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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 02/07/2025, n. 3553 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3553 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
Quinta sezione civile
(già Prima sezione civile bis) riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dr.ssa Caterina Molfino Presidente
Dr. Paolo Celentano Consigliere
Dr. Giovanni Galasso Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo civile d'appello iscritto al n. 3398/2019 del ruolo generale degli affari contenziosi avverso la sentenza n. 5939/2019 del Tribunale di Napoli, Decima sezione civile del 7-10/6/2019;
TRA
(c.f. , costituitosi in persona del Sindaco Parte_1 P.IVA_1 pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura allegata e trasmessa con le modalità di cui all'art. 83 comma 3° c.p.c., dall'Avv. Prof. Marcello G. Feola (c.f.
); C.F._1
APP ELLAN TE
E
(c.f. ), costituitasi in persona del Presidente Controparte_1 P.IVA_2 pro tempore della giunta regionale, rappresentata e difesa, in virtù di procura generale alle liti per notaio del 17/9/2002, dall'Avv. Anna Carbone (c.f. Per_1
); C.F._2
APP ELLA TA
_______________________________________________________________________ n. 3398/2019 r.g.a.c.c. 1 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso per decreto ingiuntivo depositato innanzi al Tribunale di Napoli, il chiedeva ingiungersi alla il pagamento di € Parte_1 Controparte_1
14.500 “oltre IVA” quale saldo del contributo (definitivamente determinato in €
286.593,41 al netto dell'IVA) dovuto in esecuzione del decreto n. 1223 dell'11/8/2010 per la realizzazione dei lavori di “sistemazione, adeguamento e ripristino strade rurali
Noce – Panerna – Levantino e Via degli stranieri I Lotto”.
Con decreto ingiuntivo n. 2283/2015, il Tribunale ingiungeva il pagamento dell'importo richiesto oltre interessi legali dalla notifica del provvedimento.
Proponeva opposizione la deducendo che Controparte_1
- il contributo era stato riconosciuto nell'ambito della misura 125 “infrastrutture connesse allo sviluppo e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura”, sottomisura II “acquedotti rurali e viabilità rurale e di servizio forestale”;
- per l'aggiudicazione dei lavori era stato adottato dal il sistema Pt_1 dell'offerta più vantaggiosa, ex art. 53 comma 2 lett. a) e 83 d.lgs. 163/2006 e l.r. 3/2007;
- l'impresa aggiudicataria, IA D'IA TR, aveva formulato un'offerta migliorativa che prevedeva, tra l'altro, la fornitura di una FI PA del costo di € 14.500 oltre IVA che, ad avviso dell'ufficio regionale, non si poneva in rapporto di pertinenza con la natura, l'oggetto e le caratteristiche del contratto, come previsto dall'art. 83 d.lgs. 163/2006 contenente la disciplina del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- inoltre, il bando della misura 125 non prevedeva tra le spese ammissibili quelle per l'acquisto di automezzi;
Concludeva pertanto per l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo.
Si costituiva il , deducendo l'infondatezza dell'opposizione ed Parte_1 evidenziando che la fornitura dell'auto era funzionale allo svolgimento dell'attività di manutenzione delle opere per sei anni prevista nell'offerta migliorativa.
Con sentenza n. 5939/2019 il Tribunale accoglieva l'opposizione e condannava il al pagamento delle spese di lite. Pt_1
Osservava, in particolare, che “se è vero, infatti, che ben può integrare un'offerta migliorativa, l'offerta della manutenzione ordinaria e straordinaria dell'intero
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intervento, per 6 anni dalla data del collaudo, nonché l'offerta di un veicolo commerciale, del tipo indicato nella relazione tecnica dell'impresa, prodotta in atti dal ovvero Pt_1 del tipo GI ER Maxxi, stante la evidente pertinenza – intesa quale funzionalità e strumentalità - del veicolo rispetto all'attività di manutenzione delle strade e alla verifica dello svolgimento della detta attività, è anche vero che non si ravvisa tale funzionalità e pertinenza nel caso del diverso autoveicolo, poi effettivamente trasferito al Pt_1 ovvero l'auto FI PA (dunque, non più un veicolo commerciale), come risulta dalla fattura prodotta in atti dalla (fattura trasmessa dal ai fini del CP_1 Pt_1 rimborso). Che il veicolo poi consegnato al sia diverso da quello indicato nella Pt_1 relazione tecnica, oltre a essere dedotto dalla risulta provato dalla CP_1 documentazione in atti (dalla fattura) e non specificamente contestato, in questa sede, dal Comune opposto.
