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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 06/05/2025, n. 1219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1219 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Laura Romeo in esito all'udienza del 6 maggio 2025, ha pronunziato - mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione - la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 882/2025 R.G. vertente
TRA
, c.f. , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Antonino Comunale, giusta procura allegata al ricorso. OPPONENTE
CONTRO
, c.f. , nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. Oreste Puglisi, giusta procura allegata alla memoria di costituzione. OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 19.2.2025 l' spiegava Parte_1
opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n. 44/2025 emesso in data 13.1.2025 e notificato in data 14.1.2025, con il quale il Tribunale di Messina Sez. Lav. aveva intimato all'
[...]
il pagamento dell'importo di euro 45.607,23, oltre interessi legali e rivalutazione Parte_1 monetaria, in favore di , e la consegna alla stessa delle buste paga e fogli presenza Persona_1
del periodo settembre-dicembre 2009 ed ottobre 2016-febbraio 2017, e dei cedolini della tredicesima mensilità da settembre 2009 a febbraio 2017, oltre liquidazione spese e compensi del procedimento monitorio.
1 Eccepiva che il decreto ingiuntivo opposto si fondava su un credito che non era né certo né liquido né esigibile ai sensi dell'art. 633 c.p.c. Esso, infatti, si fondava sulla sentenza n.
1973/2022 emessa dal Tribunale di Messina Sez. Lavoro, confermata dalla sentenza n.
961/2023 emessa dalla Corte d'Appello di Messina Sez. Lavoro, che aveva condannato l' ad adibire in modo prevalente e assorbente alle Parte_1 Persona_1
mansioni proprie della qualifica di infermiere professionale, Categoria D, e a risarcirle il danno non patrimoniale subito per effetto dell'accertato demansionamento, liquidato nella misura del
20% della retribuzione globale di fatto percepita per i giorni di effettiva presenza dal 1 settembre 2009 al 29 novembre 2016, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo.
Evidenziava che le sentenze poste a fondamento del decreto ingiuntivo opposto non indicavano un ammontare esatto né un credito che, con una mera operazione aritmetica, potesse definirsi certo e liquido, atteso che i calcoli erano stati eseguiti ex adverso in maniera arbitraria, senza considerare i giorni di effettiva presenza nel periodo di riferimento.
Sottolineava il vizio di ultrapetizione del decreto ingiuntivo opposto nella parte di cui aveva intimato la consegna delle buste paga in favore di , in quanto la sentenza Persona_1
posta a fondamento del procedimento monitorio nulla aveva disposto in tal senso.
Chiedeva di revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo n. 44/2025 Tribunale di
Messina, e rigettare la domanda proposta dall'opposta in via monitoria, con vittoria di spese e compensi di entrambe le fasi del giudizio.
2. si costituiva in giudizio con memoria del 16.4.2025. Persona_1
Richiamava il titolo sulla base del quale aveva agito in via monitoria, sottolineando che la sentenza n. 1973/2022 del 25.10.2022 era stata impugnata, ma la Corte di Appello aveva rigettato l'impugnazione con sentenza n. 961/2023 del 18.12.2023, non impugnata in
Cassazione.
Spiegava che le sentenze richiamate erano state utilizzate come atti scritti, dimostrativi dell'esistenza del credito fatto valere, sulla base delle quali , anche sulla scorta Persona_1 delle buste paga e dei fogli presenza elaborati dall'Azienda (ove erano esposte le retribuzioni globali di fatto e le presenze anno per anno e mese per mese della dipendente), aveva ottenuto il provvedimento monitorio.
Evidenziava che le sentenze indicavano l'operazione aritmetica attraverso la quale giungere all'esatta quantificazione delle somme dovute al dipendente e che l'azienda non aveva specificatamente contestato i conteggi dell'opposta.
Affermava che la mancata consegna dei prospetti paga costituiva violazione di preciso
2 obbligo ricadente sul datore di lavoro e che l' non aveva ancora a ciò provveduto. Pt_1
Chiedeva il rigetto dell'opposizione perché infondata ed inammissibile e la conferma del D.I. n. 44/2025 con ogni consequenziale statuizione. Con vittoria di spese e compensi di lite, da distrarsi in favore del proprio procuratore dichiaratosi anticipatario.
