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Sentenza 4 dicembre 2024
Sentenza 4 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 04/12/2024, n. 449 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 449 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2024 |
Testo completo
N. 2470/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale, in persona dei magistrati
dott. ssa Tania Vettore Presidente relatore ed estensore
dott. Alessandro Cabianca Giudice
dott. Carlo Azzolini Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 2470 del ruolo generale V.G. per l'anno 2024 promossa con ricorso depositato in data 11.06.2024 da:
(c.f. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
residente in [...]
e
(c.f. , nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2
residente in [...] entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Gabriele Annì (pec:
in Venezia-Mestre, Via Terraglio n.36/D, che li rappresenta e difende Email_1
come da procura allegata telematicamente al ricorso introduttivo ricorrenti
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO intervenuto in punto: scioglimento del matrimonio
Il Giudice delegato, lette le note di trattazione scritta depositate ex art 127 ter e 473 bis. 51 c.p.c. in data 08.07.2024 in sostituzione dell'udienza del 05.11.2024, si è riservato di riferire al Collegio sulle seguenti conclusioni: per i ricorrenti congiuntamente, come da ricorso e confermate nelle note di trattazione scritta depositate in data 08.07.2024, che di seguito si riproducono: (….) “ Entrambi (i coniugi) sono quindi economicamente autosufficienti e non formulano alcuna reciproca istanza economica. Quanto invece al figlio minore, studente non economicamente autosufficiente, i ricorrenti ribadiscono
l'attualità delle condizioni già indicate in sede di separazione che vengono di seguito riproposte:
vedrà affidamento congiunto fra i genitori, continuando a mantenere un rapporto Parte_3
equilibrato e continuativo con ciascuno di essi. Il giorno del compleanno, di Natale, di Pasqua, di fine anno scolastico, e altre cerimonie e/o eventi particolari, verranno trascorsi dal figlio con entrambi i genitori. Il padre trascorrerà con il figlio almeno due giornate a settimana ed almeno
15 giorni di ferie estive anche non consecutivi. Il padre sarà onerato di contribuire al mantenimento del figlio, prevalentemente convivente con la madre, versando a quest'ultima l'importo mensile di euro 505,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo in vigore presso l'intestato Tribunale” . (…)“ l'Ill.mo Tribunale di Venezia, ai sensi dell'art. 4, c. 13, della legge 1.12.1970, n. 898, voglia pronunciare lo scioglimento del matrimonio tra loro contratto con atto registrato al n. 1/2002, con rito civile in CA (SA) in data 10/01/2002 - alle condizioni enunciate in premessa, con conseguente ordine all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune suddetto di annotazione della sentenza come per legge. Spese di lite compensate”.
Per il P.M. intervenuto: “ accoglimento del ricorso in relazione alla domanda di cui all'oggetto; affidamento condiviso dei figli minori, con residenza prevalente presso la madre, onerando il genitore non convivente della corresponsione di congruo assegno di mantenimento a beneficio dei figli minori.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in epigrafe descritto i ricorrenti espongono che, dopo aver in data 10.01.2002 contratto matrimonio con rito civile in CA (Sa), era tra loro intervenuta separazione personale protrattasi ininterrottamente per sei mesi a far tempo dal 24.02.2024, data dell'avvenuta comparizione avanti il Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale omologata con decreto del
Tribunale di Venezia emesso in data 02.03.2021 e depositato in data 03.03.2021.
Tanto premesso, i ricorrenti hanno congiuntamente proposto – sulla base dei presupposti di legge – domanda diretta alla dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio, indicando le condizioni inerenti alla pronuncia.
E di tali conclusioni essi hanno chiesto concordemente l'accoglimento nelle note scritte depositate in data 08.07.2024 in sostituzione dell'udienza del 05.11.2024 fissata per la comparizione delle parti avanti al Giudice delegato. Il Pubblico Ministero, intervenuto nel processo, ha concluso come in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre
1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente da oltre sei mesi a far data dal 24.02.2021, data dell'avvenuta comparizione avanti il Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale, omologata con decreto del
Tribunale di Venezia emesso in data 02.03.2021 e depositato in data 03.03.2021.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Poiché la domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi ed è altresì rispondente all'interesse morale e materiale del figlio, non potrà che andare accolta con le conseguenti annotazioni di legge.
Considerata la natura del giudizio e la domanda congiunta delle parti, nulla deve essere statuito sulle spese.
P.Q.M.
- Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in data 10.01.2002 con rito civile da Pt_1
e , trascritto nel registro atti di matrimonio del Comune
[...] Parte_2
CA (Sa) al n.1, parte I, dell'anno 2002.
- Ordina all'ufficiale dello Stato civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto.
- Ratifica le conclusioni tutte esposte dai ricorrenti nella loro domanda e da aversi qui integralmente riprodotte.
- Nulla in punto spese.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 13.11.2024.
