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Sentenza 26 febbraio 2024
Sentenza 26 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 26/02/2024, n. 65 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 65 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2024 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SAVONA
Il Giudice del Lavoro in persona della dott. ssa Alessandra Coccoli all'udienza del 26/02/2024 definendo il giudizio ai sensi dell'art. 429 1 co. c.p.c., ha pronunciato la presente
SENTENZA nel proc. n. 769/2023 R.G. Lav. tra
- , elettiv. dom. presso lo studio dell'Avv. DE PAOLI ANGELO, che Parte_1
lo rappresenta e difende in forza di mandato in atti ricorrente
e
- , rappresentato e difeso dai suoi TR
funzionari ex art. 417 bis c.p.c.
convenuto nonché nei confronti di tutti i soggetti inclusi nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA), profili di assistente amministrativo e di collaboratore scolastico, dell' , in Controparte_2
cui il ricorrente risulta inserito per il triennio 2021-2023
sulle conclusioni delle parti come precisate in atti.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 7.11.2023 premesso di aver presentato Parte_1
in data 15.4.2021 domanda di inserimento/aggiornamento nelle graduatorie di Circolo e di
Istituto di terza fascia per il triennio scolastico 2021-2023 per il personale ATA, relativamente ai profili di assistente amministrativo e collaboratore scolastico, dichiarando di aver assolto l'obbligo di leva nell'anno 1997/1998; di essersi visto riconoscere il complessivo punteggio di
8,87 per il profilo di Assistente Amministrativo e di 7,57 punti per il profilo di collaboratore scolastico, contestava il punteggio attribuitogli in base al D.M. n. 50/2021 per il servizio di leva prestato, quindi conveniva in giudizio il , l' TR [...]
, - e l' PA Controparte_2 [...]
, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “a) PA accertare e dichiarare – in contraddittorio con il , in TR persona del con l' e con l' _4 PA [...]
, in persona del Direttore Controparte_5
Generale – l'illegittimità del D.M. n.50/2021 del , con il quale è stata Controparte_6
indetta la procedura di inserimento/aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del personale ATA, per il triennio scolastico 2021-23, nella parte in cui – con particolare riferimento alle “Avvertenze Generali di cui all'Allegato A della Tabella di
Valutazione dei Titoli Culturali e di Servizio della Terza Fascia delle Graduatorie di Istituto del
Personale A.T.A.” – prevede, per un verso, che il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge “prestati in costanza di rapporto di impiego” debbano considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica ATA, mentre il servizio militare di leva e ad esso assimilato “prestato non in costanza di rapporto di impiego” debba considerarsi come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali, e, per altro verso, che al primo spettino 6 punti (o 0,50 per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni) ed al secondo 0,60 punti (o 0,05 per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni), e dei DD.MM. precedenti aventi il medesimo contenuto (nella specie, D.M. n.430/2000, n.717/2014 e n.640/2017, anch'essi del
[...]
), e, quindi, disapplicarli, per le ragioni meglio esposte in narrativa, e, per Controparte_6
2 l'effetto b) accertare e dichiarare – in contraddittorio con il TR
, in persona del con l' e con
[...] _4 PA
l' , in persona del Controparte_5
Direttore Generale – che il servizio militare di leva prestato non in costanza di nomina “è valido a tutti gli effetti”, al pari di quello prestato in costanza di rapporto d'impiego, e/o, comunque, deve considerarsi come servizio effettivo reso nella medesima qualifica ATA, per le ragioni meglio esposte in narrativa, e, per l'effetto, c) accertare e dichiarare – in contraddittorio con il
, in persona del con l' TR _4 [...]
e con l' PA Controparte_5
, in persona del Direttore Generale – che, per il servizio militare di leva prestato non
[...]
in costanza di nomina debbano essere riconosciuti 6 punti (o 0,50 per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni), al pari del servizio militare di leva o del servizio civile ad esso assimilato prestato in costanza di nomina, per le ragioni meglio esposte in narrativa, e, per l'effetto, d) accertare e dichiarare – in contraddittorio con il , in TR persona del con l' e con l' _4 PA [...]
