Articolo 17 della Legge 13 febbraio 1990, n. 26
Articolo 16Articolo 18
Versione
20 giugno 1990
Art. 17. Sanzioni relative alla regolarita'
della produzione animale 1. L'allevatore che rilascia il certificato di cui all'articolo 4 per suini non allevati ed alimentati conformemente alle prescrizioni di cui al medesimo articolo 4 ovvero a quanto disposto dalla presente legge e' punito con la privazione del potere di certificazione per un periodo da uno a sei mesi.
2. Chiunque falsifica il certificato di cui all'articolo 4 e' punito con la sanzione pecuniaria da lire cinquecentomila a lire dieci milioni.
3. Il macellatore che appone il timbro indelebile su cosce suine non accompagnate dai prescritti certificati e chiunque ne fa uso indebito e' punito con il ritiro del timbro indelebile per un periodo da tre a dodici mesi o con la sanzione pecuniaria da duecentomila a due milioni di lire.
Entrata in vigore il 20 giugno 1990
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