecito inviato a mezzo pec in data 14/07/2021, in quanto atti provenienti dall'Ente creditore e contenenti un riepilogo dei piani di rientro finalizzati ad agevolare la regolarizzazione della sua posizione contributiva con l'indicazione di tutte le informazioni necessarie per conoscere le irregolarità riscontrate e la relativa esposizione debitoria.
Infine, con riferimento all'eccepito mancato inserimento di contributi relativi al “quadro A” e non al
“quando B” del Fondo in esame nei provvedimenti prot. 30985 del 14/03/2019 e prot. n. 61512 del
18/05/2020 e 170465 del 04/11/2021, si evidenzia come in calce ad ognuno dei provvedimenti citati
è riportata una tabella recante i dati inseriti e presenti presso gli archivi della per CP_2 ciascun anno d'imposta indicato e riferiti ai redditi imponibili presso la gestione “Quota B” ed è inserito anche, per ogni anno di reddito, il contributo già assoggettato presso la gestione “Quota A” del Fondo di Previdenza Generale, sicché anche tale eccezione è priva di pregio.
Così come infondato il rilievo che la copia della ricevuta della raccomandata del 11.06.2020 non conterebbe l'indirizzo di consegna della lettera, volta che lo stesso risulta ben visibile in alto a sinistra sul fronte della cartolina di avviso di ricevimento ove si legge Parte_1
Strada Maggiore n.70, 40125 Bologna” (cfr. pag. 22 doc. 8 opposto).
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
PQM
Definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione rigettata e disattesa,
1) rigetta il ricorso e conferma il decreto ingiuntivo opposto;
2) condanna l'opponente alla rifusione delle spese di lite sostenute dall'opposto, liquidate in euro 4.200,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Brescia, 25.06.2025.
Il Giudice
Chiara Desenzani
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BRESCIA SEZIONE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Chiara
Desenzani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale ex art. 127 ter c.p.c. nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1 con l'avv. DI MASO EMANUELE
- RICORRENTE contro
CP_1 con l'avv. VOCCA ALFONSO.
- RESISTENTE
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
All'udienza ex art. 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti concludevano come da rispettivi atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 26.07.2024, proponeva opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 478/2024 del11.07.2024 del Tribunale di Brescia su istanza della
, con cui gli veniva ingiunto il pagamento della complessiva somma di € Controparte_2 90.036,52 per omesso versamento dei contributi obbligatori dovuti alla “Quota B” del Fondo di
Previdenza Generale.
A sostegno deduceva: a) che nel ricorso per decreto ingiuntivo, asseriva di aver sollecitato CP_1
i pagamenti dei contributi dovuti mediante le seguenti lettere raccomandate a/r: del 9/12/2013 relativa ai contributi 2008, 2009, 2010 e 2011; 18/04/2019 relativa ai contributi 2013 e 2016;
11/06/2020 per i contributi 2014, nonché con pec 04/11/2021 per contributi 2015;
b) che le raccomandate del 19/12/2013 e dell'11/06/2020 non erano state da lui ritirate disconoscendo le firme apposte in calce ai relativi avvisi di ricevimento (doc. 2), riservandosi di proporre querela di falso e riconoscendo di aver sottoscritto unicamente gli avvisi di ricevimento del
18/01/2019 e del 29/06/2018 (doc. 4);
c) che, peraltro, la copia della ricevuta dell'11/06/2020 non indicava nemmeno l'indirizzo di consegna della lettera;
d) che, anche considerando valide le suddette notifiche, parte dei crediti previdenziali erano prescritti in quanto:
1. il pagamento dei contributi per gli anni dal 2008 al 2011 oggetto della raccomandata del
9.12.2013, avrebbe dovuto essere sollecitato prima del 19.12.2018, con la conseguenza che non era dovuto l'importo ingiunto pari ad €. 28.004,10;