, , in persona del Direttore PA CP_5 Controparte_5
Generale – il diritto del ricorrente, per un verso, a vedersi riconosciuto che il servizio militare di leva obbligatorio prestato dallo stesso non in costanza di nomina “è valido a tutti gli effetti”, al pari di quello prestato in costanza di rapporto d'impiego, e/o, comunque, deve considerarsi come servizio effettivo reso nella medesima qualifica ATA, e, per altro verso, a vedersi riconosciuto, per il servizio militare di leva da lui prestato non in costanza di rapporto di lavoro,
6 punti (o 0,50 per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni), al pari del servizio militare di leva o del servizio civile ad esso assimilato prestato in costanza di nomina, per tutte le ragioni esposte in narrativa, e, per l'effetto, e) accertare e dichiarare – in contraddittorio con il
, in persona del con l' TR _4 [...]
e con l' PA Controparte_5
, in persona del Direttore Generale – il diritto del ricorrente a vedersi riconoscere, per
[...] il servizio militare reso non in costanza di nomina dall'1.9.1997 al 31.8.1998, per n.366 giorni, un punteggio pari a 6 (0,50 per ogni mese), invece che 0,60 (0,05 per ogni mese), per le ragioni
3 meglio esposte in narrativa, e, per l'effetto, f) accertare e dichiarare – in contraddittorio con il
, in persona del con l' TR _4 [...]
e con l' PA Controparte_5
, in persona del Direttore Generale – il diritto del ricorrente a vedersi riconoscere,
[...]
nelle graduatorie meglio specificate in narrativa, un punteggio complessivo pari a 14,27 per il profilo di assistente amministrativo ed a 12,97 per il profilo di collaboratore scolastico, per le ragioni meglio esposte in narrativa e, per l'effetto, g) condannare il TR
, in persona del l' e l'
[...] _4 PA [...]
, in persona del Direttore Controparte_5
Generale, a riconoscere al ricorrente 6 punti per il servizio militare svolto non in costanza di nomina e, quindi, il punteggio complessivo pari a 14,27 per il profilo di assistente amministrativo ed a 12,97 per il profilo di collaboratore scolastico, nella graduatorie specificate in precedenza, per le ragioni meglio esposte in narrativa, e, per l'effetto, h) condannare il
, in persona del p.t., l' TR _4 [...]
e il l' PA Controparte_5
, in persona del Direttore Generale, a modificare le graduatorie d'istituto meglio
[...]
specificate in narrativa, sulla base del punteggio complessivo specificato alle lettere e) ed f) delle conclusioni, assegnando all'istante la posizione corrispondente al punteggio conseguito e, comunque, ad adottare ogni provvedimento ritenuto più idoneo per la rettifica del punteggio e la migliore collocazione dell'istante nelle graduatorie relative ai profili richiesti;
i) con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori anticipatari”.
A sostegno delle domande il ricorrente invocava i principi dettati dall'art. 52 della
Costituzione e quanto previsto dall'art. 569 comma 3 del D.L.vo n. 298/94 (che recita: “il periodo di servizio militare di leva o per richiamo o il servizio civile sostitutivo di quello di leva
è valido a tutti gli effetti”) e dall'art. 2050, comma 1 e 2, del D. Lgs. n.66/2010 (che stabilisce:
“1. I periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per servizi prestati negli impieghi pubblici”; “2. Ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il
4 periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza del rapporto di lavoro”), affermando quindi l'illegittimità del “Regolamento recante norme sulle modalità di conferimento delle supplenze al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario ai sensi dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124” approvato con DM 430/00 e dei successivi
DDMM regolanti l'attribuzione dei punteggi per il servizio militare non svolto in costanza di rapporto (da ultimo il DM 50/21, che continuava a prevedere l'attribuzione di 0,6 punti per ogni servizio militare di leva svolto non in costanza di nomina, in quanto considerato come generico servizio svolto presso l'Amministrazione Statale, e di 6 punti per ogni anno di servizio militare di leva svolto in costanza di nomina).
L'attore richiamava, inoltre, le recenti pronunce rese dal Consiglio di Stato e quanto affermato dalla Corte di Cassazione circa la portata dell'art. 2050 dell'ordinamento militare.
Il si costituiva in giudizio tramite i suoi funzionari TR
eccependo il difetto di giurisdizione, per essere competente il Giudice Amministrativo, e contestando comunque nel merito la fondatezza del ricorso.
L'atto introduttivo veniva notificato con le forme di cui all'art. 151 c.p.c. anche nei confronti di tutti i soggetti inclusi nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA), profili di assistente amministrativo e di collaboratore scolastico, dell' , in cui il ricorrente CP_3 Controparte_2
risultava inserito per il triennio 2021-2023, ma nessuno tra i controinteressati si costituiva in giudizio.
Nel corso dell'odierna udienza il difensore del ricorrente, in collegamento da remoto, contestava l'eccezione avversaria e chiedeva l'accoglimento della domanda richiamando precedenti favorevoli, mentre il rappresentante del convenuto concludeva come in CP_1
memoria.
In via preliminare deve osservarsi come l'unica amministrazione legittimata a resistere nel presente giudizio sia il quale datore di lavoro “a cui TR
l'art. 15 del D.P.R. n. 275 del 1999 ha riservato le funzioni relative al reclutamento del personale” (Cass. n. 20521/08; Cass. n. 6372/11). Non conduce ad un diverso avviso quanto previsto dall'art. 8 DPR n. 17/09, posto che tale norma richiama la legittimazione processuale dei
5 dirigenti prevista dall'art.16 co. 1° lettera f, D.L.vo. n. 165/2001, ma con conferisce all'
[...]