Il Presidente rel. ed est.
Dott. ssa Tania Vettore
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale, in persona dei magistrati
dott. ssa Tania Vettore Presidente relatore ed estensore
dott. Alessandro Cabianca Giudice
dott. Carlo Azzolini Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 2470 del ruolo generale V.G. per l'anno 2024 promossa con ricorso depositato in data 11.06.2024 da:
(c.f. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
residente in [...]
e
(c.f. , nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2
residente in [...] entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Gabriele Annì (pec:
in Venezia-Mestre, Via Terraglio n.36/D, che li rappresenta e difende Email_1
come da procura allegata telematicamente al ricorso introduttivo ricorrenti
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO intervenuto in punto: scioglimento del matrimonio
Il Giudice delegato, lette le note di trattazione scritta depositate ex art 127 ter e 473 bis. 51 c.p.c. in data 08.07.2024 in sostituzione dell'udienza del 05.11.2024, si è riservato di riferire al Collegio sulle seguenti conclusioni: per i ricorrenti congiuntamente, come da ricorso e confermate nelle note di trattazione scritta depositate in data 08.07.2024, che di seguito si riproducono: (….) “ Entrambi (i coniugi) sono quindi economicamente autosufficienti e non formulano alcuna reciproca istanza economica. Quanto invece al figlio minore, studente non economicamente autosufficiente, i ricorrenti ribadiscono
l'attualità delle condizioni già indicate in sede di separazione che vengono di seguito riproposte:
vedrà affidamento congiunto fra i genitori, continuando a mantenere un rapporto Parte_3
equilibrato e continuativo con ciascuno di essi. Il giorno del compleanno, di Natale, di Pasqua, di fine anno scolastico, e altre cerimonie e/o eventi particolari, verranno trascorsi dal figlio con entrambi i genitori. Il padre trascorrerà con il figlio almeno due giornate a settimana ed almeno
15 giorni di ferie estive anche non consecutivi. Il padre sarà onerato di contribuire al mantenimento del figlio, prevalentemente convivente con la madre, versando a quest'ultima l'importo mensile di euro 505,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo in vigore presso l'intestato Tribunale” . (…)“ l'Ill.mo Tribunale di Venezia, ai sensi dell'art. 4, c. 13, della legge 1.12.1970, n. 898, voglia pronunciare lo scioglimento del matrimonio tra loro contratto con atto registrato al n. 1/2002, con rito civile in CA (SA) in data 10/01/2002 - alle condizioni enunciate in premessa, con conseguente ordine all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune suddetto di annotazione della sentenza come per legge. Spese di lite compensate”.
Per il P.M. intervenuto: “ accoglimento del ricorso in relazione alla domanda di cui all'oggetto; affidamento condiviso dei figli minori, con residenza prevalente presso la madre, onerando il genitore non convivente della corresponsione di congruo assegno di mantenimento a beneficio dei figli minori.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in epigrafe descritto i ricorrenti espongono che, dopo aver in data 10.01.2002 contratto matrimonio con rito civile in CA (Sa), era tra loro intervenuta separazione personale protrattasi ininterrottamente per sei mesi a far tempo dal 24.02.2024, data dell'avvenuta comparizione avanti il Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale omologata con decreto del
Tribunale di Venezia emesso in data 02.03.2021 e depositato in data 03.03.2021.
Tanto premesso, i ricorrenti hanno congiuntamente proposto – sulla base dei presupposti di legge – domanda diretta alla dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio, indicando le condizioni inerenti alla pronuncia.
E di tali conclusioni essi hanno chiesto concordemente l'accoglimento nelle note scritte depositate in data 08.07.2024 in sostituzione dell'udienza del 05.11.2024 fissata per la comparizione delle parti avanti al Giudice delegato. Il Pubblico Ministero, intervenuto nel processo, ha concluso come in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre
1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente da oltre sei mesi a far data dal 24.02.2021, data dell'avvenuta comparizione avanti il Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale, omologata con decreto del
Tribunale di Venezia emesso in data 02.03.2021 e depositato in data 03.03.2021.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Poiché la domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi ed è altresì rispondente all'interesse morale e materiale del figlio, non potrà che andare accolta con le conseguenti annotazioni di legge.
Considerata la natura del giudizio e la domanda congiunta delle parti, nulla deve essere statuito sulle spese.
P.Q.M.
- Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in data 10.01.2002 con rito civile da Pt_1
e , trascritto nel registro atti di matrimonio del Comune
[...] Parte_2
CA (Sa) al n.1, parte I, dell'anno 2002.
- Ordina all'ufficiale dello Stato civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto.
- Ratifica le conclusioni tutte esposte dai ricorrenti nella loro domanda e da aversi qui integralmente riprodotte.
- Nulla in punto spese.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 13.11.2024.
Il Presidente rel. ed est.
Dott. ssa Tania Vettore