2. il pagamento dei crediti contributivi per gli anni 2013 e 2016, era sollecitato con la raccomandata del 14.03.2019 (doc.4) e poi con atto ritirato in data 18.04.2019, mentre il ricorso per decreto ingiuntivo era depositato in data 13.06.2024, quando il credito si era orami prescritto alla data del
18.04.2024, con la conseguente non debenza della somma pari ad €. 27.643,43;
3. il pagamento dei contributi relativi all'anno 2014, era sollecitato con la lettera raccomandata in data 11/06/2020, mai ricevuta, non essendo sua la sua firma in calce all'avviso di consegna e come tale non poteva valere ad interrompere il decorso del termine di prescrizione, con la conseguenza che non era dovuto l'importo di €. 16.187,86;
e) che con le lettere del 08/06/2018 e del 14/07/2021 (doc. 4 e 5) gli aveva inviato un CP_1 piano di revisione della rateizzazione del contributo previdenza “Quadro B” che non poteva valere né come riconoscimento del debito, né come atto interruttivo della prescrizione, come pure la certificazione del presunto credito emessa dall' ; CP_1
f) che nelle lettere del 14/03/2019, 18/05/2020 e 04/11/2021, la si riferiva Controparte_2 anche agli anni precedenti, tuttavia, inseriva importi riferiti al quadro A e non al quadro B oggetto del presente giudizio e come tali non potevano valere quali atti interruttivi.
g) che, pertanto, dall'importo di €. 90.036,52 doveva essere decurtata la somma di €. 71.835,39.
2 Rassegnava quindi le seguenti conclusioni:
In via preliminare -fissare l'udienza di prima comparizione delle parti e concedere un termine all'odierno opponente per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza;
In via principale -accertare e dichiarare la firma apposta in calce all'avviso di ricevimento della lettera raccomandata ritirata in data 19/12/2013 ed in data 11/06/2020 non appartenente e/o non sottoscritta dal sig. alla luce delle argomentazioni e delle prove Parte_1 documentali depositate;
-per l'effetto, dichiarare che le raccomandate del 19/12/2013 ed dell'11/06/2020 non sono state ritirate dal sig. e, pertanto, non sono Parte_1 qualificabili di atti interruttivi della prescrizione;
-accertare e dichiarare la prescrizione dei contributi previdenziali del “Quadro B” degli anni 2008, 2009, 2010, 2011, 2013, 2014, 2016 per le ragioni esposte ai punti A), B), C), D) ed E), per l'effetto, dichiarare prescritto l'importo di €.
71.835,39;
-per le ragioni ut supra esposte, decurtare l'importo di €. 71.835,39;
In subordine -accertare e quantificare il credito vantato dalla alla luce delle Controparte_2 argomentazioni svolte in narrativa;
In ogni caso -per tutte le ragioni ut supra esposte, revocare il decreto ingiuntivo n. 478/2024 dell'11/07/2024 emesso nei confronti del sig. ; -con vittoria di spese legali e Parte_1 compensi>.
2. Si costituiva ritualmente l' Controparte_3
rilevando:
[...]
a) quanto al disconoscimento delle firme apposte sulle cartoline di ricevimento delle raccomandate del 09/12/2013 (riferita ai contributi dovuti presso la gestione “Quota B” del Fondo di Previdenza
Generale per gli anni d'imposta 2008, 2009, 2010 e 2011) e del 18/05/2020 (riferita al contributo dovuto presso la gestione in parola per l'anno d'imposta 2014), che il firmatario delle cartoline di ricevimento era certamente da ascriversi tra i soggetti di cui all'art. 7 della L. n. 890/1982, in quanto la semplice presenza della firma della persona cui viene consegnato il plico, faceva presumere la conoscenza da parte del destinatario, e che, in merito all'asserita assenza dell'indirizzo del destinatario nell'avviso di ricevimento del provvedimento prot. n. 61512 del 18/05/2020 (contributi
“Quota B” anno di reddito 2014), evidenziava come l'indicazione dell'indirizzo di spedizione - e quindi di consegna, Strada Maggiore n. 70, 40125 Bologna – era presente sul fronte dell'avviso di ricevimento, in alto a sinistra (doc. 8);
3 b) che non era maturata alcuna prescrizione tenuto conto dei provvedimenti tempestivamente notificati allo stesso e la normativa legislativa e regolamentare di riferimento.