Orbene, considerato che le proposte migliorative, idonee a rendere le offerte economicamente più vantaggiose, secondo l'art. 83 del d.lgs. 163/06, devono consistere in prestazioni ulteriori utili a rendere più efficiente l'esecuzione del lavoro da appaltarsi, appare evidente che tale maggiore utilità e pertinenza se può ravvisarsi nella fornitura di un veicolo commerciale che, come indicato nella relazione tecnica dell'impresa, costituisce un'attrezzatura “indispensabile nelle lavorazioni di tipo stradale”, non pare, invece, ravvisarsi, la stessa funzionalità, nell'autoveicolo FI PA.
Per quanto sopra detto, deve ritenersi corretto e legittimo il provvedimento della
che ha decurtato, dalle spese ammissibili a finanziamento, l'importo Controparte_1 di € 14.500,00 oltre IVA, relativo a spese non riconducibili ai lavori finanziati”.
Avverso tale sentenza ha proposto appello il , con atto di Parte_1 citazione notificato il 10/7/2019, deducendo che
- il Tribunale aveva esaminato la fattispecie ponendosi in una prospettiva sbagliata, in quanto la miglioria offerta non si esauriva nella fornitura della FI PA, ma consisteva, principalmente, nell'offerta della manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere per il periodo di sei anni;
trattandosi di strade rurali, assai distanti dall'abitato,
l'autovettura era indispensabile per raggiungerle, nonché per lo svolgimento dell'attività
“di coordinamento e vigilanza che il comune è doverosamente tenuto ad espletare per
l'intero periodo di manutenzione”; essa dunque era strumentale e funzionale rispetto all'attività di manutenzione;
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- la differenza tra il veicolo GI ER (originariamente indicato nella proposta migliorativa) e la FI PA non era decisiva per escludere tale vincolo di strumentalità;
- paradossalmente, ove l'impresa si fosse limitata ad offrire solo la manutenzione o se il metodo di aggiudicazione fosse stato quello del prezzo più basso, il avrebbe Pt_1 ottenuto il finanziamento per intero;
la fornitura dell'autovettura, del resto, era solo una prestazione aggiuntiva.
Ha pertanto concluso per la riforma della sentenza di primo grado, con conseguente rigetto dell'opposizione avverso il decreto ingiuntivo.
Si è costituita, con comparsa depositata l'11/11/2019, la Controparte_1 evidenziando la correttezza delle argomentazioni poste a fondamento della sentenza di primo grado ed aggiungendo che le modifiche richieste alla proposta migliorativa
(sostituzione del veicolo ER GI) non erano state sottoposte alla per CP_1
l'autorizzazione, come previsto dal bando.
Ha pertanto concluso per il rigetto dell'appello.
All'udienza del 4/3/2025, le parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai propri scritti, e la Corte ha trattenuto la causa in decisione, concedendo i termini di cui all'art. 190 comma 1° c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appello è infondato e deve essere rigettato.
La proposta migliorativa formulata dalla TR IA D'IA prevedeva la “manutenzione ordinaria e straordinaria dell'intero intervento per un arco temporale di sei (6) anni a partire dalla data di collaudo dei lavori in esame”; inoltre l'impresa si impegnava a fornire “direttamente in carico all'Amministrazione le seguenti attrezzature
e/o materiali indispensabili nelle lavorazioni di tipo stradale quali quelle in esame”:
GI ER Maxxi, definito veicolo commerciale con pianale “all flat”; coppia di semafori mobili al quarzo;
cinque specchi parabolici stradali infrangibili;
20 metri di barriera new jersey di polietilene ad alta densità; 20 transenne in acciaio zincato a caldo;
100 sacchi di asfalto a freddo;
50 coni stradali segnalatori in gomma vulcanizzata ad elevata densità.