, mera articolazione organizzativa del , la natura di autonomo PA CP_1
soggetto giuridico.
E', poi, infondata l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dal CP_1
convenuto.
Le Sezioni Unite hanno, infatti, chiarito che “al fine di individuare il giudice munito di giurisdizione in relazione alle controversie concernenti il diritto all'inserimento in una graduatoria ad esaurimento nell'ambito del comparto scolastico, occorre avere riguardo al
"petitum" sostanziale dedotto in giudizio. Ne consegue che se oggetto di tale domanda è la richiesta di annullamento dell'atto amministrativo generale o normativo, e solo quale effetto della rimozione di tale atto - di per sé preclusivo del soddisfacimento della pretesa del docente all'inserimento in una determinata graduatoria – l'accertamento del diritto del ricorrente all'inserimento in quella graduatoria, la giurisdizione non potrà che essere devoluta al giudice amministrativo, essendo proposta in via diretta la domanda di annullamento di un atto amministrativo;
viceversa, ove l'istanza rivolta al giudice sia specificamente diretta all'accertamento del diritto del singolo docente all'inserimento nella graduatoria, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che potrebbe precluderlo, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario” (Cass. SSUU n. 17123/19).
Nel caso in esame il ricorrente ha agito per vedersi riconoscere il maggior punteggio per il servizio militare svolto non in costanza di rapporto di lavoro ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria: si ritiene, pertanto sussistente la giurisdizione del giudice ordinario.
Nel merito, il ricorso appare, comunque, infondato.
Emerge dalla documentazione in atti che ha chiesto, con istanza del Parte_1
19.4.2021, l'inserimento nelle graduatorie di Circolo e di Istituto di III fascia del personale ATA sia per il profilo di assistente amministrativo sia per quello di collaboratore scolastico.
È, altresì, documentato che lo stesso ha dichiarato, tra i titoli di servizio valutabili ai fini del punteggio finale, il servizio militare prestato presso la Guardia di Finanza dal 1.9.1997 al
6 24.7.1998, quindi prima dell'instaurazione del rapporto di lavoro a tempo determinato con il e non in costanza dello stesso. TR
L'amministrazione ha attribuito al ricorrente, in forza del servizio militare, il punteggio di
0,6 in relazione alla tabella valutazione titoli allegata al DM 50/2021, secondo la quale il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati se prestati in costanza di rapporto di lavoro sono considerati come servizio effettivo reso nella medesima qualifica (quindi valorizzati con 6 punti), mentre se prestati non in costanza del rapporto di impiego sono considerati come servizio reso alle dipendenze della amministrazioni statali (quindi valorizzati con 0,6 punti per ogni anno).
Ai sensi del DM n. 50/2021, quindi, il servizio militare svolto dall'aspirante in costanza o non in costanza di rapporto di impiego è oggetto di valutazione differenziata.
Tale previsione non appare in contrasto con norme di rango primario.
L'art. 2050 del Codice dell'Ordinamento Militare (D.Lgs. n. 66/2010), rubricato
“Valutazione del servizio militare come titolo nei concorsi pubblici” dispone, infatti, che: “1. I periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici.
2. Ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro”.
La Corte di Cassazione ha chiarito che tale norma è applicabile anche ai fini dell'accesso ai ruoli mediante graduatorie ad esaurimento, trattandosi di selezioni "lato sensu" concorsuali, aperte a una pluralità di candidati in competizione fra loro punteggio (Cass. n. 5679/20).
Nel precedente deciso dalla Corte, tuttavia, è stato disapplicato il D.M. n. 44 del 2001 che, a differenza da quello oggetto di causa, non aveva attribuito alcun punteggio al servizio militare svolto dal docente prima dell'assunzione.
Alla luce dei principi enunciati dalla suprema cotte è, dunque, illegittima la fonte secondaria che, in materia di graduatorie, escluda ogni valutazione del servizio di leva obbligatorio e del servizio civile ad esso equiparato poiché tali servizi, e a prescindere dal fatto che siano stati prestati prima o dopo l'assunzione, devono essere riconosciuti in misura non
7 inferiore rispetto al punteggio previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici.
La disposizione in contestazione, a differenza di quella scrutinata dalla Corte, come detto riconosce l'attribuzione di un punteggio per il servizio militare prestato non in costanza di rapporto di impiego, equiparandolo al servizio reso presso altra pubblica amministrazione.