Chiedeva quindi la conferma del d.i. opposto.
3. Il ricorso non è fondato.
3.1. Quanto alla mancata notifica delle raccomandate A/R del 19.12.2013 e del 11.06.2020, si osserva che i disconoscimenti effettuati con riferimento agli avvisi di ricevimento, appaiono generici e inconferenti.
Infatti, qualora la notifica degli avvenga mediante invio diretto di raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario – ed in particolare l'art. 39 d.m. 9 aprile 2001 - e non quelle della legge n. 890 del 1982 (Cassazione civile sez. VI, 13/06/2016, n.12083). Con la conseguenza che, anche laddove la sottoscrizione negli stessi non corrispondesse a quella del ricorrente, non vi sarebbe alcuna illegittimità, essendo abilitati alla ricezione presso il domicilio anche i componenti del nucleo familiare, i conviventi, i collaboratori familiari e il portiere.
Né, peraltro, doveva essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento, in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico;
l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario, dunque, deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., superabile solo se lo stesso dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione (si veda il significativo arresto della giurisprudenza di legittimità in fattispecie analoga: Cassazione civile sez. VI, 12/04/2016, n.7184).
3.2. È infondata anche l'eccezione di prescrizione di una parte del credito ingiunto.
3.3. Non è contestato che, nel caso in esame, ai sensi dell'art. 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, i contributi dovuti alle forme di previdenza obbligatoria si prescrivono in 5 anni.
Parimenti incontestato che i medici e gli odontoiatri iscritti all'albo sono tenuti al versamento del contributo c.d. “minimo” in favore della gestione “Quota A” del Controparte_4
(art. 21 del D. Lgs. C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233; art. 1, comma 3, D. Lgs. 30 giugno
[...]
1994, n. 509; art.
5. Statuto dell' e art. 3, Regolamento del Fondo di previdenza Generale, CP_1 nel testo in vigore fino al 31 dicembre 2012 e tuttora previsto nel vigente Regolamento) e che l'art. 3 del citato Regolamento, prevede altresì che entro il 31 luglio di ogni anno i medici e gli odontoiatri sono tenuti a dichiarare alla gestione “Quota B” il reddito professionale prodotto nell'anno precedente e a versare il relativo contributo proporzionale entro il 31 ottobre
4 dell'anno della dichiarazione, come da delibera CDA dell'Ente n. (cfr. allegato doc. 8 Pt_2 opposto).
L'Ente ha poi l'obbligo di verificare la sussistenza di eventuali discordanze fra il reddito effettivamente prodotto e quello dichiarato, mediante il controllo incrociato con i dati forniti dall'Anagrafe Tributaria.
3.4. Ciò posto, in assenza di una specifica disposizione normativa che indichi il dies a quo del termine di prescrizione, occorre fare riferimento alla disciplina codicistica che all'art. 2935 c.c. stabilisce: “la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere” ovvero, nel caso in ispecie, dalla scadenza del termine entro cui deve avvenire il pagamento del contributo ovvero il 31 ottobre dell'anno della dichiarazione.