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Com'è evidente, si tratta di materiali necessari allo svolgimento di lavori di manutenzione, cioè, di fatto, all'allestimento di un cantiere stradale per eventuali riparazioni (si pensi in particolare all'asfalto, ai new jersey ed ai semafori). In tale contesto è evidente che il veicolo GI ER era necessario per il trasporto dei predetti materiali. Ben diversa è invece l'autovettura FI PA che certamente non potrebbe essere utile per il trasporto di tali materiali o per l'allestimento dei cantieri;
correttamente, quindi il giudice ha escluso che tale veicolo fosse funzionale allo svolgimento dell'attività di manutenzione prevista nella proposta migliorativa.
La conferma di tale circostanza si rinviene poi nella comunicazione del
20/10/2011, a firma del responsabile dell'UTC del Comune di Ing. Pt_1 [...]
(contenuta nella produzione di parte del con la quale si richiede la Per_2 Pt_1 sostituzione del GI ER con la FI PA di valore sostanzialmente equivalente.
Nella stessa si legge che “dalla valutazione circa le priorità a cui far fronte in termini di attrezzature nella disponibilità dell'Ente, emerge con assoluta evidenza, data la fatiscenza della FI PA di proprietà di questo Comune che consente soltanto degli spostamenti limitati al territorio comunale, di procedere all'acquisto di autovettura da utilizzare in maniera prioritaria e prevalente dai VV.UU. da poter utilizzare anche per raggiungere Uffici ed Enti quali Provincia, etc.”. CP_1
Orbene, a parte la differente natura dei due veicoli che rende la FI PA inutilizzabile per il trasporto dei materiali necessari per la realizzazione dei lavori stradali di manutenzione ordinaria e straordinaria, è evidente che lo stesso che ha Pt_1 richiesto la fornitura dell'automobile in luogo del veicolo commerciale, aveva intenzione di utilizzarla per sostituire l'auto che aveva in dotazione e che era ormai fatiscente;
la nuova vettura avrebbe dovuto essere impiegata principalmente dalla Polizia Municipale
e per raggiungere uffici ed enti situati fuori dal territorio urbano. Le finalità sono quindi totalmente diverse ed incompatibili con quelle per le quali era stato riconosciuto il finanziamento.
Irrilevante è il riferimento al fatto che, qualora fosse stata offerta con la proposta migliorativa solo la manutenzione o qualora fosse stato utilizzato il criterio del prezzo più basso, il finanziamento sarebbe stato riconosciuto per intero. In realtà si tratta di valutazioni meramente ipotetiche, non potendo escludersi che, probabilmente, in tali casi le offerte sarebbero state fatte a condizioni diverse.
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Ciò che rileva è che la parte del finanziamento di cui il ha chiesto il Pt_1 pagamento nel presente processo servirebbe alla fornitura di un'autovettura che nulla ha a che vedere con la realizzazione o la manutenzione delle opere per le quali il finanziamento è stato concesso.
Per tutto quanto esposto, l'appello deve essere rigettato.
2. In considerazione della soccombenza, l'appellante va condannato al pagamento delle spese anche del secondo grado di giudizio in favore della Il Controparte_1 compenso va determinato - in base ai parametri indicati nella tabella 12 allegata al d.m.
Giustizia 55/2014 (come modificato dal d.m. 147/2022) per i giudizi di valore compreso tra € 5.200 ed € 26.000 – in complessivi € 4.000 (€ 800 per la fase di studio, € 700 per la fase introduttiva, € 1.000 per la fase istruttoria, € 1.500 per la fase decisoria).
Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/02, in considerazione del rigetto dell'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunziando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 5939/2019 emessa dal Tribunale di Napoli, Decima sezione civile il 7-10/6/2019:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2. condanna il al pagamento, in favore della Parte_1 Controparte_1 delle spese del giudizio di appello che liquida in € 4.000 per compenso professionale ed € 600 per spese generali di rappresentanza e difesa;
3. ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater d.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Napoli, il 1° luglio 2025.
Il Cons. estensore La Presidente
Dr. Giovanni Galasso Dr.ssa Caterina Molfino
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