3. All'udienza del 6 maggio 2025 in esito alla discussione orale, la causa veniva decisa.
4. L ha spiegato tempestiva opposizione avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 44/2025, emesso dal Tribunale di Messina Sez. Lav. in data 13.1.2025, notificato il 14.1.2025, con il quale è stato ingiunto all' opponente di pagare a Pt_1 Per_1
la somma di euro 45.607,23, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria senza
[...]
cumulo dal dovuto e fino al soddisfo, e di consegnare alla stessa i cedolini tredicesima mensilità dal settembre 2009 al febbraio 2017 nonché buste paga e fogli presenze relativi ai periodi da settembre a dicembre 2009 e da ottobre 2016 a febbraio 2017, oltre al pagamento delle spese della procedura monitoria.
Con sentenza n. 1973/2022 del 25.10.2022, il Tribunale di Messina “condanna
l' : a) ad adibire in modo prevalente e Parte_1 Parte_2
assorbente alle mansioni proprie della qualifica di infermiere professionale, ctg. D;
b) a risarcire loro il danno non patrimoniale subito per effetto dell'accertato demansionamento, liquidato nella misura del 20% della retribuzione globale di fatto dalle stesse percepita per i giorni di effettiva presenza in servizio, dal 1 settembre 2009 al 29 novembre 2016 per Pt_2
, il tutto oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo, senza cumulo con la rivalutazione
[...] monetaria”. La sentenza veniva appellata, ma la Corte d'Appello di Messina, con sentenza n.
961/2023 del 18.12.2023, rigettava l'appello, confermando la sentenza impugnata.
La ricorrente, intendendo dare esecuzione alle sentenze suindicate per la parte relativa al risarcimento del danno, ha instaurato apposito procedimento monitorio ai fini della quantificazione delle somme spettanti, conseguendo il decreto ingiuntivo opposto nel presente giudizio.
Si premette che “il titolo esecutivo giudiziale, ai sensi dell'art. 474 c.p.c., comma 2, n.
1, non si esaurisce nel documento in cui è consacrato l'obbligo da eseguire, essendo consentita
l'interpretazione extratestuale del provvedimento, sulla base degli elementi ritualmente acquisiti nel processo in cui esso si è formato, tutte le volte che delle relative questioni si sia trattato nel corso del processo e che esse possano intendersi come ivi univocamente definite, essendo mancata piuttosto la concreta estrinsecazione della soluzione come operata nel dispositivo o perfino nel tenore stesso del titolo” (Cass. civ., sez. lav., 31.10.2014, n.23159;
3 Cass. civ., 8.6.2017, n.14267).
È stato infatti riconosciuto come tale orientamento “si faccia correttamente ed apprezzabilmente carico di valorizzare il più possibile l'attività processuale - di sua natura costituente una risorsa limitata e quindi al fine di non vanificarla con pronunce, rigoristicamente formali, di ineseguibilità del titolo per indeterminabilita - delle parti e del giudice comunque svolta e di sminuire gli effetti negativi di vizi di mera estrinsecazione del risultato di quella;
e sia pure intendendolo nel senso che una consimile integrazione è consentita pur sempre a condizione che delle relative questioni si sia trattato nel corso del processo e che esse possano intendersi come ivi univocamente definite, essendo mancata piuttosto la concreta estrinsecazione della soluzione come operata nel dispositivo o perfino nel tenore stesso del titolo (in tali espressi termini, v. Cass. 17 gennaio 2013, n. 1027)” (Cass. civ.,
11.6.2014, n.13249).
Ebbene, nelle sentenze indicate, sebbene sia chiaro ed inequivocabile l'obbligo risarcitorio dell' nei confronti della dipendente, ed espressamente Parte_1
determinati i criteri per la sua quantificazione, ovvero il 20% della retribuzione globale di fatto dalla stessa percepita per i giorni di effettiva presenza per i periodi ivi indicati, non è stata effettuata l'aritmetica quantificazione delle somme spettanti in via risarcitoria.
Il titolo, in particolare, non contiene elementi che consentano di determinarlo con un mero calcolo matematico (quali l'importo della retribuzione mensile da assumere a riferimento o i giorni di effettiva presenza in servizio del lavoratore), né è stata documentata l'esistenza di elementi ritualmente acquisiti nel processo in cui esso si è formato, tramite cui risalire alla concreta quantificazione delle somme dovute.