Ebbene, dagli atti prodotti in causa risulta che:
a) con prot. n. 89016 del 09\12\2013, regolarmente notificato a mezzo raccomandata a/r in data
19\12\2013 (doc.4 opposto), risultano efficacemente interrotti i termini prescrizionali con riferimento ai contributi dovuti per gli anni 2008, 2009, 2010 e 2011, posto che il credito più risalente doveva essere versato entro il 31 ottobre 2009. Successivamente, i contributi in esame risultano essere stati richiesti con nota prot. n. 60618 del 08/06/2018 (Revisione dei provvedimenti sanzionatori, doc.8 opponente) notificata a mezzo raccomandata A/R con esito positivo in data
29/06/2018, nonché con sollecito inviato a mezzo pec in data 14/07/2021, atti con cui è stato efficacemente interrotto il decorso del termine di prescrizione;
b) per gli anni di reddito 2013 e 2016, veniva inviato al ricorrente il provvedimento prot. n. 30985 del 14/03/2019 (doc.5 opposto) ritualmente notificato in data 18/04/2019, sicché, tenuto conto del fatto che il credito diveniva esigibile solo a partire da ottobre dell'anno successivo (ottobre 2014 e ottobre 2017) non si è realizzata alcuna prescrizione il cui decorso è stato poi nuovamente interrotto con sollecito notificato a mezzo pec in data 14/07/2021.
c) per l'anno di reddito 2014 era emesso il provvedimento prot. n. 61512 del 18/05/2020 (doc.6 opposto) che è stato ritualmente notificato in data 18/06/2020 e dunque prima dello scadere dei 5 anni decorrenti da ottobre 2015 e successivamente è stato sollecitato il pagamento a mezzo pec in data 14/07/2021, mentre per l'anno di reddito 2015, il cui termine per il versamento scadeva in data
31/10/2016, veniva notificato in data 09/11/2021 il sollecito di pagamento prot. n. 170465 del
04/11/2021(do.7 opposto), tuttavia, tenuto conto della sospensione disposta durante l'emergenza
COVID-19 (art. 37 del decreto-legge 18/2020 in tema di “Misure connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” e art. 11 del decreto-legge 183/2020), il termine risultava sospeso
5 dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 (311 giorni) con la conseguenza che anche tale atto deve ritenersi tempestivo.
3.5. In conclusione, non può pertanto ritenersi maturato, alcun termine di prescrizione con riferimento ai crediti dovuti dal ricorrente presso la gestione “Quota B” del Fondo.
3.6. In aderenza a quanto eccepito da , vanno infatti senz'altro ritenuti idonei ad CP_1 interrompere il decorso del termine di prescrizione sia la nota di revisione dei provvedimenti sanzionatori prot. n. 60618 del 08/06/2018, che il sollecito inviato a mezzo pec in data 14/07/2021, in quanto atti provenienti dall'Ente creditore e contenenti un riepilogo dei piani di rientro finalizzati ad agevolare la regolarizzazione della sua posizione contributiva con l'indicazione di tutte le informazioni necessarie per conoscere le irregolarità riscontrate e la relativa esposizione debitoria.
Infine, con riferimento all'eccepito mancato inserimento di contributi relativi al “quadro A” e non al
“quando B” del Fondo in esame nei provvedimenti prot. 30985 del 14/03/2019 e prot. n. 61512 del
18/05/2020 e 170465 del 04/11/2021, si evidenzia come in calce ad ognuno dei provvedimenti citati
è riportata una tabella recante i dati inseriti e presenti presso gli archivi della per CP_2 ciascun anno d'imposta indicato e riferiti ai redditi imponibili presso la gestione “Quota B” ed è inserito anche, per ogni anno di reddito, il contributo già assoggettato presso la gestione “Quota A” del Fondo di Previdenza Generale, sicché anche tale eccezione è priva di pregio.
Così come infondato il rilievo che la copia della ricevuta della raccomandata del 11.06.2020 non conterebbe l'indirizzo di consegna della lettera, volta che lo stesso risulta ben visibile in alto a sinistra sul fronte della cartolina di avviso di ricevimento ove si legge Parte_1
Strada Maggiore n.70, 40125 Bologna” (cfr. pag. 22 doc. 8 opposto).
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
PQM
Definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione rigettata e disattesa,
1) rigetta il ricorso e conferma il decreto ingiuntivo opposto;
2) condanna l'opponente alla rifusione delle spese di lite sostenute dall'opposto, liquidate in euro 4.200,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Brescia, 25.06.2025.
Il Giudice
Chiara Desenzani
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