A infatti, è stato riconosciuto un punteggio per il servizio militare Parte_1
dichiarato in sede di domanda, sia pure non nella stessa misura prevista per il servizio militare prestato in costanza di impiego.
Le previsioni che prevedono una valutazione differenziata del servizio militare legata al periodo di espletamento dello stesso non appaiono discriminatorie, né contrarie ad alcuna norma di legge.
Non si ritengono, infatti, pertinenti i richiami normativi contenuti nel ricorso.
In primo luogo, l'art. 569 del D.L.vo 297/94 (come pure l'art. 485 del medesimo decreto, riferito al personale docente) attiene l'inquadramento del personale già assunto “agli effetti della carriera” e non può essere applicato ai criteri dettati per il reclutamento di personale a tempo determinato.
Non ricorre alcuna violazione dell'art. 52 della Costituzione, posto che nel caso in esame il chiamato ad un servizio (obbligatorio) nell'interesse della nazione non è “costretto a tollerare la perdita dell'utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi” (Cass. n. 5679/20), posto che per il servizio militare prestato è stato comunque riconosciuto un punteggio.
Il sopra richiamato art. 2050, poi, assimila il servizio militare ai “servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici”: non è quindi irragionevole il DM 50/21 che assimila il servizio militare non prestato in costanza di rapporto di impiego al servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali.
Anche la Corte d'Appello di Genova, chiamata a pronunciarsi sulla diversa valutazione del servizio militare prestato in costanza o non in costanza del rapporto di impiego, ha affermato la non irragionevolezza della disposizione analoga a quella censurata dal ricorrente: “Ritiene la
Corte che un simile divario di valutazione delle due situazioni, seppur effettivamente
8 significativo (il decuplo), non sia illegittimo né introduca una disparità di trattamento lesiva del principio di uguaglianza, trattandosi di situazioni oggettivamente differenti.
(...)
Il principio di diritto che dev'essere seguito è dunque che il servizio militare e quello civile ad esso equiparato debbano sempre essere valutati - sia nei concorsi che nelle graduatorie selettive e a prescindere dal fatto che siano stati prestati prima o dopo l' assunzione - in misura non inferiore rispetto al punteggio previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici.
Ciò è quanto accaduto nella fattispecie in esame in cui il D.M. n. 640/2017 ha, per l'appunto, assegnato al servizio militare prestato negli anni precedenti all'assunzione lo stesso punteggio previsto per il servizio reso presso altra pubblica amministrazione.
La decisione del di attribuire al servizio militare reso in costanza di rapporto CP_1
un punteggio uguale a quello che avrebbe ottenuto se avesse lavorato (servizio reso nella medesima qualifica) costituisce effettivamente un trattamento di maggior favore rispetto a quanto previsto dal cit. art. 2050 comma 2; ma si tratta di riconoscimento doveroso in quanto nel nostro ordinamento il servizio militare reso in costanza di rapporto - così come la malattia,
l' infortunio, la gravidanza, il puerperio ed altre situazioni ritenute meritevoli di tutela (v. art. 2110 c.c. e D.Lgs. C.P.S. n. 303/46 che ha implicitamente abrogato l' art. 2111 comma 1 c.p.c.)
- costituisce una legittima causa di sospensione del rapporto di lavoro con diritto del soggetto assente alla conservazione del posto e al mantenimento del trattamento retributivo e contributivo come se avesse effettivamente lavorato.
L' assegnazione al lavoratore chiamato alle armi in costanza di rapporto del medesimo punteggio che avrebbe conseguito se avesse lavorato costituisce dunque un corollario del sovrastante principio di piena tutela di tale situazione in ambito lavorativo” (sentenza n.
182/2021 del 7.7.2021).
Nello stesso senso si è pronunciata anche la Corte d'Appello di Torino (sentenza n.
326/2022).
Non si configura, quindi, nel caso di specie alcun contrasto tra il D.M. n. 50 e la normativa primaria.
9 A fronte di tali argomentazioni non appaiono convincenti le recenti pronunce del
Consiglio di Stato richiamate nel ricorso introduttivo, in contrasto con il precedente orientamento del Giudice amministrativo che aveva invece ritenuto la previsione limitativa conforme all'art. 2050 del codice dell'ordinamento militare.
L'annullamento, in quei diversi giudizi innanzi al Consiglio di Stato, del D.M. 50/21 non comporta, poi, il riconoscimento del diritto azionato dall'odierno ricorrente.
Il ricorso non può, quindi, essere accolto.
Le spese di lite, attesa la presenza di pronunce favorevoli alla tesi del ricorrente, debbono comunque essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, così decide:
Rigetta il ricorso.
Compensa le spese di lite.
Savona, 26.2.2024
IL GIUDICE DEL LAVORO
Alessandra Coccoli
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