La ricorrente, dunque, sulla base del titolo scritto di condanna risarcitoria generica rappresentato dalle sentenze menzionate, ed allegando quali ulteriori prove scritte le buste paga ed i fogli presenze, ha spiegato procedimento monitorio per la quantificazione delle somme ad ella spettanti.
La creditrice opposta, con redazione di dettagliate tabelle di calcolo, facilmente verificabili, secondo i criteri già determinati in sentenza e sulla base delle buste paga e dei fogli presenze allegati (atti di provenienza datoriale), ha correttamente quantificato le somme risarcitorie liquidate in sentenza. Si rileva, peraltro, che l'opponente non ha contestato in alcun modo né l'autenticità delle buste paga e dei fogli presenza, né la correttezza del conteggio effettuato dall'opposta, risultando così condivisibile la determinazione dell'importo da liquidare in favore della stessa.
4 Emerge, tuttavia, dalle tabelle di calcolo redatte da parte opposta, un errore di conteggio in relazione alla mensilità di ottobre 2014, con riferimento alla quale è stata erroneamente indicata una retribuzione lorda mensile di euro 25.013,08 in luogo di euro 2.513,08. La quota risarcitoria di tale mensilità, secondo il criterio di calcolo fissato in sentenza, è dunque pari ad euro 328,64 in luogo di euro 3.270,94 indicato nelle tabelle allegate in atti.
ha dunque diritto alla corresponsione di complessivi euro 42.664,93 pari Persona_1
al 20% della retribuzione globale di fatto percepita per i giorni di effettiva presenza dal gennaio
2010 al settembre 2016 (mensilità per le quali sono allegati fogli presenze e buste paga e redatti i calcoli). Le somme andranno maggiorate di interessi legali e rivalutazione monetaria senza cumulo dal dovuto al soddisfo.
Il decreto ingiuntivo opposto andrà dunque annullato con rideterminazione dell'importo risarcitorio da versare in favore dell'opposta.
5. Quanto invece alla condanna di parte opponente a consegnare a le Persona_1
buste paga della tredicesima mensilità dal settembre 2009 al febbraio 2017 e le buste paga e fogli presenze delle mensilità da settembre a dicembre 2009 e da ottobre 2016 a febbraio 2017, essa va confermata, in quanto trattasi di obbligo sancito dalla legge n. 4 del 5.1.1953, e non essendo stata fornita prova da parte dell' di avvenuta consegna dei cedolini Parte_1
indicati.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in favore di parte opposta, come da dispositivo ex D.M. n. 55/2014, modificato dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto della natura e del valore della controversia, con applicazione dei valori tariffari minimi, considerata la semplicità delle questioni giuridiche esaminate e la limitata attività processuale espletata. Di esse va concessa la chiesta distrazione, ex art. 93 c.p.c., in favore del procuratore avv. Oreste
Puglisi, sussistendo le dichiarazioni di rito.
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte dall' Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, nel ricorso depositato in data
[...]
19.2.2025 nei confronti di disattesa ogni contraria istanza, difesa ed Controparte_1
eccezione, così provvede:
- annulla il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna l' al pagamento in favore di Parte_1 Persona_1 dell'importo di euro 42.664,93, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria senza cumulo dal dovuto al soddisfo, a titolo risarcitorio in esecuzione della sentenza n.
5 961/2023 del 18.12.2023 della Corte d'Appello di Messina Sez. Lavoro, per il periodo gennaio 2010-settembre 2016;
- condanna l' a consegnare a le buste paga e Parte_1 Persona_1
i fogli presenze relativi ai periodi da settembre a dicembre 2009 e da ottobre 2016 a febbraio 2017, nonché i cedolini della tredicesima mensilità da settembre 2009 a febbraio 2017;
- condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_1
parte opposta, che liquida in euro 4.628,50 per compensi professionali, oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a., che distrae ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore anticipatario avv. Oreste Puglisi.
Manda alla cancelleria per quanto di Sua competenza.
Messina, lì 6 maggio 2025 Il Giudice del Lavoro
Laura Romeo
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